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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/08/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 482/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gaetano CAMPO Presidente rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere rel.
Dr. Silvia BURELLI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in appello promossa con ricorso depositato in data 8.3.2023 da:
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore Parte_1 P.IVA_1
della Giunta regionale, nel presente giudizio rappresentata e difesa dall'avv. prof.
Chiara Cacciavillani (c.f. - p.e.c. C.F._1
del foro di Venezia, elettivamente Email_1
domiciliata presso il suo studio in Stra, Piazza Marconi n. 51, nonché alla relativa casella p.e.c., giusta speciale procura a firma del Presidente della Giunta regionale,
a ciò autorizzato con la delibera di Giunta regionale che si produce, la cui copia per immagine conforme all'originale cartaceo viene prodotta telematicamente
- appellante - contro 2
nata in [...] il [...], C.F. Controparte_1
e residente a [...] C.F._2
difesa e rappresentata dagli avv. Igor Brunello (C.F. pec C.F._3
e Chiara Pigato (C.F. Email_2
e PEC , del foro C.F._4 Email_3
di Vicenza, come da mandato in calce al ricorso di primo grado, espressamente conferito anche per il grado di appello, con domicilio eletto telematicamente agli indirizzi PEC di cui sopra
-appellata-
Controparte_2
appellata contumace-
Oggetto: Riforma dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Vicenza in data 6.2.2023.
In punto: Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.
Causa trattata all'udienza del 3 luglio 2025.
CONCLUSIONI:
Conclusioni dell'appellante: voglia codesta Corte d'appello di Venezia riformare l'ordinanza del Tribunale di
Vicenza, Sez. I civile, n. 471 del 6 febbraio 2023, resa nel procedimento n.
627/2022 r.g., e per l'effetto rigettare il ricorso con essa accolto, con le conseguenti statuizioni quanto alle spese di lite, ivi inclusa la rifusione del contributo unificato.
Conclusioni dell'appellato:
Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'appello: Rigettare l'avverso appello per i motivi tutti sopra esposti. Per l'effetto confermare l'impugnata ordinanza: 3
accertando e dichiarando il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall' e dalla nei confronti della ricorrente, CP_2 Parte_1
consistente: ○ quanto alla , nell'aver previsto, nelle linee guida di Parte_1
cui alla DGR 753/2019, che i titolari di permesso di soggiorno per motivi di famiglia ex art. 19 TUI non abbiano diritto all'iscrizione obbligatoria e gratuita al servizio sanitario nazionale;
○ quanto all' nell'aver negato alla ricorrente Pt_2
l'iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio Sanitario Nazionale;
Ordinando alla e all' di cessare la condotta Parte_1 CP_2
discriminatoria e di rimuoverne gli effetti, adottando tutte le misure che Codesto
Ill.mo Giudice riterrà di disporre e, in particolare: ○ quanto all' , CP_2
ammettendo la ricorrente all'iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio Sanitario
Nazionale e rinnovandole la tessera sanitaria con effetto retroattivo a far data dalla data di scadenza dell'ultima tessera sanitaria;
○ quanto alla Pt_1
, rimuovendo dalle linee guida adottate con D.G.R 753/2019 le
[...]
clausole discriminatorie come sopra denunciate, sostituendole con disposizioni che ammettano i titolari di permesso di soggiorno per motivi di famiglia ex art. 19
TUI, all'iscrizione obbligatoria gratuita al SSN.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio (anche in considerazione della ormai pacifica giurisprudenza delle Corti Venete sul punto).
Svolgimento del processo.
Con ordinanza emessa in data 6.2.2023 ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., il Tribunale di Vicenza, con funzioni di giudice del lavoro, accertata la natura discriminatoria delle condotte di e che avevano escluso Parte_1 CP_2
l'iscrizione gratuita di al Servizio Sanitario Persona_1
Nazionale (SSN), ha condannato la a rimuovere dalle linee guida Parte_1 adottate con DGR 753/2019 la previsione discriminatoria e ha condannato 4
l' a iscrivere la ricorrente al SSN, condannando entrambe Controparte_2 alla rifusione delle spese di lite.
Con ricorso depositato in data 8.3.2023, ha appellato l'ordinanza Parte_1 sulla base dell'unico motivo, costituito dalla violazione e falsa applicazione dell'art. 28 DPR 394/1999 e dall'art. 19 e 90 D. Lgs. 286/1998 (Testo Unico
Immigrazione - TUI).
L'appellante sostiene in particolare che il permesso di soggiorno di cui all'art. 28
DPR 394/1999 viene rilasciato sui presupposti di cui all'art. 19 comma 2 lettera c) TUI e comporta il divieto di espulsione e respingimento, mentre è solo al permesso di soggiorno di cui all'art. 30 TUI che consegue l'iscrizione obbligatoria al SSN. In questo senso, l'appellante sostiene che l'ordinanza impugnata abbia effettuato un'equiparazione tra le due ipotesi non consentita e ha messo in evidenza che l'eventuale discriminazione discenderebbe dalla legge e non dalle linee guida emanate in sua applicazione.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la signora Controparte_1
resistendo all'appello e chiedendone il rigetto.
[...]
La causa è stata decisa nel presente grado di giudizio all'udienza di discussione del
3.7.2025.
Motivi della decisione.
L'appello non è fondato e va respinto.
Come ha accertato l'ordinanza impugnata, l'appellata è figlia e sorella convivente di cittadini italiani, suoi parenti entro il secondo grado, ed è titolare di permesso di soggiorno rilasciatole ai sensi dell'art. 19 comma 2 lettera c) TUI e dell'art. 29
DPR 394/1999, dal 2013.
L'appellata è stata inoltre iscritta obbligatoriamente e gratuitamente al SSN fino al 24.5.2021, quando l' le ha negato l'iscrizione sostenendo che il titolo Parte_3 di soggiorno non rientrerebbe tra quelli legittimanti l'iscrizione, secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute n. 5/2000. L' ha quindi Parte_3 applicato le linee guida in materia di assistenza sanitaria ai cittadini appartenenti comunitari e non comunitari adottata dalla Giunta regionale del Veneto con delibera n. 7533/2019. 5
Correttamente, l'ordinanza impugnata ha ricostruito il quadro normativo muovendo dall'art. 34 TUI, che disciplina l'assistenza sanitaria agli stranieri iscritti al SSN. La norma riconosce l'obbligo di iscrizione al SNN e la parità di trattamento con i cittadini italiani per l'accesso al sistema di assistenza sanitaria anche agli stranieri regolarmente soggiornanti per motivi familiari (comma 1 lettera b).
La tesi difensiva della si fonda sulla circolare del Ministero della Parte_1 salute n. 5/2000, che riferisce il titolo di soggiorno richiesto dall'art. 34 comma 1 lettera b al permesso di soggiorno per motivi familiari di cui all'art. 30 TUI.
L'appellata è invece titolare del permesso di soggiorno previsto dall'art. 28 DPR
394/1999, rilasciato dal questore “per motivi familiari nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del testo unico”, norma quest'ultima che vieta l'espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana.
Va tuttavia considerato che l'art. 34 TUI comprende tutti gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi familiari, comprendendo quindi tutti i titoli che trovino fondamento in questa condizione, compresa quindi la previsione dell'art. 28 DPR 394/1999. La norma infatti non contiene alcuna differenziazione tra i titoli di soggiorno per motivi familiari, valorizzando quindi la tutela di un diritto fondamentale, come quello alla salute, e ancorandolo a titoli di soggiorno incentrati sui legami familiari.
In questo senso, deve ritenersi che i permessi di soggiorno rilasciati per motivi familiari debbano parificarsi quanto agli effetti, con particolare riferimento alla tutela del diritto alla salute, soprattutto in considerazione dell'assenza di una specifica esclusione per i permessi rilasciati ai sensi dell'art. 19 comma 1 lettera c
TUI.
In questo senso, va ancora considerato che l'art. 34 comma 1 lettera b) TUI contempera anche situazioni di titoli di soggiorno rilasciati a soggetti che non possono essere espulsi, ai sensi degli art. 19 TUI e 28 DPR 394/1999 (come nel caso di permessi per cure mediche o per minori stranieri non accompagnati), e viene confermata l'assenza di incompatibilità tra permessi di soggiorno rilasciati per motivi di inespellibilità e iscrizione al SSN. 6
Va peraltro considerato che laddove è stata esclusa l'iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN dei familiari, il legislatore lo ha fatto con norma primaria specifica, come nel caso dei genitori ultrasessantacinquenni, ai sensi dell'art. 29 comma 3 lettera b-bis TUI, a ulteriore conferma della natura eccezionale dei casi di esclusione per motivi familiari.
L'interpretazione qui accolta è poi confermata dal comportamento concludente dell'amministrazione resistente, che ha sempre iscritto gratuitamente l'appellata al
SSN fino al 24.5.2021 in applicazione del quadro normativo richiamato, peraltro non mutato successivamente a questa data.
Di conseguenza, correttamente l'ordinanza impugnata ha ordinato la cessazione della condotta discriminatoria, derivata dalle linee guida adottate dalla regione
, contrarie alla fonte normativa primaria e ha disposto la rimozione della Pt_1 disciplina discriminatoria, con la condanna dell' a provvedere Parte_4 all'iscrizione obbligatoria e gratuita della signora al SSN. CP_1
Le considerazioni che precedono portano quindi al rigetto dell'appello e alla conferma dell'ordinanza impugnata.
Quanto al regime delle spese processuali, esse seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante, nella misura liquidata in dispositivo, commisurata ai parametri minimi di cui al DM 55/2014.
Ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quanto previsto dal comma 1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza disattesa:
1) Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna la alla rifusione in favore di Parte_1 Persona_2 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.236,00 per compensi, oltre al contributo forfetario di cui all'art. 2 DM 10 marzo n.
2014 n.55, IVA e CPA.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo 7
di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 3 luglio 2025.
Il Presidente
Gaetano Campo