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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 06/07/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 208/23 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
09/04/2025 promossa d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. BRAMBILLA Parte_1
Morte SIMONE, elettivamente domiciliato in VI S. ANDREA 7 20121 MILANO
presso il difensore avv. BRAMBILLA SIMONE, come da procura in calce all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 6 in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante _1
del minore in liquidazione e concordato Per_1 Controparte_2
preventivo, , Controparte_3 Controparte_4
APPELLATI CONTUMACI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo (Terza Sezione Civile)
n. 1950/22
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“In via principale: previa declaratoria dell'estinzione del giudizio di primo
grado ex art. 307, comma 3, c.p.c. limitatamente al sig. per Parte_1
omessa notificazione nei suoi confronti dell'atto di riassunzione della causa di
prime cure avanti al giudice ordinario in seguito al mutamento di rito disposto
dal giudice del lavoro con ordinanza del 22/02/2018, dichiarare l'inefficacia
e/o invalidità e/o illegittimità della capi 1), 2), 3) e 4) della gravata sentenza
ove essi dichiarano la responsabilità del sig. in pari misura Parte_1
con la ed in concordato preventivo ed il Controparte_5
sig. , nella causazione del sinistro oggetto di causa e Controparte_6
condannano l'odierno appellante, in solido con la ed il Controparte_2
sig. , al risarcimento del danno non patrimoniale Controparte_6
asseritamente patito dalla sig.ra e dalla di lei figlia _1 Per_1
nonché alla refusione delle spese legali della causa;
per l'effetto escludere il pagina 2 di 6 sig. dalla declaratoria di responsabilità e dalle condanne di Parte_1
cui ai capi 1), 2), 3) e 4) della gravata sentenza;
in alternativa, previa
declaratoria del vizio di ultrapetizione della gravata sentenza contestato nella
narrativa del presente atto di citazione in appello, escludere il sig. Pt_1
dalla declaratoria di responsabilità e dalle condanne di cui ai capi 1),
[...]
2), 3) e 4) dell'impugnato provvedimento giurisdizionale;
In subordine nella
denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui
ai precedenti punti, dichiarare la nullità della sentenza di primo grado stante
l'omessa notificazione al sig. dell'atto di riassunzione della Parte_1
causa di primo grado avanti al giudice ordinario in seguito al mutamento del
rito disposto dal giudice del lavoro con ordinanza del 22/02/2018 e, ai sensi
dell'art. 354 c.p.c., rimettere la causa al giudice di prime cure;
In estremo
subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di
tutte le domande formulate nei punti precedenti, in parziale riforma
dell'appellata sentenza, rigettare la domanda di risarcimento del danno non
patrimoniale per perdita parentale formulata dalla sig.ra non _1
sussistendone i presupposti;
In ogni caso con refusione di spese e di compenso
professionale d'avvocato, oltre accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2016 in proprio e quale legale rappresentante del minore _1
, adiva il tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro – al fine di Persona_2
ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti, iure proprio e iure pagina 3 di 6 hereditatis, in conseguenza della morte di coniuge e padre del Per_3
minore, dipendente non regolarizzato della ditta Blanco IP AR
Autotrasporti, deceduto il 31 maggio 2007 mentre effettuava una consegna presso la schiacciato sotto il peso del carico. CP_2
A tal fine conveniva in giudizio in liquidazione e Controparte_2
concordato, , e Controparte_4 Controparte_6 Parte_1
chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei predetti danni;
quest'ultimo, regolarmente citato in giudizio, rimaneva contumace.
Con provvedimento del 22 febbraio 2018 il Giudice del Lavoro, rilevato che le domande risarcitorie proposte iure proprio esulavano dalla competenza per materia dell'autorità adita, trovando il loro fondamento esclusivo nella responsabilità extra contrattuale di cui all'art. 2043 c.c., disponeva la separazione del giudizio avente ad oggetto le predette domande risarcitorie ed assegnava alle parti termine perentorio di giorni 30 per la riassunzione del giudizio avanti al tribunale ordinario.
Il giudizio veniva riassunto da in proprio e quale legale _1
rappresentante del minore , che notificava l'atto di citazione in Persona_2
riassunzione a e concordato preventivo e a Controparte_5
. CP_4 CP_4
Nel giudizio predetto , dichiarato contumace, veniva Parte_1
condannato, in solido con e concordato Controparte_5
pagina 4 di 6 preventivo e a pagare, in favore di e Controparte_3 _1
del minore la somma di euro 170.000, ciascuno.
La sentenza è stata gravata da . Parte_1
Gli appellati sono rimasti contumaci.
All'udienza del30 giugno 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del lavoro affermava, correttamente, che esulava dalla sua competenza funzionale, restando devoluta alla cognizione del giudice competente secondo il generale criterio del valore, la domanda di risarcimento dei danni proposta dai congiunti del lavoratore deceduto non jure hereditario,
per far valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro dei confronti del loro dante causa, bensì jure proprio, quali soggetti che dalla morte del loro congiunto hanno subito danno e, quindi, quali portatori di un autonomo diritto al risarcimento che ha la sua fonte nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. (Cass. Sez. 3, 21/10/2005 n. 20355; Cass. Sez. 3, 20/02/2006
n. 3650).
Disposta la separazione dei giudizi aventi ad oggetto le domande risarcitorie proposte iure proprio da quelle proposte iure hereditatis, l'originaria attrice non provvedeva a notificare l'atto di riassunzione a coloro che avevano già
partecipato al giudizio avanti al giudice incompetente e, segnatamente, ad pagina 5 di 6 . Parte_1
Ai sensi dell'art. 50 c.p.c. il giudizio deve, pertanto, ritenersi estinto limitatamente alla parte a cui l'atto di riassunzione non è stato notificato ai fini della riassunzione.
In riforma della sentenza gravata dichiara estinto il giudizio avente ad oggetto le domande risarcitorie di confronti di . CP_7
Condanna alla rifusione delle spese del grado che si _1
liquidano in complessivi euro
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
dichiara estinto il giudizio limitatamente al rapporto processuale tra _1
e ;
[...] Parte_1
condanna a rifondere in favore di le spese _1 Parte_1
del grado liquidate come in parte motiva
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 6 di 6
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 208/23 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
09/04/2025 promossa d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. BRAMBILLA Parte_1
Morte SIMONE, elettivamente domiciliato in VI S. ANDREA 7 20121 MILANO
presso il difensore avv. BRAMBILLA SIMONE, come da procura in calce all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 6 in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante _1
del minore in liquidazione e concordato Per_1 Controparte_2
preventivo, , Controparte_3 Controparte_4
APPELLATI CONTUMACI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo (Terza Sezione Civile)
n. 1950/22
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“In via principale: previa declaratoria dell'estinzione del giudizio di primo
grado ex art. 307, comma 3, c.p.c. limitatamente al sig. per Parte_1
omessa notificazione nei suoi confronti dell'atto di riassunzione della causa di
prime cure avanti al giudice ordinario in seguito al mutamento di rito disposto
dal giudice del lavoro con ordinanza del 22/02/2018, dichiarare l'inefficacia
e/o invalidità e/o illegittimità della capi 1), 2), 3) e 4) della gravata sentenza
ove essi dichiarano la responsabilità del sig. in pari misura Parte_1
con la ed in concordato preventivo ed il Controparte_5
sig. , nella causazione del sinistro oggetto di causa e Controparte_6
condannano l'odierno appellante, in solido con la ed il Controparte_2
sig. , al risarcimento del danno non patrimoniale Controparte_6
asseritamente patito dalla sig.ra e dalla di lei figlia _1 Per_1
nonché alla refusione delle spese legali della causa;
per l'effetto escludere il pagina 2 di 6 sig. dalla declaratoria di responsabilità e dalle condanne di Parte_1
cui ai capi 1), 2), 3) e 4) della gravata sentenza;
in alternativa, previa
declaratoria del vizio di ultrapetizione della gravata sentenza contestato nella
narrativa del presente atto di citazione in appello, escludere il sig. Pt_1
dalla declaratoria di responsabilità e dalle condanne di cui ai capi 1),
[...]
2), 3) e 4) dell'impugnato provvedimento giurisdizionale;
In subordine nella
denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui
ai precedenti punti, dichiarare la nullità della sentenza di primo grado stante
l'omessa notificazione al sig. dell'atto di riassunzione della Parte_1
causa di primo grado avanti al giudice ordinario in seguito al mutamento del
rito disposto dal giudice del lavoro con ordinanza del 22/02/2018 e, ai sensi
dell'art. 354 c.p.c., rimettere la causa al giudice di prime cure;
In estremo
subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di
tutte le domande formulate nei punti precedenti, in parziale riforma
dell'appellata sentenza, rigettare la domanda di risarcimento del danno non
patrimoniale per perdita parentale formulata dalla sig.ra non _1
sussistendone i presupposti;
In ogni caso con refusione di spese e di compenso
professionale d'avvocato, oltre accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2016 in proprio e quale legale rappresentante del minore _1
, adiva il tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro – al fine di Persona_2
ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti, iure proprio e iure pagina 3 di 6 hereditatis, in conseguenza della morte di coniuge e padre del Per_3
minore, dipendente non regolarizzato della ditta Blanco IP AR
Autotrasporti, deceduto il 31 maggio 2007 mentre effettuava una consegna presso la schiacciato sotto il peso del carico. CP_2
A tal fine conveniva in giudizio in liquidazione e Controparte_2
concordato, , e Controparte_4 Controparte_6 Parte_1
chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei predetti danni;
quest'ultimo, regolarmente citato in giudizio, rimaneva contumace.
Con provvedimento del 22 febbraio 2018 il Giudice del Lavoro, rilevato che le domande risarcitorie proposte iure proprio esulavano dalla competenza per materia dell'autorità adita, trovando il loro fondamento esclusivo nella responsabilità extra contrattuale di cui all'art. 2043 c.c., disponeva la separazione del giudizio avente ad oggetto le predette domande risarcitorie ed assegnava alle parti termine perentorio di giorni 30 per la riassunzione del giudizio avanti al tribunale ordinario.
Il giudizio veniva riassunto da in proprio e quale legale _1
rappresentante del minore , che notificava l'atto di citazione in Persona_2
riassunzione a e concordato preventivo e a Controparte_5
. CP_4 CP_4
Nel giudizio predetto , dichiarato contumace, veniva Parte_1
condannato, in solido con e concordato Controparte_5
pagina 4 di 6 preventivo e a pagare, in favore di e Controparte_3 _1
del minore la somma di euro 170.000, ciascuno.
La sentenza è stata gravata da . Parte_1
Gli appellati sono rimasti contumaci.
All'udienza del30 giugno 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del lavoro affermava, correttamente, che esulava dalla sua competenza funzionale, restando devoluta alla cognizione del giudice competente secondo il generale criterio del valore, la domanda di risarcimento dei danni proposta dai congiunti del lavoratore deceduto non jure hereditario,
per far valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro dei confronti del loro dante causa, bensì jure proprio, quali soggetti che dalla morte del loro congiunto hanno subito danno e, quindi, quali portatori di un autonomo diritto al risarcimento che ha la sua fonte nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. (Cass. Sez. 3, 21/10/2005 n. 20355; Cass. Sez. 3, 20/02/2006
n. 3650).
Disposta la separazione dei giudizi aventi ad oggetto le domande risarcitorie proposte iure proprio da quelle proposte iure hereditatis, l'originaria attrice non provvedeva a notificare l'atto di riassunzione a coloro che avevano già
partecipato al giudizio avanti al giudice incompetente e, segnatamente, ad pagina 5 di 6 . Parte_1
Ai sensi dell'art. 50 c.p.c. il giudizio deve, pertanto, ritenersi estinto limitatamente alla parte a cui l'atto di riassunzione non è stato notificato ai fini della riassunzione.
In riforma della sentenza gravata dichiara estinto il giudizio avente ad oggetto le domande risarcitorie di confronti di . CP_7
Condanna alla rifusione delle spese del grado che si _1
liquidano in complessivi euro
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
dichiara estinto il giudizio limitatamente al rapporto processuale tra _1
e ;
[...] Parte_1
condanna a rifondere in favore di le spese _1 Parte_1
del grado liquidate come in parte motiva
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
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