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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/09/2025, n. 2634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2634 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dr.ssa Aurelia Cuomo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 5241del R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo tra
) nata a [...] il [...] rapp.ta e Parte_1 C.F._1 difesa dall' avv. Ciro Petrosino, giusta procura in atti e come in atti dom.ta
-OPPONENTE-
e
P. IVA – con sede in Milano, al Corso Italia n. 8) in Controparte_1 P.IVA_1
p. dell'A.D. Dott. (C.F. – nominato in virtù di Persona_1 CodiceFiscale_2 delibera del Consiglio di Amministrazione dell' 8 giugno 2022) quale mandataria di in persona dell'A.U. (P. IVA – con sede in Milano, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca De Lima Souza, giusta procura in atti e come in atti dom.ta
- OPPOSTA-
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1076/2023 emesso dal Tribunale di Nocera in data
06/09/2023 in favore della quale cessionaria del credito pari ad euro Controparte_2
17.819,38 oltre interessi, per il mancato versamento di rate di rimborso di due finanziamenti. A sostegno dell'opposizione ha eccepito la nullità dei contratti di Parte_1 finanziamento, la carenza di legittimazione attiva della la mancata Controparte_2 sottoscrizione del contratto, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva la quale mandataria di con Controparte_1 Controparte_2 comparsa del 05.02.2024 chiedendo in via preliminare che fosse preliminarmente concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e rigettata la proposta opposizione in quanto infondata in diritto e non provata in fatto.
Disposta l'udienza di comparizione delle parti il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo disponendo la procedura di mediazione che dava esito negativo.
Ritenuta poi la causa di natura documentale, la stessa veniva rinviata all'udienza del
05.06.2025 ex art. 281 sexies cpc ed all'esito, trattenuta in decisione.
****
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da non può trovare Parte_1 accoglimento per i motivi di seguito indicati.
La pretesa creditoria della trova fondamento in due prestiti personali Controparte_1 intervenuti tra e la SS CA dell'importo di € 3.000,00 Parte_1 ciascuno.
Il credito ingiunto ammonta per il primo finanziamento ad € 8.006,49 per sorta capitale ed interessi, mentre per il secondo finanziamento ad € 9.812,89 per sorta capitale ed interessi, per un totale complessivo di € 17.819,38.
Ciò precisato, l'opponente ha innanzitutto eccepito che la società creditrice non avrebbe sufficientemente provato la propria legittimazione attiva ad agire per il recupero del credito vantato
Ciò che emerge dalla documentazione agli atti è che la SS ha ceduto il proprio credito alla la quale a sua volta lo ha ceduto alla società e Parte_2 Controparte_2 poi pro soluto e in blocco. Controparte_1 La cessione del credito a è avvenuta nell'ambito di una operazione di Controparte_2 cartolarizzazione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Parte Seconda n. 4 del 10.01.2019 comunicata all' opponente in data 28.01.2019.
Secondo orientamento della Suprema Corte (v. Cass. 10200/2021) “nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della L. n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dall'art. 1264 c.c.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giudici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi – e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass.
29.9.2020 n. 204495; Cass. 17.3.2006 n. 5997). In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile.
Non vi sono, pertanto, dubbi in merito alla legittimazione attiva della Controparte_2
Quest'ultima infatti ha prodotto in giudizio la documentazione inerente le intervenute cessioni. Tali adempimenti producono gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante l'accettazione o la notifica singolare dal momento che, dalla data della pubblicazione, la cessione si intende notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche. Nel caso di specie, entrambe le cessionarie, non soltanto hanno osservato le forme previste dal TUB trattandosi di cessioni “in blocco”, ma hanno applicato le forme di pubblicità previste dall'art. 1264 cod. civ..
Dunque, l'opposta ha provato di avere titolarità attiva nel credito con la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB sulla GU, che soddisfa i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per la determinazione dell'oggetto della cessione;
vi e di più, è stato anche depositato l'estratto Debitori a firma del Notaio Persona_2 numero Repertorio 50.511 - numero di Raccolta 25.130 riportante la cessione dei crediti CP da a , alla cui pagina 32 è riportato il credito riferito alla sig.ra CP_2 [...]
, documento che non è stato specificamente contestato dall' attrice Parte_1
Quanto poi alla prova del credito, essa è raggiunta attraverso la produzione del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento del mutuatario, gravando su quest'ultimo l'onere di provare il fatto estintivo del credito o di una sua parte.
Nel caso di specie l'opposta ha prodotto in giudizio i contratti di finanziamento che recano entrambi la sottoscrizione della . Pt_1
Di conseguenza, l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 117 TUB per mancanza di forma scritta del contratto non può essere accolta.
Inaccoglibile è altresì la doglianza relativa alla genericità ed erroneità della documentazione contabile prodotta dalla CA, proposta in maniera assolutamente generica, senza indicazione di quali sarebbero gli errori concretamente contenuti nella detta documentazione.
Non va obliterato infatti che spetta al debitore opponente contestare in maniera specifica e circostanziata la documentazione prodotta dalla banca a sostegno della sua pretesa creditoria, non essendo sufficienti contestazioni generiche e di mero stile.
Occorre aggiungere, poi, che, l'opposta, fin dalla fase monitoria ha prodotto la documentazione atta a provare sia l'esistenza che l'esatta quantificazione del credito.
La stessa, infatti, ha depositato i contratti di finanziamento del 01.12.2012 e 13.02.2012 stipulati con la SS (con relativa quietanza probante l'erogazione del credito), nonche' l'estratto conto riferito al piano di ammortamento relativo al finanziamento stesso. Dai contratti del 01.12.2012 e 13.02.2012, sottoscritti dall' opponente (che non ha disconosciuto ne' la sottoscrizione, ne' il contenuto dello stesso), si ricavano il contenuto dello stesso contratto e le relative condizioni economiche. L'opponente eccepisce l'impossibilità di verificare la corretta applicazione del taeg e di ogni altro costo del finanziamento. I contratti di finanziamento sottoscritti dalla parte opponente riportano limpidamente l'indicazione di un TAN pari al 0,00% ed un TAEG pari al
19,10% (relativo al contratto del 13/02/2012) e un TAN pari al 14,28% ed un TAEG pari al 19,43% (relativo al contratto del 01/12/2012).
Anche tale eccezione deve dunque essere disattesa.
Altrettanto generica e infondata la doglianza relativa alla usurarietà degli interessi.
Difatti parte opponente eccepisce la nullità delle clausole determinative degli interessi, ma di fatto nulla argomenta, non suffragandola da alcun principio di prova. Non è certamente sufficiente contestare una ipotetica usurarietà senza nulla allegare e specificare in merito ai periodi in cui sarebbe stata superata la soglia anti-usura (l. n.
108/96), ai tassi d'interesse superati;
l'eccezione è priva della produzione dei decreti ministeriali, che stabiliscono, tempo per tempo, i tassi soglia, rilevanti ai fini dell'accertamento dell'usura, con la conseguenza che l'eventuale superamento dei tassi- soglia anti-usura non può essere oggetto di indagine nel presente giudizio. In particolare, va rimarcato che la parte che contesti il superamento dei tassi soglia ha l'onere non solo di indicare in modo specifico in che termini sarebbe avvenuto tale superamento, ma anche e, comunque, di produrre i decreti e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia. Il principio è pacifico in giurisprudenza sia di merito che di legittimità. Secondo un recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cassazione Civile
n. 2543 del 30.01.2019), la pronuncia di accertamento dell'usurarietà degli interessi pattuiti e, pertanto, la valutazione comparativa del relativo tasso rispetto ai tassi soglia usura non può prescindere dall'assolvimento (a carico della parte richiedente) dell'onere probatorio di produzione dei decreti ministeriali del dipartimento del Tesoro in cui le predette soglie sono indicate. Con riferimento alla fattispecie in esame, si rileva sia la mancanza di qualsiasi supporto probatorio al fine di dimostrare l'usurarietà dei tassi di interessi, così come lamentata da parte opponente, sia l'assenza di usurarietà nel contratto di finanziamento oggetto di causa sia per quanto concerne gli interessi corrispettivi sia per quanto riguarda gli interessi di mora: il tasso soglia previsto per la categoria dei prestiti personali al tempo della conclusione del contratto di finanziamento era pari alla percentuale annua del 15,96%. Ne deriva che sia il Tan che il Taeg indicati in contratto sono al di sotto del limite soglia. Nel merito, le generiche contestazioni sul quantum relativamente agli interessi di mora richiesti e al tasso di interesse applicato non inficiano le ragioni creditorie della convenuta opposta, supportate dal contratto di finanziamento nel quale sono specificati il capitale erogato, il numero di rate mensili,
l'importo di ogni singola rata e i tassi applicati (TAN e TAEG). La prova del credito è raggiunta attraverso la semplice produzione del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento del mutuatario, gravando su quest'ultimo l'onere di provare il fatto estintivo del credito o di una sua parte.
Pertanto, stante la fondatezza delle ragioni creditorie della l'opposizione Controparte_1 deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, dando atto che parte opponente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M
Il Giudice, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da;
Parte_1
2) Conferma il decreto ingiuntivo n. 1076/2023 emesso dal Tribunale di Nocera
Inferiore in data 05.09.2023, che acquista definitiva esecutorietà;
3) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della opposta, quantificate in euro 5.000,00 oltre spese generali 15%, CPA ed IVA, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, 03.09.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Aurelia Cuomo