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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/08/2025, n. 2612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2612 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. 430/2020 R.G.A.C.
R E A I T A L I A N A Pt_1
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 9694/2020 R.G. nella causa di secondo grado iscritta al n. 9694/2020 R.G.A.C. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.
242/2020 emessa dal Giudice di Pace di Maddaloni e assegnata in decisione all'udienza del 29.04.2025 con la fissazione dei termini previsti dall' art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(P.I. , in persona Parte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'Avv.
Di Somma Ugo (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso C.F._1
l'indirizzo PEC del predetto –PEC: Email_1
APPELLANTE
E
- (C.F. , in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'Avv. Michele Di Fiore (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del predetto C.F._2
– PEC: Email_2
APPELLATO
CONCLUSIONI Per parte appellante il procuratore concludeva chiedendo di accertare e dichiarare, ex artt.
2051 c.c. o ex art. 2043 c.c., la responsabilità del nella causazione Controparte_1 del sinistro occorso in data 28.01.2017, alle ore 18:15 circa, lungo la strada provinciale
S.P. 335 “Le Forche Caudine”, nel territorio di Maddaloni, nei pressi del Bar F.lli del
Monaco, e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata con condanna del CP_1
in persona del l.r.p.t, al risarcimento delle lesioni subite dall'autovettura
[...] attorea nella somma di € 1.920,33, o di quella somma superiore o inferiore ritenuta di giustizia, nei limiti della competenza per valore del Giudice di prime cure, oltre interessi legali dal dì del sinistro all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge, con distrazione.
Per parte convenuta il procuratore concludeva rilevando l'infondatezza in fatto e in diritto del gravame e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
-1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_2 proponeva appello avverso la sentenza n. 242/2020 (pubblicata in data 17.03.2020),
[...] con la quale il Giudice di Pace di Maddaloni aveva respinto la domanda di risarcimento di tutti i danni subiti in seguito al sinistro avvenuto in Maddaloni (CE), il 28.01.2017, lungo la strada provinciale S.P. 335 “Le Forche Caudine”, nei pressi del Bar F.lli del
Monaco, direzione Montesarchio (BN).
Nel giudizio di primo grado, l'attore, , aveva dedotto che, nelle predette Parte_2 circostanze di tempo e di luogo, mentre era alla guida della propria autovettura, una
Mercedes-Benz tg. EM 118 ES, aveva impattato violentemente con la ruota anteriore sinistra in una buca profonda presente sul manto stradale, buca non segnalata né visibile.
A causa del sinistro l'autovettura attorea aveva subito danni tali da rendere impossibile il proseguimento della marcia e da rendere necessario l'intervento del gommista per le operazioni di messa in sicurezza del veicolo e per la riparazione di tutti i danni.
L'attore, a mezzo pec del 13.03.2017,aveva inoltrato al formale Controparte_1 richiesta di risarcimento danni con messa in mora ex art. 1219 c.c. ed interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c.
Essendo rimasta inevasa la richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti del l'attrice, con pec del 7.6.2017, aveva invitato il predetto Ente Controparte_1 locale alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, alla quale il Comune, con pec del 4.7.2017, comunicava la volontà di aderire. Constatata l'impossibilità di addivenire ad un accordo transattivo, il sostenendo Pt_2 la sussistenza della responsabilità esclusiva del sinistro del aveva Controparte_1 citato quest'ultimo in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Maddaloni, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Istruita la causa mediante acquisizione documentale ed escussione testi, il Giudice di Pace di Maddaloni aveva rigettato la domanda attorea e aveva compensato le spese di lite.
-2. Avverso detta sentenza proponeva appello la Parte_2 rilevando l'errata valutazione delle risultanze istruttorie e della documentazione depositata, nonché l'errata motivazione posta a fondamento della decisione di primo grado, e concludeva, pertanto, per la riforma della sentenza impugnata, dichiarando provata la domanda posta in primo grado sia in ordine all'an debeatur, sia al nesso causale, con vittoria di spese del primo e del secondo grado, con distrazione.
Si costituiva regolarmente in giudizio il richiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello proposto dalla e, per l'effetto, la Parte_2 conferma della sentenza del Giudice di Pace di Maddaloni n. 242/2020, pubblicata il
17.03.2020, con vittoria di spese.
Il Giudice istruttore all'udienza del 29.04.2025 riservava la causa in decisione previa concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
-3. Passando al merito va rilevato che parte appellante, con il primo motivo di gravame ha censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha erroneamente inquadrato la fattispecie in esame applicando la disciplina di cui all'art. 2043 c.c. in luogo dell'applicazione dell'art. 2051 c.c. e chiedendo la riforma della sentenza sul punto.
La doglianza è fondata.
Ciò posto, invero, occorre preliminarmente rilevare in diritto che alla fattispecie in esame si applica la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., relativa alla responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, avendo parte attrice allegato che la responsabilità del per i danni in concreto prodottisi, discendeva da un'anomalia della Controparte_1 pavimentazione stradale, consistente, come emerge dalla documentazione fotografica in atti, in un diffuso dissesto, con presenza di crepe, avvallamenti e buche, causati da insufficiente manutenzione del manto stradale da parte del suddetto Ente.
Occorre rilevare peraltro che lo stesso Giudice di primo grado, nella sentenza impugnata ha infatti affermato che il manto stradale risultava interessato da un “vistoso affossamento” e, nel compensare le spese di lite tra le parti in causa, considerava
“l'insufficiente stato di manutenzione del tratto viario”. Tanto premesso, va rilevato che ciò che rileva ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c.,
è il dato, ricorrente nel caso in esame, per cui la parte abbia posto a fondamento della domanda la responsabilità del convenuto, qui parte appellata, nella qualità di CP_1 custode del bene demaniale ed il dedotto verificarsi del fatto dannoso in conseguenza di un'anomalia del bene medesimo.
Invero, superata da tempo l'opposta concezione, oggi si ammette che anche la Pubblica
Amministrazione, al pari dei soggetti privati, possa soggiacere alla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., per il danno cagionato al privato da un suo bene, che, per essere nella custodia dell'Amministrazione, è sottoposto al suo potere di vigilanza e controllo.
L'Ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde, pertanto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo (Cass. 22419/2017; Cass. 12988/2024).
Alla stregua di tali considerazioni e in ragione della domanda proposta alcun dubbio residua, quindi, circa la concreta applicabilità della norma innanzi richiamata alla fattispecie in esame, risultando, pertanto, il primo motivo di gravame proposto da parte appellante fondato e meritevole di accoglimento.
-4. Con il secondo motivo di gravame l' appellante ha evidenziato l'erroneità della valutazione del materiale istruttorio censurando la sentenza impugnata nella parte in cui del Giudice di prime cure aveva rigettato la domanda attorea sebbene la prova testimoniale avesse confermatole circostanze allegate dalla società attrice e sebbene il primo giudice avesse riconosciuto che sul manto stradale ove era avvenuto il sinistro fosse presente un “vistoso affossamento” nonché avesse dato atto dell'“insufficiente stato di manutenzione del tratto viario”.
Ciò posto si ritiene fondata la doglianza in esame atteso che l'attività istruttoria svolta nel giudizio di primo grado ha consentito di ritenere provato il fatto storico come allegato dall'appellante, da cui deriva la pretesa risarcitoria azionata dal predetto.
Dalla documentazione fotografica prodotta si evince, infatti, che il manto stradale risultava gravemente dissestato, con presenza di crepe e avvallamenti, causati dal maltempo e dalla cattiva manutenzione stradale, ed interessato, in particolare, da due diverse buche poste in prossimità della linea di mezzeria e non segnalate, una più grande e più profonda ed un'altra vicina di piccole dimensioni. Osserva questo Giudicante che le pessime condizioni del manto stradale rendono la percorrenza della strada in questione oltremodo pericolosa per l'utenza trattandosi, peraltro, di una strada ad alta intensità di traffico soprattutto in condizioni di scarsa visibilità serale (il sinistro de quo si è verificato in serata - alle ore 18:15 - del giorno
28.01.2017).
Per le anzidette condizioni, il conducente, focalizzando la propria attenzione principalmente sulla porzione frontale della carreggiata, potrebbe non aver avuto una percezione completa e tempestiva delle irregolarità del manto stradale peraltro, non segnalate.
Va osservato pertanto che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado,
l'allegazione prospettata dall'attore in primo grado trova conferma nelle dichiarazioni testimoniali.
In particolare va rilevato che la teste, sig.ra , terza trasportata del Testimone_1 Pt_2 aveva dichiarato che, nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo, “il Sig. Pt_2 restava coinvolto nel sinistro de quo” e che “l'auto impattava con la ruota anteriore sinistra in una buca profonda sul manto stradale” riportando “danni alla parte anteriore sinistra ed in particolare alle ruote” e rendendo “impossibile il proseguimento della marcia”, tanto che si rendeva necessario l'intervento del gommista per la messa in sicurezza del veicolo.
Tali circostanze hanno trovato piena conferma nelle dichiarazioni rese dall'altro teste di parte attrice, sig. di professione gommista e titolare della autorimessa Testimone_2
S&G Tyres S.r.l., il quale aveva dichiarato che : “in data 28.01.2017, alle ore 19:00 circa, venivo contattato dal Sig. , conducente dell'autovettura Mercedes Benz Parte_2 tg. EM118ES, poiché quest'ultima, a causa dei danni subiti era impossibilitata a proseguire la marcia. Preciso che mi recavo sul luogo del sinistro, S.P. 335 “Le Forche
Caudine”, nel territorio di Maddaloni nei pressi del Bar del Monaco, per effettuare
l'intervento di primo soccorso e di messa in sicurezza dell'auto, al fine di raggiungere
l'abitazione del Sig. . L'intervento veniva poi completato in officina con Parte_2 la sostituzione di due pneumatici come indicato sul preventivo. Confermo che la prestazione di primo soccorso stradale ha impegnato una spesa di € 120.00,00, come riportato nel preventivo n. 1 del 30/01/2017”.
L'ultimo teste escusso, Sig. , titolare dell'omonima officina meccanica, Testimone_3 ha quindi confermato il preventivo depositato in atti da lui redatto e sottoscritto, nonché
i danni riportati dall'auto dell'attore e ivi indicati e quantificati in € 1.322,53. Le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, precise, univoche e concordanti, consentono, pertanto, di ritenere che il restava coinvolto nel sinistro de quo a causa delle Pt_2 condizioni- non segnalate – del manto stradale e secondo le modalità allegate nell'atto introduttivo nonché che l'autovettura riportava danni per un totale di € 1.920,33, di cui
€. 1.322,53, come da preventivo del 1.2.2017 emesso dall'Officina Meccanica Perrotta
Pasquale, e € 597,80, come da preventivo n. 1 del 30.01.2017 emesso da S&G. Tyres
S.r.l.
Ebbene, accertato il fatto storico come dedotto da parte attrice, qui appellante, e vista la concreta applicabilità dell'art. 2051 c.c. alla fattispecie in esame, ai sensi della norma appena richiamata, l'ente proprietario e gestore della strada (nella fattispecie, il
[...]
va dichiarato responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di CP_1 pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile
(Cass. 8935/2013; Cass. 18753/2017; Cass. 11526/2017; Cass. 7805/2017; Cass.
1677/2016; Cass. 9547/2015; Cass. 1896/2015).
Invero, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., per ottenere l'esonero della stessa, il custode deve provare che il fatto presenti i requisiti dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità
e che sia, quindi, idoneo a interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno, concretando così gli estremi del caso fortuito secondo il principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “La Pubblica Amministrazione è liberata dalla responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili, né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode”(cfr. ex multis Cass. 4963/2019).
La responsabilità per i danni da cose in custodia incombe sulla Pubblica Amministrazione in relazione ai beni demaniali (strade) e, come previsto dall'art. 2051 c.c., può essere esclusa solo dalla ricorrenza del caso fortuito.
A tal proposito va precisato che laddove la situazione di pericolo è provocata da caratteristiche intrinseche alla struttura della strada e, dunque, da fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode, come il dissesto del fondo stradale o la presenza di buche, sarà configurabile la responsabilità del custode, sussistendo in capo alla P.A. anche un obbligo di controllo e di manutenzione del bene demaniale. Se, invece, la situazione di pericolo è stata estemporaneamente creata da terzi o da fattori esterni, non conoscibili, né tempestivamente eliminabili con la diligenza richiesta all'Ente pubblico nell'esercizio dell'attività di manutenzione e controllo, l'agente dannoso dovrà essere considerato come fortuito.
Sul punto va sottolineato, infine, che la circostanza secondo cui il stava Pt_2 procedendo sulla S.P. 335 “Le Forche Caudine” con una posizione non aderente al margine destro non è idoneo di per sé ad interrompere il nesso di causalità tra evento e danno, in quanto, sebbene il conducente di un veicolo sia tenuto a rispettare la norma di cui all'art. 143 Codice della strada che impone l'obbligo di circolare sulla parte destra della carreggiata, quando si percorrono strade ad alta densità di traffico la necessità di effettuare manovre per il flusso veicolare, secondo l'id quod plerumque accidit, rende difficile il mantenimento costante di una posizione prossima al margine destro e in ogni caso, dalla documentazione fotografica in atti emerge che il tratto del manto stradale in cui si è verificato il sinistro presentava buche sia nei pressi della linea di mezzeria che sulla parte della carreggiata adiacente il margine destro.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda è fondata e merita accoglimento e va dichiarata la piena responsabilità del nella causazione del sinistro Controparte_1 de quo.
Ne discende la riforma della sentenza di primo grado e la conseguente condanna del al risarcimento dei danni subiti dall'autovettura di proprietà della Controparte_1 parte appellante e quantificati in € 1.920,33 come da preventivi esibiti da parte attrice nel giudizio di primo grado, riconoscendo efficacia probatoria ai preventivi di spesa poiché corroborati dalla documentazione fotografica versata in atti ed asseverati dai rispettivi soggetti redattori, sentiti come testimoni.
-6. Dall'accoglimento del gravame discende la necessità di un nuovo regolamento delle spese limitatamente ai capi interessati, tenendo conto che, in base al principio di cui all'articolo 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. n. 28718/13; Cass.
n. 26985/09; n. 12963/07).
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta e dell'assenza della fase istruttoria del presente giudizio, il tutto con riferimento ai parametri medi attualmente vigenti di cui al DM 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, attesa la semplicità delle questioni trattate in applicazione dei valori tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento, individuato in base al decisum, e in ragione dell'assenza della fase istruttoria nel secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto dalla società
[...]
in persona del legale rapp.te p.t. nei confronti Parte_2 del in persona del Sindaco -legale rappresentante p.t., avverso la Controparte_1 sentenza n. 242/ emessa dal Giudice di Pace di Maddaloni e pubblicata in data
17.03.2020, così decide:
- accoglie l'appello proposto dalla e, per Parte_2
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata dichiara la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro verificatosi in Maddaloni in data Controparte_1
28.01.2017 in S.P. 335 “Le Forche Caudine”, e condanna quest'ultimo al pagamento della somma di € 1.920,33, oltre interessi legali dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo a titolo di risarcimento dei danni;
- condanna il alla rifusione delle spese processuali del doppio Controparte_1 grado di giudizio che si liquidano in €.125,00 per spese ed €. 1.703,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge per il primo grado di giudizio ed in
€.174,00 per spese ed €. 1.277,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge, per il secondo grado di giudizio
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 18/08/2025
LA GIUDICE
Dott.ssa Ida D'Onofrio