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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 27/05/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 90/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 90/2024 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 07.05.2025 e promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], in proprio e in qualità di amministratore unico della Controparte_1
, C.F. e P.IVA con sede in Castiglione in Teverina (VT), Via Roma
[...] P.IVA_1
n. 38, , C.F. , nata a Castiglione in [...] Controparte_2 C.F._2
Castiglione in Teverina (VT) il 21.04.1956 e ivi residente in [...], entrambi anche quali eredi di , deceduto il 30.05.2017, tutti Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Giorgi e con questi elettivamente domiciliati in
Ascoli Piceno, Corso Mazzini n. 170, studio del difensore;
Attori
Nei confronti di
Controparte_3
C.F. e P.IVA , in persona del Presidente p.t., con sede legale a P.IVA_2 P.IVA_3
Viterbo, in Via Polidori n. 72, rappresentata e difesa dall'Avv. Fausto Barili e con questi elettivamente domiciliata in Viterbo, P.zza dei Caduti n. 16;
Convenuta
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e , entrambi Parte_1 Controparte_2
quali eredi di ed il primo anche quale amministratore unico della Persona_1
evocavano in giudizio la , Controparte_1 Controparte_3
chiedendo di dichiarare la nullità, per usura ed indeterminatezza delle condizioni economiche applicate, delle clausole contenute nei seguenti contratti di mutuo: Mutuo del
18.08.2009 Rep. 482350-39306 di euro 80.000,00 intestato a , Mutuo del Controparte_2
18.08.2009 Rep. 482349-39305 di euro 100.000,00 intestato a , Mutuo del Persona_1
18.08.2009 Rep. 482348-39304 di euro 150.000,00 intestato a , Controparte_1
Mutuo del 04.05.2012 Rep. 12535-5237 di euro 150.000,00 intestato a , Persona_1
Mutuo del 10.02.2015 Rep. 11837-8161 di euro 30.000,00 intestato a Controparte_1
[...]
A fondamento del petitum deducevano che il criterio finanziario utilizzato dalla banca per elaborare il piano di ammortamento (c.d. alla francese), oltre a non essere esplicitato, era connotato da costi occulti, ricollegabili alla capitalizzazione composta degli interessi contenuta nel calcolo della rata ad importo costante, da cui discendevano l'illecita applicazione dell'anatocismo, con conseguente superamento del TAN e del TAEG pubblicizzati e sforamento del tasso soglia previsto per l'usura.
Tali elementi occulti contenuti nel piano di ammortamento avrebbero come conseguenza, secondo la prospettazione attorea, l'invalidità negoziale derivante dall'indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto del contratto (art. 1346 c.c.) e dalla violazione della trasparenza bancaria imposta dall'art. 117 del TUB.
Alla luce delle compendiate contestazioni gli attori effettuavano, con il proprio consulente di parte, una revisione integrale del piano di rimborso, da cui veniva eliminato l'interesse composto con effetti anatocistici previsto nell'ammortamento alla francese, sostituito dal tasso di interesse legale (art. 117 TUB, tasso buoni ordinari del tesoro) in regime di capitalizzazione semplice, così ravvisando, all'esito dell'analisi e della ricostruzione dei rapporti indicati, le seguenti anomalie:
- Mutuo del 18.08.2009, Rep. 482350-39306 di euro 80.000,00 intestato a CP_2
tasso effettivo annuale pari a 3,04%, in luogo del 3,00% pattuito;
il tasso annuo
[...]
nominale indicato in 5,50% era superiore al tasso soglia di 5,085% al pari del tasso di mora;
2 - Mutuo del 18.08.2009 Rep. 482349-39305 di euro 100.000,00 intestato a ER
: tasso effettivo annuale pari a 3,30% in luogo del 3,25% pattuito;
il tasso
[...]
annuo nominale indicato in 5,50% era superiore al tasso soglia di 5,085% al pari del tasso di mora;
- Mutuo del 18.08.2009 Rep. 482348-39304 di euro 150.000,00 intestato a
[...]
: tasso effettivo annuale pari a 3,04% in luogo del 3,25% pattuito;
il tasso CP_1
annuo nominale indicato in 5,50% era superiore al tasso soglia di 5,085% al pari del tasso di mora;
TAEG pari a 4,54%, anziché 3,16% indicato in contratto;
- Mutuo del 04.05.2012 Rep. 12535-5237 di euro 150.000,00 intestato a ER
: tasso effettivo annuale pari a 5,70% in luogo del 5,562% pattuito;
il tasso
[...]
annuo reale pari a 9,73% era superiore al tasso soglia di 8,575% al pari del tasso di mora;
TAEG pari a 7,12%, anziché 5,82% indicato in contratto;
- Mutuo del 10.02.2015 Rep. 11837-8161 di euro 30.000,00 intestato a Controparte_1
tasso effettivo annuale pari a 5,07% in luogo del 5,562% pattuito;
il tasso annuo
[...]
reale pari a 9,37% era superiore al tasso soglia di 9,09% al pari del tasso di mora;
TAEG pari a 6,36%, anziché 5,56% indicato in contratto.
Pertanto, gli attori, in considerazione dei profili di illegittimità evidenziati, chiedevano di rideterminare il debito restitutorio, depurandolo dai fenomeni di anatocismo ed usura evidenziati.
2. Si costituiva con comparsa di risposta la Controparte_3
insistendo per l'integrale rigetto della domanda perché destituita di ogni
[...]
fondamento.
Segnatamente evidenziava, alla luce della consulenza di parte depositata, che il tasso di interesse applicato a tutti i contratti di mutuo stipulati dagli attori era contenuto nei limiti della soglia dell'usura e che l'indice sintetico di costo era stato correttamente indicato, rispettando tutti gli obblighi pubblicitari.
Contestava, inoltre, la tesi attorea secondo cui il sistema di ammortamento c.d. alla francese fosse in contrasto con gli artt. 1283 e 1284 c.c., in quanto produttivo di anatocismo ed usura, dovendosi, per contro, riconoscere la piena legittimità del piano di rimborso, con conseguente rigetto della domanda.
3. Con le memorie istruttorie depositate ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. le parti insistevano nel sostenere le rispettive tesi.
3 All'udienza del 07.05.2025, depositati gli scritti difensivi previsti dall'art. 189 c.p.c., le parti concludevano riportandosi a quanto dedotto con gli atti introduttivi e la causa veniva rimessa in decisione
4. Le domande proposte dagli attori risultano infondate e devono essere rigettate.
Preliminarmente deve osservarsi che, dalla lettura dell'atto introduttivo e delle consulenze di parte depositate (allegati da n. 8 a n. 12 della citazione), si inferisce che i profili di illegittimità dei contratti di mutuo ravvisati dagli attori si basano sulla seguente tesi:
l'ammortamento c.d. alla francese, a rata costante, è basato su un regime occulto di capitalizzazione composta dell'interesse che determina anatocismo;
pertanto, sviscerando i costi occulti che si annidano nel sistema di rimborso, si riscontra un aumento dell'indice sintetico di costo pubblicizzato, nonché il superamento del tasso soglia fissato per l'usura.
L'omessa esplicitazione della capitalizzazione composta dell'interesse determina, quindi, la nullità del contratto per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto e per violazione della disciplina sulla trasparenza prevista dall'art. 117 TUB.
Orbene, tale costrutto non è condivisibile, essendo sconfessato dai più recenti insegnamenti nomofilattici, come compendiati dalle SS.UU. n. 15130/2024.
Invero, sebbene le Sezioni Unite, adite in sede di rinvio pregiudiziale, si siano espressamente pronunciate solo con riferimento al mutuo a tasso fisso, i principi strutturali declinati dai giudici di legittimità possono essere estesi anche ai mutui a tasso variabile oggetto del presente giudizio.
Al riguardo giova premettere che l'ammortamento alla francese è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti», comprensive di una quota capitale (crescente nel tempo) e di una quota interessi (decrescente nel tempo). Il sistema impone, quindi, di sviluppare il piano di ammortamento a partire dal calcolo della quota interessi, deducendo per differenza la quota capitale.
Nell'ambito di un piano siffatto non si riscontra alcun anatocismo nella fase fisiologica di esecuzione del piano, riferendosi il divieto di cui all'art. 1283 c.c. al momento patologico del rapporto, ovvero alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi «scaduti», cioè non pagati alla scadenza.
Sul punto si deve rilevare che gli attori non hanno sollevato una specifica questione sugli interessi scaduti, ma hanno sostenuto la diversa tesi secondo cui l'interesse composto
4 applicato nel sistema di ammortamento alla francese sarebbe di per sé produttivo di anatocismo.
Tuttavia, tale teorema, che sostanzialmente equipara l'interesse composto all'anatocismo, è errato, in quanto se è vero che nell'ammortamento alla francese la rata per interessi è calcolata fin da subito sull'intero capitale erogato al mutuatario, sebbene non ancora esigibile, non è altrettanto vero che il piano in parola contempli un meccanismo diretto a trasformare l'obbligazione accessoria per interessi, sia pure regolarmente adempiuta, in montante utilizzato quale base di calcolo di successivi interessi.
Diversamente da quanto sostenuto dagli attori, il regime dell'interesse composto non produce automaticamente un fenomeno anatocistico, essendo diretto a determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei, perché riferiti a momenti temporali diversi. Infatti, deve ricordarsi che vi è uno scarto temporale fra il godimento immediato dell'intero capitale da parte del mutuatario ed il diritto del mutuante alla restituzione dello stesso capitale (bene fruttifero ex art. 820 c.c.), che diviene esigibile alle scadenze pattuite, ma solo per quelle frazioni di capitale indicate nel piano di rimborso ed è pertanto necessario assicurare che il mutuante, al momento della restituzione integrale che avviene con il pagamento dell'ultima rata di rimborso, riceva un capitale avente una valore equivalente a quello che esso aveva al momento della consegna.
Pertanto, gli interessi che divengono esigibili, sempre secondo le scadenze previste dal piano pattuito, sono calcolati «in ragione d'anno» (art. 1284, comma 1, c.c.) e parametrati secondo il criterio composto del debito residuo (frutti civili ex art. 820 co. 3 c.c.) e dell'esigenza di attualizzare il valore del capitale, sebbene non ancora interamente esigibile
(art. 1499 c.c.).
La “capitalizzazione composta è, quindi, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” (Cass. n. 27823/2023).
Pertanto, in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, risulta sconfessato anche il corollario secondo cui la tipologia di ammortamento adottato avrebbe determinato un aumento del tasso annuo (TAN) e del tasso annuo effettivo globale
(TAEG), con conseguente sforamento del tasso soglia previsto per l'usura.
5 Infatti, la differenza fra il tasso di interesse effettivo nell'ammortamento alla francese e quello diverso individuato dagli attori in sede di ricostruzione del piano di rimborso secondo il sistema di interesse semplice c.d. all'italiana, non discende dalla moltiplicazione esponenziale degli interessi, ma costituisce il naturale effetto della scelta pattizia (accettata dagli attori) della rata costante, in cui necessariamente, per garantire l'importo fisso dell'obbligazione restitutoria ed assicurare, al contempo, l'equilibrio finanziario diacronico, la restituzione del capitale viene ritardata con un più lento abbattimento del debito residuo rispetto all'ipotesi ricostruttiva alternativa prospettata dagli attori.
Parimenti infondata deve ritenersi la tesi secondo cui l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione composto degli interessi e della modalità di ammortamento alla francese comporterebbe la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma
2, c.c.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi, che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. n. 28824 e 36026/2023 e
Cass. n. 17110/2019, n. 8028/2018, n. 25205/2014).
Non ricorrono, pertanto, profili di invalidità negoziale riguardanti l'oggetto del contratto, ogniqualvolta il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato.
Orbene, nel caso in esame, i contratti di mutuo ed i relativi piani di rimborso (allegati da n.
3 a n. 7 dell'atto di citazione) consentono di ricostruire le somme dovute alle scadenze successive, attraverso l'indicazione dei criteri di determinazione del tasso di interesse variabile applicato, delle rate da corrispondere, della loro frequenza e della composizione per interessi e capitale rimborsato, nonché delle spese, in modo tale da consentire al mutuatario di avere piena contezza dell'esborso finale.
D'altra parte, la doglianza che fa leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento non concordati dalle parti (sulla natura negoziale dei suddetti piani cfr. Cass. n.
6 5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
In conclusione, si deve, pertanto, affermare che la tesi di parte attrice secondo cui l'interesse composto applicato nell'ammortamento alla francese produrrebbe effetti anatocistici, con il precipitato dell'invalidità negoziale per indeterminabilità dell'oggetto e per mancato rispetto della normativa sulla trasparenza bancaria, è del tutto infondata e non merita di essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi individuati dal D.M. 10.3.2014 n. 55, tenuto conto del valore dichiarato da parte attrice, dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, della quantità/qualità delle questioni trattate, nonché della limitata complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte Parte_1
e contro , così provvede:
[...] Controparte_2 Controparte_3
1) Rigetta le domande proposte dagli attori per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, li condanna alla refusione delle spese di lite che liquida in € 8.500,00, oltre conseguenze di legge;
Così deciso in Viterbo, 27.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Davide Palmieri
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 90/2024 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 07.05.2025 e promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], in proprio e in qualità di amministratore unico della Controparte_1
, C.F. e P.IVA con sede in Castiglione in Teverina (VT), Via Roma
[...] P.IVA_1
n. 38, , C.F. , nata a Castiglione in [...] Controparte_2 C.F._2
Castiglione in Teverina (VT) il 21.04.1956 e ivi residente in [...], entrambi anche quali eredi di , deceduto il 30.05.2017, tutti Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Giorgi e con questi elettivamente domiciliati in
Ascoli Piceno, Corso Mazzini n. 170, studio del difensore;
Attori
Nei confronti di
Controparte_3
C.F. e P.IVA , in persona del Presidente p.t., con sede legale a P.IVA_2 P.IVA_3
Viterbo, in Via Polidori n. 72, rappresentata e difesa dall'Avv. Fausto Barili e con questi elettivamente domiciliata in Viterbo, P.zza dei Caduti n. 16;
Convenuta
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e , entrambi Parte_1 Controparte_2
quali eredi di ed il primo anche quale amministratore unico della Persona_1
evocavano in giudizio la , Controparte_1 Controparte_3
chiedendo di dichiarare la nullità, per usura ed indeterminatezza delle condizioni economiche applicate, delle clausole contenute nei seguenti contratti di mutuo: Mutuo del
18.08.2009 Rep. 482350-39306 di euro 80.000,00 intestato a , Mutuo del Controparte_2
18.08.2009 Rep. 482349-39305 di euro 100.000,00 intestato a , Mutuo del Persona_1
18.08.2009 Rep. 482348-39304 di euro 150.000,00 intestato a , Controparte_1
Mutuo del 04.05.2012 Rep. 12535-5237 di euro 150.000,00 intestato a , Persona_1
Mutuo del 10.02.2015 Rep. 11837-8161 di euro 30.000,00 intestato a Controparte_1
[...]
A fondamento del petitum deducevano che il criterio finanziario utilizzato dalla banca per elaborare il piano di ammortamento (c.d. alla francese), oltre a non essere esplicitato, era connotato da costi occulti, ricollegabili alla capitalizzazione composta degli interessi contenuta nel calcolo della rata ad importo costante, da cui discendevano l'illecita applicazione dell'anatocismo, con conseguente superamento del TAN e del TAEG pubblicizzati e sforamento del tasso soglia previsto per l'usura.
Tali elementi occulti contenuti nel piano di ammortamento avrebbero come conseguenza, secondo la prospettazione attorea, l'invalidità negoziale derivante dall'indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto del contratto (art. 1346 c.c.) e dalla violazione della trasparenza bancaria imposta dall'art. 117 del TUB.
Alla luce delle compendiate contestazioni gli attori effettuavano, con il proprio consulente di parte, una revisione integrale del piano di rimborso, da cui veniva eliminato l'interesse composto con effetti anatocistici previsto nell'ammortamento alla francese, sostituito dal tasso di interesse legale (art. 117 TUB, tasso buoni ordinari del tesoro) in regime di capitalizzazione semplice, così ravvisando, all'esito dell'analisi e della ricostruzione dei rapporti indicati, le seguenti anomalie:
- Mutuo del 18.08.2009, Rep. 482350-39306 di euro 80.000,00 intestato a CP_2
tasso effettivo annuale pari a 3,04%, in luogo del 3,00% pattuito;
il tasso annuo
[...]
nominale indicato in 5,50% era superiore al tasso soglia di 5,085% al pari del tasso di mora;
2 - Mutuo del 18.08.2009 Rep. 482349-39305 di euro 100.000,00 intestato a ER
: tasso effettivo annuale pari a 3,30% in luogo del 3,25% pattuito;
il tasso
[...]
annuo nominale indicato in 5,50% era superiore al tasso soglia di 5,085% al pari del tasso di mora;
- Mutuo del 18.08.2009 Rep. 482348-39304 di euro 150.000,00 intestato a
[...]
: tasso effettivo annuale pari a 3,04% in luogo del 3,25% pattuito;
il tasso CP_1
annuo nominale indicato in 5,50% era superiore al tasso soglia di 5,085% al pari del tasso di mora;
TAEG pari a 4,54%, anziché 3,16% indicato in contratto;
- Mutuo del 04.05.2012 Rep. 12535-5237 di euro 150.000,00 intestato a ER
: tasso effettivo annuale pari a 5,70% in luogo del 5,562% pattuito;
il tasso
[...]
annuo reale pari a 9,73% era superiore al tasso soglia di 8,575% al pari del tasso di mora;
TAEG pari a 7,12%, anziché 5,82% indicato in contratto;
- Mutuo del 10.02.2015 Rep. 11837-8161 di euro 30.000,00 intestato a Controparte_1
tasso effettivo annuale pari a 5,07% in luogo del 5,562% pattuito;
il tasso annuo
[...]
reale pari a 9,37% era superiore al tasso soglia di 9,09% al pari del tasso di mora;
TAEG pari a 6,36%, anziché 5,56% indicato in contratto.
Pertanto, gli attori, in considerazione dei profili di illegittimità evidenziati, chiedevano di rideterminare il debito restitutorio, depurandolo dai fenomeni di anatocismo ed usura evidenziati.
2. Si costituiva con comparsa di risposta la Controparte_3
insistendo per l'integrale rigetto della domanda perché destituita di ogni
[...]
fondamento.
Segnatamente evidenziava, alla luce della consulenza di parte depositata, che il tasso di interesse applicato a tutti i contratti di mutuo stipulati dagli attori era contenuto nei limiti della soglia dell'usura e che l'indice sintetico di costo era stato correttamente indicato, rispettando tutti gli obblighi pubblicitari.
Contestava, inoltre, la tesi attorea secondo cui il sistema di ammortamento c.d. alla francese fosse in contrasto con gli artt. 1283 e 1284 c.c., in quanto produttivo di anatocismo ed usura, dovendosi, per contro, riconoscere la piena legittimità del piano di rimborso, con conseguente rigetto della domanda.
3. Con le memorie istruttorie depositate ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. le parti insistevano nel sostenere le rispettive tesi.
3 All'udienza del 07.05.2025, depositati gli scritti difensivi previsti dall'art. 189 c.p.c., le parti concludevano riportandosi a quanto dedotto con gli atti introduttivi e la causa veniva rimessa in decisione
4. Le domande proposte dagli attori risultano infondate e devono essere rigettate.
Preliminarmente deve osservarsi che, dalla lettura dell'atto introduttivo e delle consulenze di parte depositate (allegati da n. 8 a n. 12 della citazione), si inferisce che i profili di illegittimità dei contratti di mutuo ravvisati dagli attori si basano sulla seguente tesi:
l'ammortamento c.d. alla francese, a rata costante, è basato su un regime occulto di capitalizzazione composta dell'interesse che determina anatocismo;
pertanto, sviscerando i costi occulti che si annidano nel sistema di rimborso, si riscontra un aumento dell'indice sintetico di costo pubblicizzato, nonché il superamento del tasso soglia fissato per l'usura.
L'omessa esplicitazione della capitalizzazione composta dell'interesse determina, quindi, la nullità del contratto per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto e per violazione della disciplina sulla trasparenza prevista dall'art. 117 TUB.
Orbene, tale costrutto non è condivisibile, essendo sconfessato dai più recenti insegnamenti nomofilattici, come compendiati dalle SS.UU. n. 15130/2024.
Invero, sebbene le Sezioni Unite, adite in sede di rinvio pregiudiziale, si siano espressamente pronunciate solo con riferimento al mutuo a tasso fisso, i principi strutturali declinati dai giudici di legittimità possono essere estesi anche ai mutui a tasso variabile oggetto del presente giudizio.
Al riguardo giova premettere che l'ammortamento alla francese è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti», comprensive di una quota capitale (crescente nel tempo) e di una quota interessi (decrescente nel tempo). Il sistema impone, quindi, di sviluppare il piano di ammortamento a partire dal calcolo della quota interessi, deducendo per differenza la quota capitale.
Nell'ambito di un piano siffatto non si riscontra alcun anatocismo nella fase fisiologica di esecuzione del piano, riferendosi il divieto di cui all'art. 1283 c.c. al momento patologico del rapporto, ovvero alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi «scaduti», cioè non pagati alla scadenza.
Sul punto si deve rilevare che gli attori non hanno sollevato una specifica questione sugli interessi scaduti, ma hanno sostenuto la diversa tesi secondo cui l'interesse composto
4 applicato nel sistema di ammortamento alla francese sarebbe di per sé produttivo di anatocismo.
Tuttavia, tale teorema, che sostanzialmente equipara l'interesse composto all'anatocismo, è errato, in quanto se è vero che nell'ammortamento alla francese la rata per interessi è calcolata fin da subito sull'intero capitale erogato al mutuatario, sebbene non ancora esigibile, non è altrettanto vero che il piano in parola contempli un meccanismo diretto a trasformare l'obbligazione accessoria per interessi, sia pure regolarmente adempiuta, in montante utilizzato quale base di calcolo di successivi interessi.
Diversamente da quanto sostenuto dagli attori, il regime dell'interesse composto non produce automaticamente un fenomeno anatocistico, essendo diretto a determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei, perché riferiti a momenti temporali diversi. Infatti, deve ricordarsi che vi è uno scarto temporale fra il godimento immediato dell'intero capitale da parte del mutuatario ed il diritto del mutuante alla restituzione dello stesso capitale (bene fruttifero ex art. 820 c.c.), che diviene esigibile alle scadenze pattuite, ma solo per quelle frazioni di capitale indicate nel piano di rimborso ed è pertanto necessario assicurare che il mutuante, al momento della restituzione integrale che avviene con il pagamento dell'ultima rata di rimborso, riceva un capitale avente una valore equivalente a quello che esso aveva al momento della consegna.
Pertanto, gli interessi che divengono esigibili, sempre secondo le scadenze previste dal piano pattuito, sono calcolati «in ragione d'anno» (art. 1284, comma 1, c.c.) e parametrati secondo il criterio composto del debito residuo (frutti civili ex art. 820 co. 3 c.c.) e dell'esigenza di attualizzare il valore del capitale, sebbene non ancora interamente esigibile
(art. 1499 c.c.).
La “capitalizzazione composta è, quindi, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” (Cass. n. 27823/2023).
Pertanto, in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, risulta sconfessato anche il corollario secondo cui la tipologia di ammortamento adottato avrebbe determinato un aumento del tasso annuo (TAN) e del tasso annuo effettivo globale
(TAEG), con conseguente sforamento del tasso soglia previsto per l'usura.
5 Infatti, la differenza fra il tasso di interesse effettivo nell'ammortamento alla francese e quello diverso individuato dagli attori in sede di ricostruzione del piano di rimborso secondo il sistema di interesse semplice c.d. all'italiana, non discende dalla moltiplicazione esponenziale degli interessi, ma costituisce il naturale effetto della scelta pattizia (accettata dagli attori) della rata costante, in cui necessariamente, per garantire l'importo fisso dell'obbligazione restitutoria ed assicurare, al contempo, l'equilibrio finanziario diacronico, la restituzione del capitale viene ritardata con un più lento abbattimento del debito residuo rispetto all'ipotesi ricostruttiva alternativa prospettata dagli attori.
Parimenti infondata deve ritenersi la tesi secondo cui l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione composto degli interessi e della modalità di ammortamento alla francese comporterebbe la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma
2, c.c.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi, che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. n. 28824 e 36026/2023 e
Cass. n. 17110/2019, n. 8028/2018, n. 25205/2014).
Non ricorrono, pertanto, profili di invalidità negoziale riguardanti l'oggetto del contratto, ogniqualvolta il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato.
Orbene, nel caso in esame, i contratti di mutuo ed i relativi piani di rimborso (allegati da n.
3 a n. 7 dell'atto di citazione) consentono di ricostruire le somme dovute alle scadenze successive, attraverso l'indicazione dei criteri di determinazione del tasso di interesse variabile applicato, delle rate da corrispondere, della loro frequenza e della composizione per interessi e capitale rimborsato, nonché delle spese, in modo tale da consentire al mutuatario di avere piena contezza dell'esborso finale.
D'altra parte, la doglianza che fa leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento non concordati dalle parti (sulla natura negoziale dei suddetti piani cfr. Cass. n.
6 5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
In conclusione, si deve, pertanto, affermare che la tesi di parte attrice secondo cui l'interesse composto applicato nell'ammortamento alla francese produrrebbe effetti anatocistici, con il precipitato dell'invalidità negoziale per indeterminabilità dell'oggetto e per mancato rispetto della normativa sulla trasparenza bancaria, è del tutto infondata e non merita di essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi individuati dal D.M. 10.3.2014 n. 55, tenuto conto del valore dichiarato da parte attrice, dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, della quantità/qualità delle questioni trattate, nonché della limitata complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte Parte_1
e contro , così provvede:
[...] Controparte_2 Controparte_3
1) Rigetta le domande proposte dagli attori per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, li condanna alla refusione delle spese di lite che liquida in € 8.500,00, oltre conseguenze di legge;
Così deciso in Viterbo, 27.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Davide Palmieri
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