Ordinanza cautelare 14 ottobre 2024
Sentenza breve 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 27/01/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00716/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04050/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso, numero di registro generale 4050 del 2024, proposto da:
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di genitori esercenti la relativa responsabilità sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Adriano Iannacone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Istituto Autonomo Comprensivo di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
per l'annullamento:
della nota prot. n. -OMISSIS- del 10.07.2024, con la quale l’Istituto Autonomo Comprensivo di -OMISSIS-, in persona della Dirigente Scolastica, comunica l’assegnazione di n. 18 ore di sostegno settimanali al minore -OMISSIS- per l’anno scolastico 2024/2025, in contrasto con la richiesta del GLO (Gruppo di lavoro operativo preposto alla valutazione del fabbisogno delle ore di sostegno del minore), con tutti gli atti propedeutici e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Istituto Autonomo Comprensivo di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che con ordinanza n. -OMISSIS-, la Sezione così provvedeva circa l’istanza cautelare di parte ricorrente:
“Rilevato, quanto al fumus boni iuris, che:
il minore è affetto da “-OMISSIS-” e per tale patologia è stato riconosciuto come “persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap grave di cui al c. 3 dell’art. 3 della l. 104/92”, nonché minore invalido con indennità di accompagnamento;
egli frequenta, nell’anno scolastico 2024/2025, il secondo anno dell’Istituto Autonomo Comprensivo di -OMISSIS-, per 30 ore settimanali;
a causa di detta patologia egli ha necessità, nel corrente anno scolastico, di essere seguito da un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguate alla sua patologia (30 ore);
l’Istituto Scolastico frequentato dallo stesso, nonostante tale grave patologia ed a fronte di un orario di frequenza come sopra precisato, ha assegnato, allo stato, soltanto n. 18 ore di sostegno, come risulta dalla nota gravata;
il G.L.O. in data 24.06.2024, ha richiesto per il minore, per l’anno scolastico successivo (2024 -2025), 30 ore di sostegno;
Ritenuto, alla luce degli atti versati in giudizio ed in mancanza del PEI per l’anno scolastico 2024-2025 (unico atto collegiale ed adottato da organo specializzato con il quale può essere determinato il fabbisogno di insegnamento scolastico: T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986), che appare fondato il fumus boni iuris, nella parte in cui viene lamentato il difetto di motivazione dell’atto dirigenziale gravato, poiché non vengono precisati i presupposti di fatto e di diritto, sottesi alla quantificazione del sostegno in 18 ore, a fronte di un orario di frequenza di 30 ore e nonostante quanto richiesto dal G.L.O. in data 24.06.2024, stante la situazione di disabilità del medesimo;
Ritenuto che sussista altresì il periculum in mora, in considerazione dell’avvio dell’anno scolastico;
Ritenuto pertanto che l’Amministrazione Scolastica debba rideterminarsi, nel termine di giorni dieci dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, tenendo conto dell’effettivo fabbisogno dell’alunno, secondo i principi consolidati della Sezione e della giurisprudenza anche costituzionale (tra le altre, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 aprile 2024, n. 1105 “il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità, quindi, deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (cfr. tra le molte Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; T.A.R. Lazio, sede di Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051; T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III, 23 maggio 2018 n. 5740)”;
Considerato che non risulta ancora scaduto il termine per l’adozione del PEI (cfr. T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188) nella cui formulazione l’Amministrazione è tenuta comunque a conformarsi ai principi sopra richiamati, onde è opportuno rinviare alla camera di consiglio del 22 gennaio 2025, in vista delle eventuali sopravvenienze;
Ritenuto che la non eccessiva complessità delle questioni in diritto, ripetutamente affrontate dalla copiosa giurisprudenza rinvenibile in materia, giustifichi la compensazione delle spese di lite tra le parti per la fase cautelare, salva la statuizione in sede di definizione del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) accoglie l’istanza cautelare ai fini del riesame e rinvia alla camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Compensa le spese della presente fase cautelare tra le parti”;
Rilevato che si sono costituite in giudizio le Amministrazioni Scolastiche in epigrafe, depositando documentazione tra cui una relazione a firma del d.s. dell’Istituto resistente;
Rilevato che all’odierna udienza in camera di consiglio parte ricorrente dichiarava che la predetta ordinanza cautelare era stata eseguita, ma che il contratto del docente di sostegno nominato per l’integrazione delle ore di sostegno al minore sarebbe scaduto in data corrispondente alla stessa camera di consiglio;
Rilevato, pertanto, che il ricorso va accolto nel merito, confermandosi le statuizioni tutte dell’ordinanza cautelare di cui sopra, le cui argomentazioni – corroborate anche dalla stessa relazione del d.s. dell’Istituto resistente (“In sede di GLO di fine anno della prima secondaria di primo grado, è stata evidenziata la necessità di una copertura totale delle 30 ore di lezione settimanali, per l’anno scolastico 2024-25. In particolare la neuropsichiatra (che ha avuto incarico nell’ASL di -OMISSIS- verso fine anno scolastico e nessun neuropsichiatra aveva preso parte ai precedenti GLO in quanto figura non presente per quasi un anno e mezzo nell’ASL di -OMISSIS-), ha rilevato la necessità di affiancare l’alunno e supportare l’intera classe per l’intero orario scolastico con l’insegnante di sostegno. Il GLO, pertanto, come risulta dal PEI, dal verbale e dalla documentazione allegata, alla luce delle valutazioni di natura educativo-didattica, ha espresso la necessità di affiancamento costante dell’alunno e di supporto alla classe, per consentire una reale inclusione, per permettere la partecipazione proficua alle attività scolastiche e per la gestione dei momenti di crisi. Pertanto, alla luce di quanto evidenziato, il GLO ha ritenuto di chiedere l’assegnazione di insegnante di sostegno per trenta ore settimanali”) – devono intendersi integralmente ribadite e richiamate in questa sede, con sentenza ex art. 60 c.p.a., relativamente alla cui pronuncia è stato dato rituale avviso alle parti;
Rilevato pertanto che in sede conformativa lo stesso Istituto Scolastico resistente e in genere l’Amministrazione Scolastica dovranno confermare la già avvenuta attribuzione di trenta ore di sostegno al minore, già disposta in esecuzione del dictum cautelare ma solo fino alla data odierna, adeguando – ove non già avvenuto – il P.E.I. per l’a.s. 2024/2025 a tale dotazione di sostegno in suo favore;
Rilevato che le spese di lite, per la soccombenza delle Amministrazioni resistenti, vanno poste a loro carico ed in solido tra loro, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, con gli obblighi conformativi che ne discendono, a carico delle Amministrazioni Scolastiche resistenti, indicati in motivazione;
condanna le Amministrazioni Scolastiche resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, in favore dei ricorrenti, spese liquidate in euro 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Alfonso Graziano, Consigliere
Germana Lo Sapio, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.