Art. 12-octies. (( (Estinzione del reato e richiesta di archiviazione del procedimento). )) ((La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo accertatore o dalla polizia giudiziaria nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 12-quater, secondo comma, ovvero presta il lavoro di pubblica utilita' nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 12-quinquies.
Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione e' estinta ai sensi del primo comma.))
Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione e' estinta ai sensi del primo comma.))