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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 6858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6858 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 1.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 28805/2024 R.G. promossa da:
cf. Cod. Fisc , con il patrocinio degli avv. Teresa Parte_1 C.F._1
IT e ED Scialò, con elezione di domicilio e procura come in atti RICORRENTE
CONTRO
, con il patrocinio dell'avv. Roberto Controparte_1
Maisto, con elezione di domicilio e procura come in atti RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 30.12.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver presentato in data 2.11.2023 domanda all' al fine di ottenere il CP_1 riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti il godimento di assegno di invalidità civile oltre che il riconoscimento della propria condizione di portatore di handicap ex art. 3 co. 3 L. 104/92, con esito negativo, ha dedotto di aver promosso giudizio per ATP ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il CTU nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare delle provvidenze in oggetto. Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del proprio diritto limitatamente all'assegno di invalidità civile, sin dalla domanda amministrativa, con condanna dell'Ente al pagamento dei relativi ratei;
spese vinte con attribuzione. L' , costituitosi, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per la genericità delle CP_1 contestazioni avverso la C.T.U. e ha chiesto il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge. Acquisita la documentazione prodotta, la causa, ritenuta matura per la decisione, era decisa con la presente sentenza mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
*** Il ricorso è infondato per le motivazioni di seguito illustrate. Occorre premettere che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità. I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992),
o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso. Facendo seguito al dissenso tempestivamente manifestato, con il presente ricorso in opposizione, la parte ricorrente ha contestato le conclusioni del CTU nominato nella fase sommaria, lamentando sottovalutazione del quadro patologico a proprio carico, con particolare riferimento alle patologie a carico dell'apparato osteoarticolare (spondilodiscoartrosi e gonartrosi bilaterale), incidenti, suo dire, notevolmente sulla capacità di svolgimento dei movimenti e degli atti di vita quotidiana, pertanto da valutarsi secondo percentuali più elevate rispetto a quelle riconosciute dal CTU, anche alla luce della più recente documentazione medica allegata al ricorso (certificato ortopedico 8.10.2024 e visita fisiatrica 16.10.2024); ha dedotto, inoltre, che il CTU non ha tenuto conto della ipertensione arteriosa, certificata e in trattamento farmacologico. Tuttavia, è opinione del giudicante che le conclusioni del CTU, contenute nella relazione peritale espletata nella pregressa fase, meritino piena condivisione. L'ausiliare nominato, dott. all'esito dell'indagine, basata Persona_1 sull'osservazione clinica del soggetto e sull'esame della documentazione medica prodotta, ha fornito la seguente risposta ai quesiti: “Dall' anamnesi, dall' esame obiettivo e dalla documentazione sanitaria esaminata, si evince che , di anni 54, è affetto da Parte_1 gonartrosi bilaterale per la quale è stato costretto ad intervento di artroprotesi di ginocchio sinistro nell' aprile 2023 presso ospedale Villa Betania. L' intervento ebbe a sortire l'effetto sperato, riscontrandosi, all' obiettività clinica, un ginocchio stabile, asciutto, con escursione articolare nella flesso-estensione conservata. Al ginocchio controlaterale è presente gonartrosi per la quale è in procinto di effettuare lo stesso intervento di artroprotesi. Accreditabilmente il ginocchio destro presenta episodi di dolorabilità in via accessuale, per la quale è costretto a deambulare con gruccia. La gonartrosi bilaterale della fattispecie è assimilabile in via analogica ad una paraparesi di grado medio, cui appare equo attribuire la percentuale invalidante del 55% (codice 7335). Alla colonna vertebrale abbiamo riscontrato spondilodiscartrosi (artrosi della colonna vertebrale), di grado moderato corroborata da risonanza magnetica lombo-sacrale del 24/4/24, cui, secondo criterio analogico-proporzionale al codice 7010, appare equo attribuire la percentuale invalidante del 20%. Nulla di rilievo agli altri organi ed apparati, se si esclude un' ipertensione arteriosa in buon compenso farmacologico. Passando al calcolo riduzionistico delle infermità riscontrate, si perviene ad una percentuale invalidante del sessantaquattro per cento (64%). Il quadro clinico era già stabilizzato all' epoca di presentazione della domanda amministrativa. Riguardo il quesito inerente la sussistenza del requisito sanitario per la concessione dell' handicap di gravità, riteniamo che l' non debba considerarsi soggetto che, per il Pt_1 suo quadro clinico, necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e relazionale, ai sensi del comma 3 art. 3 della legge 104/92, essendo in possesso di buona autonomia nella sfera individuale e relazionale..”. Tali conclusioni sono state ribadite dal CTU anche in sede di controdeduzioni avverso le osservazioni poste dalla difesa di parte ricorrente: “… Come già argomentato nel nostro elaborato, l' è affetto da esiti di endoprotesi di ginocchio sinistro (2023) e da Pt_1 gonartrosi a destra. L' intervento di endoprotesi di ginocchio sinistro sortiva appieno l'effetto sperato. Permane una gonartrosi destra, che sicuramente gli comporta dolorabilità accessuale ed impotenza funzionale, ma che è emendabile mediante intervento di endoprotesi. Non riteniamo che la stessa gonartrosi destra possa rientrare nel codice 7204, come sostiene l'avvocato Scialò, con attribuzione di percentuale invalidante del 55%, per sua fortuna il ricorrente non essendo portatore di anchilosi di ginocchio in flessione (cui il codice si richiama), infermità molto più severa e invalidante. Tanto appare, detta percentuale del 55%, poco attinente al caso che ci occupa che basti pensare che essa è prevista per l'amputazione di ginocchio (!) al codice 7412. Ribadiamo che la gonartrosi destra è emendabile con adeguato intervento chirurgico. Concomita, come già argomentato nel nostro elaborato, una spondilodiscartrosi di grado moderato con attribuzione di percentuale invalidante del 20%. Nulla di rilievo agli altri organi ed apparati. Non riteniamo, quindi, di poter accogliere i rilievi formulatici e confermiamo la percentuale invalidante del 64%. “ A fronte dei rilievi espressi dal CTU, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto argomenti idonei a confutare, sulla base della documentazione medica prodotta nella pendenza della fase per ATPO, le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, fondate sull'esame di tutte le patologie dedotte, comprese quelle a carico dell'apparato osteoarticolare e l'ipertensione arteriosa, valutate dal consulente in modo analitico, logico e adeguatamente motivato, e all'esito dell'esame obiettivo della paziente;
ma si è limitata ad esprimere una diversa, personale valutazione, sul presupposto di una maggiore gravità delle patologie non supportata dalla documentazione medica agli atti. Invero, nell'esposizione del ricorso l'istante non ha dimostrato che l'ausiliare sia incorso in un vizio di indagine, limitandosi a dedurre genericamente e del tutto apoditticamente una diversa incidenza delle patologie riscontrate sull'autonomia della stessa. Né le conclusioni illustrate, risultano inficiate dai certificati medici, di formazione successiva all'elaborato peritale, allegati al ricorso in opposizione (v. in atti certificato ortopedico 8.10.2024 e visita fisiatrica 16.10.2024). Esaminata dal giudicante, la documentazione offerta in produzione nel presente giudizio risulta del tutto sovrapponibile a quella già esaminata dal CTU per il ginocchio operato, dandosi atto del buon esito dell'intervento chirurgico al ginocchio sx e della emendabilità della gonartrosi a dx con intervento di endoprotesi;
in tali termini, la predetta documentazione non appare di per sé sufficiente a fondare un giudizio di intervenuto peggioramento del quadro clinico del ricorrente suscettibile di essere rimesso al vaglio di una nuova valutazione medico-legale. Reputato pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente. Invero, nel caso di specie, deve ritenersi che le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003). Per tutti questi motivi il ricorso deve essere rigettato. La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c. Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, e già liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali. Napoli, 1.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 1.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 28805/2024 R.G. promossa da:
cf. Cod. Fisc , con il patrocinio degli avv. Teresa Parte_1 C.F._1
IT e ED Scialò, con elezione di domicilio e procura come in atti RICORRENTE
CONTRO
, con il patrocinio dell'avv. Roberto Controparte_1
Maisto, con elezione di domicilio e procura come in atti RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 30.12.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver presentato in data 2.11.2023 domanda all' al fine di ottenere il CP_1 riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti il godimento di assegno di invalidità civile oltre che il riconoscimento della propria condizione di portatore di handicap ex art. 3 co. 3 L. 104/92, con esito negativo, ha dedotto di aver promosso giudizio per ATP ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il CTU nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare delle provvidenze in oggetto. Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del proprio diritto limitatamente all'assegno di invalidità civile, sin dalla domanda amministrativa, con condanna dell'Ente al pagamento dei relativi ratei;
spese vinte con attribuzione. L' , costituitosi, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per la genericità delle CP_1 contestazioni avverso la C.T.U. e ha chiesto il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge. Acquisita la documentazione prodotta, la causa, ritenuta matura per la decisione, era decisa con la presente sentenza mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
*** Il ricorso è infondato per le motivazioni di seguito illustrate. Occorre premettere che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità. I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992),
o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso. Facendo seguito al dissenso tempestivamente manifestato, con il presente ricorso in opposizione, la parte ricorrente ha contestato le conclusioni del CTU nominato nella fase sommaria, lamentando sottovalutazione del quadro patologico a proprio carico, con particolare riferimento alle patologie a carico dell'apparato osteoarticolare (spondilodiscoartrosi e gonartrosi bilaterale), incidenti, suo dire, notevolmente sulla capacità di svolgimento dei movimenti e degli atti di vita quotidiana, pertanto da valutarsi secondo percentuali più elevate rispetto a quelle riconosciute dal CTU, anche alla luce della più recente documentazione medica allegata al ricorso (certificato ortopedico 8.10.2024 e visita fisiatrica 16.10.2024); ha dedotto, inoltre, che il CTU non ha tenuto conto della ipertensione arteriosa, certificata e in trattamento farmacologico. Tuttavia, è opinione del giudicante che le conclusioni del CTU, contenute nella relazione peritale espletata nella pregressa fase, meritino piena condivisione. L'ausiliare nominato, dott. all'esito dell'indagine, basata Persona_1 sull'osservazione clinica del soggetto e sull'esame della documentazione medica prodotta, ha fornito la seguente risposta ai quesiti: “Dall' anamnesi, dall' esame obiettivo e dalla documentazione sanitaria esaminata, si evince che , di anni 54, è affetto da Parte_1 gonartrosi bilaterale per la quale è stato costretto ad intervento di artroprotesi di ginocchio sinistro nell' aprile 2023 presso ospedale Villa Betania. L' intervento ebbe a sortire l'effetto sperato, riscontrandosi, all' obiettività clinica, un ginocchio stabile, asciutto, con escursione articolare nella flesso-estensione conservata. Al ginocchio controlaterale è presente gonartrosi per la quale è in procinto di effettuare lo stesso intervento di artroprotesi. Accreditabilmente il ginocchio destro presenta episodi di dolorabilità in via accessuale, per la quale è costretto a deambulare con gruccia. La gonartrosi bilaterale della fattispecie è assimilabile in via analogica ad una paraparesi di grado medio, cui appare equo attribuire la percentuale invalidante del 55% (codice 7335). Alla colonna vertebrale abbiamo riscontrato spondilodiscartrosi (artrosi della colonna vertebrale), di grado moderato corroborata da risonanza magnetica lombo-sacrale del 24/4/24, cui, secondo criterio analogico-proporzionale al codice 7010, appare equo attribuire la percentuale invalidante del 20%. Nulla di rilievo agli altri organi ed apparati, se si esclude un' ipertensione arteriosa in buon compenso farmacologico. Passando al calcolo riduzionistico delle infermità riscontrate, si perviene ad una percentuale invalidante del sessantaquattro per cento (64%). Il quadro clinico era già stabilizzato all' epoca di presentazione della domanda amministrativa. Riguardo il quesito inerente la sussistenza del requisito sanitario per la concessione dell' handicap di gravità, riteniamo che l' non debba considerarsi soggetto che, per il Pt_1 suo quadro clinico, necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e relazionale, ai sensi del comma 3 art. 3 della legge 104/92, essendo in possesso di buona autonomia nella sfera individuale e relazionale..”. Tali conclusioni sono state ribadite dal CTU anche in sede di controdeduzioni avverso le osservazioni poste dalla difesa di parte ricorrente: “… Come già argomentato nel nostro elaborato, l' è affetto da esiti di endoprotesi di ginocchio sinistro (2023) e da Pt_1 gonartrosi a destra. L' intervento di endoprotesi di ginocchio sinistro sortiva appieno l'effetto sperato. Permane una gonartrosi destra, che sicuramente gli comporta dolorabilità accessuale ed impotenza funzionale, ma che è emendabile mediante intervento di endoprotesi. Non riteniamo che la stessa gonartrosi destra possa rientrare nel codice 7204, come sostiene l'avvocato Scialò, con attribuzione di percentuale invalidante del 55%, per sua fortuna il ricorrente non essendo portatore di anchilosi di ginocchio in flessione (cui il codice si richiama), infermità molto più severa e invalidante. Tanto appare, detta percentuale del 55%, poco attinente al caso che ci occupa che basti pensare che essa è prevista per l'amputazione di ginocchio (!) al codice 7412. Ribadiamo che la gonartrosi destra è emendabile con adeguato intervento chirurgico. Concomita, come già argomentato nel nostro elaborato, una spondilodiscartrosi di grado moderato con attribuzione di percentuale invalidante del 20%. Nulla di rilievo agli altri organi ed apparati. Non riteniamo, quindi, di poter accogliere i rilievi formulatici e confermiamo la percentuale invalidante del 64%. “ A fronte dei rilievi espressi dal CTU, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto argomenti idonei a confutare, sulla base della documentazione medica prodotta nella pendenza della fase per ATPO, le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, fondate sull'esame di tutte le patologie dedotte, comprese quelle a carico dell'apparato osteoarticolare e l'ipertensione arteriosa, valutate dal consulente in modo analitico, logico e adeguatamente motivato, e all'esito dell'esame obiettivo della paziente;
ma si è limitata ad esprimere una diversa, personale valutazione, sul presupposto di una maggiore gravità delle patologie non supportata dalla documentazione medica agli atti. Invero, nell'esposizione del ricorso l'istante non ha dimostrato che l'ausiliare sia incorso in un vizio di indagine, limitandosi a dedurre genericamente e del tutto apoditticamente una diversa incidenza delle patologie riscontrate sull'autonomia della stessa. Né le conclusioni illustrate, risultano inficiate dai certificati medici, di formazione successiva all'elaborato peritale, allegati al ricorso in opposizione (v. in atti certificato ortopedico 8.10.2024 e visita fisiatrica 16.10.2024). Esaminata dal giudicante, la documentazione offerta in produzione nel presente giudizio risulta del tutto sovrapponibile a quella già esaminata dal CTU per il ginocchio operato, dandosi atto del buon esito dell'intervento chirurgico al ginocchio sx e della emendabilità della gonartrosi a dx con intervento di endoprotesi;
in tali termini, la predetta documentazione non appare di per sé sufficiente a fondare un giudizio di intervenuto peggioramento del quadro clinico del ricorrente suscettibile di essere rimesso al vaglio di una nuova valutazione medico-legale. Reputato pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente. Invero, nel caso di specie, deve ritenersi che le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003). Per tutti questi motivi il ricorso deve essere rigettato. La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c. Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, e già liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali. Napoli, 1.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi