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Sentenza 14 dicembre 2024
Sentenza 14 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/12/2024, n. 2259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2259 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3161/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, alla via Piave n. 36, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Concetta Piacente che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore - convenuta contumace
Oggetto: ferie non godute, indennità.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a
percepire il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, per un totale di 215 giorni, e
conseguentemente condannare l' , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di € 23.097,45 o della maggiore o
minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione
monetaria sino all'effettivo soddisfo e alla conseguente integrazione contributiva e
previdenziale. - in ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in
favore del procuratore costituito …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver lavorato come infermiere per l' ; che il rapporto di lavoro era cessato con determinazione Controparte_1
00772 del 7.6.2019 per assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività
lavorativa in conseguenza di patologia oncologica;
che alla data di cessazione del rapporto di lavoro aveva maturato un credito di €. 23.097,45 per mancato godimento di 215 giorni di ferie;
che la richiesta avanzata alla parte resistente in sede amministrativa non aveva avuto esito;
che non operava il divieto di monetizzazione delle ferie non godute. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio, sicché all'udienza del 18.11.2022 (tenuta con modalità telematica) è stata dichiarata la sua contumacia.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 19.11.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La domanda mostra margini di incertezza non superabili e non può accogliersi in relazione alla chiesta regolarizzazione della posizione contributiva, dovendosi evidenziare in merito
CP_ che non è stato citato in giudizio l' quale terzo nei cui confronti emettere la sentenza di condanna (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 19398/2014).
Per il resto, si richiamano i principi affermati da Cass. Sez. Lav. 14083/2024 per i casi di cessazione del rapporto di lavoro per malattia che rende il dipendente del tutto inabile al lavoro “… Il divieto di monetizzazione, però, opera solo nel caso in cui il dipendente
rinunci di sua volontà al godimento delle ferie, ricorrendo, in caso contrario, la violazione
degli artt. 32 e 36 Cost. Al riguardo, la sentenza 20 gennaio 2009, resa nei ricorsi
riuniti C-350/2006 e C-520/2006 e la sentenza 20 luglio 2016, resa nella causa C-341/15,
2 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea hanno stabilito che "il diritto di ogni
lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio
particolarmente importante del diritto sociale comunitario, al quale non di può
derogare", sulla base della disposizione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva
2003/88, ai sensi del quale "il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere
sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro", da
interpretarsi nel senso che "osta a disposizioni o pressi nazionali le quali prevedano che il
diritto alle ferie annuali si estingua allo scadere del periodo di riferimento e/o di un
periodo di riporto fissato dal diritto nazionale anche quando il lavoratore è stato in
congedo per malattia". Nella medesima direzione si è orientata sul piano interno la Corte
costituzionale, che, con sentenza n. 95 del 6 maggio 2016, pur dichiarando non fondata la
questione di legittimità costituzionale sollevata, ha stabilito che la repressione del ricorso
incontrollato alla monetizzazione delle ferie non godute non si applica alle ipotesi di
malattia, nelle quali non può giocare in alcun modo la (mancanza di) volontà del
lavoratore, in applicazione dell'art. 36 Cost. Si tratta di considerazioni svolte anche dal
giudice amministrativo, in quanto il Consiglio di Stato ha stabilito che "va riconosciuto al
dipendente il diritto alla retribuzione del congedo ordinario non usufruito e di cui avrebbe
potuto legittimamente fruire se non fosse intervenuta la malattia protrattasi senza
soluzione di continuità fino alla cessazione del rapporto di lavoro, vale a dire un evento di
fatto a lui non imputabile che ha reso impossibile la fruizione delle ferie già maturate e di
quelle che via via andavano maturando man mano che perdurava lo stato di
malattia" (Consiglio di Stato, Sezione III, 2 novembre 2023, n. 9417; Consiglio di Stato,
Sezione I, parere 29 aprile 2021, n. 797; Consiglio di Stato, Sezione VII, 20 giugno 2023,
n. 6362; Consiglio di Stato, Sezione VII, 25 gennaio 2023, n. 819 e i precedenti
citati; Consiglio di Stato, Sezione III, 30 dicembre 2021, n. 8733) …”.
3 Sulla base di tali principi la domanda deve accogliersi nei termini in cui è formulata, atteso che la quantificazione operata dal ricorrente appare corretta sulla base di mero calcolo matematico, con conseguente condanna della parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di €. 23.097,45, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda nei limiti indicati e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di €. 23.097,45, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991;
condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 118,50 per esborsi ed €. 2.150,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 14.12.2024
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3161/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, alla via Piave n. 36, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Concetta Piacente che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore - convenuta contumace
Oggetto: ferie non godute, indennità.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a
percepire il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, per un totale di 215 giorni, e
conseguentemente condannare l' , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di € 23.097,45 o della maggiore o
minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione
monetaria sino all'effettivo soddisfo e alla conseguente integrazione contributiva e
previdenziale. - in ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in
favore del procuratore costituito …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver lavorato come infermiere per l' ; che il rapporto di lavoro era cessato con determinazione Controparte_1
00772 del 7.6.2019 per assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività
lavorativa in conseguenza di patologia oncologica;
che alla data di cessazione del rapporto di lavoro aveva maturato un credito di €. 23.097,45 per mancato godimento di 215 giorni di ferie;
che la richiesta avanzata alla parte resistente in sede amministrativa non aveva avuto esito;
che non operava il divieto di monetizzazione delle ferie non godute. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio, sicché all'udienza del 18.11.2022 (tenuta con modalità telematica) è stata dichiarata la sua contumacia.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 19.11.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La domanda mostra margini di incertezza non superabili e non può accogliersi in relazione alla chiesta regolarizzazione della posizione contributiva, dovendosi evidenziare in merito
CP_ che non è stato citato in giudizio l' quale terzo nei cui confronti emettere la sentenza di condanna (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 19398/2014).
Per il resto, si richiamano i principi affermati da Cass. Sez. Lav. 14083/2024 per i casi di cessazione del rapporto di lavoro per malattia che rende il dipendente del tutto inabile al lavoro “… Il divieto di monetizzazione, però, opera solo nel caso in cui il dipendente
rinunci di sua volontà al godimento delle ferie, ricorrendo, in caso contrario, la violazione
degli artt. 32 e 36 Cost. Al riguardo, la sentenza 20 gennaio 2009, resa nei ricorsi
riuniti C-350/2006 e C-520/2006 e la sentenza 20 luglio 2016, resa nella causa C-341/15,
2 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea hanno stabilito che "il diritto di ogni
lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio
particolarmente importante del diritto sociale comunitario, al quale non di può
derogare", sulla base della disposizione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva
2003/88, ai sensi del quale "il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere
sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro", da
interpretarsi nel senso che "osta a disposizioni o pressi nazionali le quali prevedano che il
diritto alle ferie annuali si estingua allo scadere del periodo di riferimento e/o di un
periodo di riporto fissato dal diritto nazionale anche quando il lavoratore è stato in
congedo per malattia". Nella medesima direzione si è orientata sul piano interno la Corte
costituzionale, che, con sentenza n. 95 del 6 maggio 2016, pur dichiarando non fondata la
questione di legittimità costituzionale sollevata, ha stabilito che la repressione del ricorso
incontrollato alla monetizzazione delle ferie non godute non si applica alle ipotesi di
malattia, nelle quali non può giocare in alcun modo la (mancanza di) volontà del
lavoratore, in applicazione dell'art. 36 Cost. Si tratta di considerazioni svolte anche dal
giudice amministrativo, in quanto il Consiglio di Stato ha stabilito che "va riconosciuto al
dipendente il diritto alla retribuzione del congedo ordinario non usufruito e di cui avrebbe
potuto legittimamente fruire se non fosse intervenuta la malattia protrattasi senza
soluzione di continuità fino alla cessazione del rapporto di lavoro, vale a dire un evento di
fatto a lui non imputabile che ha reso impossibile la fruizione delle ferie già maturate e di
quelle che via via andavano maturando man mano che perdurava lo stato di
malattia" (Consiglio di Stato, Sezione III, 2 novembre 2023, n. 9417; Consiglio di Stato,
Sezione I, parere 29 aprile 2021, n. 797; Consiglio di Stato, Sezione VII, 20 giugno 2023,
n. 6362; Consiglio di Stato, Sezione VII, 25 gennaio 2023, n. 819 e i precedenti
citati; Consiglio di Stato, Sezione III, 30 dicembre 2021, n. 8733) …”.
3 Sulla base di tali principi la domanda deve accogliersi nei termini in cui è formulata, atteso che la quantificazione operata dal ricorrente appare corretta sulla base di mero calcolo matematico, con conseguente condanna della parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di €. 23.097,45, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda nei limiti indicati e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di €. 23.097,45, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991;
condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 118,50 per esborsi ed €. 2.150,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 14.12.2024
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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