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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 14/04/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 258/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva parziale nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 258/2025 v.g. promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in L'Aquila alla Via
Paganica n.13 presso lo studio del difensore Avv. Maria Teresa Di Rocco,
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._2 residente a[...], elettivamente domiciliato in L'Aquila alla Via Paganica
n.13 presso lo studio del difensore Avv. Maria Teresa Di Rocco
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale, nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
FATTO E DIRITTO
1. Con atto iscritto in data 20.02.2025, e Parte_1 [...]
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in L'Aquila CP_1
(AQ) in data 20.08.2011, in regime di separazione dei beni, e che dall'unione matrimoniale nascevano due figli, , il 26.08.2015 (dunque minorenne) e Per_1
il 17.10.2020 (dunque minorenne), chiedevano congiuntamente pronunciarsi Per_2 la separazione personale dei coniugi e, prevista l'impossibilità di una riconciliazione, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni.
3. Nel ricorso congiunto i coniugi hanno domandato al Tribunale pronunciarsi la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate, che qui di seguito si riportano:
“1) i coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa familiare sita in L'Aquila, Via Fonte Augelli n.
2. resta assegnata alla IG.ra
con tutto quanto ne costituisce arredo;
Parte_1
3) i figli minor i ed vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella abitazione di cui al precedente punto ovvero in quella diversa ove la IG.ra intendesse Parte_1
successivamente trasferirsi;
4) il diritto/dovere del padre di vedere ed avere con sé con i figli, salvo diverso e migliore accordo tra le parti che tenga conto dell'interesse dei minori e dei turni di lavoro di ambo le parti, viene così regolato: (i) a week end alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
(ii) due pomeriggi infrasettimanali, di norma coincidenti nelle giornate di martedì e giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore
19,30; il tutto salve esigenze estemporanee delle parti ed esigenze superiori dei minori;
(iii) ad anni alterni nei giorni del 24/25 dicembre;
31 dicembre/1 gennaio;
5/6 gennaio, con riconosciuta facoltà per ambo le parti di poter trascorrere con i figli almeno 3 giorni consecutivi da concordare entro il 30.11 di ogni anno;
(iv) ad anni alterni nel giorno di Pasqua ovvero di Pasquetta, con riconosciuta facoltà per ambo le parti di poter trascorrere con i figli almeno 3 giorni consecutivi;
(v) durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni (così come per la madre), anche frazionati in due settimane, da concordare entro il 31.05. di ogni anno al fine di consentire la reciproca organizzazione delle ferie (vieppiù in considerazione del medesimo periodo di chiusura estiva della presso cui entrambi lavorano), con reciproco obbligo CP_2
di comunicazione del luogo e dei recapiti di destinazione;
5) nei periodi di rispettiva spettanza ciascuno dei genitori si farà carico di accompagnare i figli alle attività sportive e ludico ricreative;
6) ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con i figli, anche in deroga alla ordinaria regolamentazione, il giorno del proprio compleanno mentre quello dei minori verrà trascorso preferibilmente insieme;
7) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in maniera congiunta dalle parti le quali si impegnano a collaborare nella gestione dei figli ed a concertare tutte le decisioni che li riguardano secondo le inclinazioni di ed;
Per_1 Per_2
8) le parti si impegnano reciprocamente ad introdurre con gradualità eventuali terze persone nella vita dei figli al fine di evitare confusione nei ruoli genitoriali di riferimento;
9) il IG. corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese in via Controparte_1 anticipata alla IG.ra la somma di €. 800,00 rivalutabile ISTAT Parte_1
per il mantenimento ordinario dei figli mediante accredito su c/c di cui la stessa è titolare presso la CREDEM;
10) le spese straordinarie relative ai minori verranno sostenute dai genitori in ragione del 50% ciascuno, secondo le indicazioni del Protocollo di Intesa in uso presso il
Tribunale di L'Aquila;
11) l'assegno unico corrisposto dall'INPS verrà percepito al 100% dalla IG.ra
; Parte_1
12) le parti si rilasciano il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto
o di altro documento valido per l'espatrio per sé e per i figli minori;
13) le parti restano solidalmente obbligate al pagamento delle spese legali”.
4. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 24.03.2025 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare, indicando compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti patrimoniali, in particolare precisando ed integrando le condizioni di cui al ricorso, come qui di seguito si riportano: “con la precisazione che l'ammontare dell'assegno perequativo per la prole dovrà essere inteso in €.700,00 mensili (rivalutabili Istat) in luogo di €.800,00 mensili; ed altresì con le sottoindicate integrazioni recanti numerazione a seguire rispetto a quella del ricorso:
14. il IG. continuerà a pagare, sino ad estinzione, il Controparte_1 finanziamento contratto per l'acquisto del camper marca RIMOR mod. Superbrig
695DB;
15. le parti riservano di definire in separata sede le sorti del camper di cui al precedente punto, formalmente intestato al IG. ma acquistato in Controparte_1
comune e da sempre destinato ad uso familiare;
16. gli investimenti collegati ai rispettivi c/c, di ammontare complessivo pari ad
€.24.650,00 (di cui €.10.022,00 sul c/c del IG. ed €.14.650,00 sul c/c della CP_1 IG.ra ) vengono di comune accordo accantonati in favore dei figli ed ai Parte_1
medesimi destinati in misura paritetica per eventuali esigenze future, anche di studio”;
5. La domanda diretta ad ottenere pronuncia di separazione personale va senz'altro accolta, sussistendo i relativi presupposti, evidenziati nella richiesta congiunta, tenuto conto che le condizioni proposte dalle parti possono essere condivise, nel prioritario interesse della prole minorenne.
6. Quanto, invece, alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essa non risulta invece ancora procedibile.
7. Giova chiarire che, come si diceva, i ricorrenti hanno proposto un ricorso congiunto cumulando la domanda di separazione con la domanda di divorzio (art. 473 bis.49
c.p.c.). Ora, tale cumulo di domande è ammissibile (cfr. Cass. N. 28727/2023) dovendosi aderire all'impostazione ivi tracciata, secondo cui l'accordo «riveste natura meramente ricognitiva e non negoziale, con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, essendo soggetto alla verifica del tribunale che, in materia, ha pieni poteri decisionali», non configurandosi un'ipotesi nel senso di un
«divorzio consensuale» analogamente ad una separazione consensuale. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sarà, quindi, procedibile solo dopo il decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) della legge 898/70. Quest'ultima norma, per quanto qui di interesse, dispone infatti che la pronuncia possa essere emessa solo dopo che “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero
è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile…”.
8. A questi ultimi fini, pertanto, dopo avere pronunciato la sentenza parziale definitiva di separazione personale (che definisce la relativa domanda), dovrà pronunciarsi separata ordinanza, con la quale si provvede a fissare un'udienza in data successiva al detto termine all'esito della quale, ove risultino maturati i presupposti normativi, potrà essere emessa sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
9. In relazione al disposto di cui all'art. 473 bis.4, c.p.c., si osserva che i minori non sono stati ascoltati in quanto non necessario, essendo le parti addivenute ad un accordo che soddisfa adeguatamente il primario interesse di e Per_1 Per_2
10. Le spese di questa prima fase sono compensate, in ragione della formulazione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione personale di cui sopra, così decide:
a) - OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in L'Aquila (AQ) in data CP_1
20.08.2011 (N. 24- P.
2- S. A- Uff.
6- Anno 2011) e che dall'unione matrimoniale nascevano due figli, , il 26.08.2015 (dunque minorenne) e il 17.10.2020 (dunque Per_1 Per_2
minorenne), alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto;
2) dispone che la casa familiare sita in L'Aquila, Via Fonte Augelli n.
2. resta assegnata alla
IG.ra con tutto quanto ne costituisce arredo;
Parte_1
3) dispone che i figli minori ed vengono affidati in maniera condivisa ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella abitazione di cui al precedente punto ovvero in quella diversa ove la IG.ra intendesse Parte_1
successivamente trasferirsi;
4) prende atto che il diritto/dovere del padre di vedere ed avere con sé con i figli, salvo diverso e migliore accordo tra le parti che tenga conto dell'interesse de i minori e dei turni di lavoro di ambo le parti, viene così regolato: (i) a week end alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
(ii) due pomeriggi infrasettimanali, di norma coincidenti nelle giornate di martedì e giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 19,30; il tutto salve esigenze estemporanee delle parti ed esigenze superiori dei minori;
(iii) ad anni alterni nei giorni del 24/25 dicembre;
31 dicembre/1 gennaio;
5/6 gennaio, con riconosciuta facoltà per ambo le parti di poter trascorrere con i figli almeno 3 giorni consecutivi da concordare entro il 30.11 di ogni anno;
(iv) ad anni alterni nel giorno di Pasqua ovvero di Pasquetta, con riconosciuta facoltà per ambo le parti di poter trascorrere con i figli almeno 3 giorni consecutivi;
(v) durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni (così come per la madre), anche frazionati in due settimane, da concordare entro il 31.05. di ogni anno al fine di consentire la reciproca organizzazione delle ferie (vieppiù in considerazione del medesimo periodo di chiusura estiva della CP_2
presso cui entrambi lavorano), con reciproco obbligo di comunicazione del luogo e dei recapiti di destinazione;
5) prende atto che nei periodi di rispettiva spettanza ciascuno dei genitori si farà carico di accompagnare i figli alle attività sportive e ludico ricreative;
6) prende atto che ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con i figli, anche in deroga alla ordinaria regolamentazione, il giorno del proprio compleanno mentre quello dei minori verrà trascorso preferibilmente insieme;
7) dispone che la responsabilità genitoriale verrà esercitata in maniera congiunta dalle parti le quali si impegnano a collaborare nella gestione dei figli ed a concertare tutte le decisioni che li riguardano secondo le inclinazioni di ed Per_1 Per_2
8) prende atto che le parti si impegnano reciprocamente ad introdurre con gradualità eventuali terze persone nella vita dei figli al fine di evitare confusione nei ruoli genitoriali di riferimento;
9) dispone che il IG. corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese in via Controparte_1 anticipata alla IG.ra la somma di €. 700,00 rivalutabile ISTAT per il Parte_1
mantenimento ordinario dei figli mediante accredito su c/c di cui la stessa è titolare presso la
CREDEM;
10) prende atto che le spese straordinarie relative ai minori verranno sostenute dai genitori in ragione del 50% ciascuno, secondo le indicazioni del Protocollo di Intesa in uso presso il
Tribunale di L'Aquila;
11) prende atto che l'assegno unico corrisposto dall'INPS verrà percepito al 100% dalla IG.ra
; Parte_1
12) prende atto che le parti si rilasciano il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per sé e per i figli minori;
13) le parti restano solidalmente obbligate al pagamento delle spese legali;
14) prende atto che il IG. continuerà a pagare, sino ad estinzione, il Controparte_1 finanziamento contratto per l'acquisto del camper marca RIMOR mod. Superbrig 695DB;
15) prende atto che le parti riservano di definire in separata sede le sorti del camper di cui al precedente punto, formalmente intestato al IG. ma acquistato in comune Controparte_1
e da sempre destinato ad uso familiare;
16) prende atto che gli investimenti collegati ai rispettivi c/c, di ammontare complessivo pari ad €.24.650,00 (di cui €.10.022,00 sul c/c del IG. ed €.14.650,00 sul c/c della IG.ra CP_1
) vengono di comune accordo accantonati in favore dei figli ed ai medesimi destinati Parte_1
in misura paritetica per eventuali esigenze future, anche di studio. b) adotta con separata ordinanza i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese legali compensate.
Così deciso 4 aprile 2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva parziale nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 258/2025 v.g. promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in L'Aquila alla Via
Paganica n.13 presso lo studio del difensore Avv. Maria Teresa Di Rocco,
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._2 residente a[...], elettivamente domiciliato in L'Aquila alla Via Paganica
n.13 presso lo studio del difensore Avv. Maria Teresa Di Rocco
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale, nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
FATTO E DIRITTO
1. Con atto iscritto in data 20.02.2025, e Parte_1 [...]
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in L'Aquila CP_1
(AQ) in data 20.08.2011, in regime di separazione dei beni, e che dall'unione matrimoniale nascevano due figli, , il 26.08.2015 (dunque minorenne) e Per_1
il 17.10.2020 (dunque minorenne), chiedevano congiuntamente pronunciarsi Per_2 la separazione personale dei coniugi e, prevista l'impossibilità di una riconciliazione, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni.
3. Nel ricorso congiunto i coniugi hanno domandato al Tribunale pronunciarsi la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate, che qui di seguito si riportano:
“1) i coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa familiare sita in L'Aquila, Via Fonte Augelli n.
2. resta assegnata alla IG.ra
con tutto quanto ne costituisce arredo;
Parte_1
3) i figli minor i ed vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella abitazione di cui al precedente punto ovvero in quella diversa ove la IG.ra intendesse Parte_1
successivamente trasferirsi;
4) il diritto/dovere del padre di vedere ed avere con sé con i figli, salvo diverso e migliore accordo tra le parti che tenga conto dell'interesse dei minori e dei turni di lavoro di ambo le parti, viene così regolato: (i) a week end alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
(ii) due pomeriggi infrasettimanali, di norma coincidenti nelle giornate di martedì e giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore
19,30; il tutto salve esigenze estemporanee delle parti ed esigenze superiori dei minori;
(iii) ad anni alterni nei giorni del 24/25 dicembre;
31 dicembre/1 gennaio;
5/6 gennaio, con riconosciuta facoltà per ambo le parti di poter trascorrere con i figli almeno 3 giorni consecutivi da concordare entro il 30.11 di ogni anno;
(iv) ad anni alterni nel giorno di Pasqua ovvero di Pasquetta, con riconosciuta facoltà per ambo le parti di poter trascorrere con i figli almeno 3 giorni consecutivi;
(v) durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni (così come per la madre), anche frazionati in due settimane, da concordare entro il 31.05. di ogni anno al fine di consentire la reciproca organizzazione delle ferie (vieppiù in considerazione del medesimo periodo di chiusura estiva della presso cui entrambi lavorano), con reciproco obbligo CP_2
di comunicazione del luogo e dei recapiti di destinazione;
5) nei periodi di rispettiva spettanza ciascuno dei genitori si farà carico di accompagnare i figli alle attività sportive e ludico ricreative;
6) ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con i figli, anche in deroga alla ordinaria regolamentazione, il giorno del proprio compleanno mentre quello dei minori verrà trascorso preferibilmente insieme;
7) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in maniera congiunta dalle parti le quali si impegnano a collaborare nella gestione dei figli ed a concertare tutte le decisioni che li riguardano secondo le inclinazioni di ed;
Per_1 Per_2
8) le parti si impegnano reciprocamente ad introdurre con gradualità eventuali terze persone nella vita dei figli al fine di evitare confusione nei ruoli genitoriali di riferimento;
9) il IG. corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese in via Controparte_1 anticipata alla IG.ra la somma di €. 800,00 rivalutabile ISTAT Parte_1
per il mantenimento ordinario dei figli mediante accredito su c/c di cui la stessa è titolare presso la CREDEM;
10) le spese straordinarie relative ai minori verranno sostenute dai genitori in ragione del 50% ciascuno, secondo le indicazioni del Protocollo di Intesa in uso presso il
Tribunale di L'Aquila;
11) l'assegno unico corrisposto dall'INPS verrà percepito al 100% dalla IG.ra
; Parte_1
12) le parti si rilasciano il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto
o di altro documento valido per l'espatrio per sé e per i figli minori;
13) le parti restano solidalmente obbligate al pagamento delle spese legali”.
4. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 24.03.2025 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare, indicando compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti patrimoniali, in particolare precisando ed integrando le condizioni di cui al ricorso, come qui di seguito si riportano: “con la precisazione che l'ammontare dell'assegno perequativo per la prole dovrà essere inteso in €.700,00 mensili (rivalutabili Istat) in luogo di €.800,00 mensili; ed altresì con le sottoindicate integrazioni recanti numerazione a seguire rispetto a quella del ricorso:
14. il IG. continuerà a pagare, sino ad estinzione, il Controparte_1 finanziamento contratto per l'acquisto del camper marca RIMOR mod. Superbrig
695DB;
15. le parti riservano di definire in separata sede le sorti del camper di cui al precedente punto, formalmente intestato al IG. ma acquistato in Controparte_1
comune e da sempre destinato ad uso familiare;
16. gli investimenti collegati ai rispettivi c/c, di ammontare complessivo pari ad
€.24.650,00 (di cui €.10.022,00 sul c/c del IG. ed €.14.650,00 sul c/c della CP_1 IG.ra ) vengono di comune accordo accantonati in favore dei figli ed ai Parte_1
medesimi destinati in misura paritetica per eventuali esigenze future, anche di studio”;
5. La domanda diretta ad ottenere pronuncia di separazione personale va senz'altro accolta, sussistendo i relativi presupposti, evidenziati nella richiesta congiunta, tenuto conto che le condizioni proposte dalle parti possono essere condivise, nel prioritario interesse della prole minorenne.
6. Quanto, invece, alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essa non risulta invece ancora procedibile.
7. Giova chiarire che, come si diceva, i ricorrenti hanno proposto un ricorso congiunto cumulando la domanda di separazione con la domanda di divorzio (art. 473 bis.49
c.p.c.). Ora, tale cumulo di domande è ammissibile (cfr. Cass. N. 28727/2023) dovendosi aderire all'impostazione ivi tracciata, secondo cui l'accordo «riveste natura meramente ricognitiva e non negoziale, con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, essendo soggetto alla verifica del tribunale che, in materia, ha pieni poteri decisionali», non configurandosi un'ipotesi nel senso di un
«divorzio consensuale» analogamente ad una separazione consensuale. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sarà, quindi, procedibile solo dopo il decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) della legge 898/70. Quest'ultima norma, per quanto qui di interesse, dispone infatti che la pronuncia possa essere emessa solo dopo che “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero
è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile…”.
8. A questi ultimi fini, pertanto, dopo avere pronunciato la sentenza parziale definitiva di separazione personale (che definisce la relativa domanda), dovrà pronunciarsi separata ordinanza, con la quale si provvede a fissare un'udienza in data successiva al detto termine all'esito della quale, ove risultino maturati i presupposti normativi, potrà essere emessa sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
9. In relazione al disposto di cui all'art. 473 bis.4, c.p.c., si osserva che i minori non sono stati ascoltati in quanto non necessario, essendo le parti addivenute ad un accordo che soddisfa adeguatamente il primario interesse di e Per_1 Per_2
10. Le spese di questa prima fase sono compensate, in ragione della formulazione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione personale di cui sopra, così decide:
a) - OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in L'Aquila (AQ) in data CP_1
20.08.2011 (N. 24- P.
2- S. A- Uff.
6- Anno 2011) e che dall'unione matrimoniale nascevano due figli, , il 26.08.2015 (dunque minorenne) e il 17.10.2020 (dunque Per_1 Per_2
minorenne), alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto;
2) dispone che la casa familiare sita in L'Aquila, Via Fonte Augelli n.
2. resta assegnata alla
IG.ra con tutto quanto ne costituisce arredo;
Parte_1
3) dispone che i figli minori ed vengono affidati in maniera condivisa ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella abitazione di cui al precedente punto ovvero in quella diversa ove la IG.ra intendesse Parte_1
successivamente trasferirsi;
4) prende atto che il diritto/dovere del padre di vedere ed avere con sé con i figli, salvo diverso e migliore accordo tra le parti che tenga conto dell'interesse de i minori e dei turni di lavoro di ambo le parti, viene così regolato: (i) a week end alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
(ii) due pomeriggi infrasettimanali, di norma coincidenti nelle giornate di martedì e giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 19,30; il tutto salve esigenze estemporanee delle parti ed esigenze superiori dei minori;
(iii) ad anni alterni nei giorni del 24/25 dicembre;
31 dicembre/1 gennaio;
5/6 gennaio, con riconosciuta facoltà per ambo le parti di poter trascorrere con i figli almeno 3 giorni consecutivi da concordare entro il 30.11 di ogni anno;
(iv) ad anni alterni nel giorno di Pasqua ovvero di Pasquetta, con riconosciuta facoltà per ambo le parti di poter trascorrere con i figli almeno 3 giorni consecutivi;
(v) durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni (così come per la madre), anche frazionati in due settimane, da concordare entro il 31.05. di ogni anno al fine di consentire la reciproca organizzazione delle ferie (vieppiù in considerazione del medesimo periodo di chiusura estiva della CP_2
presso cui entrambi lavorano), con reciproco obbligo di comunicazione del luogo e dei recapiti di destinazione;
5) prende atto che nei periodi di rispettiva spettanza ciascuno dei genitori si farà carico di accompagnare i figli alle attività sportive e ludico ricreative;
6) prende atto che ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con i figli, anche in deroga alla ordinaria regolamentazione, il giorno del proprio compleanno mentre quello dei minori verrà trascorso preferibilmente insieme;
7) dispone che la responsabilità genitoriale verrà esercitata in maniera congiunta dalle parti le quali si impegnano a collaborare nella gestione dei figli ed a concertare tutte le decisioni che li riguardano secondo le inclinazioni di ed Per_1 Per_2
8) prende atto che le parti si impegnano reciprocamente ad introdurre con gradualità eventuali terze persone nella vita dei figli al fine di evitare confusione nei ruoli genitoriali di riferimento;
9) dispone che il IG. corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese in via Controparte_1 anticipata alla IG.ra la somma di €. 700,00 rivalutabile ISTAT per il Parte_1
mantenimento ordinario dei figli mediante accredito su c/c di cui la stessa è titolare presso la
CREDEM;
10) prende atto che le spese straordinarie relative ai minori verranno sostenute dai genitori in ragione del 50% ciascuno, secondo le indicazioni del Protocollo di Intesa in uso presso il
Tribunale di L'Aquila;
11) prende atto che l'assegno unico corrisposto dall'INPS verrà percepito al 100% dalla IG.ra
; Parte_1
12) prende atto che le parti si rilasciano il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per sé e per i figli minori;
13) le parti restano solidalmente obbligate al pagamento delle spese legali;
14) prende atto che il IG. continuerà a pagare, sino ad estinzione, il Controparte_1 finanziamento contratto per l'acquisto del camper marca RIMOR mod. Superbrig 695DB;
15) prende atto che le parti riservano di definire in separata sede le sorti del camper di cui al precedente punto, formalmente intestato al IG. ma acquistato in comune Controparte_1
e da sempre destinato ad uso familiare;
16) prende atto che gli investimenti collegati ai rispettivi c/c, di ammontare complessivo pari ad €.24.650,00 (di cui €.10.022,00 sul c/c del IG. ed €.14.650,00 sul c/c della IG.ra CP_1
) vengono di comune accordo accantonati in favore dei figli ed ai medesimi destinati Parte_1
in misura paritetica per eventuali esigenze future, anche di studio. b) adotta con separata ordinanza i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese legali compensate.
Così deciso 4 aprile 2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elvira Buzzelli