Articolo 1 della Legge 5 giugno 1954, n. 381
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23 luglio 1954
Art. 1. Articolo unico.

Il termine accordato al personale delle soppresse Cattedre ambulanti di agricoltura per l'esercizio della facolta' di cui agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1429 , e' riaperto a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge per la durata di 180 giorni.
In caso di esercizio di tale facolta', si applicano le disposizioni previste dall'art. 1, primo e secondo comma, e dagli articoli 6 e 7 del citato decreto legislativo n. 1.429.

Entrata in vigore il 23 luglio 1954