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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 67/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIANCOSPINO DANILO, Presidente e Relatore
GIUNTA VINCENZO, Giudice
ANDREOZZI GIOVANBATTISTA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 964/2023 depositato il 06/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia Brescia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 88776 ADDIZIONALE PROVINCIALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
2010
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 88776 ADDIZIONALE COMUNALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2011
- sul ricorso n. 423/2024 depositato il 27/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa Anche Società_2 E Società_3 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Nominativo_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 45894 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2010
- DINIEGO RIMBORSO n. 45894 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi Ricorrente_1 SPA, in persona del legale rappresentante, difesa dagli avv.ti Difensore_1 e Nominativo_1, impugna il rifiuto opposto dalla Provincia di Brescia e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all'istanza di restituzione dell'imposta addizionale all'accisa sull'energia elettrica ex D.L. n.
511/1988, art. 6.
Espone la ricorrente che con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 2.7.2021 resa nel giudizio R.G. n. 8342/2020, il Tribunale di Brescia ha condannato Ricorrente_1 SPA a restituire a Società_4 SRL, già Società_5
SPA, gli importi indebitamente ricevuti a titolo di addizionale provinciale all'accisa con riferimento ai consumi di energia elettrica effettuati presso i POD nella titolarità della stessa per complessivi € 17.584,60.
L'appello proposto contro l'ordinanza è stato rigettato dalla Corte di Brescia e la condanna al pagamento è stata eseguita dalla Società ricorrente. A fronte dell'istanza di rimborso di quanto versato a Società_4 SRL, tanto la Provincia di Brescia che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Brescia, - la prima espressamente, la seconda tacitamente - negavano di essere legittimate passive al rimborso.
Sostiene la ricorrente il proprio diritto al rimborso e conclude, previa riunione dei giudizi, per l'accertamento del diritto di Ricorrente_1 SPA al rimborso ex art. 14, comma 4, TUA delle imposte addizionali sul consumo di energia elettrica corrisposte con riferimento all'utenza intestata a Società_4 SRL con condanna della Provincia di Brescia o dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al rimborso, con vittoria di spese.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate concludendo per il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
Parte ricorrente, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli nel giudizio RG n.423/2024 e la Provincia di Brescia e la ricorrente nel giudizio RG n.964/2023 hanno depositato memorie, facendo presente le prime che con provvedimento notificato a mezzo pec il 13 gennaio 2016 l'Agenzia delle Dogane e Monopoli ha annullato in autotutela il diniego tacito all'instanza di rimborso per cui è giudizio provvedendo al rimborso richiesto, e hanno chiesto la riunione dei giudizi e dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese nei confronti della Provincia di Brescia.
Alla pubblica udienza del 26.1.2026, sentite le parti come da verbale, i ricorsi sono trattenuti in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte riunisce i ricorsi per connessione oggettiva, avendo ad oggetto un'identica istanza di rimborso.
Osserva nel merito la Corte che la questione relativa alla legittimazione al rimborso delle addizionali provinciali all'accisa sui consumi di energia elettrica è stata decisa dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con sentenza 2.8.2024 n.21883 in sede di rinvio pregiudiziale fissando il principio per cui “spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all' abrogato art. 6, del decreto- legge 511/1988, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW”.
Ritiene la Corte di non potersi discostare dal principio affermato, di cui condivide le motivazioni, come peraltro la prevalente giurisprudenza di merito, anche di questa Corte.
Peraltro l'annullamento in autotutela del diniego tacito di rimborso operato dall'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, con conseguente versamento dell'importo richiesto e degli interessi maturati, conduce, come richiesto dalle parti, all'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. La presenza di contrastanti indirizzi giurisprudenziali, composti dalla citata sentenza della Suprema Corte solo dopo la proposizione dei ricorsi riuniti giustifica la compensazione fra tutte le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione dei giudizi riuniti per cessazione della materia del contendere. Spese dei giudizi riuniti compensate.
Brescia, 26.1.2026
il Presidente est. LO NC
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIANCOSPINO DANILO, Presidente e Relatore
GIUNTA VINCENZO, Giudice
ANDREOZZI GIOVANBATTISTA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 964/2023 depositato il 06/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia Brescia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 88776 ADDIZIONALE PROVINCIALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
2010
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 88776 ADDIZIONALE COMUNALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2011
- sul ricorso n. 423/2024 depositato il 27/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa Anche Società_2 E Società_3 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Nominativo_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 45894 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2010
- DINIEGO RIMBORSO n. 45894 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi Ricorrente_1 SPA, in persona del legale rappresentante, difesa dagli avv.ti Difensore_1 e Nominativo_1, impugna il rifiuto opposto dalla Provincia di Brescia e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all'istanza di restituzione dell'imposta addizionale all'accisa sull'energia elettrica ex D.L. n.
511/1988, art. 6.
Espone la ricorrente che con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 2.7.2021 resa nel giudizio R.G. n. 8342/2020, il Tribunale di Brescia ha condannato Ricorrente_1 SPA a restituire a Società_4 SRL, già Società_5
SPA, gli importi indebitamente ricevuti a titolo di addizionale provinciale all'accisa con riferimento ai consumi di energia elettrica effettuati presso i POD nella titolarità della stessa per complessivi € 17.584,60.
L'appello proposto contro l'ordinanza è stato rigettato dalla Corte di Brescia e la condanna al pagamento è stata eseguita dalla Società ricorrente. A fronte dell'istanza di rimborso di quanto versato a Società_4 SRL, tanto la Provincia di Brescia che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Brescia, - la prima espressamente, la seconda tacitamente - negavano di essere legittimate passive al rimborso.
Sostiene la ricorrente il proprio diritto al rimborso e conclude, previa riunione dei giudizi, per l'accertamento del diritto di Ricorrente_1 SPA al rimborso ex art. 14, comma 4, TUA delle imposte addizionali sul consumo di energia elettrica corrisposte con riferimento all'utenza intestata a Società_4 SRL con condanna della Provincia di Brescia o dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al rimborso, con vittoria di spese.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate concludendo per il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
Parte ricorrente, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli nel giudizio RG n.423/2024 e la Provincia di Brescia e la ricorrente nel giudizio RG n.964/2023 hanno depositato memorie, facendo presente le prime che con provvedimento notificato a mezzo pec il 13 gennaio 2016 l'Agenzia delle Dogane e Monopoli ha annullato in autotutela il diniego tacito all'instanza di rimborso per cui è giudizio provvedendo al rimborso richiesto, e hanno chiesto la riunione dei giudizi e dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese nei confronti della Provincia di Brescia.
Alla pubblica udienza del 26.1.2026, sentite le parti come da verbale, i ricorsi sono trattenuti in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte riunisce i ricorsi per connessione oggettiva, avendo ad oggetto un'identica istanza di rimborso.
Osserva nel merito la Corte che la questione relativa alla legittimazione al rimborso delle addizionali provinciali all'accisa sui consumi di energia elettrica è stata decisa dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con sentenza 2.8.2024 n.21883 in sede di rinvio pregiudiziale fissando il principio per cui “spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all' abrogato art. 6, del decreto- legge 511/1988, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW”.
Ritiene la Corte di non potersi discostare dal principio affermato, di cui condivide le motivazioni, come peraltro la prevalente giurisprudenza di merito, anche di questa Corte.
Peraltro l'annullamento in autotutela del diniego tacito di rimborso operato dall'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, con conseguente versamento dell'importo richiesto e degli interessi maturati, conduce, come richiesto dalle parti, all'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. La presenza di contrastanti indirizzi giurisprudenziali, composti dalla citata sentenza della Suprema Corte solo dopo la proposizione dei ricorsi riuniti giustifica la compensazione fra tutte le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione dei giudizi riuniti per cessazione della materia del contendere. Spese dei giudizi riuniti compensate.
Brescia, 26.1.2026
il Presidente est. LO NC