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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/05/2025, n. 2060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2060 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari sezione quarta civile dott. Giuseppe Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel ruolo generale af-
fari contenziosi sotto il numero d'ordine 10894
dell'anno 2018
TRA (C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CORSANO MAURIZIO e dell'avv.
CORSANO ALESSANDRO ( ) VIALE MONTE C.F._2
NERO N. 38 70135 MILANO, elettivamente domiciliato in Via Bengasi 19/A 70124 Baripresso il difensore avv. CORSANO MAURIZIO
ATTORE/I
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
GIGANTESCO MARCO, elettivamente domiciliato in
1 PIAZZA L. VAN BEETHOVEN, 12 PUTIGNANO presso il difensore avv. GIGANTESCO MARCO
CONVENUTO/I
(GIÀ Controparte_2 _3
Patrocinato dall'avv. FEDERICI PIERLUIGI, domici-
liato elettivamente presso VIALE G. MAZZINI 9 ROMA
INTERVENTORE/I
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
All'udienza del 05/03/2025, la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni prese dalle par-
ti come da verbale d'udienza e riportate in narra-
tiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, CP_1
ha chiesto di ingiungersi a
[...] Parte_2
, nella sua qualità di fideiussore della
[...] [...]
- in concordato preventivo Parte_3
il pagamento della somma complessiva di €
1.061.464,38 di cui:
• € 248.272,40 per saldo debitore del conto corren- te n.10764307;
• € 49,14 per saldo debitore del conto corrente
2 n.10764318;
• € 251.050,84 per saldo debitore del conto corren-
te n. 401149032;
• € 562.092,00 per saldo debitore del contratto di mutuo chirografario n.6454320);
oltre interessi legali dal 25/11/2016 fino al tota-
le soddisfo.
Con decreto n.1839/2018 del 30 aprile 2018, provvi-
soriamente esecutivo, e successivo decreto di cor-
rezione di errore materiale del 09/05/2018, è stato ingiunto al garante il pagamento della detta somma,
oltre spese di lite per la fase monitoria.
Con atto di citazione del 10/07/2018, l'ingiunto ha spiegato opposizione avverso il detto decreto, con-
testando, con riguardo ai conti correnti, che ri-
tiene risalenti agli anni '80, la nullità della clausola relativa agli interessi perché contenente rinvio al c.d. “uso piazza”, l'illegittima applica-
zione della capitalizzazione trimestrale degli in-
teressi, delle cms (a suo dire, nulle per difetto di causa), delle valute, dello ius variandi, oltre che l'usurarietà dei tassi. Egli, dunque, ha chie-
sto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia,
per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 14182
3 c.c. delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e di conto corrente impugnati relativa alla determinazione degli interessi debi-
tori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e,
per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia degli ad-
debiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso degli interi rapporti e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3,
c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
ACCERTARE E DICHIARARE la violazione da parte della Convenuta delle regole di cor- CP_4
rettezza e buona fede nella esecuzione del comples-
so rapporto di conto corrente intercorso con la so-
cietà attrice, con ogni conseguenza sulla ripetibi-
lità dell'indebito percetto;
ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 14182 c.c., delle condizioni ge-
nerali dei contratti impugnati relativa alla capi-
talizzazione trimestrale di interessi, competenze,
spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rap-
porto e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interes-
si il rapporti in esame;
ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt.
4 1325 e 1418, degli addebiti in c/c per non convenu-
te commissioni sul massimo scoperto trimestrale;
comunque prive di causa negoziale;
ACCERTARE e
DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazio-
ne degli artt. 1284, 1346, 2697 e 14182 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valu-
ta; nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
ACCERTARE e DICHIARARE, per effetto della declaratoria di parziale nullità dei contratti im-
pugnati, previa rettifica del saldo contabile,
l'esatto dare - avere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale, senza capita- lizzazioni, con eliminazione di non convenute com-
missioni di massimo scoperto e di interessi compu-
tati sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
DETERMINARE il Tasso Ef-
fettivo Globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancari;
ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamen-
to del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'i-
nefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della
5 convenuta banca per interessi, spese, commissioni,
e competenze per contrarietà al disposto di cui al-
la legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di rife-
rimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e
14192 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
per l'effetto delle suddet-
te violazioni, CONDANNARE la convenuta banca, pre-
via rettifica del saldo contabile, alla restituzio-
ne della somme illegittimamente addebitate e/o ri-
scosse, oltre agli interessi legali creditori e ri-
valutazione monetaria, in favore dell'istante so-
cietà, come emergeranno dalla espletanda ctu;
ACCERTARE E DICHIARARE, per effetto della rettifica del saldo, la illegittima segnalazione in Centrale
Rischi eseguita dalla convenuta in danno degli istanti, con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni patrimoniali in via di quantificazione, e per l'effetto ORDINARE la cancellazione con efficacia retroattiva e
CONDANNARLA al risarcimento del danno non patrimo-
niale da quantificarsi in via equitativa;
ACCERTARE
e DICHIARARE, quale conseguenza dell'accertata re-
sponsabilità della banca, la inefficacia e/o nulli-
tà delle fideiussioni rilasciate in suo favore e
6 che nulla deve l'odierno opponente in qualità di garante della Società; CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e compe-
tenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
L'opponente ha chiesto, inoltre, in via cautelare,
la sospensione della provvisoria esecutorietà.
Si è costituita la banca, con comparsa di costitu-
zione, con cui ha eccepito l'improcedibilità
dell'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo della causa, ha contestato, nel merito, la fonda-
tezza della causa, eccependo la decadenza ex art. 1832 c.c., nonché la prescrizione del diritto alla ripetizione di indebito. L'opposta ha, dunque,
chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“A) IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare, ai sensi dell'art.165 C.p.c. la tardività della costi-
tuzione in giudizio dell'opponente, per tutte le ragioni illustrate al punto 1 e per l'effetto di-
chiarare improseguibile il presente giudizio e de-
finitivamente esecutivo, ai sensi dell'art.647
C.p.c., il decreto ingiuntivo di pagamento n.1839/2018. B) IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante dovesse ritenere tempestiva la costituzione in giudizio
7 dell'opponente, considerato che non è stata provato la sussistenza dei gravi motivi di cui all'art.649
C.p.c., rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo per cui è causa;
C) NEL MERITO: rigettare l'opposizione, poiché del tutto infondata, oltre che sfornita di prova, confermando, per l'effetto,
il decreto ingiuntivo di pagamento n.1839/2018; D)
NEL MERITO ED IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
condannare il Sig. (Cod. Fisc. Parte_1
a pagare in favore di CodiceFiscale_3
la somma di €1.061.464,38#, oltre in- CP_1
teressi legali maturati e maturandi dal 25/11/2016
fino al totale soddisfo;
E) IN ESTREMO SUBORDINE:
nella denegata ipotesi di ammissione della consu-
lenza tecnica contabile chiesta dall'opponente, vi- sto l'effetto devolutivo del presente giudizio, si chiede la condanna del Sig. al Parte_1
pagamento in favore di della somma CP_1
che risulterà dovuto all'esito della predetta CTU
contabile, oltre interessi legali dal 25/11/2016
sino al totale soddisfo. Il tutto, comunque, con vittoria di spese, e compensi del presente giudizio di merito, oltre Cassa Previdenza Forense, ed IVA,
come per legge.”
8 Rigettata l'istanza cautelare dell'opponente, con ordinanza del 12/12/2018, è stato assegnato alle parti termine per l'esperimento del tentativo di mediazione.
Esperita, con esito negativo, la procedura di me-
diazione, la causa è stata istruita documentalmente a mezzo CTU e successiva integrazione a cura del dott. . Persona_1
In corso di causa, sono intervenute, qualificandosi cessionarie del credito in contestazione in forza di operazioni di cartolarizzazione, dapprima CP_5
e, per essa, quale mandataria, la
[...] _3
, e, in seguito, la
[...] Controparte_6
All'udienza del 5 marzo 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. nel testo abrogato.
Nelle note conclusive, l'opponente ha eccepito la decadenza in cui sarebbe incorsa la creditrice ai sensi dell'art. 1957 c.c., la nullità dei contratti in quanto sottoscritti solo dal cliente ed ha con-
testato la titolarità del credito in capo alle se-
dicenti cessionarie oltre che di non aver mai pre-
stato la propria garanzia con riguardo al mutuo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo va disposta l'estromissione dal giu-
9 dizio di , cui essa e il hanno CP_1 Parte_1
consentito tacitamente dopo lpintervento ex art. 111 c.p.c.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di parte opposta di improcedibilità dell'opposizione per tardiva costituzione dell'attore.
Infatti, la notifica dell'atto di citazione è avve-
nuta in data 10/07/2018 e il deposito telematico ai fini dell'iscrizione a ruolo risulta effettuato in data 17/07/2018, benché accettato dalla cancelleria in data 24/07/2018. Ad abundantiam, l'opponente ha effettuato una seconda notifica del medesimo atto di citazione perfezionatasi il 16/07/2018.
Ciò posto, nel merito, la domanda di pagamento è
fondata e va accolta ma solo per quanto di ragione.
Va, innanzitutto, disattesa l'eccezione formulata dall'opposta nella sua comparsa di costituzione, di decadenza dalla possibilità di eccepire la nullità
delle clausole contrattuali, attesa la mancata con-
testazione degli estratti conto.
Infatti, ai sensi dell'art. 119 TUB e 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la con-
nessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli adde-
biti considerati nella loro realtà effettuale, non-
10 ché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, ma non impedisce la formula-
zione di censure concernenti la validità ed effica-
cia dei rapporti obbligatori sottostanti (si veda
Cass. civ. n. 11626/2011; Cassazione civile, sezio-
ne prima, 18.09.2008 n.23807).
Pertanto, ben poteva il fideiussore, ai sensi dell'art. 1945 c.c., opporre contro il creditore le contestazioni afferenti alla validità delle condi-
zioni pattuite, pur non avendo la correntista ef-
fettuato tempestivi rilievi di tipo contabile.
Giova, a questo punto, precisare, in tema di onere della prova, che, nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione, ciascuna delle parti viene ad as-
sumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al credi-
tore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore op-
ponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe sul creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697
c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi
(cfr tra le tante, Cass. civ. n. 17371/2003 e Cass.
11 sez lavoro n. 16340/2009).
Di conseguenza, il debitore opponente, ove alleghi la nullità delle condizioni pattuite o in concreto applicate, deve fornirne rigorosa prova.
Sta di fatto che l'opposta ha fornito prova del proprio credito, producendo documentazione contrat-
tuale ed estratti conto, mentre la parte opponente,
pur avendo sollevato numerose eccezioni di nullità,
per lo più non ha dato prova dei propri assunti.
Infatti, il non ha provato che il rap- Parte_1
porto di conto corrente risalga agli anni 80, aven-
do prodotto un documento contrattuale del
25/11/1986, recante n. 25177 (all. 1), di cui non si ravvede alcun collegamento con i contratti pro-
dotti da parte opposta.
Egli, inoltre, non ha allegato né prodotto nulla a supporto dell'eccezione di usurarietà dei tassi, di illegittima applicazione dello ius variandi e delle valute.
Quanto all'eccezione di nullità dei contratti pro-
dotti dall'opposta, perché firmati solo dal cliente e a questo non consegnati, essa è priva di fonda-
mento.
Infatti, con la nota sentenza n. 898 del
16/01/2018, la Corte di Cassazione a SSUU ha af-
12 frontato l'annosa questione relativa alla validità
del contratto monofirma (sottoscritto dal solo cliente).
Le Sezioni Unite, nel dare risposta al quesito,
precisano che la nullità ex art. 23 TUF è posta nell'interesse del solo cliente ed è intesa ad as-
sicurare a quest'ultimo, da parte della banca, la conoscenza di tutte le condizioni contrattuali.
Se questa è la ratio della norma, il vincolo di forma va inteso secondo quella che è la funzione propria della disposizione normativa, con la conse-
guenza che è irrilevante la sottoscrizione del de-
legato della banca sul contratto quadro, quando questo è firmato dall'investitore ed una copia gli
è stata consegnata.
Tale principio, espresso dalle Sezioni Unite, che si riferisce al caso di contratto di intermediazio-
ne finanziaria, deve ritenersi applicabile anche ai contratti bancari, attesa la sostanziale identità
di disciplina e di ratio di protezione del con-
traente debole, sottesa tanto all'art. 23 TUF che all'art. 117 TUB.
Pertanto, se è valido il contratto firmato dal cliente ed a questi consegnato, altrettanto non po-
trà dirsi dell'ipotesi inversa, ossia di contratto
13 firmato dal solo delegato dell'istituto di credito,
atteso che l'art. 117 TUB è posto a tutela del ri-
sparmiatore.
Nel caso di specie, i contratti, sottoscritti dalla cliente, risultano anche consegnati a quest'ultima.
Infatti, quanto al mutuo e ai contratti di affida-
mento, il cliente ha sottoscritto di averne ricevu-
to copia. Mentre i contratti di conto corrente sono allegati ad una lettera che dimostra che la banca li ha inviati alla società correntista.
Va disattesa anche l'eccezione di illegittima capi-
talizzazione degli interessi.
Come è noto, l'art. 120 TUB, nella sua versione iniziale, in vigore dal 1994 al 1999, non discipli-
nava il fenomeno anatocistico.
L'art. 25 co. 2 del D.lgs 04/08/1999 ha modificato l'art. 120 TUB, sancendo la legittimità
dell'anatocismo, sebbene a determinate condizioni:
la norma de qua prevede che il CICR stabilisca mo-
dalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nei rapporti di conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità
dei pagamenti.
14 All'art. 2 della Delibera CICR 9 febbraio 2000, si legge che l'accredito e l'addebito degli interessi debba avvenire sulla base di tassi e con le perio-
dicità contrattualmente stabiliti e che il saldo periodico produca interessi secondo le medesime mo-
dalità.
Il legislatore è nuovamente intervenuto in materia,
con l'art. 1 co. 629 della legge 27/12/2013 n. 147
(legge di stabilità 2014), con cui ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il co. 2 dell'art. 120 TUB, disponendo che il CICR stabilisca “modali-
tà e criteri per la produzione di interessi” nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, “prevedendo in ogni caso che”: a) nelle operazioni in conto corrente sia as-
sicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debi-
tori che creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulte-
riori che, nelle successive operazioni di capita-
lizzazione, sono calcolati solo sulla sorte capita-
le.
La predetta Delibera CICR non è mai stata emanata,
ma, ad ogni modo, si ritiene che il divieto di ana-
tocismo posto dalla nuova formulazione dell'art. 15 120 TUB sia immediatamente operativa.
Infine, con legge 8 aprile 2016 n. 49, di conver-
sione in legge, con modificazioni, del DL 14 feb-
braio 2016 n. 18, il legislatore ha nuovamente no-
vellato il co. 2 dell'art. 120 TUB, confermando il divieto di anatocismo.
Orbene, se dal 9/02/2000 al 2013 la capitalizzazio-
ne degli interessi era legittima, purché applicata a condizione di reciprocità, a decorrere dal 2014
il fenomeno anatocistico risulta del tutto vietato.
Ciò posto, nel caso che ci occupa, i contratti di conto corrente risalgono al 2007-2009 con ultimo estratto conto risalente al 2014, e rientrano, dun-
que, nella vigenza della Delibera CICR del 2000. In
aderenza alla detta delibera, i contratti contengo-
no la clausola che prevede la capitalizzazione de- gli interessi a condizione di reciprocità. Detta
clausola è, dunque, pienamente legittima e legitti-
ma ne è la relativa applicazione.
In merito alla cms, va chiarito, in linea generale,
che essa non può essere considerata nulla per man-
canza di causa, ma lo è ove non pattuita o indeter-
minata.
Un datato orientamento giurisprudenziale riteneva la cms nulla per difetto di causa, in ipotesi di
16 applicazione sul massimo sconfinamento eseguito nel periodo (tra le altre, Tribunale di Mondovì senten-
za del 23/03/2010).
Tale orientamento è stato superato dalla giurispru-
denza più recente, che si condivide.
La commissione di massimo scoperto è il corrispet-
tivo cui è tenuto il correntista per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma e, per essere valida, deve rivestire i requi-
siti della determinatezza o determinabilità
dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente, e ciò accade quando sono previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo,
sia la sua periodicità (tra le tante, Cass.
5359/2024; Trib. Modena n. 361/2018).
Nel caso di specie, il CTU incaricato di rielabora- re i rapporti di dare – avere tra le parti, dopo aver verificato la completezza della documentazione contrattuale e degli estratti conto prodotti dalla
, ha rilevato delle criticità in termini di CP_4
applicazione di commissioni non pattuite o pattuite senza indicazione del criterio di calcolo, proce-
dendo, dunque nell'ambito del ricalcolo,
all'espunzione di detti addebiti illegittimi.
In particolare, il consulente ha verificato quanto
17 segue:
Relativamente al rapporto di c/c ordinario n.10764307:
- dal I trimestre 2007 al II trimestre 2009, la banca ha applicato CMS per cui non era stato espli-
citato il criterio di calcolo;
- dall'inizio del rapporto al II trimestre 2009,
la banca ha applicato la commissione per concessio-
ne/rinnovo fido benché non pattuita;
- dal III trimestre 2009 al 15.03.12, la banca ha applicato la commissione disponibilità immediata fondi non pattuita;
- dal IV trimestre 2010 al 15.03.12, la banca ha applicato la commissione utilizzi oltre disponibi-
lità fondi per mancata pattuizione della stessa;
- dal 16.03.12 al 30.09.12, il consulente ha ve- rificato la corretta applicazione delle commissioni disponibilità immediata fondi (DIF) oggetto di espressa pattuizione nei due contratti di affida-
mento in atti, in conformità alla previsione di cui all'art 2-bis del d.l. 29.11.2008, n. 185, conv. in
I. 28 gennaio 2009, n. 2, che statuisce che “… il corrispettivo per il servizio di messa a disposi-
zione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utiliz-
18 zate, con patto scritto non rinnovabile tacitamen-
te, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richie-
sto dal cliente”, verificando la corretta applica-
zione dell'aliquota dello 0,200% sugli affidamenti in essere ed in base alla durata degli stessi;
- dal 01.10.12 al 20.03.13, la banca ha applica-
to correttamente le commissioni disponibilità imme-
diata fondi (DIF) oggetto di espressa pattuizione nel contratto di affidamento in atti, in conformità
alla previsione di cui dell'art. 117-bis del decre-
to legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo
unico in materia bancaria e creditizia), che sta-
tuisce che “I contratti di apertura di credito pos-
sono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affi-
damento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione, de-
terminata in coerenza con la delibera del CICR an-
che in relazione alle specifiche tipologie di aper-
tura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo 0,5 per cento,
per trimestre, della somma messa a disposizione del
19 cliente”, nei limiti dell'aliquota pattuita dello
0,200% sull'affidamento in essere ed in base alla durata dello stesso;
- dal 16.03.12 al 30.09.12, la banca ha applica-
to la commissione utilizzi oltre disponibilità fon-
di non previste dalla normativa di cui all'art 2-
bis del d.l. 29.11.2008, n. 185, conv. in I. 28
gennaio 2009, n. 2, e all'art. 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dall'art.6bis, c.1, del DL 201/11;
- dal IV trimestre 2012 al I trimestre 2013, la banca ha applicato le commissioni di istruttoria veloce, pur non pattuite.
Relativamente al rapporto di c/c anticipi n.10764318:
- nel III e IV trimestre 2007 e nel I trimestre
2009, la banca ha applicato le commissioni di mas-
simo scoperto, senza pattuizione dell'aliquota in-
tra disponibilità esistente (difatti è pattuita so-
lo la Commissione sul massimo scoperto trimestrale per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità
esistente dell'1,100%) e dell'esplicito criterio di calcolo,
- dal I trimestre 2010 al I trimestre 2013, la ban-
ca ha applicato la commissione disponibilità imme-
20 diata fondi non pattuita.
Relativamente al rapporto di c/c ordinario n.401149032, il consulente non ha rilevato alcun addebito di cms e/o di commissioni assimilate.
Il consulente ha proceduto all'espunzione degli ad-
debiti illegittimi e, vista l'eccezione di prescri-
zione sollevata dalla banca, ha correttamente veri-
ficato che alcuna rimessa è prescritta, sulla base dei noti principi in tema di rimesse solutorie e ripristinatorie esplicitati dalla Suprema Corte a
SSUU (Cass. SSUU n. 24418/2010) e sulla base del saldo rettificato (cfr. Cassazione Civile, 13 no-
vembre 2024, n. 29374).
All'esito dei detti corretti conteggi, il saldo dei conti corrente è il seguente:
-c/c ordinario n.10764307: € 198.616,54 a debito del correntista (saldo banca: -€ 248.272,40)
- c/c anticipi n.10764318: € 49,14 a debito del correntista
- c/c ordinario n.401149032: € 251.050,84 a debito del correntista.
Ciò significa che, mentre per il conto anticipi n.
10764318 e per il conto n. 401149032, non vi è al-
cuna differenza rispetto al saldo banca, per il conto n. 10764307, il cui saldo banca era pari ad
21 €. 248.272,40 a debito del correntista, vi è una riduzione del saldo dovuto dal correntista, in vir-
tù dell'espunzione delle commissioni non dovute.
Il saldo debitore complessivamente dovuto in forza dei tre rapporti sopra detti è pari ad €.
449.716,52.
A tale somma, deve aggiungersi il saldo dovuto in forza del mutuo chirografario n.6454320 dedotto in giudizio pari ad €. 562.092,00, rispetto al quale il debitore non ha provato la sussistenza di alcuna criticità.
La somma complessivamente dovuta è pari ad €.
1.011.808,52.
Assolutamente priva di pregio è la contestazione in fatto, sollevata da parte opponente nelle sue note conclusive, di non aver prestato la garanzia con riguardo al mutuo, stante la presenza, in atti, di fideiussione omnibus ed anche di fideiussione spe-
cifica relativa al mutuo datata 25/01/2010 (all. 17
del fascicolo monitorio), regolarmente sottoscrit-
te.
È tardiva, infine, l'eccezione di decadenza per inutile decorso del termine di cui all'art. 1957
c.c. che è eccezione in stretto che avrebbe dovuto essere sollevata sin dall'atto di opposizione a de-
22 creto ingiuntivo, ma che, invece, è stata formulata solo nelle note conclusive.
Infine, con riguardo alla titolarità del credito in contestazione, va evidenziato che parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva,
per mancata produzione del contratto di cessione del credito. Tuttavia, a parte la tardività
dell'eccezione, la titolarità del credito è stata documentata.
Considerato l'accoglimento solo in minima parte dell'opposizione, sussistono i presupposti per la compensazione parziale, nella misura di 1/5 delle spese di lite, che si liquidano nell'intero nel mo-
do seguente:
Valore della causa: €. 1.000.000,00
Studio della controversia (valore minimo): €.
2.304,00
Fase introduttiva (valore minimo): €. 1.520,00
Fase istruttoria (valore minimo): €. 6.767,00
Fase decisoria (valore minimo): €. 4.007,00
Compenso tabellare: €. 14.598,00
Spese di CTU definitivamente a carico dell'opponente nella misura di 4/5 e della parte opposta nella misura di 1/5.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva
23 per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, defini-
tivamente pronunciando, ogni diversa eccezione ,
domanda o istanza disattesa o assorbita, previa estromissione di , Controparte_1
1) accoglie la domanda di pagamento e condanna al pagamento in favore Parte_1
dell'intervenuta della somma di €. 1.011.808,52,
oltre interessi nella misura legale dal dì del do-
vuto all'effettivo soddisfo;
2) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite nella misura di 4/5 in favore dell'opposta,
liquidate nell'intero in €. 14.598,00 oltre RSG 15%
IVA e CAP;
pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, per 4/5 a carico dell'opponente e per 1/5 a carico della banca con-
venuta;
5) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari il 28/05/2025 .
Il G.U.
24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari sezione quarta civile dott. Giuseppe Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel ruolo generale af-
fari contenziosi sotto il numero d'ordine 10894
dell'anno 2018
TRA (C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CORSANO MAURIZIO e dell'avv.
CORSANO ALESSANDRO ( ) VIALE MONTE C.F._2
NERO N. 38 70135 MILANO, elettivamente domiciliato in Via Bengasi 19/A 70124 Baripresso il difensore avv. CORSANO MAURIZIO
ATTORE/I
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
GIGANTESCO MARCO, elettivamente domiciliato in
1 PIAZZA L. VAN BEETHOVEN, 12 PUTIGNANO presso il difensore avv. GIGANTESCO MARCO
CONVENUTO/I
(GIÀ Controparte_2 _3
Patrocinato dall'avv. FEDERICI PIERLUIGI, domici-
liato elettivamente presso VIALE G. MAZZINI 9 ROMA
INTERVENTORE/I
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
All'udienza del 05/03/2025, la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni prese dalle par-
ti come da verbale d'udienza e riportate in narra-
tiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, CP_1
ha chiesto di ingiungersi a
[...] Parte_2
, nella sua qualità di fideiussore della
[...] [...]
- in concordato preventivo Parte_3
il pagamento della somma complessiva di €
1.061.464,38 di cui:
• € 248.272,40 per saldo debitore del conto corren- te n.10764307;
• € 49,14 per saldo debitore del conto corrente
2 n.10764318;
• € 251.050,84 per saldo debitore del conto corren-
te n. 401149032;
• € 562.092,00 per saldo debitore del contratto di mutuo chirografario n.6454320);
oltre interessi legali dal 25/11/2016 fino al tota-
le soddisfo.
Con decreto n.1839/2018 del 30 aprile 2018, provvi-
soriamente esecutivo, e successivo decreto di cor-
rezione di errore materiale del 09/05/2018, è stato ingiunto al garante il pagamento della detta somma,
oltre spese di lite per la fase monitoria.
Con atto di citazione del 10/07/2018, l'ingiunto ha spiegato opposizione avverso il detto decreto, con-
testando, con riguardo ai conti correnti, che ri-
tiene risalenti agli anni '80, la nullità della clausola relativa agli interessi perché contenente rinvio al c.d. “uso piazza”, l'illegittima applica-
zione della capitalizzazione trimestrale degli in-
teressi, delle cms (a suo dire, nulle per difetto di causa), delle valute, dello ius variandi, oltre che l'usurarietà dei tassi. Egli, dunque, ha chie-
sto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia,
per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 14182
3 c.c. delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e di conto corrente impugnati relativa alla determinazione degli interessi debi-
tori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e,
per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia degli ad-
debiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso degli interi rapporti e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3,
c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
ACCERTARE E DICHIARARE la violazione da parte della Convenuta delle regole di cor- CP_4
rettezza e buona fede nella esecuzione del comples-
so rapporto di conto corrente intercorso con la so-
cietà attrice, con ogni conseguenza sulla ripetibi-
lità dell'indebito percetto;
ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 14182 c.c., delle condizioni ge-
nerali dei contratti impugnati relativa alla capi-
talizzazione trimestrale di interessi, competenze,
spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rap-
porto e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interes-
si il rapporti in esame;
ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt.
4 1325 e 1418, degli addebiti in c/c per non convenu-
te commissioni sul massimo scoperto trimestrale;
comunque prive di causa negoziale;
ACCERTARE e
DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazio-
ne degli artt. 1284, 1346, 2697 e 14182 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valu-
ta; nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
ACCERTARE e DICHIARARE, per effetto della declaratoria di parziale nullità dei contratti im-
pugnati, previa rettifica del saldo contabile,
l'esatto dare - avere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale, senza capita- lizzazioni, con eliminazione di non convenute com-
missioni di massimo scoperto e di interessi compu-
tati sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
DETERMINARE il Tasso Ef-
fettivo Globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancari;
ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamen-
to del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'i-
nefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della
5 convenuta banca per interessi, spese, commissioni,
e competenze per contrarietà al disposto di cui al-
la legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di rife-
rimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e
14192 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
per l'effetto delle suddet-
te violazioni, CONDANNARE la convenuta banca, pre-
via rettifica del saldo contabile, alla restituzio-
ne della somme illegittimamente addebitate e/o ri-
scosse, oltre agli interessi legali creditori e ri-
valutazione monetaria, in favore dell'istante so-
cietà, come emergeranno dalla espletanda ctu;
ACCERTARE E DICHIARARE, per effetto della rettifica del saldo, la illegittima segnalazione in Centrale
Rischi eseguita dalla convenuta in danno degli istanti, con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni patrimoniali in via di quantificazione, e per l'effetto ORDINARE la cancellazione con efficacia retroattiva e
CONDANNARLA al risarcimento del danno non patrimo-
niale da quantificarsi in via equitativa;
ACCERTARE
e DICHIARARE, quale conseguenza dell'accertata re-
sponsabilità della banca, la inefficacia e/o nulli-
tà delle fideiussioni rilasciate in suo favore e
6 che nulla deve l'odierno opponente in qualità di garante della Società; CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e compe-
tenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
L'opponente ha chiesto, inoltre, in via cautelare,
la sospensione della provvisoria esecutorietà.
Si è costituita la banca, con comparsa di costitu-
zione, con cui ha eccepito l'improcedibilità
dell'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo della causa, ha contestato, nel merito, la fonda-
tezza della causa, eccependo la decadenza ex art. 1832 c.c., nonché la prescrizione del diritto alla ripetizione di indebito. L'opposta ha, dunque,
chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“A) IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare, ai sensi dell'art.165 C.p.c. la tardività della costi-
tuzione in giudizio dell'opponente, per tutte le ragioni illustrate al punto 1 e per l'effetto di-
chiarare improseguibile il presente giudizio e de-
finitivamente esecutivo, ai sensi dell'art.647
C.p.c., il decreto ingiuntivo di pagamento n.1839/2018. B) IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante dovesse ritenere tempestiva la costituzione in giudizio
7 dell'opponente, considerato che non è stata provato la sussistenza dei gravi motivi di cui all'art.649
C.p.c., rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo per cui è causa;
C) NEL MERITO: rigettare l'opposizione, poiché del tutto infondata, oltre che sfornita di prova, confermando, per l'effetto,
il decreto ingiuntivo di pagamento n.1839/2018; D)
NEL MERITO ED IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
condannare il Sig. (Cod. Fisc. Parte_1
a pagare in favore di CodiceFiscale_3
la somma di €1.061.464,38#, oltre in- CP_1
teressi legali maturati e maturandi dal 25/11/2016
fino al totale soddisfo;
E) IN ESTREMO SUBORDINE:
nella denegata ipotesi di ammissione della consu-
lenza tecnica contabile chiesta dall'opponente, vi- sto l'effetto devolutivo del presente giudizio, si chiede la condanna del Sig. al Parte_1
pagamento in favore di della somma CP_1
che risulterà dovuto all'esito della predetta CTU
contabile, oltre interessi legali dal 25/11/2016
sino al totale soddisfo. Il tutto, comunque, con vittoria di spese, e compensi del presente giudizio di merito, oltre Cassa Previdenza Forense, ed IVA,
come per legge.”
8 Rigettata l'istanza cautelare dell'opponente, con ordinanza del 12/12/2018, è stato assegnato alle parti termine per l'esperimento del tentativo di mediazione.
Esperita, con esito negativo, la procedura di me-
diazione, la causa è stata istruita documentalmente a mezzo CTU e successiva integrazione a cura del dott. . Persona_1
In corso di causa, sono intervenute, qualificandosi cessionarie del credito in contestazione in forza di operazioni di cartolarizzazione, dapprima CP_5
e, per essa, quale mandataria, la
[...] _3
, e, in seguito, la
[...] Controparte_6
All'udienza del 5 marzo 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. nel testo abrogato.
Nelle note conclusive, l'opponente ha eccepito la decadenza in cui sarebbe incorsa la creditrice ai sensi dell'art. 1957 c.c., la nullità dei contratti in quanto sottoscritti solo dal cliente ed ha con-
testato la titolarità del credito in capo alle se-
dicenti cessionarie oltre che di non aver mai pre-
stato la propria garanzia con riguardo al mutuo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo va disposta l'estromissione dal giu-
9 dizio di , cui essa e il hanno CP_1 Parte_1
consentito tacitamente dopo lpintervento ex art. 111 c.p.c.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di parte opposta di improcedibilità dell'opposizione per tardiva costituzione dell'attore.
Infatti, la notifica dell'atto di citazione è avve-
nuta in data 10/07/2018 e il deposito telematico ai fini dell'iscrizione a ruolo risulta effettuato in data 17/07/2018, benché accettato dalla cancelleria in data 24/07/2018. Ad abundantiam, l'opponente ha effettuato una seconda notifica del medesimo atto di citazione perfezionatasi il 16/07/2018.
Ciò posto, nel merito, la domanda di pagamento è
fondata e va accolta ma solo per quanto di ragione.
Va, innanzitutto, disattesa l'eccezione formulata dall'opposta nella sua comparsa di costituzione, di decadenza dalla possibilità di eccepire la nullità
delle clausole contrattuali, attesa la mancata con-
testazione degli estratti conto.
Infatti, ai sensi dell'art. 119 TUB e 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la con-
nessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli adde-
biti considerati nella loro realtà effettuale, non-
10 ché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, ma non impedisce la formula-
zione di censure concernenti la validità ed effica-
cia dei rapporti obbligatori sottostanti (si veda
Cass. civ. n. 11626/2011; Cassazione civile, sezio-
ne prima, 18.09.2008 n.23807).
Pertanto, ben poteva il fideiussore, ai sensi dell'art. 1945 c.c., opporre contro il creditore le contestazioni afferenti alla validità delle condi-
zioni pattuite, pur non avendo la correntista ef-
fettuato tempestivi rilievi di tipo contabile.
Giova, a questo punto, precisare, in tema di onere della prova, che, nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione, ciascuna delle parti viene ad as-
sumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al credi-
tore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore op-
ponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe sul creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697
c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi
(cfr tra le tante, Cass. civ. n. 17371/2003 e Cass.
11 sez lavoro n. 16340/2009).
Di conseguenza, il debitore opponente, ove alleghi la nullità delle condizioni pattuite o in concreto applicate, deve fornirne rigorosa prova.
Sta di fatto che l'opposta ha fornito prova del proprio credito, producendo documentazione contrat-
tuale ed estratti conto, mentre la parte opponente,
pur avendo sollevato numerose eccezioni di nullità,
per lo più non ha dato prova dei propri assunti.
Infatti, il non ha provato che il rap- Parte_1
porto di conto corrente risalga agli anni 80, aven-
do prodotto un documento contrattuale del
25/11/1986, recante n. 25177 (all. 1), di cui non si ravvede alcun collegamento con i contratti pro-
dotti da parte opposta.
Egli, inoltre, non ha allegato né prodotto nulla a supporto dell'eccezione di usurarietà dei tassi, di illegittima applicazione dello ius variandi e delle valute.
Quanto all'eccezione di nullità dei contratti pro-
dotti dall'opposta, perché firmati solo dal cliente e a questo non consegnati, essa è priva di fonda-
mento.
Infatti, con la nota sentenza n. 898 del
16/01/2018, la Corte di Cassazione a SSUU ha af-
12 frontato l'annosa questione relativa alla validità
del contratto monofirma (sottoscritto dal solo cliente).
Le Sezioni Unite, nel dare risposta al quesito,
precisano che la nullità ex art. 23 TUF è posta nell'interesse del solo cliente ed è intesa ad as-
sicurare a quest'ultimo, da parte della banca, la conoscenza di tutte le condizioni contrattuali.
Se questa è la ratio della norma, il vincolo di forma va inteso secondo quella che è la funzione propria della disposizione normativa, con la conse-
guenza che è irrilevante la sottoscrizione del de-
legato della banca sul contratto quadro, quando questo è firmato dall'investitore ed una copia gli
è stata consegnata.
Tale principio, espresso dalle Sezioni Unite, che si riferisce al caso di contratto di intermediazio-
ne finanziaria, deve ritenersi applicabile anche ai contratti bancari, attesa la sostanziale identità
di disciplina e di ratio di protezione del con-
traente debole, sottesa tanto all'art. 23 TUF che all'art. 117 TUB.
Pertanto, se è valido il contratto firmato dal cliente ed a questi consegnato, altrettanto non po-
trà dirsi dell'ipotesi inversa, ossia di contratto
13 firmato dal solo delegato dell'istituto di credito,
atteso che l'art. 117 TUB è posto a tutela del ri-
sparmiatore.
Nel caso di specie, i contratti, sottoscritti dalla cliente, risultano anche consegnati a quest'ultima.
Infatti, quanto al mutuo e ai contratti di affida-
mento, il cliente ha sottoscritto di averne ricevu-
to copia. Mentre i contratti di conto corrente sono allegati ad una lettera che dimostra che la banca li ha inviati alla società correntista.
Va disattesa anche l'eccezione di illegittima capi-
talizzazione degli interessi.
Come è noto, l'art. 120 TUB, nella sua versione iniziale, in vigore dal 1994 al 1999, non discipli-
nava il fenomeno anatocistico.
L'art. 25 co. 2 del D.lgs 04/08/1999 ha modificato l'art. 120 TUB, sancendo la legittimità
dell'anatocismo, sebbene a determinate condizioni:
la norma de qua prevede che il CICR stabilisca mo-
dalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nei rapporti di conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità
dei pagamenti.
14 All'art. 2 della Delibera CICR 9 febbraio 2000, si legge che l'accredito e l'addebito degli interessi debba avvenire sulla base di tassi e con le perio-
dicità contrattualmente stabiliti e che il saldo periodico produca interessi secondo le medesime mo-
dalità.
Il legislatore è nuovamente intervenuto in materia,
con l'art. 1 co. 629 della legge 27/12/2013 n. 147
(legge di stabilità 2014), con cui ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il co. 2 dell'art. 120 TUB, disponendo che il CICR stabilisca “modali-
tà e criteri per la produzione di interessi” nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, “prevedendo in ogni caso che”: a) nelle operazioni in conto corrente sia as-
sicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debi-
tori che creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulte-
riori che, nelle successive operazioni di capita-
lizzazione, sono calcolati solo sulla sorte capita-
le.
La predetta Delibera CICR non è mai stata emanata,
ma, ad ogni modo, si ritiene che il divieto di ana-
tocismo posto dalla nuova formulazione dell'art. 15 120 TUB sia immediatamente operativa.
Infine, con legge 8 aprile 2016 n. 49, di conver-
sione in legge, con modificazioni, del DL 14 feb-
braio 2016 n. 18, il legislatore ha nuovamente no-
vellato il co. 2 dell'art. 120 TUB, confermando il divieto di anatocismo.
Orbene, se dal 9/02/2000 al 2013 la capitalizzazio-
ne degli interessi era legittima, purché applicata a condizione di reciprocità, a decorrere dal 2014
il fenomeno anatocistico risulta del tutto vietato.
Ciò posto, nel caso che ci occupa, i contratti di conto corrente risalgono al 2007-2009 con ultimo estratto conto risalente al 2014, e rientrano, dun-
que, nella vigenza della Delibera CICR del 2000. In
aderenza alla detta delibera, i contratti contengo-
no la clausola che prevede la capitalizzazione de- gli interessi a condizione di reciprocità. Detta
clausola è, dunque, pienamente legittima e legitti-
ma ne è la relativa applicazione.
In merito alla cms, va chiarito, in linea generale,
che essa non può essere considerata nulla per man-
canza di causa, ma lo è ove non pattuita o indeter-
minata.
Un datato orientamento giurisprudenziale riteneva la cms nulla per difetto di causa, in ipotesi di
16 applicazione sul massimo sconfinamento eseguito nel periodo (tra le altre, Tribunale di Mondovì senten-
za del 23/03/2010).
Tale orientamento è stato superato dalla giurispru-
denza più recente, che si condivide.
La commissione di massimo scoperto è il corrispet-
tivo cui è tenuto il correntista per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma e, per essere valida, deve rivestire i requi-
siti della determinatezza o determinabilità
dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente, e ciò accade quando sono previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo,
sia la sua periodicità (tra le tante, Cass.
5359/2024; Trib. Modena n. 361/2018).
Nel caso di specie, il CTU incaricato di rielabora- re i rapporti di dare – avere tra le parti, dopo aver verificato la completezza della documentazione contrattuale e degli estratti conto prodotti dalla
, ha rilevato delle criticità in termini di CP_4
applicazione di commissioni non pattuite o pattuite senza indicazione del criterio di calcolo, proce-
dendo, dunque nell'ambito del ricalcolo,
all'espunzione di detti addebiti illegittimi.
In particolare, il consulente ha verificato quanto
17 segue:
Relativamente al rapporto di c/c ordinario n.10764307:
- dal I trimestre 2007 al II trimestre 2009, la banca ha applicato CMS per cui non era stato espli-
citato il criterio di calcolo;
- dall'inizio del rapporto al II trimestre 2009,
la banca ha applicato la commissione per concessio-
ne/rinnovo fido benché non pattuita;
- dal III trimestre 2009 al 15.03.12, la banca ha applicato la commissione disponibilità immediata fondi non pattuita;
- dal IV trimestre 2010 al 15.03.12, la banca ha applicato la commissione utilizzi oltre disponibi-
lità fondi per mancata pattuizione della stessa;
- dal 16.03.12 al 30.09.12, il consulente ha ve- rificato la corretta applicazione delle commissioni disponibilità immediata fondi (DIF) oggetto di espressa pattuizione nei due contratti di affida-
mento in atti, in conformità alla previsione di cui all'art 2-bis del d.l. 29.11.2008, n. 185, conv. in
I. 28 gennaio 2009, n. 2, che statuisce che “… il corrispettivo per il servizio di messa a disposi-
zione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utiliz-
18 zate, con patto scritto non rinnovabile tacitamen-
te, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richie-
sto dal cliente”, verificando la corretta applica-
zione dell'aliquota dello 0,200% sugli affidamenti in essere ed in base alla durata degli stessi;
- dal 01.10.12 al 20.03.13, la banca ha applica-
to correttamente le commissioni disponibilità imme-
diata fondi (DIF) oggetto di espressa pattuizione nel contratto di affidamento in atti, in conformità
alla previsione di cui dell'art. 117-bis del decre-
to legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo
unico in materia bancaria e creditizia), che sta-
tuisce che “I contratti di apertura di credito pos-
sono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affi-
damento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione, de-
terminata in coerenza con la delibera del CICR an-
che in relazione alle specifiche tipologie di aper-
tura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo 0,5 per cento,
per trimestre, della somma messa a disposizione del
19 cliente”, nei limiti dell'aliquota pattuita dello
0,200% sull'affidamento in essere ed in base alla durata dello stesso;
- dal 16.03.12 al 30.09.12, la banca ha applica-
to la commissione utilizzi oltre disponibilità fon-
di non previste dalla normativa di cui all'art 2-
bis del d.l. 29.11.2008, n. 185, conv. in I. 28
gennaio 2009, n. 2, e all'art. 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dall'art.6bis, c.1, del DL 201/11;
- dal IV trimestre 2012 al I trimestre 2013, la banca ha applicato le commissioni di istruttoria veloce, pur non pattuite.
Relativamente al rapporto di c/c anticipi n.10764318:
- nel III e IV trimestre 2007 e nel I trimestre
2009, la banca ha applicato le commissioni di mas-
simo scoperto, senza pattuizione dell'aliquota in-
tra disponibilità esistente (difatti è pattuita so-
lo la Commissione sul massimo scoperto trimestrale per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità
esistente dell'1,100%) e dell'esplicito criterio di calcolo,
- dal I trimestre 2010 al I trimestre 2013, la ban-
ca ha applicato la commissione disponibilità imme-
20 diata fondi non pattuita.
Relativamente al rapporto di c/c ordinario n.401149032, il consulente non ha rilevato alcun addebito di cms e/o di commissioni assimilate.
Il consulente ha proceduto all'espunzione degli ad-
debiti illegittimi e, vista l'eccezione di prescri-
zione sollevata dalla banca, ha correttamente veri-
ficato che alcuna rimessa è prescritta, sulla base dei noti principi in tema di rimesse solutorie e ripristinatorie esplicitati dalla Suprema Corte a
SSUU (Cass. SSUU n. 24418/2010) e sulla base del saldo rettificato (cfr. Cassazione Civile, 13 no-
vembre 2024, n. 29374).
All'esito dei detti corretti conteggi, il saldo dei conti corrente è il seguente:
-c/c ordinario n.10764307: € 198.616,54 a debito del correntista (saldo banca: -€ 248.272,40)
- c/c anticipi n.10764318: € 49,14 a debito del correntista
- c/c ordinario n.401149032: € 251.050,84 a debito del correntista.
Ciò significa che, mentre per il conto anticipi n.
10764318 e per il conto n. 401149032, non vi è al-
cuna differenza rispetto al saldo banca, per il conto n. 10764307, il cui saldo banca era pari ad
21 €. 248.272,40 a debito del correntista, vi è una riduzione del saldo dovuto dal correntista, in vir-
tù dell'espunzione delle commissioni non dovute.
Il saldo debitore complessivamente dovuto in forza dei tre rapporti sopra detti è pari ad €.
449.716,52.
A tale somma, deve aggiungersi il saldo dovuto in forza del mutuo chirografario n.6454320 dedotto in giudizio pari ad €. 562.092,00, rispetto al quale il debitore non ha provato la sussistenza di alcuna criticità.
La somma complessivamente dovuta è pari ad €.
1.011.808,52.
Assolutamente priva di pregio è la contestazione in fatto, sollevata da parte opponente nelle sue note conclusive, di non aver prestato la garanzia con riguardo al mutuo, stante la presenza, in atti, di fideiussione omnibus ed anche di fideiussione spe-
cifica relativa al mutuo datata 25/01/2010 (all. 17
del fascicolo monitorio), regolarmente sottoscrit-
te.
È tardiva, infine, l'eccezione di decadenza per inutile decorso del termine di cui all'art. 1957
c.c. che è eccezione in stretto che avrebbe dovuto essere sollevata sin dall'atto di opposizione a de-
22 creto ingiuntivo, ma che, invece, è stata formulata solo nelle note conclusive.
Infine, con riguardo alla titolarità del credito in contestazione, va evidenziato che parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva,
per mancata produzione del contratto di cessione del credito. Tuttavia, a parte la tardività
dell'eccezione, la titolarità del credito è stata documentata.
Considerato l'accoglimento solo in minima parte dell'opposizione, sussistono i presupposti per la compensazione parziale, nella misura di 1/5 delle spese di lite, che si liquidano nell'intero nel mo-
do seguente:
Valore della causa: €. 1.000.000,00
Studio della controversia (valore minimo): €.
2.304,00
Fase introduttiva (valore minimo): €. 1.520,00
Fase istruttoria (valore minimo): €. 6.767,00
Fase decisoria (valore minimo): €. 4.007,00
Compenso tabellare: €. 14.598,00
Spese di CTU definitivamente a carico dell'opponente nella misura di 4/5 e della parte opposta nella misura di 1/5.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva
23 per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, defini-
tivamente pronunciando, ogni diversa eccezione ,
domanda o istanza disattesa o assorbita, previa estromissione di , Controparte_1
1) accoglie la domanda di pagamento e condanna al pagamento in favore Parte_1
dell'intervenuta della somma di €. 1.011.808,52,
oltre interessi nella misura legale dal dì del do-
vuto all'effettivo soddisfo;
2) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite nella misura di 4/5 in favore dell'opposta,
liquidate nell'intero in €. 14.598,00 oltre RSG 15%
IVA e CAP;
pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, per 4/5 a carico dell'opponente e per 1/5 a carico della banca con-
venuta;
5) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari il 28/05/2025 .
Il G.U.
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