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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/11/2025, n. 5360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5360 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
Segue verbale di udienza del 05/11/2025
BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10251/2021 promossa da:
Parte 1 Parte 2 C.F. P.IVA 1 , rapp.
e difesa dall'Avv. Francesco Antonio Giuseppe Patanè, giusta procura in atti
APPELLANTE
contro
,Controparte 1 in persona del sindaco p.t., c.f.
,, rapp. e P.IVA 2
difeso dagli Avvocati Mauro Di Pace, Davide Alfredo Luigi Negretti e Davide
RE UO, giusta procura in atti
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Pa
Con atto d'appello ritualmente, notificato la D.P.C. Carburanti
Deluca. Parte 2 conveniva in giudizio il Controparte_1
, per chiedere la totale riforma della sentenza n. 40/2023, emessa dal Giudice di
Pace di Paternò in data 23/02/2023, non notificata, per il seguente unico motivo: errata interpretazione dei fatti di causa e mancata valutazione dei documenti di causa.
L'odierno appellante, nel corso del giudizio di primo grado, rilevava la nullità
del verbale di contestazione n. A0019026/17/V/O del 03/01/2017 per la mancanza dell'indicazione del numero civico dove era avvenuta la presunta infrazione al codice della strada, per la mancanza della qualifica dell'agente accertatore e per la notifica del verbale avvenuta oltre il termine prescrizionale di 90 giorni. Si costituiva il Controparte 1 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
In particolare, l'appellante si doleva che il Giudice di Pace avesse statuito che:
"Il ricorso non appare fondato e non può essere accolto. Il verbale impugnato fa fede fino a querela di falso ex art. 2700 c.c. Nel caso concreto la ricorrente non ha offerto alcuna prova che i fatti si siano svolti in modo diverso da quanto consacrato nel gravato verbale, né ha proposto querela di falso.
D'altra parte l'art. 201, comma I, C.d.S. stabilisce che il verbale deve essere notificato entro novanta giorni dall'accertamento della violazione, per cui il termine per la notificazione decorre dalla data in cui è stata accertata la violazione. Il verbale impugnato dunque è stato tempestivamente notificato in data 2/4/2017. Quindi, Il verbale è stato regolarmente e tempestivamente spedito e notificato.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Paternò, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto...non accoglie lo stesso”.
Nel merito l'appello è fondato e va accolto.
È, infatti, fondato il motivo di impugnazione inerente la mancanza dell'indicazione del numero civico dove è avvenuta la presunta infrazione al codice della strada.
Il verbale oggetto di impugnazione, infatti, riporta, nel rigo riservato alla località dell'infrazione, “via E. Bellia DF scuola 7° Circolo” senza l'indicazione di alcun numero civico (o dell'assenza di numero civico).
Quando una violazione non è immediatamente contestata al trasgressore ed il verbale è, quindi, successivamente notificato all'intestatario del veicolo,
occorre che esso descriva con esattezza e precisione tutti gli elementi di tempo, di fatto e di luogo relativi all'infrazione.
Tale previsione persegue evidentemente un duplice scopo: da un lato deterrente (per consentire al trasgressore di individuare anche a distanza di tempo quel suo comportamento oggetto di censura da parte dell'amministrazione), dall'altro lato di garanzia, fornendo al destinatario della sanzione tutti gli elementi necessari per poterla contestare.
L'articolo 201 del Codice della Strada disciplina la notifica dei verbali per infrazioni che non possono essere contestate immediatamente.
Il comma 1 di tale articolo specifica che “il verbale deve contenere gli estremi precisi e dettagliati della violazione, il giorno, l'ora e il luogo in cui essa è
stata commessa". Questi dettagli sono essenziali per permettere all'automobilista di difendersi in modo adeguato.
In particolare, la mancanza di una precisa indicazione del luogo rende difficile, se non impossibile, per il trasgressore verificare l'effettiva correttezza della rilevazione dell'infrazione, creando un vizio sostanziale nel verbale.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito l'importanza della localizzazione precisa dell'infrazione ai fini della validità del verbale (Cass. Civ., Sez. II,
sentenza n. 26088/2013).
La Corte ha chiarito che l'omessa indicazione del luogo preciso dell'infrazione impedisce la verifica dell'eventuale irregolarità della rilevazione.
Questo significa che la mancata indicazione di un riferimento chilometrico, di un numero civico o di un altro elemento univoco per identificare il luogo dell'infrazione è un motivo valido per chiedere l'annullamento del verbale.
Ha, pertanto, errato il Giudice di Pace ritenendo che questo fosse motivo suscettibile di querela di falso.
Infatti, si sporge querela di falso contro un verbale di contestazione per contestare la veridicità dei fatti che il pubblico ufficiale attesta di aver visto o compiuto personalmente, poiché il verbale ha valore probatorio fino a prova contraria.
È necessario per contestare fatti che rientrano nella “fede privilegiata" del verbale, e tra questi non vi rientra certamente l'omessa indicazione del luogo dove è avvenuta la presunta infrazione trattandosi di un vizio formale che può
essere contestato attraverso un normale procedimento di opposizione.
Per quanto sopra, l'appello è fondato e va accolto.
Il motivo è assorbente.
La parte appellata, secondo soccombenza, va condannata alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
accoglie l'appello proposto da D.P.C. Parte 1 Parte 2
[...] e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 40/2023, emessa dal
Giudice di Pace di Paternò, annulla il verbale di contestazione n.
A0019026/17/V/O del 03/01/2017;
- condanna il Controparte_1 alla refusione, in favore di [...]
Parte 1 Parte 2 delle spese processuali che si liquidano, quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 346,00,
oltre iva, cpa e spese generali ed € 43,00 per spese vive;
quanto al presente giudizio, in € 662,00 oltre iva, cpa e spese generali ed € 64,50 per spese vive da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP
Dott. Testimone 1
Letto all'udienza del 05/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Anna Codecasa
BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10251/2021 promossa da:
Parte 1 Parte 2 C.F. P.IVA 1 , rapp.
e difesa dall'Avv. Francesco Antonio Giuseppe Patanè, giusta procura in atti
APPELLANTE
contro
,Controparte 1 in persona del sindaco p.t., c.f.
,, rapp. e P.IVA 2
difeso dagli Avvocati Mauro Di Pace, Davide Alfredo Luigi Negretti e Davide
RE UO, giusta procura in atti
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Pa
Con atto d'appello ritualmente, notificato la D.P.C. Carburanti
Deluca. Parte 2 conveniva in giudizio il Controparte_1
, per chiedere la totale riforma della sentenza n. 40/2023, emessa dal Giudice di
Pace di Paternò in data 23/02/2023, non notificata, per il seguente unico motivo: errata interpretazione dei fatti di causa e mancata valutazione dei documenti di causa.
L'odierno appellante, nel corso del giudizio di primo grado, rilevava la nullità
del verbale di contestazione n. A0019026/17/V/O del 03/01/2017 per la mancanza dell'indicazione del numero civico dove era avvenuta la presunta infrazione al codice della strada, per la mancanza della qualifica dell'agente accertatore e per la notifica del verbale avvenuta oltre il termine prescrizionale di 90 giorni. Si costituiva il Controparte 1 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
In particolare, l'appellante si doleva che il Giudice di Pace avesse statuito che:
"Il ricorso non appare fondato e non può essere accolto. Il verbale impugnato fa fede fino a querela di falso ex art. 2700 c.c. Nel caso concreto la ricorrente non ha offerto alcuna prova che i fatti si siano svolti in modo diverso da quanto consacrato nel gravato verbale, né ha proposto querela di falso.
D'altra parte l'art. 201, comma I, C.d.S. stabilisce che il verbale deve essere notificato entro novanta giorni dall'accertamento della violazione, per cui il termine per la notificazione decorre dalla data in cui è stata accertata la violazione. Il verbale impugnato dunque è stato tempestivamente notificato in data 2/4/2017. Quindi, Il verbale è stato regolarmente e tempestivamente spedito e notificato.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Paternò, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto...non accoglie lo stesso”.
Nel merito l'appello è fondato e va accolto.
È, infatti, fondato il motivo di impugnazione inerente la mancanza dell'indicazione del numero civico dove è avvenuta la presunta infrazione al codice della strada.
Il verbale oggetto di impugnazione, infatti, riporta, nel rigo riservato alla località dell'infrazione, “via E. Bellia DF scuola 7° Circolo” senza l'indicazione di alcun numero civico (o dell'assenza di numero civico).
Quando una violazione non è immediatamente contestata al trasgressore ed il verbale è, quindi, successivamente notificato all'intestatario del veicolo,
occorre che esso descriva con esattezza e precisione tutti gli elementi di tempo, di fatto e di luogo relativi all'infrazione.
Tale previsione persegue evidentemente un duplice scopo: da un lato deterrente (per consentire al trasgressore di individuare anche a distanza di tempo quel suo comportamento oggetto di censura da parte dell'amministrazione), dall'altro lato di garanzia, fornendo al destinatario della sanzione tutti gli elementi necessari per poterla contestare.
L'articolo 201 del Codice della Strada disciplina la notifica dei verbali per infrazioni che non possono essere contestate immediatamente.
Il comma 1 di tale articolo specifica che “il verbale deve contenere gli estremi precisi e dettagliati della violazione, il giorno, l'ora e il luogo in cui essa è
stata commessa". Questi dettagli sono essenziali per permettere all'automobilista di difendersi in modo adeguato.
In particolare, la mancanza di una precisa indicazione del luogo rende difficile, se non impossibile, per il trasgressore verificare l'effettiva correttezza della rilevazione dell'infrazione, creando un vizio sostanziale nel verbale.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito l'importanza della localizzazione precisa dell'infrazione ai fini della validità del verbale (Cass. Civ., Sez. II,
sentenza n. 26088/2013).
La Corte ha chiarito che l'omessa indicazione del luogo preciso dell'infrazione impedisce la verifica dell'eventuale irregolarità della rilevazione.
Questo significa che la mancata indicazione di un riferimento chilometrico, di un numero civico o di un altro elemento univoco per identificare il luogo dell'infrazione è un motivo valido per chiedere l'annullamento del verbale.
Ha, pertanto, errato il Giudice di Pace ritenendo che questo fosse motivo suscettibile di querela di falso.
Infatti, si sporge querela di falso contro un verbale di contestazione per contestare la veridicità dei fatti che il pubblico ufficiale attesta di aver visto o compiuto personalmente, poiché il verbale ha valore probatorio fino a prova contraria.
È necessario per contestare fatti che rientrano nella “fede privilegiata" del verbale, e tra questi non vi rientra certamente l'omessa indicazione del luogo dove è avvenuta la presunta infrazione trattandosi di un vizio formale che può
essere contestato attraverso un normale procedimento di opposizione.
Per quanto sopra, l'appello è fondato e va accolto.
Il motivo è assorbente.
La parte appellata, secondo soccombenza, va condannata alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
accoglie l'appello proposto da D.P.C. Parte 1 Parte 2
[...] e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 40/2023, emessa dal
Giudice di Pace di Paternò, annulla il verbale di contestazione n.
A0019026/17/V/O del 03/01/2017;
- condanna il Controparte_1 alla refusione, in favore di [...]
Parte 1 Parte 2 delle spese processuali che si liquidano, quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 346,00,
oltre iva, cpa e spese generali ed € 43,00 per spese vive;
quanto al presente giudizio, in € 662,00 oltre iva, cpa e spese generali ed € 64,50 per spese vive da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP
Dott. Testimone 1
Letto all'udienza del 05/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Anna Codecasa