TRIB
Sentenza 30 agosto 2025
Sentenza 30 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 30/08/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1042/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENTRELLA ANNA Parte_1 C.F._1
MARIA, elettivamente domiciliato elettivamente domiciliato a Prato, via Francesco Ferrucci, 33 presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Nannucci, elettivamente domiciliato a Prato, via Valentini 1/b presso il difensore;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, cittadino pakistano regolarmente soggiornante in Italia con permesso di soggiorno Parte_1
UE per soggiornanti di lungo periodo, ha adito il Tribunale di Prato – Sezione Lavoro – al fine di ottenere il riconoscimento del diritto agli assegni per il nucleo familiare (ANF) in favore della moglie e dei quattro figli, tutti residenti in [...]e privi di reddito, nonché la condanna dell' all'erogazione diretta delle somme dovute. CP_1
A sostegno della pretesa espone:
1 - di aver presentato, il 15 febbraio 2023, domanda di autorizzazione ANF (modello ANF 43)
per includere i familiari residenti all'estero (Pakistan), a carico del ricorrente e privi di reddito, nel proprio nucleo familiare;
- di aver presentato - il successivo 21 marzo 2023 - domande ANF DIP per gli anni 2018-
2022;
- di aver svolto, per il periodo oggetto di domanda, attività lavorativa dipendente;
- che la domanda c.d. AUT ANF è stata respinta da il 1° dicembre 2023, per “mancato CP_1
ricevimento della documentazione necessaria”, così come le domande di pagamento degli assegni familiari;
- che il ricorrente ha presentato istanza di riesame, corredata da documentazione rilasciata dalle autorità pakistane e, in assenza di riscontro, ricorso al comitato provinciale dell' CP_1
- che il comitato provinciale ha confermato il rigetto, ritenendo inapplicabile al caso di specie la normativa sulle autocertificazioni (DPR 445/2000) per i cittadini extra-UE.
A suo dire, il contegno di sarebbe illegittimo in quanto, pur avendo il ricorrente fornito tutta CP_1
la documentazione necessaria, ha comunque escluso la possibilità di avvalersi delle autocertificazioni essendo il ricorrente cittadino extra UE.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso, ANF è stata respinta per mancata CP_1
produzione della documentazione richiesta, come previsto dalla circolare n. 95/2022, e che le CP_1
domande ANF DIP sono state rigettate per assenza di autorizzazione preventiva. L' ha CP_1
richiamato l'art. 3 del DPR 445/2000, che limita l'utilizzabilità delle autocertificazioni da parte dei cittadini extra UE ai soli stati e fatti certificabili da soggetti pubblici italiani o in presenza di convenzioni internazionali.
La causa, di natura documentale, è stata calendarizzata per la discussione all'udienza del 3 luglio
2025, all'esito della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio pronunciando, al termine, sentenza mediante lettura del dispositivo, riservando in sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni.
***
Il ricorso è fondato, per le ragioni che si vanno a illustrare.
2 Quanto alla eccepita mancanza della domanda ANF DIP, questa non può essere imputata al ricorrente, in quanto conseguenza diretta della prassi amministrativa dell' che subordinava CP_1
l'accesso alla prestazione alla preventiva autorizzazione ANF, sistematicamente negata ai cittadini stranieri con familiari residenti in [...]non convenzionati: in tale contesto, la presentazione della domanda ANF DIP sarebbe stata inutile.
Invero, la domanda di pagamento degli assegni familiari presupponeva – almeno prima dell'intervento della Corte Costituzionale - la preventiva (e, dunque, obbligatoria) autorizzazione dell' a computare nel nucleo i familiari residenti all'estero, da richiedersi mediante invio di CP_1
modulo (AUT ANF) predisposto dall' , nel quale non era prevista l'indicazione (né la CP_1
certificazione) dell'ammontare dei redditi, esposti solo nella successiva domanda ANF DIP.
Solo una volta ottenuta simile autorizzazione, quindi, il lavoratore poteva presentare la domanda vera e propria;
autorizzazione che, prima dell'intervento della Corte costituzionale, non veniva concessa.
È dunque nell'ambito di tale specifico contesto che deve essere letta (e superata) la parziale mancanza di domanda amministrativa nella controversia oggetto del presente giudizio, da ritenersi non ascrivibile all'inerzia del ricorrente.
A tale conclusione si giunge in considerazione del fatto che, nel caso – come quello che qui rileva
– di mancata autorizzazione da parte di la domanda ANF DIP è stata rigettata con la CP_1
motivazione “nucleo non autorizzato”.
In tali evenienze, pertanto, come già più volte ribadito da questo Tribunale, deve ritenersi sufficiente la presentazione della domanda AUT ANF (prodotta sub doc. 6 ricorso) avente il medesimo effetto di incardinare l'iter amministrativo, poi non portato a compimento a causa del meccanismo imposto dall'Istituto e di cui si è detto (sulla non necessaria formalistica compilazione dei moduli predisposti dall' e sul fatto che questi non può introdurre nuove CP_1
cause di improcedibilità o di improponibilità in materia, da ritenersi coperta da riserva di legge assoluta, cfr., tra le tante, Cass. Sez. L., Sentenza n. 14412 del 27/05/2019, Rv. 653976 - 01).
Venendo adesso al merito della vicenda, non può condividersi la motivazione dell' in ordine CP_1
all'impossibilità di accogliere la domanda per non avere il ricorrente prodotto documentazione relativa ai redditi dei familiari prodotti all'estero.
3 In particolare, secondo la prospettazione dell , le autocertificazioni in atti non sarebbero CP_1
idonee a dimostrare il possesso dei requisiti reddituali, non essendo quelle dichiarazioni controllabili da parte della P.A., in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 71 D.P.R.
445/2000.
Ebbene, deve evidenziarsi come la limitazione rispetto alla possibilità di provare, per il tramite di autocertificazione, la propria situazione reddituale, si traduce in una disparità di trattamento fondata unicamente sul requisito della nazionalità.
Invero, l'art. 46, co. 1, lett. e), f) e o), del D.P.R. 445/2000 consente, di attestare, tra le altre e per quanto qui interessa, lo stato civile e di famiglia, nonché il reddito del nucleo familiare, mediante autocertificazione.
Tale meccanismo è stato limitato dalle circolari (da ultimo, con la n. 95 del 2 agosto 2022, in CP_1
forza del richiamo all'art. 3 del D.P.R. 445 cit.) ai soli richiedenti cittadini italiani e comunitari o anche extracomunitari, purché, in tale ultimo caso, siano state stipulate convenzioni tra l'Italia e il paese di origine del dichiarante.
In mancanza di dette convenzioni, pertanto (ipotesi che ricorre nel caso di specie), “gli stati, le
qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente
Autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all'originale, “dopo avere ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri” (cfr. il comma 4 del citato articolo 3)” (così,
circolare n. 95 cit.). CP_1
Sennonché è evidente come gli adempimenti richiesti si rivelino assai più gravosi per i lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti (non potendosi ignorare le oggettive difficoltà di accesso alla documentazione presso i paesi di provenienza dei soggetti coinvolti) e tali da vanificare, di fatto, la portata delle disposizioni del diritto dell'Unione che garantiscono la parità di trattamento nell'accesso e nel godimento delle prestazioni di sicurezza sociale.
Diversità di trattamento che non trova alcuna giustificazione oggettiva, atteso che lo straniero residente in Italia è sottoposto alla medesima disciplina fiscale del cittadino (vale a dire, quella dettata dall'art. 3 TUIR, che prevede, per i soggetti residenti, l'applicazione dell'imposta a tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti), cosa che garantisce per tutti gli appartenenti alla categoria,
4 siano essi cittadini o meno, l'esercizio del medesimo potere di controllo da parte dell'amministrazione.
Controlli che non sono invece possibili – o, comunque, sono meno agevoli - per i redditi dei familiari residenti all'estero, tanto più se in un paese extra UE, indipendentemente dalla nazionalità del richiedente.
Pertanto, non vi è ragione per precludere ai soli lavoratori stranieri soggiornanti di lungo periodo in Italia (e non anche ai cittadini italiani o comunitari con familiari residenti all'estero) di attestare circostanze e qualità mediante dichiarazioni sostitutive, traducendosi tale limitazione in una indebita disparità di trattamento (sul punto, cfr., da ultimo, Corte di Appello di Firenze, sentenza
228 del 17 aprile 2024).
Peraltro, deve osservarsi come, rispetto al requisito reddituale, nulla ha eccepito l' , che si è CP_1
limitato a criticare le modalità di documentazione dei redditi.
Quanto al rapporto di coniugio, lo stesso trova conferma nella documentazione prodotta al doc. 4
(certificato rilasciato da FBR, da cui risulta altresì la composizione del nucleo familiare).
Pertanto, l' deve essere condannato a corrispondere al ricorrente la prestazione richiesta con CP_1
decorrenza dal 16.2.2018, per la moglie e i figli , e Persona_1 Persona_2 Persona_3
, e con decorrenza dal 30.08.2021 per la figlia , come da domanda
[...] Persona_4
amministrativa e nella misura dovuta sulla base del reddito familiare (quale risultante dalla documentazione in atti), oltre interessi legali dal 121° giorno decorrente dalla presentazione della domanda amministrativa di autorizzazione all'inclusione al saldo.
Quanto alla questione, sollevata da circa l'impossibilità di pagamento diretto nel caso di CP_1
lavoratore dipendente, deve rilevarsi che l'obbligato principale al pagamento degli assegni è
pacificamente e che la richiesta in questa sede avanzata è diretta conseguenza della mancata CP_1
autorizzazione da parte dell'istituto; di modo che rileveranno solo nella fase esecutiva le concrete modalità di liquidazione (direttamente o tramite liquidazione ad opera del datore di lavoro, a seconda dell'attuale situazione lavorativa del ricorrente).
Le spese del giudizio, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della causa (scaglione di riferimento da
26.001 a 52.000 euro), della non particolare complessità e della natura documentale (che
5 giustificano, rispettivamente, la liquidazione nella misura minima e l'esclusione della fase istruttoria).
Esse sono poste, in base al principio della soccombenza, a carico di e distratte, ex art. 93 CP_1
c.p.c., in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire gli ANF con decorrenza dal 16.02.2018 perla moglie , e per i figli , e , Parte_2 Persona_1 Persona_2 Persona_3
e con decorrenza dal 30.08.2021 per la figlia , oltre interessi legali dal 121° giorno Persona_4
decorrente dalla presentazione della domanda amministrativa di autorizzazione all'inclusione al saldo;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in €. 3.291 CP_1
oltre spese generali, nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3) Riserva in giorni sessanta il termine per il deposito delle motivazioni.
Prato, 3 luglio 2025
Il Giudice
Mariella Galano
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1042/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENTRELLA ANNA Parte_1 C.F._1
MARIA, elettivamente domiciliato elettivamente domiciliato a Prato, via Francesco Ferrucci, 33 presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Nannucci, elettivamente domiciliato a Prato, via Valentini 1/b presso il difensore;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, cittadino pakistano regolarmente soggiornante in Italia con permesso di soggiorno Parte_1
UE per soggiornanti di lungo periodo, ha adito il Tribunale di Prato – Sezione Lavoro – al fine di ottenere il riconoscimento del diritto agli assegni per il nucleo familiare (ANF) in favore della moglie e dei quattro figli, tutti residenti in [...]e privi di reddito, nonché la condanna dell' all'erogazione diretta delle somme dovute. CP_1
A sostegno della pretesa espone:
1 - di aver presentato, il 15 febbraio 2023, domanda di autorizzazione ANF (modello ANF 43)
per includere i familiari residenti all'estero (Pakistan), a carico del ricorrente e privi di reddito, nel proprio nucleo familiare;
- di aver presentato - il successivo 21 marzo 2023 - domande ANF DIP per gli anni 2018-
2022;
- di aver svolto, per il periodo oggetto di domanda, attività lavorativa dipendente;
- che la domanda c.d. AUT ANF è stata respinta da il 1° dicembre 2023, per “mancato CP_1
ricevimento della documentazione necessaria”, così come le domande di pagamento degli assegni familiari;
- che il ricorrente ha presentato istanza di riesame, corredata da documentazione rilasciata dalle autorità pakistane e, in assenza di riscontro, ricorso al comitato provinciale dell' CP_1
- che il comitato provinciale ha confermato il rigetto, ritenendo inapplicabile al caso di specie la normativa sulle autocertificazioni (DPR 445/2000) per i cittadini extra-UE.
A suo dire, il contegno di sarebbe illegittimo in quanto, pur avendo il ricorrente fornito tutta CP_1
la documentazione necessaria, ha comunque escluso la possibilità di avvalersi delle autocertificazioni essendo il ricorrente cittadino extra UE.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso, ANF è stata respinta per mancata CP_1
produzione della documentazione richiesta, come previsto dalla circolare n. 95/2022, e che le CP_1
domande ANF DIP sono state rigettate per assenza di autorizzazione preventiva. L' ha CP_1
richiamato l'art. 3 del DPR 445/2000, che limita l'utilizzabilità delle autocertificazioni da parte dei cittadini extra UE ai soli stati e fatti certificabili da soggetti pubblici italiani o in presenza di convenzioni internazionali.
La causa, di natura documentale, è stata calendarizzata per la discussione all'udienza del 3 luglio
2025, all'esito della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio pronunciando, al termine, sentenza mediante lettura del dispositivo, riservando in sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni.
***
Il ricorso è fondato, per le ragioni che si vanno a illustrare.
2 Quanto alla eccepita mancanza della domanda ANF DIP, questa non può essere imputata al ricorrente, in quanto conseguenza diretta della prassi amministrativa dell' che subordinava CP_1
l'accesso alla prestazione alla preventiva autorizzazione ANF, sistematicamente negata ai cittadini stranieri con familiari residenti in [...]non convenzionati: in tale contesto, la presentazione della domanda ANF DIP sarebbe stata inutile.
Invero, la domanda di pagamento degli assegni familiari presupponeva – almeno prima dell'intervento della Corte Costituzionale - la preventiva (e, dunque, obbligatoria) autorizzazione dell' a computare nel nucleo i familiari residenti all'estero, da richiedersi mediante invio di CP_1
modulo (AUT ANF) predisposto dall' , nel quale non era prevista l'indicazione (né la CP_1
certificazione) dell'ammontare dei redditi, esposti solo nella successiva domanda ANF DIP.
Solo una volta ottenuta simile autorizzazione, quindi, il lavoratore poteva presentare la domanda vera e propria;
autorizzazione che, prima dell'intervento della Corte costituzionale, non veniva concessa.
È dunque nell'ambito di tale specifico contesto che deve essere letta (e superata) la parziale mancanza di domanda amministrativa nella controversia oggetto del presente giudizio, da ritenersi non ascrivibile all'inerzia del ricorrente.
A tale conclusione si giunge in considerazione del fatto che, nel caso – come quello che qui rileva
– di mancata autorizzazione da parte di la domanda ANF DIP è stata rigettata con la CP_1
motivazione “nucleo non autorizzato”.
In tali evenienze, pertanto, come già più volte ribadito da questo Tribunale, deve ritenersi sufficiente la presentazione della domanda AUT ANF (prodotta sub doc. 6 ricorso) avente il medesimo effetto di incardinare l'iter amministrativo, poi non portato a compimento a causa del meccanismo imposto dall'Istituto e di cui si è detto (sulla non necessaria formalistica compilazione dei moduli predisposti dall' e sul fatto che questi non può introdurre nuove CP_1
cause di improcedibilità o di improponibilità in materia, da ritenersi coperta da riserva di legge assoluta, cfr., tra le tante, Cass. Sez. L., Sentenza n. 14412 del 27/05/2019, Rv. 653976 - 01).
Venendo adesso al merito della vicenda, non può condividersi la motivazione dell' in ordine CP_1
all'impossibilità di accogliere la domanda per non avere il ricorrente prodotto documentazione relativa ai redditi dei familiari prodotti all'estero.
3 In particolare, secondo la prospettazione dell , le autocertificazioni in atti non sarebbero CP_1
idonee a dimostrare il possesso dei requisiti reddituali, non essendo quelle dichiarazioni controllabili da parte della P.A., in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 71 D.P.R.
445/2000.
Ebbene, deve evidenziarsi come la limitazione rispetto alla possibilità di provare, per il tramite di autocertificazione, la propria situazione reddituale, si traduce in una disparità di trattamento fondata unicamente sul requisito della nazionalità.
Invero, l'art. 46, co. 1, lett. e), f) e o), del D.P.R. 445/2000 consente, di attestare, tra le altre e per quanto qui interessa, lo stato civile e di famiglia, nonché il reddito del nucleo familiare, mediante autocertificazione.
Tale meccanismo è stato limitato dalle circolari (da ultimo, con la n. 95 del 2 agosto 2022, in CP_1
forza del richiamo all'art. 3 del D.P.R. 445 cit.) ai soli richiedenti cittadini italiani e comunitari o anche extracomunitari, purché, in tale ultimo caso, siano state stipulate convenzioni tra l'Italia e il paese di origine del dichiarante.
In mancanza di dette convenzioni, pertanto (ipotesi che ricorre nel caso di specie), “gli stati, le
qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente
Autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all'originale, “dopo avere ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri” (cfr. il comma 4 del citato articolo 3)” (così,
circolare n. 95 cit.). CP_1
Sennonché è evidente come gli adempimenti richiesti si rivelino assai più gravosi per i lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti (non potendosi ignorare le oggettive difficoltà di accesso alla documentazione presso i paesi di provenienza dei soggetti coinvolti) e tali da vanificare, di fatto, la portata delle disposizioni del diritto dell'Unione che garantiscono la parità di trattamento nell'accesso e nel godimento delle prestazioni di sicurezza sociale.
Diversità di trattamento che non trova alcuna giustificazione oggettiva, atteso che lo straniero residente in Italia è sottoposto alla medesima disciplina fiscale del cittadino (vale a dire, quella dettata dall'art. 3 TUIR, che prevede, per i soggetti residenti, l'applicazione dell'imposta a tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti), cosa che garantisce per tutti gli appartenenti alla categoria,
4 siano essi cittadini o meno, l'esercizio del medesimo potere di controllo da parte dell'amministrazione.
Controlli che non sono invece possibili – o, comunque, sono meno agevoli - per i redditi dei familiari residenti all'estero, tanto più se in un paese extra UE, indipendentemente dalla nazionalità del richiedente.
Pertanto, non vi è ragione per precludere ai soli lavoratori stranieri soggiornanti di lungo periodo in Italia (e non anche ai cittadini italiani o comunitari con familiari residenti all'estero) di attestare circostanze e qualità mediante dichiarazioni sostitutive, traducendosi tale limitazione in una indebita disparità di trattamento (sul punto, cfr., da ultimo, Corte di Appello di Firenze, sentenza
228 del 17 aprile 2024).
Peraltro, deve osservarsi come, rispetto al requisito reddituale, nulla ha eccepito l' , che si è CP_1
limitato a criticare le modalità di documentazione dei redditi.
Quanto al rapporto di coniugio, lo stesso trova conferma nella documentazione prodotta al doc. 4
(certificato rilasciato da FBR, da cui risulta altresì la composizione del nucleo familiare).
Pertanto, l' deve essere condannato a corrispondere al ricorrente la prestazione richiesta con CP_1
decorrenza dal 16.2.2018, per la moglie e i figli , e Persona_1 Persona_2 Persona_3
, e con decorrenza dal 30.08.2021 per la figlia , come da domanda
[...] Persona_4
amministrativa e nella misura dovuta sulla base del reddito familiare (quale risultante dalla documentazione in atti), oltre interessi legali dal 121° giorno decorrente dalla presentazione della domanda amministrativa di autorizzazione all'inclusione al saldo.
Quanto alla questione, sollevata da circa l'impossibilità di pagamento diretto nel caso di CP_1
lavoratore dipendente, deve rilevarsi che l'obbligato principale al pagamento degli assegni è
pacificamente e che la richiesta in questa sede avanzata è diretta conseguenza della mancata CP_1
autorizzazione da parte dell'istituto; di modo che rileveranno solo nella fase esecutiva le concrete modalità di liquidazione (direttamente o tramite liquidazione ad opera del datore di lavoro, a seconda dell'attuale situazione lavorativa del ricorrente).
Le spese del giudizio, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della causa (scaglione di riferimento da
26.001 a 52.000 euro), della non particolare complessità e della natura documentale (che
5 giustificano, rispettivamente, la liquidazione nella misura minima e l'esclusione della fase istruttoria).
Esse sono poste, in base al principio della soccombenza, a carico di e distratte, ex art. 93 CP_1
c.p.c., in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire gli ANF con decorrenza dal 16.02.2018 perla moglie , e per i figli , e , Parte_2 Persona_1 Persona_2 Persona_3
e con decorrenza dal 30.08.2021 per la figlia , oltre interessi legali dal 121° giorno Persona_4
decorrente dalla presentazione della domanda amministrativa di autorizzazione all'inclusione al saldo;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in €. 3.291 CP_1
oltre spese generali, nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3) Riserva in giorni sessanta il termine per il deposito delle motivazioni.
Prato, 3 luglio 2025
Il Giudice
Mariella Galano
6