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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 28/08/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Dott. Emanuele De Gregorio Presidente rel.
Dott. Marco Gaeta Consigliere
Dott. Giacomo Rota Consigliere riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 406/2024 R.G. promossa da
, C.F. nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Viale della Regione n. 232, presso lo studio dell'Avv. Martina Lacagnina (C.F. ) - PEC C.F._2
Fax 0934-591394), che la rappresenta e difende giusta procura in atti Email_1
ATTRICE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._3 residente in [...]
CONVENUTO-CONTUMACE
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
CONCLUSIONI PER L'ATTRICE:
Come da note scritte ex art. 127 -ter c.p.c. sostitutive dell'udienza in data 2 luglio 2025, di seguito trascritte: “Parte attrice, preliminarmente, insiste in tutte le difese ed argomentazioni sviluppate nell'atto di citazione per delibazione della sentenza ecclesiastica. In secondo luogo, considerata la mancata
1 costituzione di controparte, si chiede che la causa venga posta in decisione, rinunciando sin d'ora al termine per note conclusive”.
CONCLUSIONI DEL PROCURATORE GENERALE: “esprime parere favorevole” con visto apposto in data 27-28.1.2025.
OGGETTO: delibazione di sentenza ecclesiastica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi a questa Corte di Appello, , per sentir dichiarare l'efficacia nella Controparte_1
Repubblica Italiana della sentenza canonica emessa in data 7 marzo 2012 dal Tribunale Ecclesiastico
Regionale Campano e di Appello, prot. n. 520 del 2011, divenuta esecutiva in data 7 settembre
2024 e munita del visto di esecutività apposto dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, superiore organo ecclesiastico di controllo, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto in data 4 agosto 1984 dagli stessi e presso la Parrocchia Parte_1 CP_1
S. Francesco d'Assisi di Caltanissetta, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di
Caltanissetta nel registro dell'anno 1984, parte II, Serie A, numero 255.
Il convenuto, malgrado la rituale notifica dell'atto di citazione, non si è costituito.
Il Procuratore Generale in data 27-28.1.2025 ha apposto il visto “parere favorevole” sulla domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica.
La causa, istruita mediante i documenti depositata dall'attrice, è stata trattenuta in decisione in data
2 luglio 2025, sulle conclusioni indicate nelle note ex art. 127-ter c.p.c., in epigrafe trascritte, senza assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito della comparsa conclusionale avendovi l'attrice espressamente rinunciato.
***
In rito, va dichiarata la contumacia del convenuto, nei cui confronti risulta ritualmente instaurato il contraddittorio.
L'atto di citazione è stato notificato al convenuto a mezzo del servizio postale in data 13-19 febbraio 2025, presso il luogo di sua residenza, e risulta ritirato personalmente dall'interessato in data 21 febbraio 2025, entro il termine di 10 giorni dalla spedizione della comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) con raccomandata del 19 febbraio 2025.
Sempre in rito, va chiarito che oggetto di delibazione nel presente giudizio non può che essere la sentenza emessa in data 11 marzo 2011 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Sicula di MO
2 (Tribunale Ecclesiastico di primo grado) e non il decreto (erroneamente qualificato dall'attrice come sentenza) del Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano e di Appello.
Si deve avere riguardo, infatti, al bene giuridico sostanziale richiesto dall'attrice e tenere conto del fatto che il visto di esecutività apposto dal Suprema Tribunale della Segnatura Apostolica, quale “superiore organo ecclesiastico di controllo”, ai sensi dell'art. 8, n. 2, dell'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984, decreta unicamente la esecutività della detta sentenza canonica (e non del decreto del Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano e di Appello).
Nel merito, per quanto di interesse in questa sede, la documentazione depositata in atti dall'attrice prova che con decreto in data 7 marzo 2012 il Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano e di
Appello, prot. n. 520 del 2011 (cfr. doc. 4 fascicolo attoreo), ha confermato, a norma del Can. 1682,
2, C.I.C., la sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Sicula di MO (Tribunale
Ecclesiastico di primo grado) (cfr. doc. 3 fascicolo attoreo) che ha dichiarato la nullità del suindicato matrimonio concordatario “per esclusione dell'indissolubilità del matrimonio da parte dell'attrice, a norma del Can. 1101§2 del CIC”.
La sentenza canonica (11 marzo 2011) del Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo è divenuta definitiva per effetto del decreto di conferma in data 7 marzo 2012 del Tribunale Ecclesiastico
Regionale Campano e di Appello, prot. n. 520 del 2011.
La sentenza canonica (11 marzo 2011) del Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo che ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario contratto in data 4 agosto 1984 dagli stessi
[...]
e presso la Parrocchia S. Francesco d'Assisi di Parte_1 Controparte_1
Caltanissetta, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Caltanissetta nel registro dell'anno 1984, parte II, Serie A, numero 255 è stata munita del visto di esecutività apposto in data 3 settembre 2024 dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, nella sua qualità di
“superiore organo ecclesiastico di controllo”, ai sensi dell'art. 8, n. 2, dell'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984.
La Corte ravvisa i presupposti di legge per poter dichiarare efficace nella Repubblica Italiana
l'indicata sentenza ecclesiastica, che risulta munita, in data 3 settembre 2024, del decreto di esecutività della Segnatura Apostolica, superiore organo ecclesiastico di controllo.
E' noto che, ai sensi dell'art. 8, n. 2, dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, del 18 febbraio 1984, ratificato con la Legge 25 marzo 1985 n. 121, le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali Ecclesiastici che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella
Repubblica Italiana con sentenza della Corte d'Appello competente, quando sia accertato che:
3 a) il giudice ecclesiastico è competente a conoscere della causa in quanto il matrimonio è stato celebrato in conformità dell'art. 8 del predetto accordo (e cioè secondo le norme del diritto canonico);
b) nel procedimento davanti ai Tribunali Ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
L'art. 4 del protocollo addizionale ratificato con la L. n. 121 del 1985, con riferimento all'art. 8 dell'Accordo, dispone che, con riferimento al n. 2, ai fini dell'applicazione degli articoli 796 e
797 del codice italiano di procedura civile, si dovrà tener conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine.
In particolare:
1) si dovrà tener conto che i richiami fatti dalla legge italiana alla legge del luogo in cui si è svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico;
2) si considera sentenza passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico;
3) si intende che in ogni caso non si procederà al riesame del merito.
Nella specie, trattandosi di matrimonio concordatario, ricorreva senz'altro la competenza del Tribunale
Ecclesiastico, che ha emesso la sentenza delibanda al termine di un processo in cui, come emerge dalla lettura degli atti del processo canonico, è stato garantito il contraddittorio e rispettato il diritto di difesa di entrambe le parti.
La circostanza che, come si evince dalla lettura degli atti, dall'unione matrimoniale sia nato un figlio, , il 25 febbraio 1985, e che i coniugi si siano separati consensualmente alle Per_1 condizioni omologate dal Tribunale di Caltanissetta con decreto in data 23 ottobre 1998, non impedisce la delibazione della sentenza ecclesiastica.
Quanto alla circostanza che i coniugi abbiano coabitato per un certo tempo dopo il matrimonio, va ricordato che, sul punto, le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n.
16379 del 17/07/2014, hanno affermato i seguenti, articolati, principi di diritto (vedi Cass. cit. in motivazione):
"La convivenza "come coniugi" deve intendersi ~ secondo la Costituzione (artt. 2, 3, 29, 30 e 31), le Carte
Europee dei diritti (art. 8, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea), come interpretate dalla
Corte Europea dei diritti dell'uomo, ed il Codice civile - quale elemento essenziale del "matrimonio - rapporto", che si manifesta come consuetudine di vita coniugale comune, stabile e continua nel tempo, ed esteriormente riconoscibile attraverso corrispondenti, specifici fatti e comportamenti dei coniugi, e quale fonte di una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità anche genitoriali
4 in presenza di figli, di aspettative legittime e di legittimi affidamenti degli stessi coniugi e dei figli, sia come singoli sia nelle reciproche relazioni familiari.
In tal modo intesa, la convivenza "come coniugi", protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio "concordatario" regolarmente trascritto, connotando nell'essenziale
l'istituto del matrimonio nell'ordinamento italiano, è costitutiva di una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali ed ordinarie, di "ordine pubblico italiano" e, pertanto, anche in applicazione dell'art. 7 Cost., comma 1, e del principio supremo di laicità dello Stato, è ostativa - ai sensi dell'Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, reso esecutivo dalla L. 25 marzo 1985, n. 121, (in particolare, dell'art. 8, n. 2, lett. c, dell'Accordo e del punto
4, lett. b, del Protocollo addizionale), e dell'art. 797 c.p.c., comma 1, n. 7, - alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio genetico del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell'"ordine canonico" nonostante la sussistenza di detta convivenza coniugale".
"La convivenza "come coniugi" - intesa nei sensi di cui al su enunciato principio di diritto -, come situazione giuridica d'ordine pubblico ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, ed in quanto connotata da una "complessità fattuale" strettamente connessa all'esercizio di diritti, all'adempimento di doveri ed all'assunzione di responsabilità personalissimi di ciascuno dei coniugi, deve qualificarsi siccome eccezione in senso stretto (exceptio juris) opponibile da un coniuge alla domanda di delibazione proposta dall'altro coniuge e, pertanto, non può essere eccepita dal pubblico ministero interveniente nel giudizio di delibazione ne' rilevata d'ufficio dal giudice della delibazione o dal giudice di legittimità - dinanzi al quale, peraltro, non può neppure essere dedotta per la prima volta -, potendo invece essere eccepita esclusivamente, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, dal coniuge convenuto in tale giudizio interessato a farla valere, il quale ha inoltre l'onere sia di allegare fatti e comportamenti dei coniugi specifici e rilevanti, idonei ad integrare detta situazione giuridica d'ordine pubblico, sia di dimostrarne la sussistenza in caso di contestazione mediante la deduzione di pertinenti mezzi di prova anche presuntiva. Ne consegue che il giudice della delibazione può disporre un 'apposita istruzione probatoria, tenendo conto sia della complessità dei relativi accertamenti in fatto, sia del coinvolgimento di diritti, doveri e responsabilità personalissimi dei coniugi, sia del dovere di osservare in ogni caso il divieto di "riesame del merito" della sentenza canonica, espressamente imposto al giudice della delibazione dal punto 4, lett. b), n. 3, del Protocollo addizionale all'Accordo, fermo restando comunque il controllo del giudice di legittimità secondo le speciali disposizioni dell'Accordo e del Protocollo addizionale, i normali parametri previsti dal codice di procedura civile ed i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia".
5 Atteso che la questione della “convivenza come coniugi” - situazione di “ordine pubblico italiano”
- è una eccezione in senso stretto (come chiarito dall'indicata sentenza delle Sezioni Unite) e che il convenuto è contumace, essa non può essere esaminata d'ufficio da questa Corte.
Posto, quindi, che il motivo di nullità del matrimonio canonico non contrasta con l'ordine pubblico italiano, e considerato che in sede di delibazione della sentenza di nullità matrimoniale emessa dal giudice ecclesiastico il giudice italiano è vincolato ai fatti accertati in quella pronuncia (non essendogli concesso né un riesame del merito né il rinnovo dell'istruttoria con acquisizione di nuovi materiali probatori), risulta esaurito l'oggetto dell'accertamento devoluto a questa Corte.
Non vi è ostacolo, dunque, alla delibazione della sentenza pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico, e la domanda va conseguentemente accolta, con ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di nascita dei figli nati dal matrimonio ed a quello del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere ai prescritti adempimenti, a norma degli artt. 49, comma 1°, lettera h) e 63, comma 2°, lettera h), del
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 sull'ordinamento dello stato civile, una volta che la presente sentenza sia passata in cosa giudicata.
In mancanza di costituzione del convenuto, in ragione della natura delle questioni trattate, le spese del giudizio di delibazione vanno lasciate a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte, sentito il Procuratore Generale, nella contumacia del convenuto , dichiara Controparte_1 efficace nella Repubblica Italiana la sentenza canonica di nullità del matrimonio concordatario contratto a Caltanissetta il 4 agosto 1984 tra e , presso la Parte_1 Controparte_1
Parrocchia S. Francesco d'Assisi di Caltanissetta, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Caltanissetta, nel registro dell'anno 1984, parte II, Serie A, numero 255, sentenza canonica emessa in data 11 marzo 2011 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo, munita in data 3 settembre 2024 del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di nascita del figlio nato dal matrimonio concordatario dichiarato nullo ed a quello del Comune in cui il matrimonio stesso fu trascritto di procedere ai prescritti adempimenti, a norma degli artt. 49, comma 1, lettera h), e 63, comma 2, lettera h), del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 sull'ordinamento dello stato civile, una volta che la presente sentenza sia passata in cosa giudicata.
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Caltanissetta, 16 luglio 2025
Il Presidente estensore
Emanuele De Gregorio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Dott. Emanuele De Gregorio Presidente rel.
Dott. Marco Gaeta Consigliere
Dott. Giacomo Rota Consigliere riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 406/2024 R.G. promossa da
, C.F. nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Viale della Regione n. 232, presso lo studio dell'Avv. Martina Lacagnina (C.F. ) - PEC C.F._2
Fax 0934-591394), che la rappresenta e difende giusta procura in atti Email_1
ATTRICE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._3 residente in [...]
CONVENUTO-CONTUMACE
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
CONCLUSIONI PER L'ATTRICE:
Come da note scritte ex art. 127 -ter c.p.c. sostitutive dell'udienza in data 2 luglio 2025, di seguito trascritte: “Parte attrice, preliminarmente, insiste in tutte le difese ed argomentazioni sviluppate nell'atto di citazione per delibazione della sentenza ecclesiastica. In secondo luogo, considerata la mancata
1 costituzione di controparte, si chiede che la causa venga posta in decisione, rinunciando sin d'ora al termine per note conclusive”.
CONCLUSIONI DEL PROCURATORE GENERALE: “esprime parere favorevole” con visto apposto in data 27-28.1.2025.
OGGETTO: delibazione di sentenza ecclesiastica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi a questa Corte di Appello, , per sentir dichiarare l'efficacia nella Controparte_1
Repubblica Italiana della sentenza canonica emessa in data 7 marzo 2012 dal Tribunale Ecclesiastico
Regionale Campano e di Appello, prot. n. 520 del 2011, divenuta esecutiva in data 7 settembre
2024 e munita del visto di esecutività apposto dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, superiore organo ecclesiastico di controllo, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto in data 4 agosto 1984 dagli stessi e presso la Parrocchia Parte_1 CP_1
S. Francesco d'Assisi di Caltanissetta, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di
Caltanissetta nel registro dell'anno 1984, parte II, Serie A, numero 255.
Il convenuto, malgrado la rituale notifica dell'atto di citazione, non si è costituito.
Il Procuratore Generale in data 27-28.1.2025 ha apposto il visto “parere favorevole” sulla domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica.
La causa, istruita mediante i documenti depositata dall'attrice, è stata trattenuta in decisione in data
2 luglio 2025, sulle conclusioni indicate nelle note ex art. 127-ter c.p.c., in epigrafe trascritte, senza assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito della comparsa conclusionale avendovi l'attrice espressamente rinunciato.
***
In rito, va dichiarata la contumacia del convenuto, nei cui confronti risulta ritualmente instaurato il contraddittorio.
L'atto di citazione è stato notificato al convenuto a mezzo del servizio postale in data 13-19 febbraio 2025, presso il luogo di sua residenza, e risulta ritirato personalmente dall'interessato in data 21 febbraio 2025, entro il termine di 10 giorni dalla spedizione della comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) con raccomandata del 19 febbraio 2025.
Sempre in rito, va chiarito che oggetto di delibazione nel presente giudizio non può che essere la sentenza emessa in data 11 marzo 2011 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Sicula di MO
2 (Tribunale Ecclesiastico di primo grado) e non il decreto (erroneamente qualificato dall'attrice come sentenza) del Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano e di Appello.
Si deve avere riguardo, infatti, al bene giuridico sostanziale richiesto dall'attrice e tenere conto del fatto che il visto di esecutività apposto dal Suprema Tribunale della Segnatura Apostolica, quale “superiore organo ecclesiastico di controllo”, ai sensi dell'art. 8, n. 2, dell'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984, decreta unicamente la esecutività della detta sentenza canonica (e non del decreto del Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano e di Appello).
Nel merito, per quanto di interesse in questa sede, la documentazione depositata in atti dall'attrice prova che con decreto in data 7 marzo 2012 il Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano e di
Appello, prot. n. 520 del 2011 (cfr. doc. 4 fascicolo attoreo), ha confermato, a norma del Can. 1682,
2, C.I.C., la sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Sicula di MO (Tribunale
Ecclesiastico di primo grado) (cfr. doc. 3 fascicolo attoreo) che ha dichiarato la nullità del suindicato matrimonio concordatario “per esclusione dell'indissolubilità del matrimonio da parte dell'attrice, a norma del Can. 1101§2 del CIC”.
La sentenza canonica (11 marzo 2011) del Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo è divenuta definitiva per effetto del decreto di conferma in data 7 marzo 2012 del Tribunale Ecclesiastico
Regionale Campano e di Appello, prot. n. 520 del 2011.
La sentenza canonica (11 marzo 2011) del Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo che ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario contratto in data 4 agosto 1984 dagli stessi
[...]
e presso la Parrocchia S. Francesco d'Assisi di Parte_1 Controparte_1
Caltanissetta, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Caltanissetta nel registro dell'anno 1984, parte II, Serie A, numero 255 è stata munita del visto di esecutività apposto in data 3 settembre 2024 dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, nella sua qualità di
“superiore organo ecclesiastico di controllo”, ai sensi dell'art. 8, n. 2, dell'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984.
La Corte ravvisa i presupposti di legge per poter dichiarare efficace nella Repubblica Italiana
l'indicata sentenza ecclesiastica, che risulta munita, in data 3 settembre 2024, del decreto di esecutività della Segnatura Apostolica, superiore organo ecclesiastico di controllo.
E' noto che, ai sensi dell'art. 8, n. 2, dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, del 18 febbraio 1984, ratificato con la Legge 25 marzo 1985 n. 121, le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali Ecclesiastici che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella
Repubblica Italiana con sentenza della Corte d'Appello competente, quando sia accertato che:
3 a) il giudice ecclesiastico è competente a conoscere della causa in quanto il matrimonio è stato celebrato in conformità dell'art. 8 del predetto accordo (e cioè secondo le norme del diritto canonico);
b) nel procedimento davanti ai Tribunali Ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
L'art. 4 del protocollo addizionale ratificato con la L. n. 121 del 1985, con riferimento all'art. 8 dell'Accordo, dispone che, con riferimento al n. 2, ai fini dell'applicazione degli articoli 796 e
797 del codice italiano di procedura civile, si dovrà tener conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine.
In particolare:
1) si dovrà tener conto che i richiami fatti dalla legge italiana alla legge del luogo in cui si è svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico;
2) si considera sentenza passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico;
3) si intende che in ogni caso non si procederà al riesame del merito.
Nella specie, trattandosi di matrimonio concordatario, ricorreva senz'altro la competenza del Tribunale
Ecclesiastico, che ha emesso la sentenza delibanda al termine di un processo in cui, come emerge dalla lettura degli atti del processo canonico, è stato garantito il contraddittorio e rispettato il diritto di difesa di entrambe le parti.
La circostanza che, come si evince dalla lettura degli atti, dall'unione matrimoniale sia nato un figlio, , il 25 febbraio 1985, e che i coniugi si siano separati consensualmente alle Per_1 condizioni omologate dal Tribunale di Caltanissetta con decreto in data 23 ottobre 1998, non impedisce la delibazione della sentenza ecclesiastica.
Quanto alla circostanza che i coniugi abbiano coabitato per un certo tempo dopo il matrimonio, va ricordato che, sul punto, le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n.
16379 del 17/07/2014, hanno affermato i seguenti, articolati, principi di diritto (vedi Cass. cit. in motivazione):
"La convivenza "come coniugi" deve intendersi ~ secondo la Costituzione (artt. 2, 3, 29, 30 e 31), le Carte
Europee dei diritti (art. 8, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea), come interpretate dalla
Corte Europea dei diritti dell'uomo, ed il Codice civile - quale elemento essenziale del "matrimonio - rapporto", che si manifesta come consuetudine di vita coniugale comune, stabile e continua nel tempo, ed esteriormente riconoscibile attraverso corrispondenti, specifici fatti e comportamenti dei coniugi, e quale fonte di una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità anche genitoriali
4 in presenza di figli, di aspettative legittime e di legittimi affidamenti degli stessi coniugi e dei figli, sia come singoli sia nelle reciproche relazioni familiari.
In tal modo intesa, la convivenza "come coniugi", protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio "concordatario" regolarmente trascritto, connotando nell'essenziale
l'istituto del matrimonio nell'ordinamento italiano, è costitutiva di una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali ed ordinarie, di "ordine pubblico italiano" e, pertanto, anche in applicazione dell'art. 7 Cost., comma 1, e del principio supremo di laicità dello Stato, è ostativa - ai sensi dell'Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, reso esecutivo dalla L. 25 marzo 1985, n. 121, (in particolare, dell'art. 8, n. 2, lett. c, dell'Accordo e del punto
4, lett. b, del Protocollo addizionale), e dell'art. 797 c.p.c., comma 1, n. 7, - alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio genetico del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell'"ordine canonico" nonostante la sussistenza di detta convivenza coniugale".
"La convivenza "come coniugi" - intesa nei sensi di cui al su enunciato principio di diritto -, come situazione giuridica d'ordine pubblico ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, ed in quanto connotata da una "complessità fattuale" strettamente connessa all'esercizio di diritti, all'adempimento di doveri ed all'assunzione di responsabilità personalissimi di ciascuno dei coniugi, deve qualificarsi siccome eccezione in senso stretto (exceptio juris) opponibile da un coniuge alla domanda di delibazione proposta dall'altro coniuge e, pertanto, non può essere eccepita dal pubblico ministero interveniente nel giudizio di delibazione ne' rilevata d'ufficio dal giudice della delibazione o dal giudice di legittimità - dinanzi al quale, peraltro, non può neppure essere dedotta per la prima volta -, potendo invece essere eccepita esclusivamente, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, dal coniuge convenuto in tale giudizio interessato a farla valere, il quale ha inoltre l'onere sia di allegare fatti e comportamenti dei coniugi specifici e rilevanti, idonei ad integrare detta situazione giuridica d'ordine pubblico, sia di dimostrarne la sussistenza in caso di contestazione mediante la deduzione di pertinenti mezzi di prova anche presuntiva. Ne consegue che il giudice della delibazione può disporre un 'apposita istruzione probatoria, tenendo conto sia della complessità dei relativi accertamenti in fatto, sia del coinvolgimento di diritti, doveri e responsabilità personalissimi dei coniugi, sia del dovere di osservare in ogni caso il divieto di "riesame del merito" della sentenza canonica, espressamente imposto al giudice della delibazione dal punto 4, lett. b), n. 3, del Protocollo addizionale all'Accordo, fermo restando comunque il controllo del giudice di legittimità secondo le speciali disposizioni dell'Accordo e del Protocollo addizionale, i normali parametri previsti dal codice di procedura civile ed i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia".
5 Atteso che la questione della “convivenza come coniugi” - situazione di “ordine pubblico italiano”
- è una eccezione in senso stretto (come chiarito dall'indicata sentenza delle Sezioni Unite) e che il convenuto è contumace, essa non può essere esaminata d'ufficio da questa Corte.
Posto, quindi, che il motivo di nullità del matrimonio canonico non contrasta con l'ordine pubblico italiano, e considerato che in sede di delibazione della sentenza di nullità matrimoniale emessa dal giudice ecclesiastico il giudice italiano è vincolato ai fatti accertati in quella pronuncia (non essendogli concesso né un riesame del merito né il rinnovo dell'istruttoria con acquisizione di nuovi materiali probatori), risulta esaurito l'oggetto dell'accertamento devoluto a questa Corte.
Non vi è ostacolo, dunque, alla delibazione della sentenza pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico, e la domanda va conseguentemente accolta, con ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di nascita dei figli nati dal matrimonio ed a quello del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere ai prescritti adempimenti, a norma degli artt. 49, comma 1°, lettera h) e 63, comma 2°, lettera h), del
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 sull'ordinamento dello stato civile, una volta che la presente sentenza sia passata in cosa giudicata.
In mancanza di costituzione del convenuto, in ragione della natura delle questioni trattate, le spese del giudizio di delibazione vanno lasciate a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte, sentito il Procuratore Generale, nella contumacia del convenuto , dichiara Controparte_1 efficace nella Repubblica Italiana la sentenza canonica di nullità del matrimonio concordatario contratto a Caltanissetta il 4 agosto 1984 tra e , presso la Parte_1 Controparte_1
Parrocchia S. Francesco d'Assisi di Caltanissetta, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Caltanissetta, nel registro dell'anno 1984, parte II, Serie A, numero 255, sentenza canonica emessa in data 11 marzo 2011 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo, munita in data 3 settembre 2024 del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di nascita del figlio nato dal matrimonio concordatario dichiarato nullo ed a quello del Comune in cui il matrimonio stesso fu trascritto di procedere ai prescritti adempimenti, a norma degli artt. 49, comma 1, lettera h), e 63, comma 2, lettera h), del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 sull'ordinamento dello stato civile, una volta che la presente sentenza sia passata in cosa giudicata.
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Caltanissetta, 16 luglio 2025
Il Presidente estensore
Emanuele De Gregorio
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