Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 21/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4647/2024 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis;
Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ), Controparte_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. ZAFFARANA SEBASTIANO FILIPPO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Via Paolo Diacono n. 6;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Casorate Primo, in data 09/09/2009, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Casorate
Primo alla Parte II, Serie A, n. 5, dell'anno 2009, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“(1) I coniugi e vivranno separati con Parte_1 CP_1 Controparte_1
obbligo del mutuo rispetto.
(2) Le figlie minori ed sono Persona_1 Persona_2
affidate ad entrambi i genitori, i quali ne esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale, con prevalente collocamento presso la madre.
(3) Su esplicito benestare dell'altro coniuge, sino al reperimento da parte della madre di pag. 1 di 6
– unitamente alle figlie – alloggerà, anche ai fini della residenza anagrafica Pt_1 delle minori, in regime di convivenza con il sig. presso l'unità immobiliare CP_1
(già adibita a casa coniugale) sita in Bubbiano (20080 – MI), P.zza V. Veneto n. 10/B, avente ampie dimensioni ed un organizzazione degli spazi interni tale da garantire privacy ed indipendenza reciproca.
(4) Il padre frequenterà e terrà con sé ed nel rispetto del seguente calendario Per_1 Per_2
di massima, variabile – previa richiesta ed in accordo con la madre – in primaria considerazione degli impegni quotidiani, scolastici e/o sportivi delle minori, nonché tenuto conto dell'attività professionale e degli impegni lavorativi di entrambi i genitori:
(i) nel periodo di frequenza scolastica
- almeno due giorni infrasettimanali, anche consecutivi e comprensivi della notte, a decorrere dall'orario di prelievo delle minori dall'Istituto scolastico, con obbligo del padre di riaccompagnare le figlie a scuola la mattina seguente;
- una sera infrasettimanale in cui il padre cenerà con le figlie unitamente alla madre;
- almeno un weekend al mese, a decorrere dal venerdì (orario pomeridiano) e sino alla domenica (indicativamente in orario serale), ovvero – secondo la disponibilità paterna – sino al lunedì mattina, con obbligo del padre di accompagnamento delle figlie a scuola;
(ii) nel periodo di chiusura scolastica
- per le festività natalizie, un periodo di almeno sette giorni, anche consecutivi e comprensivi della notte, Capodanno incluso ad anni alterni;
- per la giornata di Natale e Santo Stefano (25 e 26 dicembre), nel rispetto delle consolidate consuetudini familiari, le figlie minori passeranno la giornata con entrambi i genitori unitamente ai rispettivi parenti;
- per le festività pasquali e la c.d. “settimana bianca” (ovvero il periodo di Carnevale) un periodo di almeno due giorni, anche consecutivi e comprensivi della notte, Pasqua inclusa ad anni alterni;
- per le ulteriori festività religiose e/o nazionali, condivisione ad anni alterni;
- per le vacanze estive, un periodo di almeno venti giorni, anche non consecutivi, presso il padre, da concordarsi previamente con la madre, salva la possibilità per i coniugi di pag. 2 di 6 accordarsi e trascorrere insieme un'ulteriore settimana di vacanza che gli stessi passeranno insieme alle figlie come intero nucleo familiare.
Nel caso d'impossibilità a rispettare ed onorare il suddetto programma di visite per motivi di salute o per impegni scolastici/personali delle minori, ovvero per esigenze di lavoro del padre o dalla madre, o ancora per altra contingente e comprovata motivazione – purché tempestivamente comunicata - i genitori concorderanno, per le vie brevi, tempi e modalità di recupero.
(5) I nonni paterni e materni avranno diritto di visitare le minori in qualsiasi momento, previo congruo preavviso al genitore presso cui, in quel frangente, si trovano ed Per_1
Per_2
(6) L'unità immobiliare, già adibita a casa coniugale, sita in Bubbiano (20080 – MI),
P.zza V. Veneto n. 10/B, composta da una villetta indipendente e relative pertinenze, catastalmente individuata all'N.C.E.U. del medesimo Comune al fg. 3, part. 537, sub.
701, cat. A/7, cl. 2, 6 vani, 148 mq, R.C. € 557,77; fg. 3, part. 537, sub. 702, cat. C/6, cl.
1, 54 mq, R.C. € 69,72, ad oggi di comproprietà di entrambi i coniugi (in pari quota ciascuno), rimarrà nella detenzione esclusiva del sig. . All'uopo il sig. CP_1
si impegna ad acquistare – con atto di cessione inter vivos da stipularsi CP_1
entro e non oltre la data del 31/01/2025, avanti ad un Notaio scelto congiuntamente dalle
Parti - in favore della sig.ra la quota dalla stessa detenuta (pari al 50%) sulla Pt_1
proprietà della casa coniugale, previa valutazione asseverata di stima del prezzo dell'immobile da parte di un Perito a gradimento delle Parti. Le spese e gli onorari dovuti ai nominati Professionisti saranno a carico di ambo le Parti, in misura del 50% ciascuna.
(7) Ai fini di cui al p.to (6), il sig. si accollerà integralmente il debito residuo CP_1
(ultima rata di rientro prevista all'01/10/2038) di cui al contratto di mutuo fondiario sottoscritto dalle Parti in data 16/09/2008 (registrato a Pavia (PV) il 19/09/2008 al n.
5360, serie 1-T) con Banca Agricola Mantovana S.p.A., gravante sull'immobile di proprietà esclusiva del sig. , sito in Bubbiano (20080 – MI), Via C. Battisti CP_1
n. 17 e catastalmente individuato all'N.C.E.U. del medesimo Comune al fg. 3, part. 224, sub. 18, cat. A/2, cl. 2, vani 6, S.C. 132 mq, R.C. Euro 557,77; fg. 3 part. 224, sub. 9, cat.
C/6, cl. 3, S.C. 36 mq, R.C. Euro 73,29, liberando la sig.ra da tale obbligazione, Pt_1
pag. 3 di 6 nonché manlevando e tenendo indenne la medesima da eventuali pretese, domande o azioni promosse dall'Istituto bancario ai fini del recupero del suddetto credito.
(8) All'esito della prevista redistribuzione della proprietà di cui al p.to (6), gli arredi contenuti all'interno della casa coniugale rimarranno nella materiale disponibilità del sig. . CP_1
(9) Ai fini del regime di frequentazione padre-figlie ed allo scopo di garantire continuità alle relazioni delle gemelle, il sig. adibirà l'immobile sito in Bubbiano CP_1
(20080 – MI), P.zza V. Veneto n. 10/B, già casa coniugale, quale luogo di collocamento,
d'incontro, e di pernotto con ed fatti salvi diversi accordi tra le Parti in Per_1 Per_2
ragione degli impegni e/o prerogative delle minori.
(10) I coniugi si obbligano a comunicare reciprocamente e tempestivamente eventuali variazioni di residenza e/o domicilio.
(11) I coniugi contribuiranno, in misura pari al 50% ciascuno, alle spese ordinarie delle figlie ed sino al raggiungimento dell'indipendenza economica. In Per_1 Per_2
particolare i coniugi verseranno, entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese – presso un c/c cointestato da utilizzarsi a beneficio esclusivo delle minori – l'importo complessivo di € 500,00 (salve postume rivalutazioni su accordo delle Parti), ovvero pari ad €250,00 in capo a ciascun genitore, a copertura delle spese ordinarie da sostenersi congiuntamente nell'interesse delle figlie, fermo restando che le esigenze materiali quotidiane saranno sostenute dal genitore collocatario presso il quale si trovano le minori al manifestarsi dell'occorrenza.
(12) I coniugi si impegnano inoltre a contribuire, in ragione del 50% ciascuno, alle spese straordinarie o “extra assegno” delle figlie in adesione ed applicazione del Protocollo
d'Intesa in essere presso il Tribunale di Pavia e, dunque, secondo il seguente schema:
· spese che richiedono il preventivo accordo: (i) spese mediche (visite, terapie, anche dentistiche, ortodontiche ed oculistiche, trattamenti di qualsiasi natura presso professionisti e strutture private); (ii) spese di studio (e.g. tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private); (iii) altre spese (corsi d'istruzione, di lingue estere, di musica, di teatro;
attività sportive/ ricreative/ ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
pag. 4 di 6 spese di custodia, baby-sitter, soggiorni estivi, di studio/sportivi/centri estivi, se necessario ed anche per esigenze lavorative dei genitori);
· spese che non richiedono il preventivo accordo: (i) spese mediche (farmaci da banco, ticket per esami, visite specialistiche e terapie prescritte dal medico di base presso strutture pubbliche;
spese dentistiche ed ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale, solo se prescritte dal pediatra di base, medico di base o da specialista); (ii) spese di studio (libri di testo e materiale scolastico indicato dall'istituto ad inizio anno, anche nel caso di ente privato;
gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola);
(iii) altre spese (buoni mensa sino al termine dell'attuale ciclo scolastico;
pre-scuola e dopo-scuola se necessitati da esigenze lavorative dei genitori;
spese per la cura della persona, attività ludiche/ricreative/culturali e pertinente abbigliamento).
(13) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e contestualmente rinunciano alla corresponsione reciproca di un assegno mensile a titolo di mantenimento.
(14) Le Parti dichiarano – reciprocamente - di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altra, ad esclusione delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente accordo.
(15) Le spese ed i compensi professionali relativi al presente procedimento sono a carico solidale tra le Parti.
(16) I coniugi prestano, sin da ora, assenso reciproco per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche per le figlie minori ed . Per_1 Per_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.11.2024, successivamente integrato con l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi pag. 5 di 6 riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c., pur avendone prodotta una parte.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio il 09/09/2009, in Casorate Controparte_1
Primo, in data 09/09/2009, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Casorate Primo alla Parte II, Serie A, n. 5, dell'anno 2009;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in data 20.1.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 6 di 6