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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/02/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 11/02/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3174 /2023 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , c.f , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. MICALI FRANCESCO , giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.DOA ALESSANDRO;
- resistente -
OGGETTO: Pensione di vecchiaia anticipata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato 11/10/2023, adiva codesto Giudice del Parte_1
Lavoro, al fine di ottenere la pensione di vecchiaia anticipata, in quanto affetto da patologie tali da renderlo invalido nella misura pari o superiore all'80%. Lamentava il rigetto della domanda amministrativa da parte dell' , e ne chiedeva la condanna alla liquidazione ed al pagamento della CP_1
detta pensione, con la decorrenza di legge, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore.
Resisteva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità/improcedibilità della domanda, e CP_1
chiedendone il rigetto nel merito per mancanza del requisito sanitario.
Va preliminarmente affermata la legittimazione passiva dell' il quale, a mente dell'art. CP_1
10, d.l. n. 203/05, è subentrato “nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze”. La legittimazione in via esclusiva dell' è stata in seguito CP_1 sancita dall'art. 20 d.l. n. 78/09 che ha soppresso la previsione secondo cui nei giudizi in materia di invalidità civile il Ministero dell'Economia e delle Finanze assume la veste di litisconsorte necessario. Ne consegue, pertanto, che a decorrere dal 1° luglio 2009, l'unico soggetto legittimato passivo, nei ricorsi proposti in materia di prestazioni di invalidità, è l' CP_1
Oggetto della domanda è la pensione anticipata di vecchiaia, che spetta ai lavoratori in possesso di un requisito contributivo pari a 1040 contributi settimanali, oltre che ad una invalidità in misura almeno pari all'80%.
Va ulteriormente precisato che per la pensione anticipata dei lavoratori agricoli sono sufficienti 156 giornate l'anno. In questo caso il coefficiente di trasformazione è il seguente: una giornata corrisponde a 0,333 settimane. Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo richiesto per l'accesso alla pensione anticipata può essere conteggiata anche la contribuzione figurativa accreditata per disoccupazione speciale agricola e l'integrazione salariale agricola.
Va segnalato che, a norma dell'art. 1 comma 1 del d. lgs. n. 503/1992, i limiti di età per l'accesso alla pensione anticipata di vecchiaia sono stati portati a 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini, a partire dall'1.1.1994, facendo salva l'elevazione dei limiti di età per i lavoratori riconosciuti invalidi in misura superiore all'80% (cfr. comma 8 della disposizione richiamata).
Nel merito, l' nella memoria costitutiva ha dato atto del perfezionamento del requisito CP_1
contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia anticipata alla data del 2.1.2021.
Per quanto riguarda il requisito sanitario, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica della parte ricorrente, descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui integralmente si rinvia, le patologie da cui la stessa è affetta, accertando che il quadro patologico determina un'inabilità tale ai fini del riconoscimento del requisito richiesto, e precisamente nella misura dell'89% a decorrere da febbraio 2023.
Tali conclusioni meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame anamnestico e obiettivo delle condizioni di salute della parte ricorrente, integrato dai necessari esami specialistici e sorretto da un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Sussiste, dunque, il requisito sanitario necessario ai fini della erogazione della pensione di vecchiaia anticipata.
Quanto alla decorrenza della prestazione, la stessa va collocata a partire da un anno successivo al perfezionamento del requisito sanitario, ciò in forza di quanto previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del
2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010).
Ha infatti affermato la Suprema Corte che: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del
d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" “ (Cass. Civ. Sez. L - , Sentenza n. 29191 del 13/11/2018).
Da quanto sopra discende che la domanda è fondata e va accolta con la condanna dell' a CP_1
liquidare e pagare alla ricorrente la pensione di vecchiaia anticipata a decorrere dal mese di febbraio
2024, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
In ragione della decorrenza del beneficio richiesto, successiva alla data della domanda amministrativa e al deposito del presente ricorso, sussistono obiettive e fondate ragioni per compensare le spese del giudizio.
Costituisce, infatti, consolidato principio giurisprudenziale quello per cui “In materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto, bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente vittoriosa e pertanto il giudice - al quale ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa - può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi” (Cass. Sez. L, n. 17938/2014).
Sono definitivamente poste a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate come da separato CP_1
provvedimento.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentante p.t., con ricorso depositato il 11/10/2023 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara che è invalido nella misura dell'89% a far data dal mese Parte_1
di febbraio 2023;
- Condanna l' a corrispondere in favore della parte ricorrente la pensione di vecchiaia CP_1
anticipata a decorrere dal mese di febbraio 2024, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio;
- Pone le spese di CTU, liquidate separatamente, definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Patti, 11/02/2025. Il Giudice
Pietro Paolo Arena