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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/07/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
RG. nr. 258/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Nicola ARMIENTI Consigliere Ausiliario
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 27 aprile 2023 trattata nelle forme ex art. 127ter c.p.c.,
da
(C.F./P.I. con sede legale in Gorizia, via Brigata Parte_1 P.IVA_1
Toscana n. 13, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Parte_2 rappresentata e difesa per mandato in calce al ricorso in appello dall'Avv. Massimiliano
Sinacori e dall'Avv. Roberto Mete del Foro di Udine, presso lo Studio dei quali elegge domicilio in via Savorgnana n. 20, 33100 Udine,
appellante contro
(c.f. , rappresentato e difeso come da Controparte_1 C.F._1 procura ad litem apposta a margine del ricorso di primo grado, dagli avv.ti Angela
Favara (pec: e Biagio Pignatelli (p.e.c.: Email_1
, Email_2 appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Lavoro di Padova n. 583/2022 d.d.
28.10.2022, non notificata. -
1 In punto: differenze retributive. -
CONCLUSIONI
Parte
Parte_1
“Ciò precisato, con rinuncia del secondo motivo d'appello, si formulano le seguenti conclusioni.
Nel merito:
- Voglia il Giudice adito riformare la sentenza n. 583/22, Tribunale di Padova, accertare
e dichiarare che al sig. è riconosciuta la minor somma relativa allo 0.75% CP_1 calcolato in relazione al fatturato e incassato da nel corso del rapporto Parte_1 lavorativo (€ 51.120,16, anziché € 54.316,36).
Per l'effetto, condannare il sig. alla restituzione degli importi eventualmente CP_1 corrisposti in esubero dalla società . Parte_1
- Spese di primo grado e del presente giudizio rifuse.
In via istruttoria:
- Nonostante sia di natura documentale, ove necessario, ammettere la rinnovazione della CTU, disponendo che la perizia tenga conto degli importi non ancora incassati al
15.01.2020”.
: Controparte_1
“in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare la tardività ed inammissibilità delle domande, deduzioni e produzioni nuove contenute nell'atto introduttivo del presente procedimento di appello ed accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione anche ex art 436 bis e 348 bis c.p.c.; nel merito, in via principale, rigettare l'avversa impugnazione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e confermare in toto la sentenza impugnata;
nel merito, in via subordinata, nel caso di riforma, anche parziale della sentenza impugnata, accogliere le seguenti domande formulate dal sig.
nell'atto introduttivo: nel merito, in accertare e dichiarare che il ricorrente va CP_1 creditore nei confronti della convenuta della somma di € 114.381,25= o di quella diversa, eventualmente maggiore, che sarà determinata in corso di causa, a titolo di premio netto annuale in base alle clausole contenute nell'accordo contrattuale del
20.06.2018; sempre nel merito, conseguentemente condannare a Parte_1 pagare al sig. la somma di € 114.381,25= ( pari ad euro 1,5% Controparte_1 dell'importo complessivo di fatturato e commesse indicati in contratto). o quella diversa, eventualmente maggiore, che sarà determinata in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sorgere del credito al saldo;
nel merito, in ogni caso, ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., condannare al pagamento in favore Parte_1
2 del sig. di una somma equitativamente determinata, che si indica in € CP_1
10.000,00= o in quel diverso, maggiore o minore importo, che verrà considerato di giustizia. Con vittoria di spese e competenze di causa per entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione di tutte le istanze di prova formulate dal sig. nel corso del Giudizio di primo grado (ricorso introduttivo e verbale di prima CP_1 udienza), da ritenersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. conveniva in giudizio Controparte_1 [...] esponendo di aver operato alle dipendenze della convenuta dal Parte_1
20.06.2018 al 15.01.2020, data di cessazione del rapporto per dimissioni volontarie, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con qualifica di impiegato, mansioni di responsabile tecnico e commerciale ed inquadramento nel 1° livello del CCNL “Metalmeccanico Installazione Impianti Oreficeria
Odontotecnica Aziende Artigiane”, applicato dalla società ai rapporti di lavoro con i propri dipendenti.
Riferiva di aver operato alle dipendenze della convenuta dapprima presso la sede operativa di Dolo e, con decorrenza da settembre 2019 e fino alla cessazione del rapporto, presso la sede operativa di Vigonza.
Rilevava che la convenuta si impegnava a riconoscere un premio netto annuale pari allo 0,75% sul fatturato ed incassato e che gli accordi prevedevano l'entrata nella compagine sociale sottoscrivendo il 33% delle quote sociali entro il
31.12.2018 evidenziando, altresì, che in caso di mancato ingresso la convenuta si impegnava all'aumento del premio annuo ad una percentuale pari all'1,5%.
Evidenziava che, nel corso dell'intero rapporto di lavoro, non aveva percepito quanto competente a titolo di premio annuale nonché quanto dovuto a titolo retribuzioni, ferie, permessi e TFR, calcolati su un inquadramento inferiore a quello contrattualmente previsto.
Concludeva per la condanna della convenuta alla corresponsione della somma pari ad € 114.381,25 a titolo premio annuale netto pari all'1,5% del fatturato e la somma di € 2.573,97 a titolo di differenze retributive.
Si costituiva eccependo, in via preliminare, l'incompetenza Parte_1 territoriale del Tribunale di Padova.
3 Riferiva che il contratto di assunzione prevedeva unicamente un premio netto pari allo 0,75% sul “fatturato ed incassato per gli impianti meccanici”, evidenziando, altresì, che la lettera di assunzione prodotta in giudizio dal ricorrente non era conforme all'originale e pertanto concludeva per il rigetto del ricorso.
Con l'impugnata sentenza - dopo aver in via preliminare rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale - il giudice del lavoro euganeo condannava
[...]
a corrispondere a , per i titoli per cui è causa, la Parte_1 Controparte_1 somma di € 54.316,36, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sino al saldo.
Condannava la convenuta a rifondere le spese di causa, che liquidava in €
5500,00 (oltre accessori di legge) nonché a corrispondere le spese della ctu, che liquidava in € 4000,00 (oltre accessori).
In parte motiva, evidenziava, con particolare riferimento alle differenze retributive maturate e alla parte variabile della retribuzione che “In ordine alle differenze retributive che sono richieste sulla base dell'inquadramento al primo livello del c.c.n.l. metalmeccanico, la ctu ha accertato che nulla è dovuto a tale titolo. In ordine alla parte variabile della retribuzione, deve rilevarsi che il documento contrattuale prodotto in giudizio dal ricorrente e sottoscritto dalla società convenuta è stato disconosciuto da quest'ultima solo per quanto riguarda
l'addendum aggiunto in fine, ove, a certe condizioni, la percentuale da riconoscersi al ricorrente viene elevata dallo 0.75 al 1,5%. Trattandosi di una copia digitale, non avendo nessuna delle parti prodotto in giudizio l'originale cartaceo, non può dirsi con certezza se il documento prodotto sia conforme alle originali pattuizioni delle parti ovvero sia stato alterato. Non può quindi essere riconosciuta la maggiore percentuale stabilita in tale contestato addendum. Invece è indubitabile che sia dovuta la percentuale dello 0,75% calcolata sul fatturato e incassato. Tale domanda deve ritenersi compresa nelle conclusioni prese, perché esse vanno lette alla luce di quanto esposto in ricorso e perché le due clausole (quella riconosciuta e quella disconosciuta) attengono alla medesima ragione creditoria. Va precisato che la clausola di cui si discute non è stata intesa dalle parti come una provvigione sugli affari procurati, ma come un premio sui ricavi dell'azienda, nella misura in cui essi si sono tradotti in effettive entrate nel corso della durata del rapporto. Si tratta di
4 un premio, correlato al complessivo andamento aziendale e alla durata del rapporto.
Pertanto, esso va riconosciuto nella misura accertata dal consulente contabile di €
54316,36.
2. Impugna la sentenza svolgendo due (2) motivi di appello. Parte_1
2.1. Con il primo motivo si duole della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha stabilito che” si tratta di un premio, correlato al complessivo andamento aziendale e alla durata del rapporto. Pertanto, esso va riconosciuto nella misura accertata dal consulente contabile di 54.316,36”.
Evidenzia, in particolare, che il CTU avrebbe dovuto detrarre i valori consistenti dei crediti pari ad € 443.893,56, incassati dopo la data di risoluzione del rapporto
(15.01.2020).
Chiede la rinnovazione della CTU espletata nei limiti degli importi contestati.
2.2. Con il secondo motivo di appello rileva l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha statuito che “deve rilevarsi che il documento contrattuale prodotto in giudizio dal ricorrente e sottoscritto dalla società convenuta è stato disconosciuto da quest'ultima solo per quanto riguarda all'addendum aggiunto in fine ove, a certe condizioni, la percentuale da riconoscersi viene elevata dal 0,75% al 1,5%…”
Evidenzia che la lettera di assunzione depositata dal ricorrente era stata integralmente disconosciuta in sede di memoria difensiva di costituzione, depositando, altresì', il documento che regolava il rapporto lavorativo.
Osserva che tanto l'elaborato peritale quanto la sentenza gravata hanno erroneamente omesso di limitare il conteggio relativo alla dovuta percentuale dello 0,75% al solo
“fatturato ed incassato per gli impianti meccanici” prendendo per valido un contratto disconosciuto e di fatto giudicato non attendibile dal giudice di prime cure che conferma l'inesistenza dell'addendum rilevando, altresì, che la somma dovuta è pari ad euro
20.871,28 (0,75% di euro 2.782.838,37).
3. Radicatosi il contradditorio eccepisce, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso in appello ex art. 436bis e 348bis c.p.c., concludendo comunque per la sua infondatezza nel merito.
Evidenzia la tardività e la conseguente inammissibilità delle nuove domande e deduzioni poste a fondamento del ricorso in appello nonché la tardività ed inammissibilità delle nuove produzioni documentali, allegati sub 9 e sub 11.
5 In particolare, rileva che l'odierna appellante chiede una modifica della base e dei criteri di calcolo del premio di cui è causa nonché il disconoscimento di tutte le sottoscrizioni apposte al contratto prodotto da parte ricorrente non limitando tale disconoscimento alla sola postilla apposta in calce al contratto di assunzione.
3.1. Sul primo motivo rileva che la base di calcolo utilizzata dal CTU è corrispondente al contenuto del contratto sottoscritto evidenziando che il documento prodotto dalla società è privo di sottoscrizione
Deduce, altresì, che il documento “Dettaglio conto crediti V/Clienti Italia e “dettaglio conto effetti S.B.F.” è stato depositato dalla società convenuta e non elaborato dal CTU
e che l'ausiliario del giudice non ha tenuto conto delle fatture non incassate, come si evince agevolmente a pag. 12 dell'elaborato peritale.
Rimarca che la convenuta odierna appellante nulla aveva dedotto, eccepito e richiesto nel giudizio di primo grado con riferimento all'oggetto del quesito e alle modalità di svolgimento delle operazioni peritali evidenziando, altresì, la mala fede dell'odierna appellante in termini di abuso dello strumento processuale con conseguente condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
4. Dopo un rinvio d'ufficio per riequilibrio del ruolo di udienza la causa è stata trattata all'udienza del 5 giugno 2025 nel corso della quale la Corte formula proposta conciliativa e definitivamente decisa, non avendo avuto il tentativo di conciliazione esito positivo, all'udienza del 3 luglio 2025 nelle forme ex art. 127ter c.p.c., preso atto che con note conclusionali parte appellante rinunciava al secondo motivo di gravame e precisava le proprie conclusioni come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il Collegio reputa infondata l'eccezione di inammissibilità formulata dalla parte appellata ex art. 348bis c.p.c. perché non ricorrendo i presupposti per dichiarare l'appello, prima facie, privo della ragionevole probabilità di essere accolto, implicando la disamina delle diverse valutazioni in fatto svolte dalle parti.
6. L'appello è privo di pregio.
6.1. La pretesa di calcolare la percentuale provvigionale dello 0,75% senza tenere conto degli incassi delle fatture successivi alla conclusione del rapporto di lavoro è priva di giustificazione.
La clausola contrattuale - “Le verrà inoltre riconosciuto come premio lo 0,75% netto finito sul fatturato ed incassato per gli impianti e per tutte le opere realizzate da
6 , auto aziendale ad esclusivo uso aziendale, spese per pasti vitto ed Parte_1 alloggio” - è chiara nell'indicare come dovuto il premio allorquando la condizione sospensiva id est l'incasso del pattuito si sia verificata.
La previsione non distingue temporalmente, invece, se la condizione si avveri prima o dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
6.2. Del resto, una differente interpretazione comporterebbe l'anomala conseguenza di rimettere il riconoscimento del beneficio premiale ad iniziative della mandante e della cliente estranee alla sfera di dominio del lavoratore.
7. Le spese di lite del presente giudizio, in considerazione del comportamento processuale dell'appellante (che ha rinunciato al secondo motivo di gravame) e dal venir meno dell'interesse al bene della vita oggetto di tutela (di particolare rilievo nella vicenda per cui è causa) vanno compensate nella misura del 50% con la condanna dell'appellante alla rifusione in favore dell'appellato della residua quota del 50% come liquidate in dispositivo in base al DM 55/2014 tenuto conto del valore di causa di cui al disputandum
(€ 54.316,36) e secondo i tariffari prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento (da
€ 5.200,00 ad € 26.000,00) senza la fase istruttoria, tenuto conto della semplicità della decisione e della ripetitività degli atti delle parti.
8. Non sussistono gli estremi per pronunciare condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., avendo l'appellate agito senza esorbitare ai propri oneri difensivi alla luce di un coacervo negoziale di possibile diversa interpretazione e come già argomentato (cfr. punto 7 che precede) serbato un corretto comportamento processuale.
9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunziando, respinta e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) compensa tra le parti metà delle spese di lite del grado e condanna
[...]
a rifondere a la quota residua che, in detta Parte_1 Controparte_1 frazione, liquida in € 2.500,00 per compensi oltre a rimborso spese generali
IVA e CPA come per legge;
7 3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Venezia, 03.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo ALESSIO Gianluca
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Nicola ARMIENTI Consigliere Ausiliario
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 27 aprile 2023 trattata nelle forme ex art. 127ter c.p.c.,
da
(C.F./P.I. con sede legale in Gorizia, via Brigata Parte_1 P.IVA_1
Toscana n. 13, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Parte_2 rappresentata e difesa per mandato in calce al ricorso in appello dall'Avv. Massimiliano
Sinacori e dall'Avv. Roberto Mete del Foro di Udine, presso lo Studio dei quali elegge domicilio in via Savorgnana n. 20, 33100 Udine,
appellante contro
(c.f. , rappresentato e difeso come da Controparte_1 C.F._1 procura ad litem apposta a margine del ricorso di primo grado, dagli avv.ti Angela
Favara (pec: e Biagio Pignatelli (p.e.c.: Email_1
, Email_2 appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Lavoro di Padova n. 583/2022 d.d.
28.10.2022, non notificata. -
1 In punto: differenze retributive. -
CONCLUSIONI
Parte
Parte_1
“Ciò precisato, con rinuncia del secondo motivo d'appello, si formulano le seguenti conclusioni.
Nel merito:
- Voglia il Giudice adito riformare la sentenza n. 583/22, Tribunale di Padova, accertare
e dichiarare che al sig. è riconosciuta la minor somma relativa allo 0.75% CP_1 calcolato in relazione al fatturato e incassato da nel corso del rapporto Parte_1 lavorativo (€ 51.120,16, anziché € 54.316,36).
Per l'effetto, condannare il sig. alla restituzione degli importi eventualmente CP_1 corrisposti in esubero dalla società . Parte_1
- Spese di primo grado e del presente giudizio rifuse.
In via istruttoria:
- Nonostante sia di natura documentale, ove necessario, ammettere la rinnovazione della CTU, disponendo che la perizia tenga conto degli importi non ancora incassati al
15.01.2020”.
: Controparte_1
“in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare la tardività ed inammissibilità delle domande, deduzioni e produzioni nuove contenute nell'atto introduttivo del presente procedimento di appello ed accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione anche ex art 436 bis e 348 bis c.p.c.; nel merito, in via principale, rigettare l'avversa impugnazione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e confermare in toto la sentenza impugnata;
nel merito, in via subordinata, nel caso di riforma, anche parziale della sentenza impugnata, accogliere le seguenti domande formulate dal sig.
nell'atto introduttivo: nel merito, in accertare e dichiarare che il ricorrente va CP_1 creditore nei confronti della convenuta della somma di € 114.381,25= o di quella diversa, eventualmente maggiore, che sarà determinata in corso di causa, a titolo di premio netto annuale in base alle clausole contenute nell'accordo contrattuale del
20.06.2018; sempre nel merito, conseguentemente condannare a Parte_1 pagare al sig. la somma di € 114.381,25= ( pari ad euro 1,5% Controparte_1 dell'importo complessivo di fatturato e commesse indicati in contratto). o quella diversa, eventualmente maggiore, che sarà determinata in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sorgere del credito al saldo;
nel merito, in ogni caso, ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., condannare al pagamento in favore Parte_1
2 del sig. di una somma equitativamente determinata, che si indica in € CP_1
10.000,00= o in quel diverso, maggiore o minore importo, che verrà considerato di giustizia. Con vittoria di spese e competenze di causa per entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione di tutte le istanze di prova formulate dal sig. nel corso del Giudizio di primo grado (ricorso introduttivo e verbale di prima CP_1 udienza), da ritenersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. conveniva in giudizio Controparte_1 [...] esponendo di aver operato alle dipendenze della convenuta dal Parte_1
20.06.2018 al 15.01.2020, data di cessazione del rapporto per dimissioni volontarie, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con qualifica di impiegato, mansioni di responsabile tecnico e commerciale ed inquadramento nel 1° livello del CCNL “Metalmeccanico Installazione Impianti Oreficeria
Odontotecnica Aziende Artigiane”, applicato dalla società ai rapporti di lavoro con i propri dipendenti.
Riferiva di aver operato alle dipendenze della convenuta dapprima presso la sede operativa di Dolo e, con decorrenza da settembre 2019 e fino alla cessazione del rapporto, presso la sede operativa di Vigonza.
Rilevava che la convenuta si impegnava a riconoscere un premio netto annuale pari allo 0,75% sul fatturato ed incassato e che gli accordi prevedevano l'entrata nella compagine sociale sottoscrivendo il 33% delle quote sociali entro il
31.12.2018 evidenziando, altresì, che in caso di mancato ingresso la convenuta si impegnava all'aumento del premio annuo ad una percentuale pari all'1,5%.
Evidenziava che, nel corso dell'intero rapporto di lavoro, non aveva percepito quanto competente a titolo di premio annuale nonché quanto dovuto a titolo retribuzioni, ferie, permessi e TFR, calcolati su un inquadramento inferiore a quello contrattualmente previsto.
Concludeva per la condanna della convenuta alla corresponsione della somma pari ad € 114.381,25 a titolo premio annuale netto pari all'1,5% del fatturato e la somma di € 2.573,97 a titolo di differenze retributive.
Si costituiva eccependo, in via preliminare, l'incompetenza Parte_1 territoriale del Tribunale di Padova.
3 Riferiva che il contratto di assunzione prevedeva unicamente un premio netto pari allo 0,75% sul “fatturato ed incassato per gli impianti meccanici”, evidenziando, altresì, che la lettera di assunzione prodotta in giudizio dal ricorrente non era conforme all'originale e pertanto concludeva per il rigetto del ricorso.
Con l'impugnata sentenza - dopo aver in via preliminare rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale - il giudice del lavoro euganeo condannava
[...]
a corrispondere a , per i titoli per cui è causa, la Parte_1 Controparte_1 somma di € 54.316,36, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sino al saldo.
Condannava la convenuta a rifondere le spese di causa, che liquidava in €
5500,00 (oltre accessori di legge) nonché a corrispondere le spese della ctu, che liquidava in € 4000,00 (oltre accessori).
In parte motiva, evidenziava, con particolare riferimento alle differenze retributive maturate e alla parte variabile della retribuzione che “In ordine alle differenze retributive che sono richieste sulla base dell'inquadramento al primo livello del c.c.n.l. metalmeccanico, la ctu ha accertato che nulla è dovuto a tale titolo. In ordine alla parte variabile della retribuzione, deve rilevarsi che il documento contrattuale prodotto in giudizio dal ricorrente e sottoscritto dalla società convenuta è stato disconosciuto da quest'ultima solo per quanto riguarda
l'addendum aggiunto in fine, ove, a certe condizioni, la percentuale da riconoscersi al ricorrente viene elevata dallo 0.75 al 1,5%. Trattandosi di una copia digitale, non avendo nessuna delle parti prodotto in giudizio l'originale cartaceo, non può dirsi con certezza se il documento prodotto sia conforme alle originali pattuizioni delle parti ovvero sia stato alterato. Non può quindi essere riconosciuta la maggiore percentuale stabilita in tale contestato addendum. Invece è indubitabile che sia dovuta la percentuale dello 0,75% calcolata sul fatturato e incassato. Tale domanda deve ritenersi compresa nelle conclusioni prese, perché esse vanno lette alla luce di quanto esposto in ricorso e perché le due clausole (quella riconosciuta e quella disconosciuta) attengono alla medesima ragione creditoria. Va precisato che la clausola di cui si discute non è stata intesa dalle parti come una provvigione sugli affari procurati, ma come un premio sui ricavi dell'azienda, nella misura in cui essi si sono tradotti in effettive entrate nel corso della durata del rapporto. Si tratta di
4 un premio, correlato al complessivo andamento aziendale e alla durata del rapporto.
Pertanto, esso va riconosciuto nella misura accertata dal consulente contabile di €
54316,36.
2. Impugna la sentenza svolgendo due (2) motivi di appello. Parte_1
2.1. Con il primo motivo si duole della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha stabilito che” si tratta di un premio, correlato al complessivo andamento aziendale e alla durata del rapporto. Pertanto, esso va riconosciuto nella misura accertata dal consulente contabile di 54.316,36”.
Evidenzia, in particolare, che il CTU avrebbe dovuto detrarre i valori consistenti dei crediti pari ad € 443.893,56, incassati dopo la data di risoluzione del rapporto
(15.01.2020).
Chiede la rinnovazione della CTU espletata nei limiti degli importi contestati.
2.2. Con il secondo motivo di appello rileva l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha statuito che “deve rilevarsi che il documento contrattuale prodotto in giudizio dal ricorrente e sottoscritto dalla società convenuta è stato disconosciuto da quest'ultima solo per quanto riguarda all'addendum aggiunto in fine ove, a certe condizioni, la percentuale da riconoscersi viene elevata dal 0,75% al 1,5%…”
Evidenzia che la lettera di assunzione depositata dal ricorrente era stata integralmente disconosciuta in sede di memoria difensiva di costituzione, depositando, altresì', il documento che regolava il rapporto lavorativo.
Osserva che tanto l'elaborato peritale quanto la sentenza gravata hanno erroneamente omesso di limitare il conteggio relativo alla dovuta percentuale dello 0,75% al solo
“fatturato ed incassato per gli impianti meccanici” prendendo per valido un contratto disconosciuto e di fatto giudicato non attendibile dal giudice di prime cure che conferma l'inesistenza dell'addendum rilevando, altresì, che la somma dovuta è pari ad euro
20.871,28 (0,75% di euro 2.782.838,37).
3. Radicatosi il contradditorio eccepisce, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso in appello ex art. 436bis e 348bis c.p.c., concludendo comunque per la sua infondatezza nel merito.
Evidenzia la tardività e la conseguente inammissibilità delle nuove domande e deduzioni poste a fondamento del ricorso in appello nonché la tardività ed inammissibilità delle nuove produzioni documentali, allegati sub 9 e sub 11.
5 In particolare, rileva che l'odierna appellante chiede una modifica della base e dei criteri di calcolo del premio di cui è causa nonché il disconoscimento di tutte le sottoscrizioni apposte al contratto prodotto da parte ricorrente non limitando tale disconoscimento alla sola postilla apposta in calce al contratto di assunzione.
3.1. Sul primo motivo rileva che la base di calcolo utilizzata dal CTU è corrispondente al contenuto del contratto sottoscritto evidenziando che il documento prodotto dalla società è privo di sottoscrizione
Deduce, altresì, che il documento “Dettaglio conto crediti V/Clienti Italia e “dettaglio conto effetti S.B.F.” è stato depositato dalla società convenuta e non elaborato dal CTU
e che l'ausiliario del giudice non ha tenuto conto delle fatture non incassate, come si evince agevolmente a pag. 12 dell'elaborato peritale.
Rimarca che la convenuta odierna appellante nulla aveva dedotto, eccepito e richiesto nel giudizio di primo grado con riferimento all'oggetto del quesito e alle modalità di svolgimento delle operazioni peritali evidenziando, altresì, la mala fede dell'odierna appellante in termini di abuso dello strumento processuale con conseguente condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
4. Dopo un rinvio d'ufficio per riequilibrio del ruolo di udienza la causa è stata trattata all'udienza del 5 giugno 2025 nel corso della quale la Corte formula proposta conciliativa e definitivamente decisa, non avendo avuto il tentativo di conciliazione esito positivo, all'udienza del 3 luglio 2025 nelle forme ex art. 127ter c.p.c., preso atto che con note conclusionali parte appellante rinunciava al secondo motivo di gravame e precisava le proprie conclusioni come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il Collegio reputa infondata l'eccezione di inammissibilità formulata dalla parte appellata ex art. 348bis c.p.c. perché non ricorrendo i presupposti per dichiarare l'appello, prima facie, privo della ragionevole probabilità di essere accolto, implicando la disamina delle diverse valutazioni in fatto svolte dalle parti.
6. L'appello è privo di pregio.
6.1. La pretesa di calcolare la percentuale provvigionale dello 0,75% senza tenere conto degli incassi delle fatture successivi alla conclusione del rapporto di lavoro è priva di giustificazione.
La clausola contrattuale - “Le verrà inoltre riconosciuto come premio lo 0,75% netto finito sul fatturato ed incassato per gli impianti e per tutte le opere realizzate da
6 , auto aziendale ad esclusivo uso aziendale, spese per pasti vitto ed Parte_1 alloggio” - è chiara nell'indicare come dovuto il premio allorquando la condizione sospensiva id est l'incasso del pattuito si sia verificata.
La previsione non distingue temporalmente, invece, se la condizione si avveri prima o dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
6.2. Del resto, una differente interpretazione comporterebbe l'anomala conseguenza di rimettere il riconoscimento del beneficio premiale ad iniziative della mandante e della cliente estranee alla sfera di dominio del lavoratore.
7. Le spese di lite del presente giudizio, in considerazione del comportamento processuale dell'appellante (che ha rinunciato al secondo motivo di gravame) e dal venir meno dell'interesse al bene della vita oggetto di tutela (di particolare rilievo nella vicenda per cui è causa) vanno compensate nella misura del 50% con la condanna dell'appellante alla rifusione in favore dell'appellato della residua quota del 50% come liquidate in dispositivo in base al DM 55/2014 tenuto conto del valore di causa di cui al disputandum
(€ 54.316,36) e secondo i tariffari prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento (da
€ 5.200,00 ad € 26.000,00) senza la fase istruttoria, tenuto conto della semplicità della decisione e della ripetitività degli atti delle parti.
8. Non sussistono gli estremi per pronunciare condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., avendo l'appellate agito senza esorbitare ai propri oneri difensivi alla luce di un coacervo negoziale di possibile diversa interpretazione e come già argomentato (cfr. punto 7 che precede) serbato un corretto comportamento processuale.
9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunziando, respinta e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) compensa tra le parti metà delle spese di lite del grado e condanna
[...]
a rifondere a la quota residua che, in detta Parte_1 Controparte_1 frazione, liquida in € 2.500,00 per compensi oltre a rimborso spese generali
IVA e CPA come per legge;
7 3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Venezia, 03.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo ALESSIO Gianluca
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