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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/05/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico Dott. Sossio
Pellecchia, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3024/2020 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “Appello avverso la sen- tenza del Giudice di Pace di Cervinara n. 415/2020” e promossa
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. CUTOLO DANIELE, in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), TR C.F._1 Controparte_2
(C.F. ) e (C.F. ), rap- CodiceFiscale_2 CP C.F._3
presentati e difesi dagli Avv.ti MELISI ANNA e DE MARCO CIRO;
APPELLATI
NONCHE'CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Condoluci Luigi;
APPELLATA
(P.IVA ), in persona del legale rap- Controparte_5 P.IVA_3
presentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti MERCOLINO OSCAR e GA-
LIETTA GENNARO;
APPELLATA
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_6 rappresentata e difesa dall'Avv. Argenio Giuseppe;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Come da note di trattazione scritta
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato mpugnava la senten- Parte_1
za n. 415/2020 resa dal Giudice di Pace di Cervinara in data 29.05.2020 (dep. in pari data) con la quale veniva condannata, in solido con e Controparte_4 Controparte_7
al pagamento in favore di , e
[...] CP TR
, questi ultimi, in qualità di esercenti la responsabilità ge- Controparte_2
nitoriale su della somma complessiva di Euro 4.086,00, di cui Euro CP
2.500,00 per danni a cose ed Euro 1.582,96 per danni alla persona, oltre interessi e spese di lite.
In primo grado e , quali esercenti TR Controparte_2
la responsabilità genitoriale su , convenivano in giudizio la CP [...]
per il risarcimento dei danni derivanti dal sinistro verificatosi in data CP_5
14.09.2016, che vedeva coinvolto il minore , il quale, nel percorrere la CP
Via Variante in Cervinara (AV) in direzione San Martino Valle Caudina, alla guida del moto- ciclo Piaggio M69 tg. DW 34389, all'altezza del civico n. 118, perdeva il controllo del mezzo rovinando a terra a causa del dissesto del manto stradale.
Nel giudizio di prime cure la chiedeva di essere autorizzata alla chiama- Controparte_5
ta in causa di avendo questa ultima eseguito lavori sul tratto di Parte_1
strada, luogo del sinistro. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva Parte_1
la quale, a sua volta, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa di
[...]
società appaltatrice dei lavori di manutenzione. Integrato il contradditorio Controparte_4
nei confronti di che chiedeva di dichiarare la sua estraneità ai fatti di cau- Controparte_4
sa, essendo stati i lavori consegnati e collaudati dal committente, veniva chiamata in causa dalla la al fine di essere manleva- Controparte_4 Controparte_6
ta dalla compagnia assicurativa.
Istruita la causa, il Giudice di Prime Cure così motivava la sua decisione:
2 3 4 Nel presente giudizio roponeva i seguenti motivi di appello: Parte_1
5 1. improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conci- liazione;
2. mancanza di responsabilità di per responsabilità esclusiva Parte_1 dell'appaltatore ovvero della per omessa custodia;
Controparte_5
3. erroneità della sentenza in punto di liquidazione equitativa del danno a cose nonché per il riconoscimento del danno alla persona di , non essendo stato provato il CP
nesso di causalità.
Con comparsa di costituzione ritualmente e tempestivamente depositata, si costituiva che chiedeva il rigetto dell'appello e proponeva appello incidentale per Controparte_4 sentir dichiarare la esclusiva responsabilità dell'ente provinciale nella causazione del sinistro con concorso del fatto colposo del creditore.
Si costituiva la che chiedeva il rigetto dell'appello con conferma della Controparte_5
sentenza di primo grado.
In seguito si costituivano , e TR Controparte_2
e chiedevano il rigetto dell'appello incidentale proposto da CP CP_4
essendo la sentenza di primo grado passata in giudicato nei suoi confronti, nonché la
[...] conferma della sentenza di primo grado, per infondatezza in fatto e in diritto dell'appello principale.
Infine si costituiva che concludeva per Controparte_6
l'accoglimento in parte del gravame proposto da in ordine Parte_2 alla improcedibilità dell'appello, alla esclusiva responsabilità della e al- Controparte_5
la errata liquidazione del danno da parte del giudice di prime cure.
Così brevemente riassunti i fatti di causa, va rilevata innanzitutto l'ammissibilità dell'appello, atteso che l'appellante ha indicato le parti della pronuncia impugnata con articolazione delle ragioni dell'impugnazione sia in punto di diritto che di fatto e, quindi, l'appello è ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. (art. 54 del d.l. 22.6.2012 n. 83, conv. con modif. dalla l.
7.8.2012 n. 134), applicabile al giudizio in esame, dispone che l'appello deve essere motivato e la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inam- missibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle mo- difiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
6 Orbene, l'appellante ha riportato le parti della sentenza censurate e che ha inteso appellare ed ha indicato con chiarezza le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal g.d.p.
e le circostanze da cui deriva la violazione di legge.
Non può non richiamarsi il pronunciamento della Cassazione a sezioni unite, sentenza del
2017, n. 27199: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve con- tenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti conte- stati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte vo- litiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della perma- nente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”.
In via preliminare va rigettata l'eccezione sollevata dagli appellati , TR
e di inammissibilità dell'appello Controparte_2 CP incidentale proposto da poiché ai sensi dell'art. 334 c.p.c. le parti, contro le Controparte_4
quali è stata proposta impugnazione, possono proporre impugnazione incidentale anche quan- do per esse è decorso il termine. Ai sensi dell'art. 343 c.p.c. l'appello incidentale va proposto,
a pena di decadenza, nella comparsa di risposta ritualmente e tempestivamente depositata a norma dell'art. 347 c.p.c..
Nel caso in esame non è incorsa in alcuna decadenza, avendo proposto ap- Controparte_4 pello incidentale nell'atto tempestivo di costituzione in giudizio.
Sempre in via preliminare va esaminata la questione di improcedibilità della domanda propo- sta in primo grado per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
Dal 1° gennaio 2017, in materia di gas ed energia elettrica, è in vigore l'obbligo di esperimen- to del tentativo di conciliazione a pena di improcedibilità della domanda giudiziale.
In particolare, con la delibera 209/2016/E/COM l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il si- stema idrico ha approvato il “Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiu- diziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità” (Testo Integrato Conciliazione-TICO) e tale disciplina, in attuazione della leg- ge istitutiva dell'Autorità (Legge 481/1995, art. 2 co. 24, lettera b) e del Codice del consumo
(art. 141 co. 6 lett. c), definisce la procedura per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio Conciliazione quale condizione di procedibilità per l'azione giudiziale.
7 Nello specifico, l'articolo 6.1 del Testo integrato Conciliazione vigente all'epoca dei fatti di causa onera espressamente il solo cliente finale dell'attivazione della procedura in parola, escludendo così al contempo che essa possa essere attivata dall'operatore o gestore.
Orbene, la fattispecie al vaglio ha ad oggetto la responsabilità e il risarcimento dei danni deri- vanti dal sinistro del 14.09.2016 e non attiene, invece, ad una controversia tra cliente o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità, materia per la quale è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione, con obbligo di esperimento in capo all'utente, tant'è che il giudizio di prime cure è stato dapprima incardinato nei confronti della CP_5
e, poi, da questa ultima, esteso a
[...] Parte_1
Passando al merito, si osserva quanto segue.
La fattispecie al vaglio investe il profilo della responsabilità per i danni derivanti dalle cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c.
In particolare, la responsabilità ex art. 2051 c.c. si distingue dal modello generale di cui all'art. 2043 c.c. in relazione al criterio di imputazione della responsabilità che prescinde, nel caso della responsabilità dei danni derivanti da cose in custodia, da ogni connotato di colpa, con onere in capo al danneggiato di allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso. Pertanto, la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di re- gole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva unicamente ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso.
Tuttavia, l'allocazione del danno in capo al custode, giustificata dalla relazione di fatto con la res, trova un suo limite nel caso fortuito, da intendersi come fatto giuridico connotato da im- prevedibilità e inevitabilità sul piano della regolarità causale, e nella rilevanza causale della condotta del danneggiato o del terzo (Cass., Sez. U., Ord. n. 20943 del 30.06.2022: “…La re- sponsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficien- te, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatez- za causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.”).
Ciò premesso, occorre individuare, nel caso in esame, il soggetto gravato dalla responsabilità della custodia sulla cosa e sul punto il giudice di prime cure ha opportunatamente escluso
[... l'ente provinciale, avendo quest'ultimo traslato il governo del rischio della res in capo ad per l'esecuzione dei lavori di posa del cavo MT sul tratto stradale, Controparte_8 luogo del sinistro;
circostanza, tra l'altro, confermata dal verbale di contestazione n. 0501 del
8 9.9.2016 elevato dall'ente provinciale (vedi produzione di primo grado della CP_5
).
[...]
Circa la corrispondenza tra il luogo del sinistro e quello di esecuzione dei lavori va ribadito quanto già accertato in primo grado, ossia l'irrilevanza dell'errata identificazione del numero civico, atteso che dal raffronto tra le riproduzioni fotografiche prodotte dagli attori e quelle allegate alla produzione sia dell'ente provinciale che di vi è una palese so- Controparte_4
vrapponibilità. Inoltre, a tal fine è dirimente anche la testimonianza di , Tes_1 escusso nel giudizio di primo grado all'udienza del 5.6.2018, nel corso della quale il teste di parte attrice ha espressamente riconosciuto le foto affolliate alla produzione di parte attrice
(“…riconosco dalle foto esibitemi il luogo del sinistro…”).
[... Una attenta disamina merita la questione dei rapporti tra il committente dei lavori,
e la società appaltatrice Controparte_8 Controparte_4
In virtù del contratto di appalto stipulato da con la Parte_1 CP_4
l'intervento sul luogo del sinistro rientrava nell'ambito dell'esecuzione dei lavori com-
[...] missionati dalla società di distribuzione, rispetto ai quali l'appaltatore si impegnava a stipula- re apposita polizza assicurativa al fine di manlevare e tenere indenne il committente da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione del contratto di appalto.
Inquadrata la vicenda contrattuale, regola generale è che l'appaltatore risponde dei danni pro- vocati a terzi in virtù dell'autonomia con cui egli svolge la sua attività nell'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato, limitandosi il controllo e la sorveglianza del committente all'accertamento e alla verifica della corrispondenza dell'opera o del servizio affidato all'appaltatore con quanto costituisce l'oggetto del contratto, salva l'ipotesi dell'esclusiva ov- vero concorrente responsabilità del committente laddove si sia ingerito, in tutto o in parte, nei lavori con direttive vincolanti. Pertanto, deve ritenersi pacifica la sussistenza della responsabi- lità della società appaltatrice nella causazione del sinistro. Controparte_4
Ciò nonostante, va rilevato che secondo il più recente intervento della giurisprudenza di legit- timità, la responsabilità del committente è ipotizzabile, oltre che nel caso di violazione di spe- cifici obblighi di vigilanza e di ingerenza nell'attività dell'appaltatore, anche ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni causati direttamente dalla cosa oggetto dell'appalto: “…In tema di ap- palto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigi- lanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051
c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con
l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì
9 con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adegua- to controllo..”(Cass., Sez. III, Sent. n. 7553 del 17.03.2021; in senso conforme vedi Cass.
n. 12456/2024).
Facendo applicazione dei suindicati principi al caso in esame, il dissesto del manto stradale ove si è verificato il sinistro in contestazione era circostanza ben nota al committente, destina- tario anche del verbale di violazione del codice della strada emesso dall'ente provinciale;
quindi, non si riscontrano i caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità nel fatto dell'appaltatore, tali da escludere la responsabilità del committente. Tra l'altro, va anche con- siderato il lasso di tempo intercorso tra la consegna dei lavori al committente, avvenuta il
6.4.2016, e la data del sinistro, ossia il 14.9.2016, poiché trattasi di un arco temporale tale da consentire la possibilità di intervento del committente al fine di prevenire i rischi connessi all'intrinseco dinamismo della res.
Ne deriva che va confermata la statuizione del giudice di prime cure in ordine alla responsabi- lità solidale del committente, dell'appaltatore e, in virtù dell'obbligo di polizza, della compa- gnia assicurativa.
Acclarata la sussistenza dell'an della responsabilità a norma dell'art. 2051 c.c., in ordine al danno alla persona vanno accolte le conclusioni del CTU nominato nel presente giudizio, che ha accertato la compatibilità delle lesioni riportate dal danneggiante con la dinamica del sini- stro: “…L'incidente stradale del 14/09/2016 procurò al periziato un trauma al polso sinistro ed alla caviglia destra nonché escoriazioni alla mano e gomito a destra. Tali lesioni sono compatibili dal punto di vista eziopatogenetico con la dinamica dell'incidente illustrata nell'atto di citazione e sono da ritenersi stabilizzate.
Le suddette lesioni hanno determinato una menomazione temporanea dell'integrità psico- fisica dell'infortunato così distinta:
• inabilità temporanea relativa (scalare mediamente valutabile al 50%): 20 giorni;
• inabilità temporanea relativa (scalare mediamente valutabile al 25%): 10 giorni.
Al termine dei suddetti periodi non sono residuati esiti a carattere permanente incidenti sulla validità psico-fisica del soggetto e/o sulla sua capacità lavorativa” (vedi pag. 7 dell'elaborato peritale).
Ne deriva che il risarcimento dei danni alla persona derivanti dal sinistro va contenuto nella misura di Euro 690,50.
Circa la liquidazione equitativa dei danni al veicolo, il giudice procede a norma dell'art. 1226
c.c. laddove il danno sia non meramente potenziale, bensì certo nella sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova del “quantum”(Cass., Sez. 6, Ord. n. 26051 del
10 17.11.2020: “…La liquidazione equitativa del danno può ritenersi legittima nel solo caso in cui il danno stesso sia non meramente potenziale, bensì certo nella sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova del "quantum", e richiede, altresì, onde non risultare arbitraria, l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale
è fondata. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha affermato che, nel caso di danno patrimoniale consistito nella distruzione di un bene, il giudice di merito può avvalersi del potere equitativo di liquidazione del danno soltanto se è certo - per essere stato debitamente provato da chi si afferma danneggiato - che la cosa distrutta avesse un concreto valore oggettivo, non mera- mente ipotetico o d'affezione)…”).
Nel caso in esame il giudice di prime cure, essendo il danno certo nell'an e tenuto conto del preventivo prodotto in atti, che ha valutato secondo il suo prudente apprezzamento ai sensi dell'art. 116 c.p.c., ha opportunamente proceduto alla liquidazione equitativa del quantum ri- sarcitorio secondo quelli che sono i presupposti che fondano il dettato normativo di cui all'art. 1226 c.c..
Sul concorso colposo del danneggiato nella causazione del sinistro va osservato che la con- dotta del danneggiato può rilevare a norma dell'art. 1227 c.c. sotto il profilo della perimetra- zione del quantum risarcitorio ove la condotta negligente ovvero imprudente del danneggiato costituisca causa concorrente dell'evento. In particolare, avuto riguardo alla fattispecie della responsabilità per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entra in intera- zione con la cosa, va valutata diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso (Cass., Sez. 6, Ord. 34886 del 17.11.2021: “…In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento danno- so, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valuta- zione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di rego- larità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. (Nella specie – relativa al caso di un uomo il quale, dopo aver scavalcato, in orario
11 notturno, il guard-rail che delimitava la piazzola di sosta di una strada statale, era caduto in un tombino per lo smaltimento delle acque reflue, aperto e non segnalato -, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva individuato nel comportamento colposo del danneggiato la causa esclusiva dell'evento, senza verificare se fosse configurabile una concorrente responsabilità ex art. 2051 dell'ente gestore della strada, per aver lasciato il tombino aperto e privo di qualsivoglia segnalazione, tenuto conto della circostanza che il luogo in cui si trovava era comunque raggiungibile da parte degli utenti della strada)….”).
Nella fattispecie al vaglio, avuto riguardo all'attività istruttoria espletata nel giudizio di primo grado, questo Giudice esclude l'apporto causale del danneggiato nella causazione del sinistro per cui è causa, atteso che all'udienza del 5.6.2018 il teste , soccorritore del Tes_1
danneggiato, ha espressamente dichiarato che indossava il casco ed ha CP
confermato la scarsa illuminazione della zona e la sussistenza del dissesto stradale.
Infine, la diversa quantificazione nel presente giudizio del danno alla persona nella misura di
Euro 690,50 in luogo di quella di Euro 1.582,96, riconosciuta dal giudice di prime cure, im- plica la restituzione all'appellante della relativa differenza. Tutta- Parte_1 via, parte appellante non ha fornito la prova dell'avvenuto pagamento medio tempore delle somme in esecuzione della sentenza appellata, gravando l'onere probatorio sul soggetto che intende ripetere le somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoria- mente esecutiva.
Circa la chiesta condanna ex art. 96, comma terzo, c.p.c., avanzata dagli appellati
[...]
, e ai fini CP_1 Controparte_2 CP dell'accoglimento della domanda è richiesta la sussistenza di un duplice presupposto: uno og- gettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale con- danna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo quando il si- stema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta ap- parentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ra- gioni fondanti); uno soggettivo, rappresentato, secondo l'opinione maggioritaria, dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio.
Sul punto è da escludere una condotta di abuso del diritto di impugnazione in capo all'appellante, atteso che non si riscontra la mancanza di diligenza ed accuratezza nella for- mulazione del gravame, tant'è vero che lo stesso è stato, sia pur parzialmente, accolto.
Il solo parziale accoglimento dell'appello in ordine al quantum debeatur giustifica la confer- ma della statuizione circa le spese di lite della sentenza appellata, la compensazione di ¼ delle spese di lite del presente grado di appello nei confronti degli appellati , TR
12 e , mentre i restanti 3/4 delle spese Controparte_2 CP
di lite del presente grado di appello seguono la soccombenza, al pari delle intere spese soste- nute dalla , e si liquidano come in dispositivo (giudizio di cognizione Controparte_5
davanti al tribunale, II scaglione di valore, valori tra minimi e medi).
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitiva- mente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, in parziale riforma della gravata sentenza n. 415/2020 resa dal Giudice di Pace di Cervinara in data 29.05.2020 (dep. in pari data), così provvede:
1) condanna in solido gli appellanti e , Parte_1 Controparte_4
quest'ultima, a sua volta in solido con al paga- Controparte_6
mento in favore di della diversa somma di Euro 690,50 per i danni CP
alla persona ed in favore di della somma di Euro 2.500,00 per i TR
danni al motociclo, in entrambi i casi oltre interessi dalla data del sinistro al soddisfo;
2) conferma le statuizioni circa le spese di lite della sentenza di primo grado;
3) compensa per ¼ le spese di lite del presente grado di appello nei confronti degli appellati
, e e TR Controparte_2 CP
condanna in solido gli appellanti e , Parte_1 Controparte_4
quest'ultima, a sua volta in solido con al paga- Controparte_6
mento in favore degli stessi appellati , TR Controparte_9
e dei restanti ¾, liquidati, questi ultimi in € 1.425,00
[...] CP
per compensi professionali forensi oltre IVA e CPA, se dovute nelle misure di legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con distrazione in fa- vore degli Avv.ti MELISI VALENTINA e DE MARCO CIRO;
4) condanna in solido gli appellanti e , Parte_1 Controparte_4
quest'ultima, a sua volta in solido con al paga- Controparte_6 mento in favore dell'appellata , delle spese del presente Controparte_5
grado di giudizio, liquidate in € 1.900,00 per compensi professionali oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi ed oneri riflessi, se dovuti, come per legge;
5) pone le spese della ctu, liquidate come da decreto in atti, a definitivo carico solidale degli appellanti , quest'ultima, a sua volta in Parte_1 Controparte_4
solido con Controparte_6
Avellino, 24.5.2025
13 Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia
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