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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/03/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1027/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1027/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to P.Melpignano, elettivamente domiciliato in Parte_1
Indirizzo Telematico presso il difensore avv.to Melpignano.
Attore contro
, con il patrocinio dell'avv.to S.Cresta e Avv.to Controparte_1
L.Polito, elettivamente domiciliata in , Via Principi D'Acaja n. 47, presso il difensore avv.to CP_1
Cresta.
Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Nel merito:
- in via principale:
(i) accertare e dichiarare che vanta nei confronti della un Controparte_2 Controparte_3 credito certo, liquido ed esigibile pari a € 1.471.194,25, o a quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di corrispettivo per prestazioni di ricovero rese nell'anno 2010, illegittimamente decurtate dal saldo dovuto per l'anno 2015 e, per l'effetto, condannare l' , in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all'attrice la somma di €
1.471.194,25, ovvero il diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, oltre interessi di
pagina 1 di 12 legge ex art. 1284, comma quarto, c.c. e rivalutazione dal dovuto al saldo, per tutti i motivi di cui in atti;
(ii) accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto in capo alla di abbattere di € Controparte_3
907.465,46 o di quella diversa somma che sarà definita dall'Ill.mo Giudicante, i corrispettivi per prestazioni rese dall'attrice nel corso del 2009, ritenute ex post inappropriate, con decurtazione del suddetto importo dal corrispettivo dovuto per il 2014. Per l'effetto, previa eventuale disapplicazione di provvedimenti amministrativi illegittimi, condannare la a corrispondere all'attrice Controparte_3 il predetto importo di € 907.465,46, ovvero il diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284, comma quarto, c.c. e rivalutazione dal dovuto al saldo, per i motivi tutti di cui in atti.
- In via subordinata rispetto alla domanda principale sub (ii)
(iii) per la denegata ipotesi di riconoscimento della legittimità dell'abbattimento contestato in atti delle somme dovute dalla per prestazioni rese nel corso dell'anno 2009, ritenute ex post Controparte_3
inappropriate, con decurtazione del relativo importo dal corrispettivo dovuto per l'anno 2014, condannare, ai sensi dell'art. 2041 cc, la convenuta a corrispondere all'attrice l'importo di €
907.465,46, ovvero il diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia.
In ogni caso, respingere in quanto del tutto infondata la domanda riconvenzionale spiegata dall'
[...]
. Controparte_3
Il tutto, in ogni caso, con vittoria di competenze e spese del presente procedimento, maggiorate di spese generali e accessori, per IVA e CPA, come per legge”.
Per parte convenuta:
“respinta ogni avversaria domanda, istanza, produzione ed eccezione,
- nel merito, in via preliminare istruttoria:
Cont riemettere la causa in istruttoria accogliendo l'istanza formulata dall' nella seconda memoria istruttoria del 30.11.2022 (v. par. 16 di pag. 17 di tale atto) e quindi ordinare ai sensi dell'art. 210
c.p.c. a l'esibizione e la produzione in giudizio delle cartelle cliniche, in suo Controparte_2
esclusivo possesso, relative alle prestazioni oggetto di causa svolte negli anni 2009 -2010 e remunerate dall'Amministrazione convenuta;
- nel merito, in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza/prescrizione quinquennale convenzionale (nonché ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.) delle somme pretese ex adverso con riferimento all'anno 2009 (per almeno € 907.465,46 oltre interessi ex art. 1284 comma 4 cod. civ.) e per l'effetto respingersi le avverse domande siccome inammissibili ed infondate;
pagina 2 di 12 - in via principale: rigettare integralmente, siccome inammissibili e comunque infondate, le avverse domande ed eccezioni
(anche quelle di cui al verbale d'udienza del 30.05.2022) comprese quelle formulate in via principale ex art. 2041 cod. civ., per difetto dei presupposti in fatto e in diritto, assolvendo l' Controparte_3
da ogni domanda proposta ex adverso;
- in via riconvenzionale: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga riconosciuta e accertata come dovuta dall' CP_3
e a favore della − in caso di accoglimento (anche solo
[...] Controparte_4 parziale) delle domande dispiegate ex adverso − una qualsivoglia somma di denaro, si chiede che essa sia ridotta dall'Ill.mo Tribunale, compensandola con le somme che saranno accertate e dichiarate dall'Ill.mo Giudicante fondatamente e legittimamente trattenute dall' negli anni Controparte_3
2014 e 2015, per le ragioni dedotte, nei confronti di Controparte_2
a) per l'anno 2010 sino alla concorrenza della somma di euro 1.471.194,25 o di quella diversa che sarà accertata in corso di causa, oltre accessori di legge, con ogni conseguenziale statuizione;
b) per l'anno 2009 sino alla concorrenza della somma di euro 907.465,46 o di quella diversa che sarà accertata in corso di causa, oltre accessori di legge, con ogni conseguenziale statuizione;
- in ogni caso: condannarsi la controparte al pagamento delle spese di lite, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA 4% ed IVA ai sensi di legge, nonché al rimborso del contributo unificato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato per la prima udienza del 14/5- 30/5/2022, Controparte_2 conveniva in giudizio l' già per vederla Controparte_5 CP_6 condannare al pagamento di € 1.471.194,25, a titolo di corrispettivo per prestazioni di ricovero rese nell'anno 2010, illegittimamente decurtate dal saldo dovuto per l'anno 2015, nonché di € 907.465,46, per prestazioni del 2009 illegittimamente ritenute ex post inappropriate e decurtate dal corrispettivo dovuto per il 2014.
L si costituiva in data 22 aprile 2022, eccependo la prescrizione delle pretese Controparte_3
attoree, chiedendo altrimenti il rigetto nel merito e, in via riconvenzionale, chiedendo la compensazione di quanto eventualmente dovuto con le somme legittimamente trattenute.
Le parti instavano per i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., che venivano concessi;
assunte all'udienza del
Cont 17 ottobre 2023 prove orali, con l'audizione dei testi richiesti da parte convenuta, tutti funzionari la causa veniva mandata a decisione.
pagina 3 di 12 2. Costituisce circostanza pacifica e non contestata che gestisca a una Controparte_2 CP_1
casa di cura con 151 posti letto, di cui 16 per pazienti di terapia intensiva e sub intensiva, e che tale clinica operi in regime di accreditamento con il Sistema Sanitario Regionale, in forza di accordi
Cont sottoscritti negli anni con la di riferimento e all'interno del limite di budget consentito (con conseguente non retribuzione per il c.d. sovrabudget, costituito da prestazioni erogate oltre i limiti di spesa autorizzati).
Contr La controversia promossa da riguarda due profili e quindi:
1. La compensazione, contestata dall'attrice come illegittima, operata dall'Ente convenuto tra il minore valore delle prestazioni relative al 2010 con il saldo da corrispondere per il 2015;
2. L'indebita richiesta di una nota di credito che la convenuta avanzava per la complessiva somma di €. 907.465,46, di cui €. 104.950,35 a titolo di recupero, per 32 casi, della tariffa di un giorno Cont di ricovero, ed €. 802.515,11 a titolo di abbattimento praticato dall' su 179 cartelle cliniche di riabilitazione cardiologica, ritenute carenti di documentazione;
Occorre quindi esaminare partitamente le due doglianze, alla luce della normativa di settore.
2.1 L'importo di €. 1.471.194,25, pari all'ammontare per il 2010 del minore valore delle prestazioni
Contr Cont fornite da ha costituito importo inizialmente corrisposto dall' in sede di conguaglio sulle prestazioni del 2010; successivamente, a seguito dei controlli resi dalla Commissione di Vigilanza Cont dell' si comunicava che il predetto importo era stato versato per prestazioni non necessarie o non Cont idonee, ragione per cui l' avanzava richiesta di restituzione mediante l'emissione di una nota di credito ( Comunicazione protocollo 2015/0077986 del 29.12.2015); poiché nessuna emissione di nota
Contr Cont di credito da parte di seguiva alla comunicazione, l' operava quindi una compensazione, ma rispetto ai conteggi riferiti al 2015 e quindi trattenendo il relativo importo dal conguaglio dovuto per l'anno 2015. Contr osservava che il meccanismo compensativo, previsto per i contratti riferito al triennio 2014/2016, costituiva al contrario espressione di un principio contabile, da applicarsi in via retroattiva anche per le prestazioni precedenti il triennio 2014/2016 e quindi anche per quelle maturate nel 2010; in definitiva la compensazione avrebbe dovuto essere applicata tra le prestazioni erogate in quell'annualità e quelle ritenute inappropriate sempre riferite a tale periodo;
la compensazione in tal modo applicata avrebbe inciso sulle prestazioni sovrabudget non riconosciute.
Cont L contestava tale prospettazione, osservando che le previsioni negoziali per i contratti relativi al Contr triennio 2014-2016, che aveva sottoscritto, non trovavano applicazioni per i rapporti relativi agli anni precedenti;
richiamava in particolare il tenore dell'art. 6 co. 7 del contratto riferito al triennio pagina 4 di 12 indicato, che in proposito disponeva che :“Gli importi relativi a prestazioni che a seguito di ulteriori Cont controlli sugli esercizi precedenti risultassero non dovuti dall' , se già versati, si compensano con quelli dell'esercizio in corso e sono detratti dagli acconti e/o dal saldo della produzione liquidabile. Le eventuali eccedenze di produzione non remunerate nell'esercizio oggetto di controllo potranno, all'occorrenza, essere oggetto di compensazione con gli importi da recuperare per prestazioni inappropriate o rese in difformità a requisiti amministrativi”.
A tali considerazioni, occorreva anche aggiungere che, con riferimento alle annualità 2009 – 2010 ( delibera n. 717/055/2009 del 23.4.2009 ), era stato esplicitamente previsto il potere di recuperare somme già corrisposte e non dovute, come risultante dalle procedute di controllo delle schede di dimissioni ospedaliere ( SDO ), entro il quinquennio successivo dall'esecuzione delle prestazioni ( art. 6 co. 4 : “In ordine alle procedure di controllo della codificazione delle SDO [Schede di Dimissione
Ospedaliera n.d.r.], si precisa che ogni rettifica di registrazione connessa alla corretta applicazione in riduzione della tariffazione regionale, anche separata e successiva alla procedura contestativa ex art 5 sesto comma del presente contratto, è suscettibile di determinare il recupero dei valori relativi, salva la responsabilità ex art. 1218 cod. civ., entro il quinquennio successivo all'esecuzione delle prestazioni”).
La tesi di parte attrice non appare condivisibile per le ragioni che seguono.
Contr Cont I rapporti tra e l' elativi al biennio 2009/2010 apparivano regolati da uno schema contrattuale che non prevedeva alcun meccanismo compensativo, sovrapponibile a quello poi strutturato nel successivo schema per il triennio 2014/2016 e regolato dal citato art. 6.
La disciplina relativa al corrispettivo ( art. 5 ), contemplava l'ipotesi in cui la produzione di MP, per attività ambulatoriale e di ricovero, superasse il corrispettivo pattuito in contratto, prevedendo in tal caso che l'eccedenza dovesse essere inserita in nota di credito quale “ liberalità “ della struttura verso l' parimenti, nel caso di riscontro di prestazioni in eccedenza dei volumi previsti, la relativa CP_6
fatturazione o la richiesta di pagamento, era da ritenersi priva di titolo, tranne la possibilità di stipulazione di contratti integrativi, che andavano ad attribuire, una giustificazione postuma a prestazioni che altrimenti ne erano prive, come statuito. Contr La disciplina dei corrispettivi si completava poi con quanto previsto dall'art. 6, laddove prestava consenso all'attività di vigilanza ( comma 4 ) e accettava altresì quanto stabilito dall'ultimo comma (
“In ordine alle procedure di controllo della codificazione delle SDO, si precisa che ogni rettifica di registrazione connessa alla corretta applicazione in riduzione della tariffazione regionale, anche separata e successiva alla procedura contestativa ex art 5 sesto comma del presente contratto, è suscettibile di determinare il recupero dei valori relativi, salva la responsabilità ex art. 1218 cod. civ., pagina 5 di 12 entro il quinquennio successivo all'esecuzione delle prestazioni”) circa il diritto di recupero che l'amministrazione di riservava di effettuare, entro il successivo quinquennio e all'esito dei controlli ispettivi.
E' pacifico che il termine quinquennale sia stato rispettato dall'Amministrazione, atteso che la comunicazione dell' in proposito risale al 29.12.2015 e riguarda le risultanze dell'attività di CP_6
verifica svolta in virtù dei poteri ispettivi assegnati, sull'annualità del 2010, con un risultato, in termini di abbattimento, pari a €. 1.471.194,25, somma per la quale la convenuta chiedeva l'emissione della nota di credito prevista dal contratto e che poi è stata recuperata tramite compensazione;
la nota citata ( Cont Contr doc. 2 ) con cui la Direzione Generale dell' invitava all'emissione della nota di credito, ben spiegava che la “ valorizzazione “ delle SDO ( schede di dimissioni ) prospettata dalla struttura, era contestata e quindi la somma di €. 1.471.194,25 costituiva un abbattimento economico risultante dall'attività ispettiva e sanzionatoria attribuita alla Commissione di Vigilanza dell' CP_6
Contr La pretesa di di applicare, in via retroattiva, la compensazione tra il predetto valore ed il sovrabudget del 2010, pari a €. 2.284.936,00, non solo trova un limite nell'assenza di previsioni in punto e quindi in ordine ad una preventiva disciplina negoziale circa la compensazione volontaria ( art. 1252 co. 2 c.c. ), laddove al contrario l'amministrazione si riservava il diritto di un recupero postumo da realizzare nel quinquennio ( art. 6 comma 4 ), ma appare di fatto non realizzabile nella misura in cui i risultati dell'attività riferita a tale annualità si sono consolidati ed esauriti, con un dato contabile (
l'abbattimento di €. 1.471.194,25 accertato nel quinquennio successivo) di cui l'amministrazione è creditrice.
Poiché per tale annualità ( 2010 ) l'Amministrazione convenuta ha saldato quanto dovuto remunerando la struttura, la compensazione pretesa, e non contrattualmente convenuta, condurrebbe, come osservato dalla convenuta, ad operare una “ saturazione “ del budget assegnato per quell'anno, saturazione non prevista e che neppure costituisce un impegno della struttura. A rigore poi, le eccedenze delle prestazioni rispetto ai volumi previsti ( art. 5 co. 11 contratto 000717) rendevano “ senza titolo “
l'attività di fatturazione della struttura o la richiesta di pagamento;
la possibilità di compensare, come preteso, prestazioni ritenute “ inappropriate “ con un'eccedenza senza titolo, appare quindi non contemplata dal tenore del contratto e anche contraria a ragioni di equilibrio economico – finanziario connesso alle risorse assegnate dalla come espressamente indicato nell'art. 5 ultimo comma CP_8
dello schema contrattuale 2009 - 2010 .
Va ancora osservato che la compensazione prospettata dall'attrice, opererebbe al di fuori del perimetro di cui all'art. 1241 c.c., posto che sovrabudget e le prestazioni inappropriate e quindi non valorizzabili, costituiscono non poste a credito e debito e quindi passibili di estinzione per compensazione, ma pagina 6 di 12 piuttosto voci economiche relative a prestazioni rese oltre i limiti di volumi di spesa assegnati e prestazioni ritenute, in ragione dei controlli, non dovute.
A tali considerazioni, occorre aggiungere il dato contrattuale desumibile dallo schema negoziale riferito al triennio 2014/2016, con cui l'amministrazione introduceva esplicitamente, a differenza delle precedenti annualità, la compensazione ( art. 6 “ Gli importi relativi a prestazioni che a seguito di Cont ulteriori controlli sugli esercizi precedenti risultassero non dovuti dall' , se già versati, si compensano con quelli dell'esercizio in corso e sono detratti dagli acconti e/o dal saldo della produzione liquidabile. Le eventuali eccedenze di produzione non remunerate nell'esercizio oggetto di controllo potranno, all'occorrenza, essere oggetto di compensazione con gli importi da recuperare per prestazioni inappropriate o rese in difformità a requisiti amministrativi”), modellata secondo le previsioni di diritto sostanziale e di cui ha fatto applicazione con riferimento al debito pregresso dell'attrice, stante l'omessa emissione della richiesta nota di credito per l'ammontare di €.
1.471.194,25, importo accertato per prestazioni inappropriate.
Lo schema contrattuale era stato preceduto dalla delibera della Giunta Regionale 5 agosto 2015 n. 13 –
2022, che dettava i criteri complessivi, fra cui l'espressa indicazione che “ i termini contrattuali debbono essere in tutti i casi corrispondenti al triennio 1.1.2014 -31.12.2016”, con l'ulteriore specificazione circa il valore novativo degli schemi contrattuali che si andavano ad approvare, però limitato ai contratti riferiti al biennio 2014 - 2015 che alcune strutture ( appartenenti alle AASSLL TO3
e AL ) avevano già concluso per tale biennio;
deve quindi escludersi la volontà dell'amministrazione di estendere le nuove regole anche a precedenti rapporti, regolati da altri contratti ed esauriti.
Peraltro, sia il precedente contratto che quello regolante il triennio 2014 – 2016, hanno formato oggetto
Contr di sottoscrizione da parte di e quindi le relative statuizioni negoziali debbono ritenersi per parte attrice vincolanti.
2.2 L'ulteriore punto controverso, concernente le prestazioni del 2009, riguardava invece i procedimenti di verifica di appropriatezza, conclusi nel 2014, con note prot. n. 69919 e 69921 del 30
Cont dicembre 14, con cui l' richiedeva l'emissione di ulteriori note di credito per € 907.465,46: tale decurtazione ricomprendeva la somma di € 104.950,35, relativa a 32 casi di ricovero giornaliero ( a fronte dell'assenza di una cartella clinica che giustificasse una degenza più lunga ) e l'importo di €
802.515,11 a titolo di totale abbattimento del valore di prestazioni di riabilitazione cardiologica di II livello.
Contr Cont contestava le decurtazioni indicate dall' ritenute indebite;
le verifiche, relative alle cartelle cliniche del 2009, erano state svolte a ridosso del quinquennio e ciò rendeva gravoso un controllo ed il pagina 7 di 12 contradditorio con i verificatori;
l'abbattimento per €. 104.950,35 non considerava che in molti casi gli interventi erano stati effettuati nelle ore pomeridiane e che l'esigenza di un prolungamento della degenza era giustificata dalla necessità di assistenza del paziente;
quanto al decurtamento per l'importo di € 802.515,11 per carenze documentali, la questione posta costituiva profilo controverso, proprio circa l'obbligatorietà o meno di alcuni documenti ( Protocollo Operativo, Progetto Riabilitativo
Individuale e Proposta di Percorso Riabilitativo Individuale ) già nel 2009.
Cont Osservava l' convenuta, che i 32 casi di prolungata degenza post operatoria non trovavano giustificazione e ciò all'esito di un controllo e verifica svolta anche interpellando MP ( pag. 9 della comparsa); quanto alle 179 cartelle cliniche i controlli erano stati svolti in modo incrociato e il loro abbattimento non era stato motivato dalle ragioni addotte dall'attrice, ma da una carenza multipla di
Contr documentazione;
peraltro aveva aderito all'attività di vigilanza con la sottoscrizione del contratto del 23 aprile 2009, in particolare dell'art. 6 co. 3 del medesimo;
era quindi responsabilità dell'ente erogatore la completezza della documentazione inviata, sulla cui base veniva poi corrisposto il
Contr compenso;
nessuna prova in proposito era stata fornita da
Cont In ordine ad entrambe le contestazioni, l' eccepiva infine la prescrizione, per decorso del termine quinquennale, trattandosi di domande relative a obbligazioni da compiersi con cadenza annuale, nonché la “decadenza convenzionale” quinquennale, come prevista dall'art. 6 co. 4 del contratto/convenzione del 23 aprile 2009.
L'ordine logico della trattazione delle difese promosse, impone di analizzare innanzitutto l'eccezione Cont preliminare di prescrizione, laddove l' affermava dover trovare applicazione l'art. 2948 n. 4 c.c., giacché il rapporto fra le parti rientrava fra “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in
Contr termini più brevi”; poichè la prima richiesta avanzata dal risaliva alla citazione del 2022 e il dies
a quo doveva essere individuato nel 2014, la prescrizione quinquennale era da ritenersi maturata.
La tesi non appare condivisibile;
in punto C.Cass. n. 30546/17 che stabilisce “ La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., n. 4), per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi”.
L'ipotesi trattata dalla Suprema Corte appare sovrapponibile al caso di specie, laddove la struttura, sia in base all'accordo del 2009 che a quello del 2016, è tenuta a rendicontare mensilmente quanto speso Cont per erogare le prestazioni in vece del Sistema Sanitario Regionale e chiedere il corrispettivo all' ; il pagamento, pur previsto con cadenza mensile, è connesso alla rendicontazione periodica prevista in pagina 8 di 12 contratto;
la periodicità è quindi collegata alla presentazione di un rendiconto, con pagamento solo eventuale e qualora vi siano prestazioni da remunerare, non assimilabile ad esempio al pagamento delle bollette relative ad utenze.
Parimenti non persuasiva la tesi circa la perdita del diritto di credito, ai sensi dell'esito dell'art. 6 co. 4 del contratto del 2009, disciplina che secondo la convenuta definisce un'ipotesi di “decadenza convenzionale” quinquennale ( “In ordine alle procedure di controllo della codificazione delle SDO, si precisa che ogni rettifica di registrazione connessa alla corretta applicazione in riduzione della tariffazione regionale, anché separata e successiva alla procedura contestativa ex art 5 sesto comma del presente contratto, è suscettibile di determinare il recupero dei valori relativi, salva la responsabilità ex art. 1218 cod. civ., entro il quinquennio successivo all'esecuzione delle prestazioni); si conviene circa la natura decadenziale del termine indicato, ma solo per l'Amministrazione deputata ai controlli;
il tenore della previsione non consente al contrario di estendere anche all'ente prestatore dei servizi un termine di decadenza per reclamare i propri compensi. Contr Quanto al merito della pretesa, va osservato che la somma di €. 907.465,46 richiesta da ricomprende l'importo di €. 104.950,35, definito a seguito ai controlli effettuati dalla regione Piemonte
(c.d. Abbattimenti di secondo livello denominati “Abbattimenti LEA” e “Abbattimenti ricoveri ripetuti”, come risulta dalla nota regionale prot. 1016/A14050 del 22.12.2014) e la somma di €.
802.515,11, relativa ad abbattimento di Terzo livello effettuato dalla Commissione di vigilanza dell'ASL (CRE).
Per entrambe le somme appaiono necessarie le seguenti considerazioni.
Cont Con riguardo al primo importo, l' convenuta ha rappresentato e documentato ( doc. 13 e 15 ) che il
Cont predetto recupero era riconducibile a controlli operati dalla Regione e non all' a cui poi spettava l'attività di recupero;
i controlli sulle cd. SDO ( schede di dimissione ), come rappresentato dalla nota del 22.12.2014 ( prot. 1016/A14050 ) erano stati condotti sia sulla scorta dei verbali e relazioni delle strutture erogatrici. Contr La disapplicazione invocata da dei predetti provvedimenti non appare quindi istanza percorribile, sia perché la Regione competente non è stata convenuta in giudizio, sia perché la struttura non ha addotto alcun elemento per ritenere errato l'abbattimento applicato, limitandosi ad affermare che fosse la convenuta a dover provare la correttezza dello stesso.
Cont Se non spettava all' dimostrare la correttezza di un'attività e quindi di provvedimento reso da altra Contr autorità, era però onere di fornire elementi a sostegno della propria tesi, mediante l'indicazione di quali prestazioni erano state eseguite e del perché fossero necessarie, allegando le necessarie prove pagina 9 di 12 documentali da confrontare con quelle che avevano fondato il provvedimento della o, al più, CP_8
laddove essenziale, chiedendo un ordine di esibizione nei confronti della CP_8
Le medesime considerazioni si impongono anche con riguardo alla restante parte di abbattimento,
Cont elaborato all'esito dei controlli delle commissioni di vigilanza dell'
Parte convenuta ha prodotto le elaborazioni excel frutto dei controlli incrociati svolti e nel corso del giudizio si è anche assunta la testimonianza della teste che così dichiarava: “ Adr. Preciso che Tes_1 quando è stata promossa l'azione di il mio compito è stato quello di reperire tutta la CP_2
documentazione relativa;
nel protocollo aziendale sono stati reperiti i documenti ed in particolare un Cont documento formato da più allegati predisposto dal Nucleo Controllo Ricoveri Esterni dell' ; allegato risultavano anche dei verbali del nucleo relativi a sopralluoghi effettuati presso la struttura, che documentavano l'attività svolta;
in alcuni casi erano anche allegati delle dichiarazioni della struttura.”
Alla teste viene mostrato il foglio excelle prodotto nel novembre 2022 con chiavetta USB ( controllo III livello 010 611) e così dichiara “ si tratta di foglio che è stato rinvenuto all'interno del protocollo di cui ho sopra accennato;
contiene l'elenco delle SDO che sono state verificate, dei controlli eseguiti e degli abbattimenti effettuati.”; si tratta pertanto di documentazione proveniente dall'amministrazione convenuta.
Cont Contr I controlli svolti hanno anche formato oggetto di un contradditorio tra ed , come si evince dal verbale di accertamento dell'11.12.2014 ( doc. 16) , in cui in parte rientravano le contestazioni sui 70 ricoveri prolungati, mentre per i ricoveri ordinari, si dava atto che su 339 cartelle, 179 apparivano mancanti di uno o più documenti autorizzativi, come descritto.
Parte attrice era quindi informata dei controlli svolti e delle risultanze a cui erano approdati, nonchè
Cont posta in condizione di interloquire efficacemente con le amministrazioni ( e ), fornendo CP_8
ove necessario dati contrastanti con gli esiti delle attività di verifica, come risulta ad esempio nelle note
Contr a margine del verbale dell'11.12.2014 ( doc. 16), con cui rappresentava le proprie riserve;
ancora Cont Contr da rimarcare la nota della Direzione Generale dell' trasmessa ad del 23.12.2014 ( doc. 16), a cui venivano allegate le risultanze circa i controlli effettuati sulle cartelle, con un ammontare finale da abbattere di €. 802.515,11 e con specifica indicazione delle specifiche cartelle e delle percentuali di abbattimento.
Ritiene il Tribunale, sulla scorta delle produzioni effettuate e anche alla luce delle deposizioni rese,
Cont Contr che l'onere probatorio in capo all' sia stato soddisfatto, spettando invece ad fornire su ogni singolo abbattimento compiuto e documentato, elementi di segno contrario, ad esempio allegando tutte le cartelle cliniche e non la scheda di dimissione, il cui valore probatorio appare di scarsa rilevanza ( “
pagina 10 di 12 In tema di prestazioni sanitarie in convenzione con il servizio sanitario nazionale, la scheda di dimissione ospedaliera non riveste valore probatorio ai fini del riconoscimento del diritto alla remunerazione, rispondendo ad un mera funzione informativa e statistica. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello, che aveva attribuito alla scheda in parola valore di prova dell'esecuzione delle prestazioni convenzionate) C.Cass. 19826/2020.
Va infine ancora osservato che anche qualora l'onere probatorio in capo a parte attrice fosse stato soddisfatto, non appariva corretto rimettere al Tribunale, seppur incidenter tantum, una domanda circa la valutazione dell'opportunità e correttezza dell'azione amministrativa esercitata dalla CP_8
nonostante l'odierno giudizio riguardi la liquidazione di corrispettivi e non il provvedimento della
è altresì vero che presupposto della liquidazione è ( almeno in parte ) il provvedimento CP_8
regionale, che risulta connotato da discrezionalità tecnica;
ad esempio, l'opportunità di ricoveri anche notturni per gli interventi di oculistica, costituisce una valutazione che attiene alla nell'ambito CP_8 dell'esercizio delle sue competenze in materia sanitaria, che non può essere rimessa al giudice ordinario;
di ciò appare consapevole anche parte attrice, laddove sostiene che sussista
“contraddittorietà dell'azione amministrativa”, evidenziando gli aspetti discrezionali di tale azione. Cont In tal senso occorre quindi dare conto del tenore della nota della Direzione Generale dell' ( doc. 2) laddove richiamava “ le disposizioni regionali in materia di appropriatezza dell'attività di ricovero….”, e della nota della Regione Piemonte citata nella stessa comunicazione ( doc. 16 ) in cui si dava conto degli esiti dei controlli, atti che ben rappresentano le linee programmatiche che la CP_8
Cont aveva adottato e a cui l' i doveva attenere.
3.Respinta la domanda di condanna promossa in via principale, occorre infine trattare la subordinata promossa sempre da parte attrice, che invoca il pagamento di €. 907.465,46 ai sensi dell'art. 2041 c.c..
La domanda di ingiustificato arricchimento, come condivisibilmente sostenuto dalla costante giurisprudenza e cristallizzato dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 33954/2023, è “ Proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con
l'ordine pubblico”.
Nel caso di specie, la condizione di necessaria sussidiarietà dell'arricchimento senza causa non sussiste;
le prestazioni per le quali si richiede il pagamento del corrispettivo sono oggetto di un pagina 11 di 12 contratto pacificamente concluso e valido fra le parti;
il mancato pagamento è conseguenza dell'inadempimento di parte attrice, che non ha fornito in giudizio prova adeguata circa la corretta effettuazione delle prestazioni sanitarie demandate e su cui fonda la propria pretesa di condanna;
anche tale domanda va pertanto respinta.
4. Stante il rigetto delle domande attoree, la riconvenzionale subordinata della convenuta deve ritenersi assorbita.
5. Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte attrice. Dato il valore della causa, che si colloca nello scaglione fra € 2.000.001 ed € 4.000.000, e vista la nota spese della convenuta, che colloca le proprie pretese tra il valore minimo e medio, ritiene il Tribunale di liquidare gli onorari nell'importo di €. 29.154,00 come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita.
Respinge l'eccezione di prescrizione promossa da . Controparte_5
Respinge le domande tutte promosse da Controparte_2
Dichiara tenuta e per l'effetto condanna alla rifusione delle spese di lite Controparte_2
sostenute da , che si liquidano in €. 29.154,00 per onorari, Controparte_5
oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Torino, 5 marzo 2025
Il Giudice
dott. Maria Luciana Dughetti
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1027/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to P.Melpignano, elettivamente domiciliato in Parte_1
Indirizzo Telematico presso il difensore avv.to Melpignano.
Attore contro
, con il patrocinio dell'avv.to S.Cresta e Avv.to Controparte_1
L.Polito, elettivamente domiciliata in , Via Principi D'Acaja n. 47, presso il difensore avv.to CP_1
Cresta.
Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Nel merito:
- in via principale:
(i) accertare e dichiarare che vanta nei confronti della un Controparte_2 Controparte_3 credito certo, liquido ed esigibile pari a € 1.471.194,25, o a quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di corrispettivo per prestazioni di ricovero rese nell'anno 2010, illegittimamente decurtate dal saldo dovuto per l'anno 2015 e, per l'effetto, condannare l' , in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all'attrice la somma di €
1.471.194,25, ovvero il diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, oltre interessi di
pagina 1 di 12 legge ex art. 1284, comma quarto, c.c. e rivalutazione dal dovuto al saldo, per tutti i motivi di cui in atti;
(ii) accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto in capo alla di abbattere di € Controparte_3
907.465,46 o di quella diversa somma che sarà definita dall'Ill.mo Giudicante, i corrispettivi per prestazioni rese dall'attrice nel corso del 2009, ritenute ex post inappropriate, con decurtazione del suddetto importo dal corrispettivo dovuto per il 2014. Per l'effetto, previa eventuale disapplicazione di provvedimenti amministrativi illegittimi, condannare la a corrispondere all'attrice Controparte_3 il predetto importo di € 907.465,46, ovvero il diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284, comma quarto, c.c. e rivalutazione dal dovuto al saldo, per i motivi tutti di cui in atti.
- In via subordinata rispetto alla domanda principale sub (ii)
(iii) per la denegata ipotesi di riconoscimento della legittimità dell'abbattimento contestato in atti delle somme dovute dalla per prestazioni rese nel corso dell'anno 2009, ritenute ex post Controparte_3
inappropriate, con decurtazione del relativo importo dal corrispettivo dovuto per l'anno 2014, condannare, ai sensi dell'art. 2041 cc, la convenuta a corrispondere all'attrice l'importo di €
907.465,46, ovvero il diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia.
In ogni caso, respingere in quanto del tutto infondata la domanda riconvenzionale spiegata dall'
[...]
. Controparte_3
Il tutto, in ogni caso, con vittoria di competenze e spese del presente procedimento, maggiorate di spese generali e accessori, per IVA e CPA, come per legge”.
Per parte convenuta:
“respinta ogni avversaria domanda, istanza, produzione ed eccezione,
- nel merito, in via preliminare istruttoria:
Cont riemettere la causa in istruttoria accogliendo l'istanza formulata dall' nella seconda memoria istruttoria del 30.11.2022 (v. par. 16 di pag. 17 di tale atto) e quindi ordinare ai sensi dell'art. 210
c.p.c. a l'esibizione e la produzione in giudizio delle cartelle cliniche, in suo Controparte_2
esclusivo possesso, relative alle prestazioni oggetto di causa svolte negli anni 2009 -2010 e remunerate dall'Amministrazione convenuta;
- nel merito, in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza/prescrizione quinquennale convenzionale (nonché ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.) delle somme pretese ex adverso con riferimento all'anno 2009 (per almeno € 907.465,46 oltre interessi ex art. 1284 comma 4 cod. civ.) e per l'effetto respingersi le avverse domande siccome inammissibili ed infondate;
pagina 2 di 12 - in via principale: rigettare integralmente, siccome inammissibili e comunque infondate, le avverse domande ed eccezioni
(anche quelle di cui al verbale d'udienza del 30.05.2022) comprese quelle formulate in via principale ex art. 2041 cod. civ., per difetto dei presupposti in fatto e in diritto, assolvendo l' Controparte_3
da ogni domanda proposta ex adverso;
- in via riconvenzionale: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga riconosciuta e accertata come dovuta dall' CP_3
e a favore della − in caso di accoglimento (anche solo
[...] Controparte_4 parziale) delle domande dispiegate ex adverso − una qualsivoglia somma di denaro, si chiede che essa sia ridotta dall'Ill.mo Tribunale, compensandola con le somme che saranno accertate e dichiarate dall'Ill.mo Giudicante fondatamente e legittimamente trattenute dall' negli anni Controparte_3
2014 e 2015, per le ragioni dedotte, nei confronti di Controparte_2
a) per l'anno 2010 sino alla concorrenza della somma di euro 1.471.194,25 o di quella diversa che sarà accertata in corso di causa, oltre accessori di legge, con ogni conseguenziale statuizione;
b) per l'anno 2009 sino alla concorrenza della somma di euro 907.465,46 o di quella diversa che sarà accertata in corso di causa, oltre accessori di legge, con ogni conseguenziale statuizione;
- in ogni caso: condannarsi la controparte al pagamento delle spese di lite, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA 4% ed IVA ai sensi di legge, nonché al rimborso del contributo unificato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato per la prima udienza del 14/5- 30/5/2022, Controparte_2 conveniva in giudizio l' già per vederla Controparte_5 CP_6 condannare al pagamento di € 1.471.194,25, a titolo di corrispettivo per prestazioni di ricovero rese nell'anno 2010, illegittimamente decurtate dal saldo dovuto per l'anno 2015, nonché di € 907.465,46, per prestazioni del 2009 illegittimamente ritenute ex post inappropriate e decurtate dal corrispettivo dovuto per il 2014.
L si costituiva in data 22 aprile 2022, eccependo la prescrizione delle pretese Controparte_3
attoree, chiedendo altrimenti il rigetto nel merito e, in via riconvenzionale, chiedendo la compensazione di quanto eventualmente dovuto con le somme legittimamente trattenute.
Le parti instavano per i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., che venivano concessi;
assunte all'udienza del
Cont 17 ottobre 2023 prove orali, con l'audizione dei testi richiesti da parte convenuta, tutti funzionari la causa veniva mandata a decisione.
pagina 3 di 12 2. Costituisce circostanza pacifica e non contestata che gestisca a una Controparte_2 CP_1
casa di cura con 151 posti letto, di cui 16 per pazienti di terapia intensiva e sub intensiva, e che tale clinica operi in regime di accreditamento con il Sistema Sanitario Regionale, in forza di accordi
Cont sottoscritti negli anni con la di riferimento e all'interno del limite di budget consentito (con conseguente non retribuzione per il c.d. sovrabudget, costituito da prestazioni erogate oltre i limiti di spesa autorizzati).
Contr La controversia promossa da riguarda due profili e quindi:
1. La compensazione, contestata dall'attrice come illegittima, operata dall'Ente convenuto tra il minore valore delle prestazioni relative al 2010 con il saldo da corrispondere per il 2015;
2. L'indebita richiesta di una nota di credito che la convenuta avanzava per la complessiva somma di €. 907.465,46, di cui €. 104.950,35 a titolo di recupero, per 32 casi, della tariffa di un giorno Cont di ricovero, ed €. 802.515,11 a titolo di abbattimento praticato dall' su 179 cartelle cliniche di riabilitazione cardiologica, ritenute carenti di documentazione;
Occorre quindi esaminare partitamente le due doglianze, alla luce della normativa di settore.
2.1 L'importo di €. 1.471.194,25, pari all'ammontare per il 2010 del minore valore delle prestazioni
Contr Cont fornite da ha costituito importo inizialmente corrisposto dall' in sede di conguaglio sulle prestazioni del 2010; successivamente, a seguito dei controlli resi dalla Commissione di Vigilanza Cont dell' si comunicava che il predetto importo era stato versato per prestazioni non necessarie o non Cont idonee, ragione per cui l' avanzava richiesta di restituzione mediante l'emissione di una nota di credito ( Comunicazione protocollo 2015/0077986 del 29.12.2015); poiché nessuna emissione di nota
Contr Cont di credito da parte di seguiva alla comunicazione, l' operava quindi una compensazione, ma rispetto ai conteggi riferiti al 2015 e quindi trattenendo il relativo importo dal conguaglio dovuto per l'anno 2015. Contr osservava che il meccanismo compensativo, previsto per i contratti riferito al triennio 2014/2016, costituiva al contrario espressione di un principio contabile, da applicarsi in via retroattiva anche per le prestazioni precedenti il triennio 2014/2016 e quindi anche per quelle maturate nel 2010; in definitiva la compensazione avrebbe dovuto essere applicata tra le prestazioni erogate in quell'annualità e quelle ritenute inappropriate sempre riferite a tale periodo;
la compensazione in tal modo applicata avrebbe inciso sulle prestazioni sovrabudget non riconosciute.
Cont L contestava tale prospettazione, osservando che le previsioni negoziali per i contratti relativi al Contr triennio 2014-2016, che aveva sottoscritto, non trovavano applicazioni per i rapporti relativi agli anni precedenti;
richiamava in particolare il tenore dell'art. 6 co. 7 del contratto riferito al triennio pagina 4 di 12 indicato, che in proposito disponeva che :“Gli importi relativi a prestazioni che a seguito di ulteriori Cont controlli sugli esercizi precedenti risultassero non dovuti dall' , se già versati, si compensano con quelli dell'esercizio in corso e sono detratti dagli acconti e/o dal saldo della produzione liquidabile. Le eventuali eccedenze di produzione non remunerate nell'esercizio oggetto di controllo potranno, all'occorrenza, essere oggetto di compensazione con gli importi da recuperare per prestazioni inappropriate o rese in difformità a requisiti amministrativi”.
A tali considerazioni, occorreva anche aggiungere che, con riferimento alle annualità 2009 – 2010 ( delibera n. 717/055/2009 del 23.4.2009 ), era stato esplicitamente previsto il potere di recuperare somme già corrisposte e non dovute, come risultante dalle procedute di controllo delle schede di dimissioni ospedaliere ( SDO ), entro il quinquennio successivo dall'esecuzione delle prestazioni ( art. 6 co. 4 : “In ordine alle procedure di controllo della codificazione delle SDO [Schede di Dimissione
Ospedaliera n.d.r.], si precisa che ogni rettifica di registrazione connessa alla corretta applicazione in riduzione della tariffazione regionale, anche separata e successiva alla procedura contestativa ex art 5 sesto comma del presente contratto, è suscettibile di determinare il recupero dei valori relativi, salva la responsabilità ex art. 1218 cod. civ., entro il quinquennio successivo all'esecuzione delle prestazioni”).
La tesi di parte attrice non appare condivisibile per le ragioni che seguono.
Contr Cont I rapporti tra e l' elativi al biennio 2009/2010 apparivano regolati da uno schema contrattuale che non prevedeva alcun meccanismo compensativo, sovrapponibile a quello poi strutturato nel successivo schema per il triennio 2014/2016 e regolato dal citato art. 6.
La disciplina relativa al corrispettivo ( art. 5 ), contemplava l'ipotesi in cui la produzione di MP, per attività ambulatoriale e di ricovero, superasse il corrispettivo pattuito in contratto, prevedendo in tal caso che l'eccedenza dovesse essere inserita in nota di credito quale “ liberalità “ della struttura verso l' parimenti, nel caso di riscontro di prestazioni in eccedenza dei volumi previsti, la relativa CP_6
fatturazione o la richiesta di pagamento, era da ritenersi priva di titolo, tranne la possibilità di stipulazione di contratti integrativi, che andavano ad attribuire, una giustificazione postuma a prestazioni che altrimenti ne erano prive, come statuito. Contr La disciplina dei corrispettivi si completava poi con quanto previsto dall'art. 6, laddove prestava consenso all'attività di vigilanza ( comma 4 ) e accettava altresì quanto stabilito dall'ultimo comma (
“In ordine alle procedure di controllo della codificazione delle SDO, si precisa che ogni rettifica di registrazione connessa alla corretta applicazione in riduzione della tariffazione regionale, anche separata e successiva alla procedura contestativa ex art 5 sesto comma del presente contratto, è suscettibile di determinare il recupero dei valori relativi, salva la responsabilità ex art. 1218 cod. civ., pagina 5 di 12 entro il quinquennio successivo all'esecuzione delle prestazioni”) circa il diritto di recupero che l'amministrazione di riservava di effettuare, entro il successivo quinquennio e all'esito dei controlli ispettivi.
E' pacifico che il termine quinquennale sia stato rispettato dall'Amministrazione, atteso che la comunicazione dell' in proposito risale al 29.12.2015 e riguarda le risultanze dell'attività di CP_6
verifica svolta in virtù dei poteri ispettivi assegnati, sull'annualità del 2010, con un risultato, in termini di abbattimento, pari a €. 1.471.194,25, somma per la quale la convenuta chiedeva l'emissione della nota di credito prevista dal contratto e che poi è stata recuperata tramite compensazione;
la nota citata ( Cont Contr doc. 2 ) con cui la Direzione Generale dell' invitava all'emissione della nota di credito, ben spiegava che la “ valorizzazione “ delle SDO ( schede di dimissioni ) prospettata dalla struttura, era contestata e quindi la somma di €. 1.471.194,25 costituiva un abbattimento economico risultante dall'attività ispettiva e sanzionatoria attribuita alla Commissione di Vigilanza dell' CP_6
Contr La pretesa di di applicare, in via retroattiva, la compensazione tra il predetto valore ed il sovrabudget del 2010, pari a €. 2.284.936,00, non solo trova un limite nell'assenza di previsioni in punto e quindi in ordine ad una preventiva disciplina negoziale circa la compensazione volontaria ( art. 1252 co. 2 c.c. ), laddove al contrario l'amministrazione si riservava il diritto di un recupero postumo da realizzare nel quinquennio ( art. 6 comma 4 ), ma appare di fatto non realizzabile nella misura in cui i risultati dell'attività riferita a tale annualità si sono consolidati ed esauriti, con un dato contabile (
l'abbattimento di €. 1.471.194,25 accertato nel quinquennio successivo) di cui l'amministrazione è creditrice.
Poiché per tale annualità ( 2010 ) l'Amministrazione convenuta ha saldato quanto dovuto remunerando la struttura, la compensazione pretesa, e non contrattualmente convenuta, condurrebbe, come osservato dalla convenuta, ad operare una “ saturazione “ del budget assegnato per quell'anno, saturazione non prevista e che neppure costituisce un impegno della struttura. A rigore poi, le eccedenze delle prestazioni rispetto ai volumi previsti ( art. 5 co. 11 contratto 000717) rendevano “ senza titolo “
l'attività di fatturazione della struttura o la richiesta di pagamento;
la possibilità di compensare, come preteso, prestazioni ritenute “ inappropriate “ con un'eccedenza senza titolo, appare quindi non contemplata dal tenore del contratto e anche contraria a ragioni di equilibrio economico – finanziario connesso alle risorse assegnate dalla come espressamente indicato nell'art. 5 ultimo comma CP_8
dello schema contrattuale 2009 - 2010 .
Va ancora osservato che la compensazione prospettata dall'attrice, opererebbe al di fuori del perimetro di cui all'art. 1241 c.c., posto che sovrabudget e le prestazioni inappropriate e quindi non valorizzabili, costituiscono non poste a credito e debito e quindi passibili di estinzione per compensazione, ma pagina 6 di 12 piuttosto voci economiche relative a prestazioni rese oltre i limiti di volumi di spesa assegnati e prestazioni ritenute, in ragione dei controlli, non dovute.
A tali considerazioni, occorre aggiungere il dato contrattuale desumibile dallo schema negoziale riferito al triennio 2014/2016, con cui l'amministrazione introduceva esplicitamente, a differenza delle precedenti annualità, la compensazione ( art. 6 “ Gli importi relativi a prestazioni che a seguito di Cont ulteriori controlli sugli esercizi precedenti risultassero non dovuti dall' , se già versati, si compensano con quelli dell'esercizio in corso e sono detratti dagli acconti e/o dal saldo della produzione liquidabile. Le eventuali eccedenze di produzione non remunerate nell'esercizio oggetto di controllo potranno, all'occorrenza, essere oggetto di compensazione con gli importi da recuperare per prestazioni inappropriate o rese in difformità a requisiti amministrativi”), modellata secondo le previsioni di diritto sostanziale e di cui ha fatto applicazione con riferimento al debito pregresso dell'attrice, stante l'omessa emissione della richiesta nota di credito per l'ammontare di €.
1.471.194,25, importo accertato per prestazioni inappropriate.
Lo schema contrattuale era stato preceduto dalla delibera della Giunta Regionale 5 agosto 2015 n. 13 –
2022, che dettava i criteri complessivi, fra cui l'espressa indicazione che “ i termini contrattuali debbono essere in tutti i casi corrispondenti al triennio 1.1.2014 -31.12.2016”, con l'ulteriore specificazione circa il valore novativo degli schemi contrattuali che si andavano ad approvare, però limitato ai contratti riferiti al biennio 2014 - 2015 che alcune strutture ( appartenenti alle AASSLL TO3
e AL ) avevano già concluso per tale biennio;
deve quindi escludersi la volontà dell'amministrazione di estendere le nuove regole anche a precedenti rapporti, regolati da altri contratti ed esauriti.
Peraltro, sia il precedente contratto che quello regolante il triennio 2014 – 2016, hanno formato oggetto
Contr di sottoscrizione da parte di e quindi le relative statuizioni negoziali debbono ritenersi per parte attrice vincolanti.
2.2 L'ulteriore punto controverso, concernente le prestazioni del 2009, riguardava invece i procedimenti di verifica di appropriatezza, conclusi nel 2014, con note prot. n. 69919 e 69921 del 30
Cont dicembre 14, con cui l' richiedeva l'emissione di ulteriori note di credito per € 907.465,46: tale decurtazione ricomprendeva la somma di € 104.950,35, relativa a 32 casi di ricovero giornaliero ( a fronte dell'assenza di una cartella clinica che giustificasse una degenza più lunga ) e l'importo di €
802.515,11 a titolo di totale abbattimento del valore di prestazioni di riabilitazione cardiologica di II livello.
Contr Cont contestava le decurtazioni indicate dall' ritenute indebite;
le verifiche, relative alle cartelle cliniche del 2009, erano state svolte a ridosso del quinquennio e ciò rendeva gravoso un controllo ed il pagina 7 di 12 contradditorio con i verificatori;
l'abbattimento per €. 104.950,35 non considerava che in molti casi gli interventi erano stati effettuati nelle ore pomeridiane e che l'esigenza di un prolungamento della degenza era giustificata dalla necessità di assistenza del paziente;
quanto al decurtamento per l'importo di € 802.515,11 per carenze documentali, la questione posta costituiva profilo controverso, proprio circa l'obbligatorietà o meno di alcuni documenti ( Protocollo Operativo, Progetto Riabilitativo
Individuale e Proposta di Percorso Riabilitativo Individuale ) già nel 2009.
Cont Osservava l' convenuta, che i 32 casi di prolungata degenza post operatoria non trovavano giustificazione e ciò all'esito di un controllo e verifica svolta anche interpellando MP ( pag. 9 della comparsa); quanto alle 179 cartelle cliniche i controlli erano stati svolti in modo incrociato e il loro abbattimento non era stato motivato dalle ragioni addotte dall'attrice, ma da una carenza multipla di
Contr documentazione;
peraltro aveva aderito all'attività di vigilanza con la sottoscrizione del contratto del 23 aprile 2009, in particolare dell'art. 6 co. 3 del medesimo;
era quindi responsabilità dell'ente erogatore la completezza della documentazione inviata, sulla cui base veniva poi corrisposto il
Contr compenso;
nessuna prova in proposito era stata fornita da
Cont In ordine ad entrambe le contestazioni, l' eccepiva infine la prescrizione, per decorso del termine quinquennale, trattandosi di domande relative a obbligazioni da compiersi con cadenza annuale, nonché la “decadenza convenzionale” quinquennale, come prevista dall'art. 6 co. 4 del contratto/convenzione del 23 aprile 2009.
L'ordine logico della trattazione delle difese promosse, impone di analizzare innanzitutto l'eccezione Cont preliminare di prescrizione, laddove l' affermava dover trovare applicazione l'art. 2948 n. 4 c.c., giacché il rapporto fra le parti rientrava fra “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in
Contr termini più brevi”; poichè la prima richiesta avanzata dal risaliva alla citazione del 2022 e il dies
a quo doveva essere individuato nel 2014, la prescrizione quinquennale era da ritenersi maturata.
La tesi non appare condivisibile;
in punto C.Cass. n. 30546/17 che stabilisce “ La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., n. 4), per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi”.
L'ipotesi trattata dalla Suprema Corte appare sovrapponibile al caso di specie, laddove la struttura, sia in base all'accordo del 2009 che a quello del 2016, è tenuta a rendicontare mensilmente quanto speso Cont per erogare le prestazioni in vece del Sistema Sanitario Regionale e chiedere il corrispettivo all' ; il pagamento, pur previsto con cadenza mensile, è connesso alla rendicontazione periodica prevista in pagina 8 di 12 contratto;
la periodicità è quindi collegata alla presentazione di un rendiconto, con pagamento solo eventuale e qualora vi siano prestazioni da remunerare, non assimilabile ad esempio al pagamento delle bollette relative ad utenze.
Parimenti non persuasiva la tesi circa la perdita del diritto di credito, ai sensi dell'esito dell'art. 6 co. 4 del contratto del 2009, disciplina che secondo la convenuta definisce un'ipotesi di “decadenza convenzionale” quinquennale ( “In ordine alle procedure di controllo della codificazione delle SDO, si precisa che ogni rettifica di registrazione connessa alla corretta applicazione in riduzione della tariffazione regionale, anché separata e successiva alla procedura contestativa ex art 5 sesto comma del presente contratto, è suscettibile di determinare il recupero dei valori relativi, salva la responsabilità ex art. 1218 cod. civ., entro il quinquennio successivo all'esecuzione delle prestazioni); si conviene circa la natura decadenziale del termine indicato, ma solo per l'Amministrazione deputata ai controlli;
il tenore della previsione non consente al contrario di estendere anche all'ente prestatore dei servizi un termine di decadenza per reclamare i propri compensi. Contr Quanto al merito della pretesa, va osservato che la somma di €. 907.465,46 richiesta da ricomprende l'importo di €. 104.950,35, definito a seguito ai controlli effettuati dalla regione Piemonte
(c.d. Abbattimenti di secondo livello denominati “Abbattimenti LEA” e “Abbattimenti ricoveri ripetuti”, come risulta dalla nota regionale prot. 1016/A14050 del 22.12.2014) e la somma di €.
802.515,11, relativa ad abbattimento di Terzo livello effettuato dalla Commissione di vigilanza dell'ASL (CRE).
Per entrambe le somme appaiono necessarie le seguenti considerazioni.
Cont Con riguardo al primo importo, l' convenuta ha rappresentato e documentato ( doc. 13 e 15 ) che il
Cont predetto recupero era riconducibile a controlli operati dalla Regione e non all' a cui poi spettava l'attività di recupero;
i controlli sulle cd. SDO ( schede di dimissione ), come rappresentato dalla nota del 22.12.2014 ( prot. 1016/A14050 ) erano stati condotti sia sulla scorta dei verbali e relazioni delle strutture erogatrici. Contr La disapplicazione invocata da dei predetti provvedimenti non appare quindi istanza percorribile, sia perché la Regione competente non è stata convenuta in giudizio, sia perché la struttura non ha addotto alcun elemento per ritenere errato l'abbattimento applicato, limitandosi ad affermare che fosse la convenuta a dover provare la correttezza dello stesso.
Cont Se non spettava all' dimostrare la correttezza di un'attività e quindi di provvedimento reso da altra Contr autorità, era però onere di fornire elementi a sostegno della propria tesi, mediante l'indicazione di quali prestazioni erano state eseguite e del perché fossero necessarie, allegando le necessarie prove pagina 9 di 12 documentali da confrontare con quelle che avevano fondato il provvedimento della o, al più, CP_8
laddove essenziale, chiedendo un ordine di esibizione nei confronti della CP_8
Le medesime considerazioni si impongono anche con riguardo alla restante parte di abbattimento,
Cont elaborato all'esito dei controlli delle commissioni di vigilanza dell'
Parte convenuta ha prodotto le elaborazioni excel frutto dei controlli incrociati svolti e nel corso del giudizio si è anche assunta la testimonianza della teste che così dichiarava: “ Adr. Preciso che Tes_1 quando è stata promossa l'azione di il mio compito è stato quello di reperire tutta la CP_2
documentazione relativa;
nel protocollo aziendale sono stati reperiti i documenti ed in particolare un Cont documento formato da più allegati predisposto dal Nucleo Controllo Ricoveri Esterni dell' ; allegato risultavano anche dei verbali del nucleo relativi a sopralluoghi effettuati presso la struttura, che documentavano l'attività svolta;
in alcuni casi erano anche allegati delle dichiarazioni della struttura.”
Alla teste viene mostrato il foglio excelle prodotto nel novembre 2022 con chiavetta USB ( controllo III livello 010 611) e così dichiara “ si tratta di foglio che è stato rinvenuto all'interno del protocollo di cui ho sopra accennato;
contiene l'elenco delle SDO che sono state verificate, dei controlli eseguiti e degli abbattimenti effettuati.”; si tratta pertanto di documentazione proveniente dall'amministrazione convenuta.
Cont Contr I controlli svolti hanno anche formato oggetto di un contradditorio tra ed , come si evince dal verbale di accertamento dell'11.12.2014 ( doc. 16) , in cui in parte rientravano le contestazioni sui 70 ricoveri prolungati, mentre per i ricoveri ordinari, si dava atto che su 339 cartelle, 179 apparivano mancanti di uno o più documenti autorizzativi, come descritto.
Parte attrice era quindi informata dei controlli svolti e delle risultanze a cui erano approdati, nonchè
Cont posta in condizione di interloquire efficacemente con le amministrazioni ( e ), fornendo CP_8
ove necessario dati contrastanti con gli esiti delle attività di verifica, come risulta ad esempio nelle note
Contr a margine del verbale dell'11.12.2014 ( doc. 16), con cui rappresentava le proprie riserve;
ancora Cont Contr da rimarcare la nota della Direzione Generale dell' trasmessa ad del 23.12.2014 ( doc. 16), a cui venivano allegate le risultanze circa i controlli effettuati sulle cartelle, con un ammontare finale da abbattere di €. 802.515,11 e con specifica indicazione delle specifiche cartelle e delle percentuali di abbattimento.
Ritiene il Tribunale, sulla scorta delle produzioni effettuate e anche alla luce delle deposizioni rese,
Cont Contr che l'onere probatorio in capo all' sia stato soddisfatto, spettando invece ad fornire su ogni singolo abbattimento compiuto e documentato, elementi di segno contrario, ad esempio allegando tutte le cartelle cliniche e non la scheda di dimissione, il cui valore probatorio appare di scarsa rilevanza ( “
pagina 10 di 12 In tema di prestazioni sanitarie in convenzione con il servizio sanitario nazionale, la scheda di dimissione ospedaliera non riveste valore probatorio ai fini del riconoscimento del diritto alla remunerazione, rispondendo ad un mera funzione informativa e statistica. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello, che aveva attribuito alla scheda in parola valore di prova dell'esecuzione delle prestazioni convenzionate) C.Cass. 19826/2020.
Va infine ancora osservato che anche qualora l'onere probatorio in capo a parte attrice fosse stato soddisfatto, non appariva corretto rimettere al Tribunale, seppur incidenter tantum, una domanda circa la valutazione dell'opportunità e correttezza dell'azione amministrativa esercitata dalla CP_8
nonostante l'odierno giudizio riguardi la liquidazione di corrispettivi e non il provvedimento della
è altresì vero che presupposto della liquidazione è ( almeno in parte ) il provvedimento CP_8
regionale, che risulta connotato da discrezionalità tecnica;
ad esempio, l'opportunità di ricoveri anche notturni per gli interventi di oculistica, costituisce una valutazione che attiene alla nell'ambito CP_8 dell'esercizio delle sue competenze in materia sanitaria, che non può essere rimessa al giudice ordinario;
di ciò appare consapevole anche parte attrice, laddove sostiene che sussista
“contraddittorietà dell'azione amministrativa”, evidenziando gli aspetti discrezionali di tale azione. Cont In tal senso occorre quindi dare conto del tenore della nota della Direzione Generale dell' ( doc. 2) laddove richiamava “ le disposizioni regionali in materia di appropriatezza dell'attività di ricovero….”, e della nota della Regione Piemonte citata nella stessa comunicazione ( doc. 16 ) in cui si dava conto degli esiti dei controlli, atti che ben rappresentano le linee programmatiche che la CP_8
Cont aveva adottato e a cui l' i doveva attenere.
3.Respinta la domanda di condanna promossa in via principale, occorre infine trattare la subordinata promossa sempre da parte attrice, che invoca il pagamento di €. 907.465,46 ai sensi dell'art. 2041 c.c..
La domanda di ingiustificato arricchimento, come condivisibilmente sostenuto dalla costante giurisprudenza e cristallizzato dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 33954/2023, è “ Proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con
l'ordine pubblico”.
Nel caso di specie, la condizione di necessaria sussidiarietà dell'arricchimento senza causa non sussiste;
le prestazioni per le quali si richiede il pagamento del corrispettivo sono oggetto di un pagina 11 di 12 contratto pacificamente concluso e valido fra le parti;
il mancato pagamento è conseguenza dell'inadempimento di parte attrice, che non ha fornito in giudizio prova adeguata circa la corretta effettuazione delle prestazioni sanitarie demandate e su cui fonda la propria pretesa di condanna;
anche tale domanda va pertanto respinta.
4. Stante il rigetto delle domande attoree, la riconvenzionale subordinata della convenuta deve ritenersi assorbita.
5. Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte attrice. Dato il valore della causa, che si colloca nello scaglione fra € 2.000.001 ed € 4.000.000, e vista la nota spese della convenuta, che colloca le proprie pretese tra il valore minimo e medio, ritiene il Tribunale di liquidare gli onorari nell'importo di €. 29.154,00 come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita.
Respinge l'eccezione di prescrizione promossa da . Controparte_5
Respinge le domande tutte promosse da Controparte_2
Dichiara tenuta e per l'effetto condanna alla rifusione delle spese di lite Controparte_2
sostenute da , che si liquidano in €. 29.154,00 per onorari, Controparte_5
oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Torino, 5 marzo 2025
Il Giudice
dott. Maria Luciana Dughetti
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