CASS
Sentenza 1 gennaio 2026
Sentenza 1 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PR ER, in proprio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Pizzonia e Laura Trimarchi, giusta procura speciale in atti depositata in data 26 giugno 2025 (con revoca della nomina del precedente difensore Avv. Angelo Oropallo), che hanno indicato recapito PEC, avendo la contribuente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio dei difensori, alla via della Consulta 1/B, in Roma
- ricorrente -
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12 è domiciliata.
- controricorrente -
avverso IRPEF, 2010. Redditi da partecipazione a società a ristretta base -Cancellazione della società dal registro delle imprese - Irrilevanza - Presunzione di distribuzione degli utili - Validità – Onere della prova. Civile Sent. Sez. 5 Num. 40 Anno 2026 Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA Relatore: BELLINI VINCENZA Data pubblicazione: 01/01/2026 2 la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Lazio - Sez. Staccata di Latina, n. 5488/18/18, pronunciata il 19.4.2018 e pubblicata il 2.8.2018; udita la relazione svolta dal consigliere Vincenza Bellini alla pubblica udienza del 7 ottobre 2025; udito il P.M., in persona della Sostituto Procuratore Generale Paola Filippi che ha concluso per l’infondatezza del primo, secondo e quarto motivo di ricorso e per l’inammissibilità del terzo;
uditi per la ricorrente l’Avv. Laura Trimarchi che ha insistito per l’accoglimento del ricorso, riportandosi alle memorie depositate, e per l’Agenzia delle Entrate l’avvocato dello Stato NT LL che ha chiesto il rigetto del ricorso. Fatti di causa 1.La controversia trae origine dall’impugnazione dell’avviso di accertamento n. TFK011102222 per Irpef anno 2010 notificato il 1.9.2016 con cui si imputavano alla contribuente PR ER (socia al 40% della Get RL in liquidazione) utili extracontabili da maggior reddito di impresa (pari a euro 5.087.432,00) accertato in capo alla società GET RL a ristretta base societaria (con avviso di accertamento n. TKF03100685) ed operazioni di accredito su c/c intestato alla PR per cui non era stata offerta prova liberatoria. 2. La contribuente, in proprio, impugnava il predetto avviso di accertamento davanti alla CTP di Latina che, con sentenza n. 1417/01/2016, accoglieva il ricorso annullando l’avviso di accertamento in quanto ritenuto fondato su calcoli privi di ragionamento giuridico per cui la presunzione che ne derivava era priva dei requisiti di legittimità, tanto più che i maggiori utili della GET RL, di cui la PR era socia, erano stati calcolati con metodo presuntivo. Riteneva ancora l’avviso privo di 3 adeguata motivazione limitandosi a semplice e acritico richiamo al verbale della Gdf nei confronti della Get RL e che, comunque, l’avviso di accertamento notificato alla GET RL, pur cancellata dal registro delle imprese, era da considerarsi giuridicamente inesistente sia per la società che per i suoi soci e, come atto presupposto del successivo avviso di accertamento al socio PR, travolgeva anche quest’ultimo. 3. Avverso la sentenza sfavorevole spiegava appello l’Agenzia delle Entrate per: a) violazione dell’art.112 c.p.c., non avendo controparte eccepito in ricorso alcuna carenza di motivazione dell’avviso di accertamento;
b) erroneità della sentenza nella parte in cui statuiva l’illegittimità della presunzione di distribuzione ai soci degli utili accertati in capo alla società a ristretta base azionaria, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità; c) erroneità della sentenza nella parte in cui statuiva l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso in confronto del socio causa della inesistenza di quello emesso a carico della società, allegato a quello notificato alla socia ed impugnato, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità; d) violazione dell’art.115 cpc, avendo il giudice di primo grado annullato anche la ripresa a tassazione delle movimentazioni bancarie sul conto della PR, la cui ripresa a tassazione aveva causa diversa da quella relativa agli utili extrabilancio;
e) violazione dell’art.42 dpr n. 600 del 19733, avendo l’Ufficio allegato la delega alla sottoscrizione dell’avviso. 4.La CTR del Lazio-Sez. Staccata di Latina, con la sentenza impugnata, accoglieva l’appello dell’Ufficio, con la seguente motivazione: “Sono fondate le censure in ordine alla legittimità, validità, efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi, sanzioni ed interessi relativi a società posta in liquidazione, legittimità che trae 4 origine dalla norma speciale di cui all’art.4 d.lgs. n.175 del 2014; in ordine alla legittimità della presunzione di illecita distribuzione ai soci a ristretta base degli utili extrabilancio, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale dettato dalla Corte di legittimità; le censure relative all’assoluta carenza di motivazione in ordine all’annullamento dell’accertamento riguardante le movimentazioni bancarie ingiustificate;
all’illegittima pronuncia di aspecificità dell’accertamento che non reitera il verbale di constatazione della Gdf ma che si basa su autonoma valutazione degli elementi acquisiti. Del tutto priva di fondamento è, poi, l’eccezione di mancanza di idonea delega, posto che il provvedimento è stato depositato agli atti e contiene tutti gli elementi necessari alla legittimità del provvedimento. La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente riformata e confermato l’accertamento”. 5. La contribuente PR ER ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello, affidandosi a quattro motivi. Resiste mediante controricorso l’Ufficio instando nel resto per il rigetto del ricorso. In prossimità dell’udienza, il P.M., nella persona della sostituta procuratrice generale Paola Filippi, ha depositato requisitoria concludendo per il rigetto del primo, secondo e quarto motivo e declaratoria di inammissibilità del terzo. La difesa della ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la contribuente deduce la violazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 175 del 2014, inapplicabile 5 alla fattispecie posto che la cancellazione della GET RL è avvenuta il 30.10.2013, ossia anteriore all’entrata in vigore della norma predetta, con conseguente giuridica inesistenza dell’accertamento a carico della società emesso dopo la sua estinzione ed illegittimità derivata dell’avviso di accertamento ai soci fondato sul primo. Con lo stesso motivo deduce la violazione dell’art.2495 c.c. che limita la responsabilità dei soci a quanto percepito in sede di liquidazione. 2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art.2727 c.c. per mancanza di certezza dei maggiori utili extracontabili, accertati in capo alla società con metodo presuntivo, e presunta distribuzione al socio nello stesso anno di produzione dei maggiori ricavi accertati alla Get RL, spettando all’amministrazione finanziaria provare la reale percezione del maggior reddito societario da parte del socio. 3. Con il terzo motivo deduce, in relazione all’art.360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c per omessa pronuncia sull’eccezione di illegittimità delle sanzioni per insussistenza di dolo o colpa. 4. Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. art.360 n. 5 c.p.c. “anomalia” motivazionale, inesistenza della motivazione” quanto all’affermazione “le censure relative all’assoluta carenza di motivazione in ordine all’annullamento dell’accertamento riguardante le movimentazioni bancarie ingiustificate”, in quanto incomprensibile e scollegata dai motivi sollevati dalle parti. 5. Il primo e secondo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto collegati, investono l’affermazione di legittimità dell’avviso di accertamento impugnato, e vanno rigettati in quanto infondati. 6 5.1. Occorre preliminarmente precisare che, quando si discute della corretta interpretazione di norme di diritto, il controllo del giudice di legittimità investe direttamente anche la decisione e non è limitato soltanto alla plausibilità della giustificazione, sicché, come desumibile dall'art. 384, comma 4, c.p.c., il giudizio di diritto può risultare incensurabile anche se mal giustificato perché la decisione erroneamente motivata in diritto non è soggetta a cassazione ma solo a correzione quando il dispositivo sia conforme al diritto (si fa rimando, tra le tante, a Cass. Sez. 2, 13/08/2018, n. 20719, Rv. 650017 - 01). Ciò posto e passando al merito delle questioni di diritto prospettate con il primo motivo, la ricorrente, denunciando la violazione dell’art. 2495 c.c., confonde la posizione dei creditori della società con quella dei creditori dei soci. L’amministrazione fiscale ha agito al fine di recuperare a tassazione nei confronti della socia gli utili extracontabili derivanti dall’accertamento emesso nei confronti della società, che non è stato autonomamente impugnato né dai soci (oltre la PR ER, socia al 40%, anche ON SA, socio al 60%) in qualità di successori della società estinta, né dall’odierna ricorrente in qualità di destinataria di autonomo atto di accertamento per il recupero dell’Irpef derivante dagli utili extracontabili presuntivamente percepiti. La ricorrente, infatti, non risulta avere mai contestato l’esistenza della ristretta base sociale, né la qualità di socia, incentrandosi il ricorso originario sull’assunto vizio di inesistenza/inefficacia dell’avviso di accertamento in quanto emesso nei confronti della società quando era stata ormai cancellata dal registro delle imprese, con conseguente l’illegittimità dell’avviso di 7 accertamento nei confronti del socio per redditi da utili non dichiarati dalla società. La responsabilità dei soci per i debiti sociali e le sue limitazioni sono dunque inconferenti. Ne consegue che impropriamente la sentenza impugnata richiama la norma speciale di cui all’art.28, comma 4, del d.lgs.175 del 2014, dovendo ritenersi mero refuso il richiamo all’art.4 del medesimo d.lgs. Ed infatti, la predetta disposizione (“Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”), che comunque non si applica ai casi di cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese anteriormente al 13/12/2014 (data di entrata in vigore dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014), riguarda la capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, per cui è irrilevante rispetto al caso di specie in cui, come si è detto, l’accertamento riguarda i redditi da partecipazione del socio e non crediti erariali verso la società. La ricorrente risponde per debito proprio derivante dalla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, sicchè non rileva il limite del liquidato di cui all’art.2495 c.c., e la cancellazione della società nessun effetto produce con riferimento alla pretesa tributaria in parola. Peraltro, in ipotesi di perdita di capacità giuridica della società conseguente alla cancellazione, è il socio ad essere legittimato a dedurre eventuali vizi avverso l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società cancellata, in ragione degli effetti che detto accertamento produce riguardo 8 alla presunzione di distribuzione. Pertanto, la ricorrente, cui l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società è stato notificato unitamente all’avviso qui impugnato, avrebbe ben potuto impugnare il primo unitamente all’avviso di accertamento a lei diretto ovvero in ogni caso contestare concretamente la sussistenza di ricavi non dichiarati dalla società, allo scopo di contrastare la pretesa rivolta nei suoi confronti quale socio percettore di utili extracontabili. Giova, altresì, rammentare che l'avviso di accertamento nei confronti del socio per redditi da utili non dichiarati di società di capitali a ristretta base partecipativa è legittimamente emesso e adeguatamente motivato anche quando l'atto contenga un mero rinvio "per relationem" ai redditi della società, non essendo i due accertamenti autonomi e indipendenti, in virtù dei poteri concessi ai soci, ai sensi dell'art. 2261 c.c., di consultare la documentazione contabile e di partecipare perciò agli accertamenti che riguardano la società, sicché essi non possono dolersi della definitività dell'accertamento, né riproporre doglianze ad esso riferibili (Cass. Sez. 6, 18/02/2020, n. 3980, Rv. 657304 - 01). Ed infatti, solo l'annullamento dell’avviso relativo a ricavi non contabilizzati dalla società a ristretta base con sentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria (nella specie, mancante), avendo carattere pregiudicante, determina l'illegittimità dell'avviso di accertamento, notificato al singolo socio, che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari (in tal senso, Cass. Sez. 5, 04/02/2025, n. 2743, Rv. 674073 – 01). Viceversa, l’annullamento dell'atto impositivo nei confronti di società a ristretta base sociale, se fondato su motivi di rito (quale l'estinzione della società), non fa stato nei confronti dei soci, 9 mancando un accertamento inconfutabile sull'inesistenza dei ricavi non contabilizzati e della relativa pretesa fiscale (Cass. Sez. 6, 22/04/2021, n. 10723, Rv. 661237 - 01). 5.2. Quanto al secondo motivo, la statuizione gravata, quantunque la motivazione sia eccessivamente sintetica, è conforme ai consolidati principi affermati da questa Corte (tra le più recenti, Cass. Sez. 5, 29/07/2024, n. 21158, Rv. 671650 – 01) secondo cui, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati invece accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti o che di essi se ne sia appropriato altro soggetto, non occorrendo che l'accertamento emesso nei confronti dei soci risulti fondato anche su elementi di riscontro tesi a verificare, attraverso l'analisi delle loro movimentazioni bancarie, l'intervenuto acquisto di beni di particolare valore, non giustificabili sulla base dei redditi dichiarati (Cass. Sez. 5, 11/08/2020, n. 16913, Rv. 658657 – 01). In particolare, si è chiarito che la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale (Cass. Sez. 5, 22/04/2009, n. 9519, Rv. 607815 – 01). E’ stato altresì precisato che, salvo prova contraria a carico del socio, si presume che la distribuzione sia avvenuta in misura 10 proporzionata alla quota di partecipazione e nell’anno in cui sono stati conseguiti dalla società maggiori ricavi, stante che, in mancanza – trattandosi di utili occulti – di una deliberazione ufficiale di approvazione del bilancio (soltanto dopo la quale può essere effettuata la distribuzione degli utili dichiarati), la distribuzione ai soci degli utili extracontabili si presume avvenuta nello stesso periodo d’imposta in cui gli utili sono stati conseguiti dalla società (ex multis, Cass. Sez. 5, 18/12/2015, n. 25468, Rv. 638161 – 01). Era, dunque, onere del contribuente provare un fatto positivo incompatibile con la redistribuzione, ossia il reinvestimento o l’accantonamento o l’appropriazione da parte di un terzo soggetto degli utili derivanti dai maggiori ricavi accertati in capo alla società. Nulla al riguardo risulta essere stato allegato e provato. 6. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Va preliminarmente evidenziato che i vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia sono diversi tra loro, sicchè è contraddittoria, e come tale inammissibile, la loro contemporanea denuncia con un unico motivo. Il primo, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell'art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360, n. 4, c.p.c., mentre il secondo presuppone l'esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione, e va denunciato ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. 5, 05/03/2021, n. 6150, Rv. 660696 – 01). 11 Affinché ricorra la violazione dell’articolo 112 c.p.c., nella specie denunciata, occorre che manchi del tutto la pronuncia del giudice del merito (cd. omessa pronuncia) sulla domanda (o su un capo di essa) o su un’eccezione ritualmente proposte. Nella specie, la CGT di secondo grado ha espressamente affermato la legittimità, validità ed efficacia degli atti di accertamento dei tributi, “sanzioni ed interessi”, in tal modo implicitamente rigettando l’avversa eccezione riproposta dalla contribuente in punto di carenza dell’elemento soggettivo per applicare le sanzioni. 7. Il quarto motivo con il quale si censura la sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 5, è inammissibile. In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, è denunciabile in cassazione l'anomalia motivazionale che si concretizza nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", quale ipotesi che non rende percepibile l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez. L., 17/05/2018, n. 12096, Rv. 648978 - 01). Nella specie, non si coglie alcuna anomalia per contraddittorietà in quanto la frase su cui si concentra il motivo di gravame va legata all’incipit del periodo in cui è inserita che inizia con la frase “Sono fondate le censure sollevate dall’Ufficio” cui segue, appunto, l’illustrazione delle stesse, tra cui quella relativa all’omessa motivazione della sentenza di primo grado in ordine all’annullamento della ripresa a tassazione anche delle movimentazioni bancarie sul conto personale della contribuente, oggetto di motivo di appello. 12 Il ricorso va conclusivamente rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 8.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025. Il consigliere estensore (Vincenza Bellini) Il Presidente DR RO
- ricorrente -
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12 è domiciliata.
- controricorrente -
avverso IRPEF, 2010. Redditi da partecipazione a società a ristretta base -Cancellazione della società dal registro delle imprese - Irrilevanza - Presunzione di distribuzione degli utili - Validità – Onere della prova. Civile Sent. Sez. 5 Num. 40 Anno 2026 Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA Relatore: BELLINI VINCENZA Data pubblicazione: 01/01/2026 2 la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Lazio - Sez. Staccata di Latina, n. 5488/18/18, pronunciata il 19.4.2018 e pubblicata il 2.8.2018; udita la relazione svolta dal consigliere Vincenza Bellini alla pubblica udienza del 7 ottobre 2025; udito il P.M., in persona della Sostituto Procuratore Generale Paola Filippi che ha concluso per l’infondatezza del primo, secondo e quarto motivo di ricorso e per l’inammissibilità del terzo;
uditi per la ricorrente l’Avv. Laura Trimarchi che ha insistito per l’accoglimento del ricorso, riportandosi alle memorie depositate, e per l’Agenzia delle Entrate l’avvocato dello Stato NT LL che ha chiesto il rigetto del ricorso. Fatti di causa 1.La controversia trae origine dall’impugnazione dell’avviso di accertamento n. TFK011102222 per Irpef anno 2010 notificato il 1.9.2016 con cui si imputavano alla contribuente PR ER (socia al 40% della Get RL in liquidazione) utili extracontabili da maggior reddito di impresa (pari a euro 5.087.432,00) accertato in capo alla società GET RL a ristretta base societaria (con avviso di accertamento n. TKF03100685) ed operazioni di accredito su c/c intestato alla PR per cui non era stata offerta prova liberatoria. 2. La contribuente, in proprio, impugnava il predetto avviso di accertamento davanti alla CTP di Latina che, con sentenza n. 1417/01/2016, accoglieva il ricorso annullando l’avviso di accertamento in quanto ritenuto fondato su calcoli privi di ragionamento giuridico per cui la presunzione che ne derivava era priva dei requisiti di legittimità, tanto più che i maggiori utili della GET RL, di cui la PR era socia, erano stati calcolati con metodo presuntivo. Riteneva ancora l’avviso privo di 3 adeguata motivazione limitandosi a semplice e acritico richiamo al verbale della Gdf nei confronti della Get RL e che, comunque, l’avviso di accertamento notificato alla GET RL, pur cancellata dal registro delle imprese, era da considerarsi giuridicamente inesistente sia per la società che per i suoi soci e, come atto presupposto del successivo avviso di accertamento al socio PR, travolgeva anche quest’ultimo. 3. Avverso la sentenza sfavorevole spiegava appello l’Agenzia delle Entrate per: a) violazione dell’art.112 c.p.c., non avendo controparte eccepito in ricorso alcuna carenza di motivazione dell’avviso di accertamento;
b) erroneità della sentenza nella parte in cui statuiva l’illegittimità della presunzione di distribuzione ai soci degli utili accertati in capo alla società a ristretta base azionaria, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità; c) erroneità della sentenza nella parte in cui statuiva l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso in confronto del socio causa della inesistenza di quello emesso a carico della società, allegato a quello notificato alla socia ed impugnato, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità; d) violazione dell’art.115 cpc, avendo il giudice di primo grado annullato anche la ripresa a tassazione delle movimentazioni bancarie sul conto della PR, la cui ripresa a tassazione aveva causa diversa da quella relativa agli utili extrabilancio;
e) violazione dell’art.42 dpr n. 600 del 19733, avendo l’Ufficio allegato la delega alla sottoscrizione dell’avviso. 4.La CTR del Lazio-Sez. Staccata di Latina, con la sentenza impugnata, accoglieva l’appello dell’Ufficio, con la seguente motivazione: “Sono fondate le censure in ordine alla legittimità, validità, efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi, sanzioni ed interessi relativi a società posta in liquidazione, legittimità che trae 4 origine dalla norma speciale di cui all’art.4 d.lgs. n.175 del 2014; in ordine alla legittimità della presunzione di illecita distribuzione ai soci a ristretta base degli utili extrabilancio, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale dettato dalla Corte di legittimità; le censure relative all’assoluta carenza di motivazione in ordine all’annullamento dell’accertamento riguardante le movimentazioni bancarie ingiustificate;
all’illegittima pronuncia di aspecificità dell’accertamento che non reitera il verbale di constatazione della Gdf ma che si basa su autonoma valutazione degli elementi acquisiti. Del tutto priva di fondamento è, poi, l’eccezione di mancanza di idonea delega, posto che il provvedimento è stato depositato agli atti e contiene tutti gli elementi necessari alla legittimità del provvedimento. La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente riformata e confermato l’accertamento”. 5. La contribuente PR ER ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello, affidandosi a quattro motivi. Resiste mediante controricorso l’Ufficio instando nel resto per il rigetto del ricorso. In prossimità dell’udienza, il P.M., nella persona della sostituta procuratrice generale Paola Filippi, ha depositato requisitoria concludendo per il rigetto del primo, secondo e quarto motivo e declaratoria di inammissibilità del terzo. La difesa della ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la contribuente deduce la violazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 175 del 2014, inapplicabile 5 alla fattispecie posto che la cancellazione della GET RL è avvenuta il 30.10.2013, ossia anteriore all’entrata in vigore della norma predetta, con conseguente giuridica inesistenza dell’accertamento a carico della società emesso dopo la sua estinzione ed illegittimità derivata dell’avviso di accertamento ai soci fondato sul primo. Con lo stesso motivo deduce la violazione dell’art.2495 c.c. che limita la responsabilità dei soci a quanto percepito in sede di liquidazione. 2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art.2727 c.c. per mancanza di certezza dei maggiori utili extracontabili, accertati in capo alla società con metodo presuntivo, e presunta distribuzione al socio nello stesso anno di produzione dei maggiori ricavi accertati alla Get RL, spettando all’amministrazione finanziaria provare la reale percezione del maggior reddito societario da parte del socio. 3. Con il terzo motivo deduce, in relazione all’art.360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c per omessa pronuncia sull’eccezione di illegittimità delle sanzioni per insussistenza di dolo o colpa. 4. Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. art.360 n. 5 c.p.c. “anomalia” motivazionale, inesistenza della motivazione” quanto all’affermazione “le censure relative all’assoluta carenza di motivazione in ordine all’annullamento dell’accertamento riguardante le movimentazioni bancarie ingiustificate”, in quanto incomprensibile e scollegata dai motivi sollevati dalle parti. 5. Il primo e secondo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto collegati, investono l’affermazione di legittimità dell’avviso di accertamento impugnato, e vanno rigettati in quanto infondati. 6 5.1. Occorre preliminarmente precisare che, quando si discute della corretta interpretazione di norme di diritto, il controllo del giudice di legittimità investe direttamente anche la decisione e non è limitato soltanto alla plausibilità della giustificazione, sicché, come desumibile dall'art. 384, comma 4, c.p.c., il giudizio di diritto può risultare incensurabile anche se mal giustificato perché la decisione erroneamente motivata in diritto non è soggetta a cassazione ma solo a correzione quando il dispositivo sia conforme al diritto (si fa rimando, tra le tante, a Cass. Sez. 2, 13/08/2018, n. 20719, Rv. 650017 - 01). Ciò posto e passando al merito delle questioni di diritto prospettate con il primo motivo, la ricorrente, denunciando la violazione dell’art. 2495 c.c., confonde la posizione dei creditori della società con quella dei creditori dei soci. L’amministrazione fiscale ha agito al fine di recuperare a tassazione nei confronti della socia gli utili extracontabili derivanti dall’accertamento emesso nei confronti della società, che non è stato autonomamente impugnato né dai soci (oltre la PR ER, socia al 40%, anche ON SA, socio al 60%) in qualità di successori della società estinta, né dall’odierna ricorrente in qualità di destinataria di autonomo atto di accertamento per il recupero dell’Irpef derivante dagli utili extracontabili presuntivamente percepiti. La ricorrente, infatti, non risulta avere mai contestato l’esistenza della ristretta base sociale, né la qualità di socia, incentrandosi il ricorso originario sull’assunto vizio di inesistenza/inefficacia dell’avviso di accertamento in quanto emesso nei confronti della società quando era stata ormai cancellata dal registro delle imprese, con conseguente l’illegittimità dell’avviso di 7 accertamento nei confronti del socio per redditi da utili non dichiarati dalla società. La responsabilità dei soci per i debiti sociali e le sue limitazioni sono dunque inconferenti. Ne consegue che impropriamente la sentenza impugnata richiama la norma speciale di cui all’art.28, comma 4, del d.lgs.175 del 2014, dovendo ritenersi mero refuso il richiamo all’art.4 del medesimo d.lgs. Ed infatti, la predetta disposizione (“Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”), che comunque non si applica ai casi di cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese anteriormente al 13/12/2014 (data di entrata in vigore dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014), riguarda la capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, per cui è irrilevante rispetto al caso di specie in cui, come si è detto, l’accertamento riguarda i redditi da partecipazione del socio e non crediti erariali verso la società. La ricorrente risponde per debito proprio derivante dalla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, sicchè non rileva il limite del liquidato di cui all’art.2495 c.c., e la cancellazione della società nessun effetto produce con riferimento alla pretesa tributaria in parola. Peraltro, in ipotesi di perdita di capacità giuridica della società conseguente alla cancellazione, è il socio ad essere legittimato a dedurre eventuali vizi avverso l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società cancellata, in ragione degli effetti che detto accertamento produce riguardo 8 alla presunzione di distribuzione. Pertanto, la ricorrente, cui l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società è stato notificato unitamente all’avviso qui impugnato, avrebbe ben potuto impugnare il primo unitamente all’avviso di accertamento a lei diretto ovvero in ogni caso contestare concretamente la sussistenza di ricavi non dichiarati dalla società, allo scopo di contrastare la pretesa rivolta nei suoi confronti quale socio percettore di utili extracontabili. Giova, altresì, rammentare che l'avviso di accertamento nei confronti del socio per redditi da utili non dichiarati di società di capitali a ristretta base partecipativa è legittimamente emesso e adeguatamente motivato anche quando l'atto contenga un mero rinvio "per relationem" ai redditi della società, non essendo i due accertamenti autonomi e indipendenti, in virtù dei poteri concessi ai soci, ai sensi dell'art. 2261 c.c., di consultare la documentazione contabile e di partecipare perciò agli accertamenti che riguardano la società, sicché essi non possono dolersi della definitività dell'accertamento, né riproporre doglianze ad esso riferibili (Cass. Sez. 6, 18/02/2020, n. 3980, Rv. 657304 - 01). Ed infatti, solo l'annullamento dell’avviso relativo a ricavi non contabilizzati dalla società a ristretta base con sentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria (nella specie, mancante), avendo carattere pregiudicante, determina l'illegittimità dell'avviso di accertamento, notificato al singolo socio, che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari (in tal senso, Cass. Sez. 5, 04/02/2025, n. 2743, Rv. 674073 – 01). Viceversa, l’annullamento dell'atto impositivo nei confronti di società a ristretta base sociale, se fondato su motivi di rito (quale l'estinzione della società), non fa stato nei confronti dei soci, 9 mancando un accertamento inconfutabile sull'inesistenza dei ricavi non contabilizzati e della relativa pretesa fiscale (Cass. Sez. 6, 22/04/2021, n. 10723, Rv. 661237 - 01). 5.2. Quanto al secondo motivo, la statuizione gravata, quantunque la motivazione sia eccessivamente sintetica, è conforme ai consolidati principi affermati da questa Corte (tra le più recenti, Cass. Sez. 5, 29/07/2024, n. 21158, Rv. 671650 – 01) secondo cui, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati invece accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti o che di essi se ne sia appropriato altro soggetto, non occorrendo che l'accertamento emesso nei confronti dei soci risulti fondato anche su elementi di riscontro tesi a verificare, attraverso l'analisi delle loro movimentazioni bancarie, l'intervenuto acquisto di beni di particolare valore, non giustificabili sulla base dei redditi dichiarati (Cass. Sez. 5, 11/08/2020, n. 16913, Rv. 658657 – 01). In particolare, si è chiarito che la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale (Cass. Sez. 5, 22/04/2009, n. 9519, Rv. 607815 – 01). E’ stato altresì precisato che, salvo prova contraria a carico del socio, si presume che la distribuzione sia avvenuta in misura 10 proporzionata alla quota di partecipazione e nell’anno in cui sono stati conseguiti dalla società maggiori ricavi, stante che, in mancanza – trattandosi di utili occulti – di una deliberazione ufficiale di approvazione del bilancio (soltanto dopo la quale può essere effettuata la distribuzione degli utili dichiarati), la distribuzione ai soci degli utili extracontabili si presume avvenuta nello stesso periodo d’imposta in cui gli utili sono stati conseguiti dalla società (ex multis, Cass. Sez. 5, 18/12/2015, n. 25468, Rv. 638161 – 01). Era, dunque, onere del contribuente provare un fatto positivo incompatibile con la redistribuzione, ossia il reinvestimento o l’accantonamento o l’appropriazione da parte di un terzo soggetto degli utili derivanti dai maggiori ricavi accertati in capo alla società. Nulla al riguardo risulta essere stato allegato e provato. 6. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Va preliminarmente evidenziato che i vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia sono diversi tra loro, sicchè è contraddittoria, e come tale inammissibile, la loro contemporanea denuncia con un unico motivo. Il primo, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell'art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360, n. 4, c.p.c., mentre il secondo presuppone l'esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione, e va denunciato ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. 5, 05/03/2021, n. 6150, Rv. 660696 – 01). 11 Affinché ricorra la violazione dell’articolo 112 c.p.c., nella specie denunciata, occorre che manchi del tutto la pronuncia del giudice del merito (cd. omessa pronuncia) sulla domanda (o su un capo di essa) o su un’eccezione ritualmente proposte. Nella specie, la CGT di secondo grado ha espressamente affermato la legittimità, validità ed efficacia degli atti di accertamento dei tributi, “sanzioni ed interessi”, in tal modo implicitamente rigettando l’avversa eccezione riproposta dalla contribuente in punto di carenza dell’elemento soggettivo per applicare le sanzioni. 7. Il quarto motivo con il quale si censura la sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 5, è inammissibile. In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, è denunciabile in cassazione l'anomalia motivazionale che si concretizza nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", quale ipotesi che non rende percepibile l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez. L., 17/05/2018, n. 12096, Rv. 648978 - 01). Nella specie, non si coglie alcuna anomalia per contraddittorietà in quanto la frase su cui si concentra il motivo di gravame va legata all’incipit del periodo in cui è inserita che inizia con la frase “Sono fondate le censure sollevate dall’Ufficio” cui segue, appunto, l’illustrazione delle stesse, tra cui quella relativa all’omessa motivazione della sentenza di primo grado in ordine all’annullamento della ripresa a tassazione anche delle movimentazioni bancarie sul conto personale della contribuente, oggetto di motivo di appello. 12 Il ricorso va conclusivamente rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 8.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025. Il consigliere estensore (Vincenza Bellini) Il Presidente DR RO