Ordinanza cautelare 25 febbraio 2021
Sentenza 21 febbraio 2022
Decreto collegiale 19 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 25/02/2021, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/02/2021
N. 00710/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 710 del 2020, proposto da
Studio Overdrive Sas di -OMISSIS- & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Maso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Conegliano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Barbara Colla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Mantovan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento 11.05.2020, Reg. Uff. U.0020503, con cui il Comune di Conegliano ha negato il rinnovo dell'autorizzazione prot. n. 6526/GTSPO del 12.02.2014 per insegna a messaggio variabile; nonché di ogni altro atto al medesimo connesso, presupposto ovvero conseguente, ed in particolare:
della nota 18.06.2020, Reg. Uff. U.0026765, con cui è stato confermato il diniego, e prescritto che l'insegna a messaggio variabile debba essere rimossa dalla struttura metallica di supporto;
della nota 23.03.2020, Reg. Uff. U.0014936, recante richiesta di integrazione documentale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Conegliano e di -OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che il pregiudizio paventato da parte ricorrente sia privo dei necessari caratteri di gravità ed irreparabilità, considerato che parte ricorrente comunque si avvale per pubblicizzare la sua attività dell’insegna a messaggio fisso autorizzata dal Comune e, in ogni caso, il paventato danno da perdita di clientela sarebbe riparabile in via risarcitoria.
Ritenuto, pertanto, di respingere l’istanza cautelare.
Ritenuto che le spese della fase cautelare possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare.
Spese della presente fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO