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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/03/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC
Nella causa civile iscritta al n. 2851/2024 R.G.V.G. dell'anno 2024,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. MANCINELLI Parte_1
VIVIANA, come da mandato in atti,
E
, rappresentato e difeso dall'avv. MANCINELLI Controparte_1
VIVIANA, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 23/09/2024 le parti indicate in epigrafe, premettevano che: il giorno 29/04/1989 avevano contratto matrimonio in Taranto
(Ta); l'unione coniugale era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse chiedevano che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 17/01/2025.
La domanda congiunta è fondata e merita accoglimento.
All'udienza del 08/01/2025 le parti comparse personalmente confermavano la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo comprensivo del trasferimento immobiliare. Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica degli accordi raggiunti, le cui condizioni, riportate in ricorso, devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al
Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , Parte_1
nata a [...] il [...], e , nato Controparte_1
a TARANTO (TA), il 14/08/1962 uniti in matrimonio in Taranto (Ta) il
29/04/1989 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di Taranto (Ta) dell'anno 1989, parte 2, serie A, numero 86;
2. DISCIPLINA le condizioni della separazione dei coniugi Pt_1
e , in conformità a quelle da costoro
[...] Controparte_1
concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto (Ta).
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott. Martino Casavola
Il Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC
Nella causa civile iscritta al n. 2851/2024 R.G.V.G. dell'anno 2024,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. MANCINELLI Parte_1
VIVIANA, come da mandato in atti,
E
, rappresentato e difeso dall'avv. MANCINELLI Controparte_1
VIVIANA, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 23/09/2024 le parti indicate in epigrafe, premettevano che: il giorno 29/04/1989 avevano contratto matrimonio in Taranto
(Ta); l'unione coniugale era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse chiedevano che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 17/01/2025.
La domanda congiunta è fondata e merita accoglimento.
All'udienza del 08/01/2025 le parti comparse personalmente confermavano la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo comprensivo del trasferimento immobiliare. Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica degli accordi raggiunti, le cui condizioni, riportate in ricorso, devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al
Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , Parte_1
nata a [...] il [...], e , nato Controparte_1
a TARANTO (TA), il 14/08/1962 uniti in matrimonio in Taranto (Ta) il
29/04/1989 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di Taranto (Ta) dell'anno 1989, parte 2, serie A, numero 86;
2. DISCIPLINA le condizioni della separazione dei coniugi Pt_1
e , in conformità a quelle da costoro
[...] Controparte_1
concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto (Ta).
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott. Martino Casavola
Il Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara