Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 20/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00055/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00461/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia RO
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 461 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ernesto Trimarco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia - Dap non costituito in giudizio;
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'accertamento
del diritto alla ricostruzione di carriera, al riconoscimento dei periodi di servizio utile sia ai fini economici che giuridici, all’avanzamento di carriera nel ruolo di Assistente Capo Coordinatore dal 22.04.2015 al 01.05.2016, al riconoscimento delle differenze retributive e stipendiali con tutti gli arretrati, al riconoscimento degli accantonamenti a titolo di TFR per i periodi di cui sopra, al riconoscimento dei contributi previdenziali per i periodi di cui sopra, con condanna dell’amministrazione resistente a emettere i provvedimenti contenenti il giudizio complessivo per le annualità dal 2009 al 2016, al pagamento in favore del ricorrente del corretto trattamento retributivo, alla corresponsione di tutte le somme arretrate a titolo di differenze retributive, al pagamento delle competenze relative agli obblighi di accantonamento del TFR e dei contributi previdenziali nei confronti degli istituti competenti, nonché al risarcimento di tutti i danni; con condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese, onorari e diritto di patrocinio del presente giudizio e di eventuali motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 la dott.ssa Mara Bertagnolli, lette le note con cui il procuratore di parte ricorrente ha chiesto la decisione della controversia sulla scorta degli scritti e udita la difesa erariale come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenze n. -OMISSIS-(avente a oggetto il giudizio di “mediocre” attribuito nel 2011) e n. -OMISSIS-, questo Tribunale ha accolto le domande del ricorrente, annullando il provvedimento di dispensa (datato 22 aprile 2015) e tutti i giudizi pregiudizievoli ricevuti dallo stesso e sulla base dei quali aveva perso il rapporto di impiego.
Nonostante gli atti di diffida inoltrati dal ricorrente in data 3 febbraio 2016 per riottenere il posto di lavoro, con tutti gli arretrati e il risarcimento di tutti i danni, l’amministrazione resistente non ha tempestivamente ottemperato alle predette pronunce del Tar Bologna e solo a far data dal 1 maggio 2016 ha riammesso in servizio il ricorrente, ma senza erogargli quanto richiesto in punto di emolumenti, arretrati e risarcimento di tutti i danni, e senza computargli tutto il periodo di servizio utile ai vari fini del rapporto di lavoro: pretese che ora il ricorrente fa valere con il ricorso in esame.
A tal fine parte ricorrente precisa, in primo luogo, come, con ordinanza del 31 luglio 2015, l’efficacia dell’atto di destituzione sia stata sospesa dal giudice amministrativo, con la conseguenza che il ricorrente avrebbe dovuto essere integrato e avrebbe dovuto ricevere l’intero trattamento economico dovuto sin da tale data, tenendo conto che, considerando il periodo di servizio presofferto egli avrebbe avuto diritto, al momento della proposizione del ricorso, del riconoscimento della posizione di assistente capo coordinatore (e non assistente capo) e, quindi, avrebbe perso il correlato maggiore stipendio, oltre che il mancato accantonamento del TFR, e dei contributi previdenziali ai fini pensionistici, assistenziali ecc..
Il ricorrente ha, quindi, chiesto di accertare e dichiarare il diritto alla ricostruzione della sua carriera, sia ai fini giuridici, che economici, mediante riconoscimento dei periodi di servizio dal 22 aprile 2015 al 1 maggio 2016, nonché il diritto del ricorrente all’avanzamento di carriera nel ruolo di Assistente Capo Coordinatore e, conseguentemente, a ricevere il pagamento di quanto dovuto sulla base dei punti precedenti a titolo di stipendio, differenze retributive e scatti stipendiali. E, ancora, il riconoscimento del diritto del ricorrente agli accantonamenti a titolo di TFR per i periodi di cui sopra e ai corrispondenti contributi previdenziali. Ha altresì richiesto di condannare l’amministrazione resistente a emettere i provvedimenti contenenti i giudizi complessivi per le annualità dal 2009 al 2016 e al pagamento in favore del ricorrente di tutte le somme dovute ai sensi dei punti precedenti, nonché al risarcimento di tutti i danni, non meglio quantificati.
Dopo la costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata, il 21 giugno 2021, con contestuale deposito di una relazione, nessuna difesa è stata dispiegata dal ricorrente, che, in vista dell’udienza pubblica, si è limitato a chiedere la decisione sulla scorta degli scritti in atti.
Scritti dai quali si può, ancorché non agevolmente, evincere come ciò per cui agisce il ricorrente sia, nella sostanza, il riconoscimento del periodo in cui egli è stato sospeso dal servizio ai fini dell’attribuzione della qualifica di coordinatore e la conseguente riparametrazione di stipendi, TFR e contributi in ragione di ciò.
La pretesa non può, però, trovare positivo apprezzamento.
Dalla relazione dell’Amministrazione si evince, infatti, che la promozione a coordinatore presuppone un giudizio, nel triennio precedente, di “ottimo”: giudizio che il ricorrente non ha mai ottenuto, né prima della proposizione del ricorso il cui accoglimento ha determinato nuove valutazioni, né successivamente alla pronuncia della sentenza che ha imposto la sua rivalutazione, avendo comunque ottenuto, nel 2014 e 2015, il giudizio di “mediocre”, nel 2016, 2017 e 2018 di “buono”, nonché nel 2019 di “distinto”.
Ne deriva la mancanza del presupposto essenziale, con la conseguenza che il richiesto riconoscimento del periodo intercorso tra il 22 aprile 2015 e l’1 maggio 2016 (data della reintegrazione) sarebbe del tutto inutile allo scopo.
Così respinto il ricorso, le spese del giudizio seguono l’ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia RO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore dell’Amministrazione, in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Bertagnolli | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.