Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/06/2025, n. 4839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4839 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. 44392/2024 Reg. Gen.
RE BBLICA ITALIANA PY
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
PresidenteDott..Laura Maria Cosmai
Dott Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 12/12/2024 e vertente
TRA
Parte_1 nato a [...] il [...]
Residente VIA RAVENNA 62 MILANO codice fiscale C.F. 1 rappresentato e difesa dall'Avv. SICLARI ROBERTA presso il quale ha eletto domicilio giusta procura in atti
Parte attrice
NEI CONFRONTI DI
THAILANDIA il 22/07/1986 Nato a
Residente VIA RAVENNA 62 MILANO IA codice fiscale C.F. 2
Parte convenuta contumace in persona del Sostituto Con comunicazione all' Controparte_1
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 22 dicembre 2024
OGGETTO:
SCIOGLIMENTO MATRIMONIO
Conclusioni di parte attrice precisate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. il 10 giugno 2025
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri Parte_1 e CP_2 celebrato con rito civile in data 17/02/2011 in Bangkok, atto trascritto presso l'Ufficio di
[...]
Stato civile del Comune di Bresso (MI), al n. 22 parte II, serie, anno 2011;
2. Disporre che i coniugi provvederanno a mantenersi ciascuno con le proprie risorse;
3. Disporre che la Cancelleria trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, limitatamente al capo 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bresso (MI) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO
Controparte_2 hanno contratto matrimonio con rito civile inParte_1 e
Bangkok atto trascritto presso io presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di BRESSO -MI- al n.
22 parte, II, serie C,, anno 2011
Dall'unione non sono nati figli.
Le parti sono state autorizzate a vivere separate in data 21 febbraio 2022 ed il procedimento di separazione è stato definito come da sentenza n. 5717/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano il 28 giugno 2023 depositata il 7 luglio 2023
Parte_1 ha chiesto a questo Tribunale Con ricorso iscritto a ruolo in data 12/12/2024 di dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 10 giugno 2025 verificata la regolarità della notifica ex art
143 c.p.c., il Giudice delegato ha dichiarato la contumacia di Controparte_2
La parte attrice in udienza ha dichiarato:
Mi voglio divorziare.
Non vedo e non sento mia moglie dall'aprile 2022 non so nulla di lei
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie, ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
Parte attrice ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e il Giudice delegato non ha adottato provvedimenti provvisori in assenza di domanda ed ha ordinato la discussione orale della causa all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
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Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: le parti sono state autorizzate a vivere separate in data 21 febbraio 2022, il procedimento di separazione è stato definito come da sentenza n. 5717/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano il 28 giugno
2023 depositata il 7 luglio 2023 ed il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato il
11/12/2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia del lo scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato (per il lungo tempo decorso dalla separazione) che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulle spese di lite. La natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, portano a non disporre nulla in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
44392 del 2024, nella contumacia di parte convenuta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra Parte_1 e a Bangkok atto trascritto presso l'ufficio di Stato Civile del Controparte_2
Comune di BRESSO -MI- al n.22 parte, II, serie C,, anno 2011;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BRESSO (MI), affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio dell'11 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Laura Maria Cosmai