Ordinanza cautelare 20 giugno 2024
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 07/03/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00354/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00646/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
CC - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 646 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , e -OMISSIS-, quale procuratore generale della sig.ra -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Paolo Gaballo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di CC, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Pierandrea Piccinni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Seclì, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, comunicata in pari data, con la quale l’A.S.L. di CC (a seguito della decisione della Società ricorrente di interrompere il servizio di trasporto utenti a proprie spese) ha disatteso l’istanza del 19/4/2024 e, sostanzialmente, negato l’attivazione immediata del servizio di trasporto assistito domiciliare ex art. 46, primo comma, della Legge Regionale Pugliese n. 4/2010, in favore degli utenti che frequentano il Centro Diurno “ -OMISSIS- ,” gestito dalla Società ricorrente, rinviando sine die l’erogazione del detto servizio;
e per la condanna
dell’A.S.L. di CC, previo accertamento del diritto dei ricorrenti, ad erogare senza indugio il suddetto servizio di trasporto, direttamente o per il tramite di terzi, in favore degli utenti (asseritamente) disabili.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.S.L. di CC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Carlo Iacobellis e uditi per le parti i difensori Avv. P. Gaballo per le parti ricorrenti, Avv. P. Piccinni per la ASL CC;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 24 maggio 2024 e depositato in pari data, la Società -OMISSIS-, che gestisce il Centro Diurno per assistenza residenziale e semiresidenziale a soggetti non autosufficienti affetti da demenza (non necessariamente disabili di cui al R.R. n. 5/2019), ex art. 60-ter R.R. n. 4/2007 e R.R. n. 4/2019, denominato “ -OMISSIS- ”, sito in -OMISSIS-, convenzionato con la A.S.L. di CC e il soggetto non autosufficiente ricorrente che frequenta il predetto Centro Diurno in virtù di P.A.I. autorizzato dalla A.S.L. di CC, impugnano la nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, comunicata in pari data, con la quale l’A.S.L. di CC, a seguito della decisione della Società ricorrente di interrompere il servizio di trasporto utenti a proprie spese, ha rigettato l’istanza dei ricorrenti del 19 aprile 2024 per l’attivazione/erogazione, da parte dell’A.S.L. CC, ai sensi dell’art. 46 L.R. n. 4/2010, del servizio di trasporto diversamente abili da e verso il centro diurno “ -OMISSIS- ”, in -OMISSIS-, ed ha, contestualmente, imposto alla Società ricorrente, gestore del predetto centro, l’” erogazione diretta del succitato servizio ”. Chiedono la condanna dell’A.S.L. di CC, previo accertamento del diritto dei ricorrenti, ad erogare senza indugio il suddetto servizio di trasporto, direttamente o per il tramite di terzi, in favore degli utenti (asseritamente) disabili.
1.1 A sostegno del ricorso hanno dedotto le seguenti censure:
I - Violazione articoli 32 e 97 Costituzione. Violazione dei principi di correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione art. 46 Legge Regionale n. 4/2010. Decreto Legislativo. n. 267/2000. Violazione art. 2, 3 e 21 quater Legge n. 241/90. Violazione sentenza del Consiglio di Stato n. 860 del 7/02/2022 e D.P.R. n. 327/2001.
II - Violazione Legge Regionale n. 4/2010, D.P.R. n. 327/2001, artt. 32, 41 e 97 Costituzione., artt. 2, 3 e 21 quater Legge n. 241/1990 e principi del giusto procedimento e di legalità dell’azione amministrativa. Eccesso e sviamento di potere. Difetto istruttoria e motivazione. Illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Violazione ed elusione e Protocollo intesa del 30 giugno 2011. Disparità di trattamento.
III - Violazione art. 10 bis Legge n .241/1990.
2. Il 14 giugno 2024 si è costituita in giudizio l’A.S.L. di CC chiedendo, previo rigetto della misura cautelare richiesta, di dichiarare l’irricevibilità del ricorso, o comunque respingerlo nel merito in quanto infondato.
3. Il 15 giugno 2024, i ricorrenti hanno depositato una memoria difensiva, chiedendo l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati e la condanna dell’A.S.L. di CC a provvedere, senza indugio, ad erogare, direttamente o per il tramite di terzi, il detto servizio di trasporto ovvero ad adottare, senza indugio, gli atti e gli atti di legge volti a gestire il servizio direttamente o per il tramite di terzi.
4. Con ordinanza cautelare n. 393/2024, pubblicata il 20 giugno 2024, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare incidentalmente proposta dalle parti ricorrenti, con la seguente motivazione: “Considerato, ad un sommario esame proprio della fase cautelare del giudizio, che il ricorso appare ammissibile - avuto riguardo alla natura provvedimentale della nota impugnata, con la quale la A.S.L. di CC ha (sostanzialmente) negato l’erogazione immediata del servizio di trasporto assistito domiciliare in questione (ex art. 46, primo comma, della Legge Regionale Pugliese n. 4/2010) - ma infondato, in relazione alle domande sostanziali formulate dai ricorrenti, non applicandosi (a ben vedere) nella fattispecie concreta oggetto della presente causa, l’art. 46, primo comma, della Legge Regionale Pugliese n. 4/2010 che, come riconosciuto, dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 860/2022, “chiaramente afferma che il servizio di “trasporto per utenti disabili a fini socio-riabilitativi presso centri pubblici di riabilitazione, ovvero convenzionati con le ASL pugliesi,” (…) “viene assicurato dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio”, così individuando l’oggetto (il servizio di traporto), i soggetti beneficiari (gli utenti disabili), le destinazioni (i centri pubblici di riabilitazione, ovvero convenzionati con le ASL pugliesi), la finalità del trasporto (socio-riabilitativa)”, non trattandosi nella specie di un Centro Diurno socio-riabilitativo per utenti disabili di cui all’art. 60 R.R. n. 4/2007 e R.R. n. 5/2019, bensì di un Centro Diurno per assistenza residenziale e semiresidenziale a soggetti non autosufficienti affetti da demenza “con bassa necessità di tutela sanitaria e non affetti da gravi deficit motori” (non necessariamente disabili di cui al R.R. n. 5/2019) ex art. 60-ter R.R. n. 4/2007 e R.R. n. 4/2019.”
5. Avverso quest’ultima ordinanza cautelare (n. 393/2024) è stato presentato appello e, il Consiglio di Stato, Sezione III^, con ordinanza n. 2988 del 31 luglio 2024, ha accolto l’appello cautelare con la seguente motivazione: “ Ritenuto che le argomentazioni dell’appellante, anche in ordine ai diritti di rango costituzionale che vengono in considerazione, meritino approfondimento nella più opportuna sede di merito, e che nelle more risultino senz’altro prevalenti le esigenze di tutela dei pazienti disabili. Considerato, pertanto, che l’appello cautelare meriti accoglimento disponendosi che l’Amministrazione adotti, nelle more della trattazione del merito, ogni misura idonea ad assicurare l’espletamento del servizio di trasporto per i pazienti le cui patologie rendano difficili gli spostamenti ”.
6. Nella pubblica udienza del 26 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. In via preliminare, questo Tribunale ritiene infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall’A.S.L. di CC con memoria di costituzione del 14 giugno 2024, attesa la presunta natura non finale ma di mera interlocuzione endoprocedimentale, nonché preparatoria e strumentale alle successive determinazioni dell'ente, dell’atto impugnato (nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-).
Osserva il Collegio che l’atto amministrativo è immediatamente impugnabile quando, contestualmente alla sua adozione, si realizza la lesione attuale e diretta della sfera giuridica della parte destinataria e, dunque, la condizione dell’azione rappresentata dall’interesse ad agire.
Nel caso de quo, il Tribunale ritiene evidente la natura immediatamente lesiva della nota impugnata, con la quale la A.S.L. di CC, sostanzialmente, nega l’erogazione immediata del servizio di trasporto assistito domiciliare in questione (ex art. 46, primo comma, della Legge Regionale Pugliese n. 4 del 2010) affermando di aver individuato condizioni di maggiore efficienza nella erogazione diretta del succitato servizio da parte dei soggetti gestori.
8. Ciò premesso, nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Sono privi di giuridico fondamento i tre pluriarticolati motivi di ricorso (che possono essere trattati unitariamente) formulati dalla difesa dei ricorrenti.
Ritiene, invero, il Collegio - meditatamente - di dover confermare integralmente, nella presente sede di merito, il contenuto della citata ordinanza cautelare n. 393/2024, con la quale si è rilevata l’insussistenza del necessario presupposto del fumus boni iuris, con la motivazione sopra riportata.
Osserva, in proposito, il Tribunale che, con la sentenza n. 860 del 7 febbraio 2022, il Consiglio di Stato, Sezione III^, ha precisato che, ai sensi dell’art. 46 primo comma della L.R. n. 4 del 2010, spetta alla A.S.L. erogare direttamente il servizio di trasporto cui all’oggetto, quando ricorrono precisi presupposti, infatti “ la norma indica: l’oggetto (il servizio di trasporto); i soggetti beneficiari (gli utenti disabili); le destinazioni (i centri pubblici di riabilitazione, ovvero convenzionati con le ASL pugliesi); la finalità del trasporto (socio-riabilitativa).Ricorrendo tali presupposti, come fin qui ricostruiti (e dunque senza le limitazioni, non contemplate dalla norma, frapposte dalla ASL appellata), l’Azienda competente per territorio deve senz’altro provvedere ad erogare il servizio, con onere finanziario (anche) a carico dei comuni, in termini di compartecipazione alla spesa in misura non superiore al sessanta per cento del costo di organizzazione ed erogazione (secondo comma). ”
Nel caso de quo , non ricorrono tutti i presupposti appena richiamati, infatti (come risulta, tra l’altro dal contratto per la erogazione e l’acquisto di prestazioni sanitarie stipulato il 28-29 ottobre 2024, tra l’Azienda Sanitaria di CC e la Società ricorrente) il Centro Diurno gestito dalla Società ricorrente, non è un Centro Diurno socio-riabilitativo per utenti disabili di cui all’art. 60 del R.R. n. 4 del 2007 e al R.R. n. 5 del 2019, bensì un Centro Diurno per assistenza residenziale e semiresidenziale a soggetti non autosufficienti affetti da demenza “ con bassa necessità di tutela sanitaria e non affetti da gravi deficit motori ” (non necessariamente disabili di cui al R.R. n. 5/2019) ex art. 60-ter R.R. n. 4/2007 e R.R. n. 4/2019, pertanto, è smentita “ per tabulas ” la dedotta violazione dell’art. 46 primo comma della L.R. n. 4 del 2010 che, secondo la tesi sostenuta dai ricorrenti, prevedrebbe in capo all’Amministrazione Sanitaria l’onere, non soltanto economico, di assumere su di sé il servizio di trasporto degli utenti presso il centro diurno.
Nel caso di specie, quindi, in ragione della specifica previsione di bassa necessità di tutela sanitaria prestata nei confronti di soggetti, comunque, non affetti da gravi disfunzioni motorie (R.R. n. 4 del 2019), non si è al cospetto di un Centro deputato in via principale all’erogazione di prestazioni sociosanitarie riabilitative e, pertanto, gli stessi non devono essere ricompresi nei L.E.A. e nella competenza della A.S.L. (anziché del Comune), sicché va disattesa anche la domanda di accertamento del (preteso) diritto, azionato dai ricorrenti, a riconoscere in capo all’A.S.L. di lecce l’onere di erogare direttamente il servizio di trasporto di cui all’oggetto nei confronti della generalità degli utenti che si recano presso le strutture residenziali e semiresidenziali regolate dal R.R. n. 4/2019, considerato - da un lato - la diversa finalità delle prestazioni erogate, in cui quelle di tipo riabilitativo non costituiscono attività immancabili o, comunque, svolte in via principale e, - dall’altro lato - la diversa tipologia di soggetti nei confronti dei quali dette prestazioni sono rivolte ed erogate (non necessariamente disabili).
Prive di pregio, infine, sono le censure riguardanti l’asserita violazione dei principi di legalità e di obbligatorietà dell’azione amministrativa, ex art. 2 L. n. 241/1990, nonché degli artt. 3 (con asserita integrazione postuma della motivazione) e 21 quater della L. n. 241/1990, posto che, oggetto del presente contenzioso, è - a ben vedere - il riconoscimento del (preteso) diritto dei ricorrenti all’attività di trasporto (e quindi non si è al cospetto di un’attività squisitamente provvedimentale della P.A.); in altri termini, si tratta - sul piano sostanziale - di stabilire se, una data tipologia di soggetti, e cioè quelli che fruiscono delle prestazioni erogate dai Centri Diurni disciplinati dal R.R. n. 4/2019, rientrino o meno all’interno della categoria dei disabili, che fruiscono di prestazioni socio-sanitarie riabilitative presso i Centri di riabilitazione, per i quali, alla luce dell’art. 46 primo comma della L.R. n. 4/2010 e della giurisprudenza amministrativa richiamata, vi è l’obbligo per le AA.SS.LL pugliesi di garantire anche il servizio di trasporto, sicché risulta improprio il richiamo alle disposizioni sul procedimento amministrativo riguardanti, invece, l’attività autoritativa/provvedimentale della P.A..
9. Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate, il ricorso deve essere respinto.
10. Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge, anche in relazione alla assoluta novità e alla complessità della controversia, per disporre che le spese del giudizio vadano interamente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia CC - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in CC nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario
Carlo Iacobellis, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Iacobellis | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.