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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/02/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1075 /2019
TRIBUNALE DI BARI
II SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
Opponente
e
Controparte_1
Opposta
Oggi 21 febbraio 2025 innanzi alla dott.ssa Laura Vincenza Amato sono comparsi:
Per parte opponente nessuno è presente;
Per parte opposta l'avv. Isabella Ruggiero per delega dell'avv. LUIGI COLUCCINO che si riporta ai propri scritti e conclusioni di cui chiede l'integrale accoglimento con rigetto dell'opposizione avversa e conferma del d.i. con vittoria di spese
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio all'esito della quale pronuncia sentenza come da fogli allegati.
Il Giudice
dott. ssa Laura Vincenza Amato
N. R.G. 1075/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1075/2019 promossa da
, in persona dell'omonimo titolare, Parte_2 rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Domenico Lasorella;
OPPONENTE contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_1
mandato in atti, dagli avv.ti Luca Polverino e Luigi Coluccino;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opposta ha concluso come da verbale d'udienza del 21.02.2025, che si intende qui integralmente richiamato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha Parte_2
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4490/2018, emesso dal Tribunale di Bari in data
20.11.2018, con il quale, ad istanza di è stato ingiunto il pagamento della somma Controparte_1 di €7.853,36, oltre interessi e spese, dovuto in forza di fatture emesse nell'ambito di un rapporto di fornitura di energia elettrica. A fondamento dell'opposizione ha sostenuto l'inesistenza del credito, eccependo la prescrizione quinquennale per le fatture emesse nel 2012 e contestando l'arbitrarietà della fatturazione operata, precisando che il contatore – da cui poter evincere i consumi effettivi – era stato rimosso già nel 2014. Sulla base di tali premesse, ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo.
2. Costituendosi con comparsa del 06.06.2019, ha evidenziato la mancata Controparte_1 contestazione di controparte circa l'effettiva erogazione di energia elettrica, precisando di aver tempestivamente prodotto ampia e idonea documentazione atta a comprovare la propria pretesa. Nel merito, ha ribadito la correttezza del meccanismo di rilevazione e fatturazione dei consumi reali – rilevati dal distributore locale sino a novembre 2014 -, poiché operato alla stregua delle normative vigenti in materia. Ha evidenziato, da una parte, l'infondatezza dell'asserita prescrizione quinquennale del credito, poiché decorrente solo dalla data di emissione delle fatture oggi impugnate, nonché, dall'altra, l'interruzione del decorso del termine in forza dell'invio di lettera di diffida e sollecito alla cliente del 13.03.2018. Precisando, da ultimo, l'assenza di qualsiasi elemento probatorio atto a comprovare la posizione di parte opponente, ha insistito, previa concessione della provvisoria esecutorietà del titolo monitorio, per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo.
3. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto la causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata atti, è stata rinviata all'udienza odierna e decisa, come di seguito motivato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
4. Va preliminarmente dichiarata fondata l'eccezione di prescrizione in relazione alle fatture emesse per il periodo di ottobre e novembre 2012. Non risulta, infatti, documentato alcun atto interruttivo nel quinquennio successivo alla data di invio delle fatture e della scadenza del termine di pagamento delle stesse. La prima diffida di pagamento risale, infatti, al febbraio 2018. Va, dunque, dichiarata prescritta la somma complessiva di €1.446,18.
5. Infondata è, invece, l'eccezione di inesistenza del residuo credito per incertezza e arbitrarietà dei consumi calcolati. In particolare, destituita di fondamento è l'eccezione di inesistenza e incertezza del credito per rimozione del contatore nel 2014 (senza specificare il mese), posto che le fatture insolute attengono proprio ad un periodo che va dal 2012 al novembre 2014.
Parte opponente non ha contestato l'esistenza del rapporto di fornitura né la riferibilità al suo contatore dei dati indicati nelle fatture ricevute. Ha sostanzialmente lamentato il difetto di prova in ordine all'effettività della pretesa e al suo quantum.
Sul punto si richiama la giurisprudenza di legittimità, cui il Tribunale intende uniformarsi, secondo cui “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore
o determinare un incremento dei consumi” (Cass. ord. n. 18195/2021).
Più precisamente è stato evidenziato come il contatore quale strumento deputato alla misurazione dei consumi è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione.
Di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile ex art. 1218 c.c. Considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell' "onus probandi" va così regolata:
L'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo "normalmente" rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola-, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante - L'utente -se il contatore risulta regolarmente funzionante- deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia
è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato "invito domino" ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata la utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico) (Cass. n. 13605/2019).
Ebbene, parte opponente non ha specificamente contestato la contabilizzazione risultante dalle fatture, né allegando un mancato funzionamento del contatore né una sua manomissione. Per di più, poiché come detto innanzi, la lettura dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità, l'utente che intenda contestare la contabilizzazione deve, comunque, fornire elementi per minare la presunzione di correttezza dei calcoli, ad esempio evidenziando l'anomalia dei consumi registrati perché eccessiva, provando la sproporzione tra il consumo rilevato e quello effettivamente sostenuto, anche in via presuntiva, dimostrando i consumi registrati nelle bollette precedenti al periodo di rilevazione contestato. Nulla di tutto questo, invece, è stato opposto dall'azienda opponente a fronte, invece, del dettaglio dei consumi accertati e allegati dalla società opposta, documenti sufficienti a supportare il credito azionato.
6. Per le ragioni suesposte l'opposizione è parzialmente fondata e per l'effetto il d.i. opposto va revocato.
Il quantum che l'azienda deve corrispondere ad per la fornitura di energia Controparte_1
elettrica sulla base delle fatture insolute è pari ad € 6.407,18 (=7853,36-1.446,18), oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture sino al soddisfo.
7. Le spese di lite devono essere compensate per 1/3 e la restante parte posta a carico della opponente e liquidate come in dispositivo per la fase monitoria e di merito, tenuto conto del valore della controversia, determinato in base al decisum (fasi studio, introduttiva e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
4490/2018;
2. Dichiara la prescrizione del credito portato dalle fatture emesse nel 2012, per l'importo complessivo di €1.446,18;
3. Ridetermina il quantum dovuto da nei confronti di Parte_2 per le causali di cui in parte motiva, nella somma di €6.407,18, oltre interessi Controparte_1
legali dalla scadenza delle fatture sino al soddisfo;
4. Compensa le spese di lite per 1/3 e pone la restante parte a carico di Parte_2
, in persona dell'omonimo titolare, liquidata per la fase monitoria in €378,00 e per
[...] la presente fase di merito in €2.265,00, oltre rimborso spese al 15% iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 21.02.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato
TRIBUNALE DI BARI
II SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
Opponente
e
Controparte_1
Opposta
Oggi 21 febbraio 2025 innanzi alla dott.ssa Laura Vincenza Amato sono comparsi:
Per parte opponente nessuno è presente;
Per parte opposta l'avv. Isabella Ruggiero per delega dell'avv. LUIGI COLUCCINO che si riporta ai propri scritti e conclusioni di cui chiede l'integrale accoglimento con rigetto dell'opposizione avversa e conferma del d.i. con vittoria di spese
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio all'esito della quale pronuncia sentenza come da fogli allegati.
Il Giudice
dott. ssa Laura Vincenza Amato
N. R.G. 1075/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1075/2019 promossa da
, in persona dell'omonimo titolare, Parte_2 rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Domenico Lasorella;
OPPONENTE contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_1
mandato in atti, dagli avv.ti Luca Polverino e Luigi Coluccino;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opposta ha concluso come da verbale d'udienza del 21.02.2025, che si intende qui integralmente richiamato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha Parte_2
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4490/2018, emesso dal Tribunale di Bari in data
20.11.2018, con il quale, ad istanza di è stato ingiunto il pagamento della somma Controparte_1 di €7.853,36, oltre interessi e spese, dovuto in forza di fatture emesse nell'ambito di un rapporto di fornitura di energia elettrica. A fondamento dell'opposizione ha sostenuto l'inesistenza del credito, eccependo la prescrizione quinquennale per le fatture emesse nel 2012 e contestando l'arbitrarietà della fatturazione operata, precisando che il contatore – da cui poter evincere i consumi effettivi – era stato rimosso già nel 2014. Sulla base di tali premesse, ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo.
2. Costituendosi con comparsa del 06.06.2019, ha evidenziato la mancata Controparte_1 contestazione di controparte circa l'effettiva erogazione di energia elettrica, precisando di aver tempestivamente prodotto ampia e idonea documentazione atta a comprovare la propria pretesa. Nel merito, ha ribadito la correttezza del meccanismo di rilevazione e fatturazione dei consumi reali – rilevati dal distributore locale sino a novembre 2014 -, poiché operato alla stregua delle normative vigenti in materia. Ha evidenziato, da una parte, l'infondatezza dell'asserita prescrizione quinquennale del credito, poiché decorrente solo dalla data di emissione delle fatture oggi impugnate, nonché, dall'altra, l'interruzione del decorso del termine in forza dell'invio di lettera di diffida e sollecito alla cliente del 13.03.2018. Precisando, da ultimo, l'assenza di qualsiasi elemento probatorio atto a comprovare la posizione di parte opponente, ha insistito, previa concessione della provvisoria esecutorietà del titolo monitorio, per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo.
3. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto la causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata atti, è stata rinviata all'udienza odierna e decisa, come di seguito motivato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
4. Va preliminarmente dichiarata fondata l'eccezione di prescrizione in relazione alle fatture emesse per il periodo di ottobre e novembre 2012. Non risulta, infatti, documentato alcun atto interruttivo nel quinquennio successivo alla data di invio delle fatture e della scadenza del termine di pagamento delle stesse. La prima diffida di pagamento risale, infatti, al febbraio 2018. Va, dunque, dichiarata prescritta la somma complessiva di €1.446,18.
5. Infondata è, invece, l'eccezione di inesistenza del residuo credito per incertezza e arbitrarietà dei consumi calcolati. In particolare, destituita di fondamento è l'eccezione di inesistenza e incertezza del credito per rimozione del contatore nel 2014 (senza specificare il mese), posto che le fatture insolute attengono proprio ad un periodo che va dal 2012 al novembre 2014.
Parte opponente non ha contestato l'esistenza del rapporto di fornitura né la riferibilità al suo contatore dei dati indicati nelle fatture ricevute. Ha sostanzialmente lamentato il difetto di prova in ordine all'effettività della pretesa e al suo quantum.
Sul punto si richiama la giurisprudenza di legittimità, cui il Tribunale intende uniformarsi, secondo cui “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore
o determinare un incremento dei consumi” (Cass. ord. n. 18195/2021).
Più precisamente è stato evidenziato come il contatore quale strumento deputato alla misurazione dei consumi è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione.
Di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile ex art. 1218 c.c. Considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell' "onus probandi" va così regolata:
L'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo "normalmente" rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola-, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante - L'utente -se il contatore risulta regolarmente funzionante- deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia
è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato "invito domino" ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata la utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico) (Cass. n. 13605/2019).
Ebbene, parte opponente non ha specificamente contestato la contabilizzazione risultante dalle fatture, né allegando un mancato funzionamento del contatore né una sua manomissione. Per di più, poiché come detto innanzi, la lettura dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità, l'utente che intenda contestare la contabilizzazione deve, comunque, fornire elementi per minare la presunzione di correttezza dei calcoli, ad esempio evidenziando l'anomalia dei consumi registrati perché eccessiva, provando la sproporzione tra il consumo rilevato e quello effettivamente sostenuto, anche in via presuntiva, dimostrando i consumi registrati nelle bollette precedenti al periodo di rilevazione contestato. Nulla di tutto questo, invece, è stato opposto dall'azienda opponente a fronte, invece, del dettaglio dei consumi accertati e allegati dalla società opposta, documenti sufficienti a supportare il credito azionato.
6. Per le ragioni suesposte l'opposizione è parzialmente fondata e per l'effetto il d.i. opposto va revocato.
Il quantum che l'azienda deve corrispondere ad per la fornitura di energia Controparte_1
elettrica sulla base delle fatture insolute è pari ad € 6.407,18 (=7853,36-1.446,18), oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture sino al soddisfo.
7. Le spese di lite devono essere compensate per 1/3 e la restante parte posta a carico della opponente e liquidate come in dispositivo per la fase monitoria e di merito, tenuto conto del valore della controversia, determinato in base al decisum (fasi studio, introduttiva e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
4490/2018;
2. Dichiara la prescrizione del credito portato dalle fatture emesse nel 2012, per l'importo complessivo di €1.446,18;
3. Ridetermina il quantum dovuto da nei confronti di Parte_2 per le causali di cui in parte motiva, nella somma di €6.407,18, oltre interessi Controparte_1
legali dalla scadenza delle fatture sino al soddisfo;
4. Compensa le spese di lite per 1/3 e pone la restante parte a carico di Parte_2
, in persona dell'omonimo titolare, liquidata per la fase monitoria in €378,00 e per
[...] la presente fase di merito in €2.265,00, oltre rimborso spese al 15% iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 21.02.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato