Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 03/06/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
MO De UC Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1892/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 09/04/2025
DA
) rappresentato e difeso, per AR C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BERNI SARA
E
) rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. MARI PAOLA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra ed il sig. n CA D'AR (MN) Controparte_1 AR in data 03.09.2004, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune di CA D'AR (MN) dell'anno 2004, Parte I, Atto Numero 3, e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e procedere alle dovute incombenze.
2) Omologare le seguenti condizioni:
2)1) Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori in via condivisa, R_ stabilendo la residenza privilegiata dello stesso presso la madre a CA D'AR
(MN), Via G. Puccini, n.1.
2)3) Il figlio minore trascorrerà con il papà due pomeriggi la settimana, R_ che i genitori concorderanno di mese in mese sulla base degli orari di lavoro del IG. e della IG.ra . Per quanto riguarda AR Controparte_1 l'alternanza dei fine settimana i genitori si organizzeranno con cadenza mensile in base ai rispettivi orari di lavoro perché trascorra con il padre R_ quantomeno tutto il giorno del sabato o della domenica 2 o 3 volte al mese.
Durante le vacanze estive il sig. terrà con sé il figlio per AR R_ due settimane anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno. Durante le vacanze natalizie il sig. terrà AR con sé il figlio per tre giorni anche non consecutivi. Quanto ai giorni del R_ Santo Natale, del Capodanno, della Santa Pasqua, del Lunedì dell'Angelo e del compleanno di , i genitori alterneranno la permanenza del figlio presso R_ ciascuno di loro. In ogni caso il calendario e modalità potranno subire ulteriori variazioni in ragione degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio, dei suoi bisogni e desideri, in relazione all'età, e degli impegni lavorativi dei genitori.
2)4) Disporre che il IG. contribuisca al mantenimento di AR
, minorenne e attualmente studente, versando alla IG.ra R_ CP_1
l'importo complessivo di € 440,00, entro il giorno 15 di ogni mese a
[...] mezzo bonifico bancario sul conto corrente alla stessa intestato, che sarà annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT ex lege, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo le modalità e l'elenco previsti dal protocollo in tema di spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e i figli maggiorenni non economicamente indipendenti del Tribunale di Mantova che si allega e forma parte integrante del presente ricorso (doc. n. 07) e precisamente:
“Senza necessità di previo accordo e con l'obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche: - tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); - quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche: - tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore
2 pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); - acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall' istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.; - spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); - spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); - spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di Euro 500,00 (cinquecento,00); - spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali. Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico;
C) spese per le lezioni di scuola guida
(pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami). - Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno o nella diversa misura concordata (o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby- sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta”.
2)5) L'assegno unico universale per il figlio verrà percepito e trattenuto R_ integralmente al 100% dalla madre sig.ra . Controparte_1
3 2)6) I sig.ri e danno atto che fino alla data Controparte_1 AR di sottoscrizione del presente ricorso sono stati regolati il mantenimento di e le spese straordinarie relative allo stesso secondo quanto previsto nelle R_ condizioni di cui al decreto di omologa n. Cron. 798/2021 del 02.07.2021 emesso nel procedimento RG 1505/2021.
2)7) I sig.ri e si danno reciproco assenso Controparte_1 AR all'espatrio, prestandosi conseguentemente reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio, con l'inclusione anche del figlio . R_
2)8) In relazione all'immobile sito in CA D'AR (MN) Via P. Nenni n.23 - censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 8: particella 928, sub.
3, cat. A/2, classe 3, vani 7,5, Sup. Cat. Totale mq. 203, Sup. Cat. Escluse Aree
Scoperte mq. 196, Rendita Catastale Euro 561,65 (D.M.701/94); particella 928, sub. 8, cat. C/6, classe 3, mq. 36, Sup. Cat. Totale mq. 36, Rendita Catastale Euro
111.55 - il sig. già titolare della proprietà per quota di 1/2, con AR atto di cessione di quota immobiliare rogato dal Notaio Dott. Persona_2 in data 26.09.2023, n. 82423 di repertorio e n. 31780 di raccolta, registrato a
Mantova il 03.10.2023 al n. 11867 serie 1T ed ivi trascritto il 04.10.2023 ai n. 12034 RG e n. 8771 R.P., ha acquistato dalla sig.ra la quota Controparte_1 di 1/2 di cui era proprietaria, divenendo così pieno proprietario (1/1) e accollandosi l'intero mutuo fondiario immobiliare, stipulato in data 25.09.2019 rogato dal medesimo Notaio Dott. N.79.072 di repertorio Persona_2
N.29.284 di raccolta, registrato a Mantova il 14.10.2019 al n. 12093 serie 1T ed ivi trascritto il 15.10.2019 ai n. 12716/1895. Al riguardo i sig.ri CP_1
e dichiarano che non hanno più nulla a pretendere
[...] AR l'uno dall'altro, salvo l'impegno del IG. ad ottenere al più presto la AR liberazione da parte della Banca della IG.ra dal passato accollo del CP_1 mutuo ipotecario.
2)9) I sig.ri e si danno altresì Controparte_1 AR reciprocamente atto di essere tornati in possesso di tutti i beni personali e di non aver pertanto alcuna riserva o pretesa al riguardo, salvo la consegna effettiva da parte del IG. alla IG.ra dei macchinari ed attrezzi per la AR CP_1 produzione e lavorazione di alimenti, a cui lo stesso si è impegnato a provvedere al più presto.
2)10) Null'altro è reciprocamente dovuto tra i sig.ri e Controparte_1 [...]
datosi atto che gli stessi sono economicamente indipendenti e AR rinunciano reciprocamente ad un assegno di mantenimento.
3) Dichiarare, su richiesta delle parti, la compensazione delle anticipazioni, delle spese legali e del compenso professionale. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto
4 dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in CASTEL D'ARIO
(MN) il 03/09/2004 ed ivi iscritto al numero 3, Parte I del registro dei relativi atti dell'anno 2004;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTEL D'ARIO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 29/05/2025.
Il Presidente
MO De UC
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