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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/04/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile – composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. LAURA D'AMELIO CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv.
Ivan Marchetto del Foro di Lucca appellante nei confronti di
Controparte_1
appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 758/2001 del
Tribunale di Lucca, emessa/pubblicata in data 3 settembre
2021, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante (come da atto di Parte_1 citazione in appello e da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 18.06.2024): “Piaccia alla
Ill.ma Corte d' Appello di Firenze, contrariis reiectis,
In via principale,
- riformare la sentenza n. 758/2021 – R.G. n. 158/2019 pronunciata dal Tribunale di Lucca per i motivi di cui alla narrativa e dunque, in accoglimento del presente atto di appello, liquidare le spese del giudizio di primo grado in euro 7.254,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e Cap
1 come per legge e/o di quella minor somma di giustizia, ponendole a carico di parte appellata e condannando pertanto il Dott. al pagamento della Controparte_1 predetta somma;
In ogni caso,
- Con vittoria di spese, compenso professionale, rimb. forf. 15%, iva e Cap come per legge anche del primo grado da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc”. per l'appellato : contumace Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
2090/2019 emesso su ricorso di il Parte_1
Tribunale di Lucca ingiungeva ad il Controparte_1 pagamento della somma di € 28.710,00 oltre interessi, spese e compensi, dovuti per prestazioni svolte dalla società ricorrente nella primavera del 2018.
[...]
in forza di contratto di appalto Parte_1 stipulato oralmente, si obbligava ad installare 3 impianti: uno di disinfezione dell'acqua della piscina, un altro di allarme e videosorveglianza e l'ultimo di illuminazione esterna, emettendo poi fattura n. 319/01 del 31/05/2018. proponeva opposizione avverso il _1 provvedimento monitorio, contestando la fattura prodotta, e chiedeva la sospensione della provvisoria esecutività, eccependo che l'S.M.S. da lui inviato all'attore in data 04/09/2018 (doc. 13 prodotto nel procedimento monitorio) non costituiva idonea documentazione sottoscritta dal debitore ex art. 642
c.p.c., in quanto era carente del requisito della provenienza certa di cui al 2702 c.c.; sosteneva pertanto che l'appaltatrice non aveva provato i fatti costitutivi del suo asserito diritto di credito. Proponeva altresì
2 domanda riconvenzionale, deducendo che le opere svolte erano viziate, affermando che il sistema di disinfezione dell'acqua della piscina presentava malfunzionamenti che causavano l'emissione di acqua non filtrata di colore verde;
che l'impianto di allarme presentava dei difetti,
Part e che la non gli aveva riconsegnato il dispositivo di controllo delle telecamere. Infine, allegava che l'impianto di illuminazione esterna presentava vizi, dato che le fotocellule del cancello di ingresso ed i faretti a LED si erano guastati dopo pochi mesi dalla conclusione delle opere. Dunque, chiedeva in via riconvenzionale il risarcimento del danno. Si costituiva la società appaltatrice chiedendo il rigetto dell'opposizione e deducendo, preliminarmente, che non aveva tempestivamente denunciato i vizi _1 dell'opera ex art. 1667 c.c., e che pertanto era decaduto dalla facoltà di contestarne l'eventuale sussistenza.
Evidenziava che il giudice del procedimento monitorio aveva correttamente concesso la provvisoria esecutività ex art. 642 c.p.c. avendo valutato il requisito della prova scritta, e che inoltre l'attore aveva implicitamente riconosciuto l'an della prestazione, non avendola contestata né in via stragiudiziale né in corso di processo. Si opponeva infine all'accoglimento della domanda riconvenzionale, esponendo che parte attrice non aveva dimostrato l'esistenza dei vizi denunciati. Il giudice rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e la causa veniva successivamente istruita con prove documentali e con la C.T.U. del nominato perito Geom.
All'esito, il giudice, ritenuta la Persona_1 causa matura per la decisione, fissava l'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., che dava
3 luce alla sentenza impugnata.
LA SENTENZA IMPUGNATA
Il Tribunale, anzitutto, chiarisce come dagli atti del processo e, in particolare, dalle molteplici conversazioni intercorse tra le parti, risulti provato che le e stipularono Controparte_1 Parte_1 un negozio giuridico bilaterale, consensuale, ad effetti obbligatori, a prestazioni corrispettive, convenendo la realizzazione delle opere in questione a fronte del compenso di € 28.710,00. Il giudice di prime cure puntualizza che gli S.M.S. offerti in comunicazione dalla convenuta-opposta hanno natura di riproduzioni meccaniche ai sensi dell'art. 2712 c.c.; essi, quindi, fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, dato che l'opponente non ne ha mai contestato il contenuto né la loro provenienza. I messaggi de quibus costituiscono, ai sensi dell'art. 642 c.p.c., idonea documentazione sottoscritta dal debitore che prova che era a conoscenza della somma da pagare Controparte_1
(le parti si erano infatti accordate sul quantum) e che egli aveva assunto l'impegno di corrisponderla, lamentandosi soltanto per la sua esosità. Quanto alla domanda riconvenzionale, il Tribunale ha ritenuto che i vizi dell'opera fossero stati denunciati tempestivamente
(ossia nel rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 1667, comma 2, c.c.) dal Sig. (v. _1 contestazione del 23.10.2018); egli era ragionevolmente venuto a conoscenza dei difetti solo al suo ritorno all'abitazione per il periodo estivo in Camaiore, essendo l'immobile de quo una seconda casa. Il Tribunale ha tuttavia ritenuto infondata la domanda riconvenzionale nel merito alla luce della insussistenza dei vizi lamentati, sulla scorta della chiara ed
4 esaustiva relazione del CTU. Quest'ultimo ha potuto constatare che l'impianto di disinfezione dell'acqua della piscina era stato eseguito a regola d'arte e che i vizi lamentati dal erano dovuti ad una _1 ostruzione del filtro, non a difetti dell'impiantistica posata dall'appaltatore; che la prestazione era quindi stata eseguita correttamente;
che il sistema d'allarme funzionava regolarmente al momento dell'esame del CTU, come anche quello di illuminazione esterna. Per quel che concerne il ripristino delle password di sicurezza, secondo il giudice di prime cure l'opponente non ha provato documentalmente la loro mancata consegna, né ha formulato al riguardo istanze istruttorie, cosicché la doglianza deve ritenersi sfornita di prova;
infine, ha ritenuto che non potesse essere presa in considerazione la doglianza relativa al mal funzionamento dei telecomandi, in quanto circostanza nuova, non allegata dall'attore-opponente nell'atto di citazione introduttivo, né in sede di prima udienza alla luce delle eccezioni del convenuto. Il Tribunale ha quindi rigettato l'opposizione, dichiarato infondata la domanda riconvenzionale, respinto la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da (atteso che Parte_1
l'attore-opponente aveva sostanzialmente preso atto dell'esito per lui negativo della C.T.U., non contestandolo) e condannato l'opponente Controparte_1 al pagamento delle spese di lite (e al rimborso delle spese vive sostenute da controparte) e di CTU.
L'APPELLO
5 Con atto di citazione in appello ha Parte_1 impugnato la sentenza in oggetto affidando le sue doglianze ai seguenti motivi:
Violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 55/2014
(aggiornato D.M. n. 37/2018), art. 4, 1° e 5° comma, nonché degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere il
Tribunale, nel condannare la parte soccombente _1
, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al rimborso delle
[...] spese di lite, liquidato i compensi minimi (arrotondati per eccesso) in luogo dei compensi medi, senza alcuna motivazione a sostegno di tale illegittima riduzione e in spregio al granitico orientamento della Corte di
Cassazione su tale questione.
L'appellato rimaneva contumace.
All'udienza del 18 giugno 2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la parte costituita ha precisato le conclusioni come riportato in epigrafe e sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per le difese finali.
Scaduti i già menzionati termini, la causa è stata decisa dalla Corte in camera di consiglio.
---------
La causa può essere decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, attesa la regolarità della notificazione dell'atto di citazione in appello
(eseguita in data 14.09.2021 mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore costituito nel giudizio di primo grado) e stante la mancata costituzione di , se ne Controparte_1 dichiara la contumacia. ha impugnato esclusivamente il capo Parte_1
6 della sentenza n. 758/2021 del Tribunale di Lucca ove il giudice di prime cure ha condannato Controparte_1 quale parte soccombente, al rimborso delle spese di lite, liquidandole, a suo dire erroneamente, in € 4.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori.
Secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe applicato i valori minimi (avuto riguardo allo scaglione di valore di riferimento, ossia quello compreso tra €
26.000,01 ed € 52.000,00, tenuto conto anche della domanda riconvenzionale proposta dall'attore-opponente) in luogo dei medi senza una valida e specifica ragione che motivi tale scelta. Dal momento che la convenuta opposta aveva affrontato e sostenuto tutte le quattro fasi in cui si articola il giudizio ordinario di cognizione (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria e fase decisionale) e che la domanda riconvenzionale formulata da del valore di quasi 35.000,00 €, Controparte_1 mirava all'attribuzione di beni diversi da quelli richiesti da e aveva determinato un Parte_1 ampliamento della lite e, di conseguenza, dell'attività difensiva, il giudice di prime cure avrebbe dovuto liquidare il compenso quantomeno attenendosi ai valori medi, riconoscendo l'importo di € 7.254,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e c.p.a..
Anzitutto, occorre rilevare come il giudice di prime cure, in motivazione, si sia semplicemente limitato a statuire che le spese di lite, atteso l'integrale rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo e della domanda riconvenzionale risarcitoria, seguono la soccombenza e che l'opponente deve pagare il compenso Controparte_1 professionale, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.,
7 direttamente in favore dell'Avv. Marchetto (difensore di
, dichiaratosi antistatario;
Parte_1 dopodiché, nel dispositivo della pronuncia, il giudice liquida unitariamente il compenso professionale in €
4.000,00, anche in questo caso senza fornire indicazioni circa i criteri concretamente seguiti (cfr. pag. 6 della sentenza).
Deve ritenersi corretta la ricostruzione prospettata da parte appellante: l'importo di € 4.000,00 corrisponde evidentemente ad un arrotondamento per eccesso del compenso totale per i giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale che si ottiene adottando i valori minimi di cui al D.M. n. 55/2014 nella versione applicabile ratione temporis (avuto riguardo, dunque, al momento in cui si
è esaurita la prestazione professionale), ossia come modificato dal D.M. n. 37/2018 (€ 3.972,00, di cui €
810,00 per la fase di studio della controversia, € 574,00 per la fase introduttiva, € 1.204,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 1.384,00 per la fase decisionale), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00.
Proprio in punto di valore della controversia, corretto
è altresì il richiamo, da parte di Parte_1 al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui «al fine della determinazione del valore della causa la domanda riconvenzionale non si cumula con la domanda principale dell'attore» (così, tra le altre, Cass. civ., Sez. II, ord. 20 ottobre 2023, n.
29182; il presupposto del cumulo è infatti dato dalla
“unidirezionalità” delle domande).
Premesso ciò, questa Corte ritiene che il capo della sentenza oggetto di gravame non sia suscettibile di riforma.
8 Anzitutto occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M.
n. 37/2018, il giudice deve sì tenere conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, ma, al contempo, la disposizione in esame stabilisce che tali valori medi,
«in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento»
e che «per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento». Il testo emerso dalla modifica del 2018 prevede, dunque, che la riduzione, da parte degli organi giudicanti, del valore parametrico di base non possa mai oltrepassare le soglie percentuali ivi indicate. La stessa Suprema Corte di cassazione ha recentemente ribadito che «ove (come nel caso di specie) la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m.
55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, non è consentito al giudice di scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13 co.
6 L. 247/2012» (Cass. civ., Sez. II, sent. 26 giugno
2024, n. 17613, la quale sottolinea come il legislatore abbia inteso «circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso o le spese processuali» e
«garantire così (cioè, attraverso una limitazione della flessibilità dei parametri) l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale»).
Gli importi liquidati in modo omnicomprensivo dal giudice di prime cure non sono inferiori ai minimi di
9 legge per lo scaglione di valore da € 26.000,01 ad €
52.000,00 (nel quale rientra il valore della presente controversia, pari ad € 34.295,00, ossia la somma di cui alla domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale da , pertanto non si Controparte_1 rinviene alcuna violazione della normativa poc'anzi richiamata. A ciò si aggiunga che il giudice di prime cure, a ben vedere, non ha eliminato alcuna voce né ha operato decurtazioni ulteriori per taluna delle fasi.
Come osservato da parte appellante, il giudice non può discostarsi in maniera apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014 senza una valida e specifica ragione che legittimi la sua scelta.
Tuttavia, sebbene il Tribunale di Lucca abbia omesso di indicare espressamente i parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso e, in particolare, le ragioni che lo hanno indotto ad attestarsi sui minimi, gli stessi appaiono agevolmente desumibili:
- in primo luogo, il valore della presente controversia
(€ 34.295,00) è certamente più prossimo al limite inferiore dello scaglione di valore di riferimento (€
26.000,01) piuttosto che a quello superiore (€
52.000,00);
- in secondo luogo, il giudice di prime cure ha senza alcun dubbio tenuto in debita considerazione la scarsa difficoltà giuridica e fattuale delle questioni trattate, la quale ha comportato, innegabilmente, una ridotta complessità e onerosità dell'attività difensiva svolta (le questioni affrontate, oltretutto, non presentavano profili di novità). Basti notare come il
Tribunale abbia potuto ritenere provati i fatti costitutivi della domanda di adempimento proposta in via monitoria dalla creditrice (vale a Parte_1
10 dire la fonte negoziale del diritto fatto valere,
l'accordo sul corrispettivo per le opere eseguite ecc.) sulla base dei soli documenti offerti in comunicazione
(scambio di corrispondenza tra le parti tramite S.M.S.
– i quali, per giurisprudenza costante, rientrano per l'appunto tra le riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. - e e-mails), in assenza, tra l'altro, di puntuali contestazioni, da parte del debitore ingiunto, circa il contenuto dei medesimi, la loro paternità e la loro conformità a quanto realmente accaduto. Per escludere la sussistenza dei vizi e dei difetti lamentati dall'attore-opponente e, dunque, per appurare che le opere erano state eseguite a regola d'arte (con conseguente rigetto della domanda risarcitoria), si sono rivelate sufficienti e dirimenti le risultanze della consulenza tecnica di ufficio espletata dal perito incaricato;
non vi è stata la necessità di assumere prove dichiarative.
A ciò si aggiunga quanto segue:
- l'attività difensiva svolta dal procuratore di
[...] in relazione alla domanda Parte_1 riconvenzionale proposta da non appare Controparte_1 di per sé idonea a giustificare una maggiore liquidazione, essendosi egli limitato, in definitiva, ad eccepire stringatamente la decadenza di controparte dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c. (eccezione rivelatasi infondata) e a rilevare la indeterminatezza e genericità dell'anzidetta domanda risarcitoria (tanto da chiedere di dichiararne l'inammissibilità), sintomatica di un intento puramente dilatorio da parte del debitore, e l'assoluta assenza di prova dei vizi e difetti ex adverso lamentati, al punto da usare, in proposito, l'espressione «deserto probatorio» (cfr.
11 verbale dell'udienza del 19.09.2019);
- il processo è stato definito optando per il modello decisorio di cui all'art. 281 sexies c.p.c., con udienza di discussione della causa sostituita dal deposito di note scritte (“preverbale”) e, sebbene Parte_1
abbia depositato (in data 02.07.2021) anche note
[...] conclusive autorizzate (comunque in larga parte riepilogative delle difese già spiegate nei precedenti atti), non si può ignorare come la fase decisionale si sia svolta nella totale inerzia dell'attore-opponente
(l'ultimo atto processuale depositato nell'interesse di consiste nella dichiarazione di nomina Controparte_1 del consulente tecnico di parte dell'08.01.2020), il quale, come osservato dal giudice di prime cure, ha palesemente preso atto dell'esito a lui sfavorevole della C.T.U. rinunciando a coltivare oltre le proprie pretese.
In conclusione, ad opinione di questa Corte, tenuto conto dell'attività prestata e in ossequio ai principi di proporzionalità e adeguatezza, ricorrono i presupposti per reputare l'importo liquidato dal Tribunale di Lucca, ammontante ad € 4.000,00 oltre accessori di legge, pienamente satisfattivo.
L'appello deve dunque essere respinto, con conseguente conferma del capo di sentenza oggetto di impugnazione.
Poiché è rimasto contumace e nessuna Controparte_1 attività processuale è stata svolta nel suo interesse, con la conseguenza che egli non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto, nessuna condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di appello deve essere pronunciata in danno di Parte_1
[...]
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.
12 115/2002, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- RESPINGE l'appello come in atti proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 758/2021 del Parte_1
Tribunale di Lucca, che per l'effetto conferma integralmente;
- NULLA sulle spese del presente grado di giudizio;
- DÀ ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Firenze,15 aprile 2025
Il consigliere relatore G.A.
Dott. Barbara Ercolani
Il Presidente
Dott. Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno
13
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile – composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. LAURA D'AMELIO CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv.
Ivan Marchetto del Foro di Lucca appellante nei confronti di
Controparte_1
appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 758/2001 del
Tribunale di Lucca, emessa/pubblicata in data 3 settembre
2021, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante (come da atto di Parte_1 citazione in appello e da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 18.06.2024): “Piaccia alla
Ill.ma Corte d' Appello di Firenze, contrariis reiectis,
In via principale,
- riformare la sentenza n. 758/2021 – R.G. n. 158/2019 pronunciata dal Tribunale di Lucca per i motivi di cui alla narrativa e dunque, in accoglimento del presente atto di appello, liquidare le spese del giudizio di primo grado in euro 7.254,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e Cap
1 come per legge e/o di quella minor somma di giustizia, ponendole a carico di parte appellata e condannando pertanto il Dott. al pagamento della Controparte_1 predetta somma;
In ogni caso,
- Con vittoria di spese, compenso professionale, rimb. forf. 15%, iva e Cap come per legge anche del primo grado da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc”. per l'appellato : contumace Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
2090/2019 emesso su ricorso di il Parte_1
Tribunale di Lucca ingiungeva ad il Controparte_1 pagamento della somma di € 28.710,00 oltre interessi, spese e compensi, dovuti per prestazioni svolte dalla società ricorrente nella primavera del 2018.
[...]
in forza di contratto di appalto Parte_1 stipulato oralmente, si obbligava ad installare 3 impianti: uno di disinfezione dell'acqua della piscina, un altro di allarme e videosorveglianza e l'ultimo di illuminazione esterna, emettendo poi fattura n. 319/01 del 31/05/2018. proponeva opposizione avverso il _1 provvedimento monitorio, contestando la fattura prodotta, e chiedeva la sospensione della provvisoria esecutività, eccependo che l'S.M.S. da lui inviato all'attore in data 04/09/2018 (doc. 13 prodotto nel procedimento monitorio) non costituiva idonea documentazione sottoscritta dal debitore ex art. 642
c.p.c., in quanto era carente del requisito della provenienza certa di cui al 2702 c.c.; sosteneva pertanto che l'appaltatrice non aveva provato i fatti costitutivi del suo asserito diritto di credito. Proponeva altresì
2 domanda riconvenzionale, deducendo che le opere svolte erano viziate, affermando che il sistema di disinfezione dell'acqua della piscina presentava malfunzionamenti che causavano l'emissione di acqua non filtrata di colore verde;
che l'impianto di allarme presentava dei difetti,
Part e che la non gli aveva riconsegnato il dispositivo di controllo delle telecamere. Infine, allegava che l'impianto di illuminazione esterna presentava vizi, dato che le fotocellule del cancello di ingresso ed i faretti a LED si erano guastati dopo pochi mesi dalla conclusione delle opere. Dunque, chiedeva in via riconvenzionale il risarcimento del danno. Si costituiva la società appaltatrice chiedendo il rigetto dell'opposizione e deducendo, preliminarmente, che non aveva tempestivamente denunciato i vizi _1 dell'opera ex art. 1667 c.c., e che pertanto era decaduto dalla facoltà di contestarne l'eventuale sussistenza.
Evidenziava che il giudice del procedimento monitorio aveva correttamente concesso la provvisoria esecutività ex art. 642 c.p.c. avendo valutato il requisito della prova scritta, e che inoltre l'attore aveva implicitamente riconosciuto l'an della prestazione, non avendola contestata né in via stragiudiziale né in corso di processo. Si opponeva infine all'accoglimento della domanda riconvenzionale, esponendo che parte attrice non aveva dimostrato l'esistenza dei vizi denunciati. Il giudice rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e la causa veniva successivamente istruita con prove documentali e con la C.T.U. del nominato perito Geom.
All'esito, il giudice, ritenuta la Persona_1 causa matura per la decisione, fissava l'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., che dava
3 luce alla sentenza impugnata.
LA SENTENZA IMPUGNATA
Il Tribunale, anzitutto, chiarisce come dagli atti del processo e, in particolare, dalle molteplici conversazioni intercorse tra le parti, risulti provato che le e stipularono Controparte_1 Parte_1 un negozio giuridico bilaterale, consensuale, ad effetti obbligatori, a prestazioni corrispettive, convenendo la realizzazione delle opere in questione a fronte del compenso di € 28.710,00. Il giudice di prime cure puntualizza che gli S.M.S. offerti in comunicazione dalla convenuta-opposta hanno natura di riproduzioni meccaniche ai sensi dell'art. 2712 c.c.; essi, quindi, fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, dato che l'opponente non ne ha mai contestato il contenuto né la loro provenienza. I messaggi de quibus costituiscono, ai sensi dell'art. 642 c.p.c., idonea documentazione sottoscritta dal debitore che prova che era a conoscenza della somma da pagare Controparte_1
(le parti si erano infatti accordate sul quantum) e che egli aveva assunto l'impegno di corrisponderla, lamentandosi soltanto per la sua esosità. Quanto alla domanda riconvenzionale, il Tribunale ha ritenuto che i vizi dell'opera fossero stati denunciati tempestivamente
(ossia nel rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 1667, comma 2, c.c.) dal Sig. (v. _1 contestazione del 23.10.2018); egli era ragionevolmente venuto a conoscenza dei difetti solo al suo ritorno all'abitazione per il periodo estivo in Camaiore, essendo l'immobile de quo una seconda casa. Il Tribunale ha tuttavia ritenuto infondata la domanda riconvenzionale nel merito alla luce della insussistenza dei vizi lamentati, sulla scorta della chiara ed
4 esaustiva relazione del CTU. Quest'ultimo ha potuto constatare che l'impianto di disinfezione dell'acqua della piscina era stato eseguito a regola d'arte e che i vizi lamentati dal erano dovuti ad una _1 ostruzione del filtro, non a difetti dell'impiantistica posata dall'appaltatore; che la prestazione era quindi stata eseguita correttamente;
che il sistema d'allarme funzionava regolarmente al momento dell'esame del CTU, come anche quello di illuminazione esterna. Per quel che concerne il ripristino delle password di sicurezza, secondo il giudice di prime cure l'opponente non ha provato documentalmente la loro mancata consegna, né ha formulato al riguardo istanze istruttorie, cosicché la doglianza deve ritenersi sfornita di prova;
infine, ha ritenuto che non potesse essere presa in considerazione la doglianza relativa al mal funzionamento dei telecomandi, in quanto circostanza nuova, non allegata dall'attore-opponente nell'atto di citazione introduttivo, né in sede di prima udienza alla luce delle eccezioni del convenuto. Il Tribunale ha quindi rigettato l'opposizione, dichiarato infondata la domanda riconvenzionale, respinto la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da (atteso che Parte_1
l'attore-opponente aveva sostanzialmente preso atto dell'esito per lui negativo della C.T.U., non contestandolo) e condannato l'opponente Controparte_1 al pagamento delle spese di lite (e al rimborso delle spese vive sostenute da controparte) e di CTU.
L'APPELLO
5 Con atto di citazione in appello ha Parte_1 impugnato la sentenza in oggetto affidando le sue doglianze ai seguenti motivi:
Violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 55/2014
(aggiornato D.M. n. 37/2018), art. 4, 1° e 5° comma, nonché degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere il
Tribunale, nel condannare la parte soccombente _1
, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al rimborso delle
[...] spese di lite, liquidato i compensi minimi (arrotondati per eccesso) in luogo dei compensi medi, senza alcuna motivazione a sostegno di tale illegittima riduzione e in spregio al granitico orientamento della Corte di
Cassazione su tale questione.
L'appellato rimaneva contumace.
All'udienza del 18 giugno 2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la parte costituita ha precisato le conclusioni come riportato in epigrafe e sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per le difese finali.
Scaduti i già menzionati termini, la causa è stata decisa dalla Corte in camera di consiglio.
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La causa può essere decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, attesa la regolarità della notificazione dell'atto di citazione in appello
(eseguita in data 14.09.2021 mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore costituito nel giudizio di primo grado) e stante la mancata costituzione di , se ne Controparte_1 dichiara la contumacia. ha impugnato esclusivamente il capo Parte_1
6 della sentenza n. 758/2021 del Tribunale di Lucca ove il giudice di prime cure ha condannato Controparte_1 quale parte soccombente, al rimborso delle spese di lite, liquidandole, a suo dire erroneamente, in € 4.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori.
Secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe applicato i valori minimi (avuto riguardo allo scaglione di valore di riferimento, ossia quello compreso tra €
26.000,01 ed € 52.000,00, tenuto conto anche della domanda riconvenzionale proposta dall'attore-opponente) in luogo dei medi senza una valida e specifica ragione che motivi tale scelta. Dal momento che la convenuta opposta aveva affrontato e sostenuto tutte le quattro fasi in cui si articola il giudizio ordinario di cognizione (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria e fase decisionale) e che la domanda riconvenzionale formulata da del valore di quasi 35.000,00 €, Controparte_1 mirava all'attribuzione di beni diversi da quelli richiesti da e aveva determinato un Parte_1 ampliamento della lite e, di conseguenza, dell'attività difensiva, il giudice di prime cure avrebbe dovuto liquidare il compenso quantomeno attenendosi ai valori medi, riconoscendo l'importo di € 7.254,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e c.p.a..
Anzitutto, occorre rilevare come il giudice di prime cure, in motivazione, si sia semplicemente limitato a statuire che le spese di lite, atteso l'integrale rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo e della domanda riconvenzionale risarcitoria, seguono la soccombenza e che l'opponente deve pagare il compenso Controparte_1 professionale, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.,
7 direttamente in favore dell'Avv. Marchetto (difensore di
, dichiaratosi antistatario;
Parte_1 dopodiché, nel dispositivo della pronuncia, il giudice liquida unitariamente il compenso professionale in €
4.000,00, anche in questo caso senza fornire indicazioni circa i criteri concretamente seguiti (cfr. pag. 6 della sentenza).
Deve ritenersi corretta la ricostruzione prospettata da parte appellante: l'importo di € 4.000,00 corrisponde evidentemente ad un arrotondamento per eccesso del compenso totale per i giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale che si ottiene adottando i valori minimi di cui al D.M. n. 55/2014 nella versione applicabile ratione temporis (avuto riguardo, dunque, al momento in cui si
è esaurita la prestazione professionale), ossia come modificato dal D.M. n. 37/2018 (€ 3.972,00, di cui €
810,00 per la fase di studio della controversia, € 574,00 per la fase introduttiva, € 1.204,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 1.384,00 per la fase decisionale), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00.
Proprio in punto di valore della controversia, corretto
è altresì il richiamo, da parte di Parte_1 al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui «al fine della determinazione del valore della causa la domanda riconvenzionale non si cumula con la domanda principale dell'attore» (così, tra le altre, Cass. civ., Sez. II, ord. 20 ottobre 2023, n.
29182; il presupposto del cumulo è infatti dato dalla
“unidirezionalità” delle domande).
Premesso ciò, questa Corte ritiene che il capo della sentenza oggetto di gravame non sia suscettibile di riforma.
8 Anzitutto occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M.
n. 37/2018, il giudice deve sì tenere conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, ma, al contempo, la disposizione in esame stabilisce che tali valori medi,
«in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento»
e che «per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento». Il testo emerso dalla modifica del 2018 prevede, dunque, che la riduzione, da parte degli organi giudicanti, del valore parametrico di base non possa mai oltrepassare le soglie percentuali ivi indicate. La stessa Suprema Corte di cassazione ha recentemente ribadito che «ove (come nel caso di specie) la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m.
55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, non è consentito al giudice di scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13 co.
6 L. 247/2012» (Cass. civ., Sez. II, sent. 26 giugno
2024, n. 17613, la quale sottolinea come il legislatore abbia inteso «circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso o le spese processuali» e
«garantire così (cioè, attraverso una limitazione della flessibilità dei parametri) l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale»).
Gli importi liquidati in modo omnicomprensivo dal giudice di prime cure non sono inferiori ai minimi di
9 legge per lo scaglione di valore da € 26.000,01 ad €
52.000,00 (nel quale rientra il valore della presente controversia, pari ad € 34.295,00, ossia la somma di cui alla domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale da , pertanto non si Controparte_1 rinviene alcuna violazione della normativa poc'anzi richiamata. A ciò si aggiunga che il giudice di prime cure, a ben vedere, non ha eliminato alcuna voce né ha operato decurtazioni ulteriori per taluna delle fasi.
Come osservato da parte appellante, il giudice non può discostarsi in maniera apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014 senza una valida e specifica ragione che legittimi la sua scelta.
Tuttavia, sebbene il Tribunale di Lucca abbia omesso di indicare espressamente i parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso e, in particolare, le ragioni che lo hanno indotto ad attestarsi sui minimi, gli stessi appaiono agevolmente desumibili:
- in primo luogo, il valore della presente controversia
(€ 34.295,00) è certamente più prossimo al limite inferiore dello scaglione di valore di riferimento (€
26.000,01) piuttosto che a quello superiore (€
52.000,00);
- in secondo luogo, il giudice di prime cure ha senza alcun dubbio tenuto in debita considerazione la scarsa difficoltà giuridica e fattuale delle questioni trattate, la quale ha comportato, innegabilmente, una ridotta complessità e onerosità dell'attività difensiva svolta (le questioni affrontate, oltretutto, non presentavano profili di novità). Basti notare come il
Tribunale abbia potuto ritenere provati i fatti costitutivi della domanda di adempimento proposta in via monitoria dalla creditrice (vale a Parte_1
10 dire la fonte negoziale del diritto fatto valere,
l'accordo sul corrispettivo per le opere eseguite ecc.) sulla base dei soli documenti offerti in comunicazione
(scambio di corrispondenza tra le parti tramite S.M.S.
– i quali, per giurisprudenza costante, rientrano per l'appunto tra le riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. - e e-mails), in assenza, tra l'altro, di puntuali contestazioni, da parte del debitore ingiunto, circa il contenuto dei medesimi, la loro paternità e la loro conformità a quanto realmente accaduto. Per escludere la sussistenza dei vizi e dei difetti lamentati dall'attore-opponente e, dunque, per appurare che le opere erano state eseguite a regola d'arte (con conseguente rigetto della domanda risarcitoria), si sono rivelate sufficienti e dirimenti le risultanze della consulenza tecnica di ufficio espletata dal perito incaricato;
non vi è stata la necessità di assumere prove dichiarative.
A ciò si aggiunga quanto segue:
- l'attività difensiva svolta dal procuratore di
[...] in relazione alla domanda Parte_1 riconvenzionale proposta da non appare Controparte_1 di per sé idonea a giustificare una maggiore liquidazione, essendosi egli limitato, in definitiva, ad eccepire stringatamente la decadenza di controparte dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c. (eccezione rivelatasi infondata) e a rilevare la indeterminatezza e genericità dell'anzidetta domanda risarcitoria (tanto da chiedere di dichiararne l'inammissibilità), sintomatica di un intento puramente dilatorio da parte del debitore, e l'assoluta assenza di prova dei vizi e difetti ex adverso lamentati, al punto da usare, in proposito, l'espressione «deserto probatorio» (cfr.
11 verbale dell'udienza del 19.09.2019);
- il processo è stato definito optando per il modello decisorio di cui all'art. 281 sexies c.p.c., con udienza di discussione della causa sostituita dal deposito di note scritte (“preverbale”) e, sebbene Parte_1
abbia depositato (in data 02.07.2021) anche note
[...] conclusive autorizzate (comunque in larga parte riepilogative delle difese già spiegate nei precedenti atti), non si può ignorare come la fase decisionale si sia svolta nella totale inerzia dell'attore-opponente
(l'ultimo atto processuale depositato nell'interesse di consiste nella dichiarazione di nomina Controparte_1 del consulente tecnico di parte dell'08.01.2020), il quale, come osservato dal giudice di prime cure, ha palesemente preso atto dell'esito a lui sfavorevole della C.T.U. rinunciando a coltivare oltre le proprie pretese.
In conclusione, ad opinione di questa Corte, tenuto conto dell'attività prestata e in ossequio ai principi di proporzionalità e adeguatezza, ricorrono i presupposti per reputare l'importo liquidato dal Tribunale di Lucca, ammontante ad € 4.000,00 oltre accessori di legge, pienamente satisfattivo.
L'appello deve dunque essere respinto, con conseguente conferma del capo di sentenza oggetto di impugnazione.
Poiché è rimasto contumace e nessuna Controparte_1 attività processuale è stata svolta nel suo interesse, con la conseguenza che egli non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto, nessuna condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di appello deve essere pronunciata in danno di Parte_1
[...]
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.
12 115/2002, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- RESPINGE l'appello come in atti proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 758/2021 del Parte_1
Tribunale di Lucca, che per l'effetto conferma integralmente;
- NULLA sulle spese del presente grado di giudizio;
- DÀ ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Firenze,15 aprile 2025
Il consigliere relatore G.A.
Dott. Barbara Ercolani
Il Presidente
Dott. Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno
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