Articolo 316 del Codice ambientale
Articolo 315Articolo 279
Versione
29 aprile 2006
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Versione
16 settembre 2010
Art. 316. (ricorso avverso l'ordinanza) 1. Il trasgressore, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di cui all'articolo 313, puo' ricorrere al Tribunale amministrativo regionale ((...)) competente in relazione al luogo nel quale si e' prodotto il danno ambientale.
2. Il trasgressore puo' far precedere l'azione giurisdizionale dal ricorso in opposizione di cui all'articolo 310, commi 2 e 3.
3. Il trasgressore puo' proporre altresi' ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla ricevuta notificazione o comunicazione dell'ordinanza o dalla sua piena conoscenza.
Entrata in vigore il 16 settembre 2010
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