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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 21/07/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
RG Nr. 36/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dr. Lucio Benvegnù Presidente
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel.
Dr. Giuliano Berardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 4 marzo 2021
Da
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Ventura, C.F. fax di studio 040 635558, pec: C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trieste, Email_1 via Coroneo 17, come da delega a margine del ricorso di primo grado confermata in calce al presente atto, appellante
Contro
Controparte_1
( ), - convenuto appellato - in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 CP_2
, con sede in via dell'Istria 65/1 a Trieste, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Controparte_3
Antonio Bianca ( CodiceFiscale_3 Email_2
0481 790495) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Trieste, via Valdirivo 42,
1 giusta la delega rilasciata su foglio separato ed allegata telematicamente del presente atto di costituzione e determina n. 131/2021, appellato
appello avverso la sentenza la sentenza del Tribunale di Trieste n.107/2020 pubblicata il 30 ottobre 2020 e notificata il 3.02.2021
In punto: risarcimento danni
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
In via principale, in parziale riforma della sentenza impugnata:
1) Accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente al computo ai fini giuridici ed economici, sotto tutti i profili rilevanti per legge e per contratto, dell'anzianità maturata nei rapporti a termine con l'ente convenuto a decorrere dal 14.4.2004 o dalla diversa data che risulterà di giustizia.
2) Condannarsi l'ente stesso a provvedere alla conseguente rideterminazione della posizione giuridica della ricorrente e alla regolarizzazione retributiva, anche per retribuzione di posizione e indennità di esclusività, e a corrispondere le differenze retributive maturate relativamente alla quota di retribuzione su cui incide l'anzianità, con accessori di legge.
3) Accertare e dichiarare l'illegittimità e l'inadempienza contrattuale dell'ente in relazione all'utilizzo sistematico della ricorrente in servizi di pronta disponibilità in misura significativamente eccedente le previsioni contrattuali, e nella mancata concessione di una giornata di riposo compensativo in caso di coincidenza della disponibilità con il giorno di riposo ed in caso di effettiva prestazione, ordinando di provvedere alla gestione del rapporto secondo le previsioni contrattuali.
4) Condannarsi l'ente convenuto a seguito della pronuncia sub 3) a corrispondere alla ricorrente adeguata indennità, anche eventualmente a titolo risarcitorio, nella misura di € 100,00 per ogni turno di reperibilità cui è stata assegnata dall'inizio del rapporto eccedente il numero di 10 previsto contrattualmente o in altra misura ritenuta congrua oltre al risarcimento del danno da mancata concessione del riposo compensativo nei casi di effettiva chiamata, da determinarsi in via equitativa nella misura di una giornata di lavoro festivo, con accessori di legge.
5) Accertare e dichiarare l'illegittimità del demansionamento anche quantitativo della ricorrente nelle diverse forme indicate dal mese di novembre 2014 o da altra ritenuta di giustizia in violazione dell'art. 2103 c.c., dell'art. 52 del D.lgs. n. 165/2001, dell'art. 15 segg. D.lgs 502/1992 nonché delle previsioni contrattuali.
2 6) Conseguentemente ordinare all'ente di reintegrare la medesima nelle sue funzioni in rapporto all'esperienza maturata con attribuzione di tutti i privilegi spettanti.
7) Condannarsi pertanto l'ente convenuto al ristoro del danno c.d. professionale, anche d'immagine e da perdita di chance, da determinarsi in via equitativa nella misura corrispondente ad una mensilità di retribuzione o altra minore o maggiore ritenuta di giustizia con accessori di legge, e ad ogni ulteriore danno patrimoniale subito in ragione delle condotte descritte in narrativa (perdita possibilità incarichi più rilevanti previsti dal CCNL).
8) Accertare e dichiarare la lesione della integrità psicofisica della ricorrente in relazione a tutti i fatti dedotti in causa per fatto e colpa dell'ente convenuto e dunque la violazione dell'art. 2087 c.c. 2043 segg. in relazione alle patologie riscontrate nella perizia medico legale allegata, se del caso ravvisando altresì fattispecie di mobbing e/o di straining, e conseguentemente condannare il convenuto al risarcimento del c.d. danno biologico dinamico che si quantifica, secondo quanto indicato dalle
Tabelle 2018 del Tribunale di Milano in complessivi €. 99.491,15 o in altra maggiore o minore misura che si ritenga equa anche all'esito della richiesta CTU medico legale, nonché condannare la convenuta al rimborso delle spese mediche sostenute dalla ricorrente pari ad € 1.942,00, con accessori di legge.
9. Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
Per parte appellata:
In via preliminare di rito: dichiararsi l'inammissibilità del ricorso introduttivo del presente grado giudizio per violazione dell'art. 342 cpc.
Subordinatamente, nel merito: respingersi l'appello e confermarsi in toto la sentenza di primo grado, ovvero, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'impugnazione dichiarare comunque prescritti tutti i crediti retributivi maturati da oltre un quinquennio e liquidare i danni nei limiti di quanto provato.
In via accessoria: condannarsi la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In via istruttoria: non ammettere le prove testimoniali richieste dalla parte ricorrente per tutte le ragioni esposte in giudizio e perché irritualmente proposte, non essendo state osservate le forme stabilite dall'art. 230 cpc e dall'art. 244 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Trieste, rigettata l'eccezione di nullità del ricorso di primo grado, rigettava nel merito tutte le domande proposte dalla dirigente medico Parte_1 nei confronti dell' , condannando Controparte_1 la ricorrente anche al pagamento delle spese di lite.
3 Secondo il giudice le allegazioni generiche contenute nel ricorso di primo grado non consentivano di accogliere la domanda di riconoscimento dell'anzianità giuridica della in relazione a tutti i Pt_1 rapporti contrattuali intercorsi con la struttura ospedaliera prima dell'assunzione a tempo indeterminato di data 1.08.09; in particolare il giudice stigmatizzava la mancata produzione dei contratti a tempo determinato e la carenza di specificazione delle norme contrattuali collettive dalle quali inferire la fondatezza della domanda e l'interesse ad agire della ricorrente.
Analogamente con riferimento ai turni di reperibilità riteneva il giudice generica l'indicazione dei turni svolti mediamente dalla in assenza di prova specifica dei turni orari osservati, ovvero di Pt_1 contestazione di quanto allegato dalla parte convenuta.
Osservava il giudicante che per poter ritenere provata la violazione sistematica dei turni ordinari, sarebbe stato necessario da parte della effettuare una stima dei turni realizzati, fermo restando Pt_1 che le allegazioni contenute nelle note di discussione attoree erano tardive.
Analogamente il dedotto demansionamento non era ritenuto provato dal tribunale in assenza di allegazioni specifiche in merito al ruolo assunto prima del demansionamento dalla considerata Pt_1
l'inapplicabilità ai dirigenti pubblici della disposizione normativa di cui all'art. 2103 cc..
Il tribunale rigettava anche la domanda di risarcimento del danno patrimoniale con riferimento alle consulenze esterne svolte per l'ospedale di NO , tenuto conto delle assenze prolungate della registrate negli anni 2016 e 2017. Pt_1
Rispetto all'illegittimità della collocazione in ferie e delle sanzioni applicate (condotte che la Pt_1 riteneva di poter ricondurre a fattispecie di mobbing), il giudice riteneva non provati il mobbing e lo straining e pertanto rigettava integralmente la domanda.
2, Avverso la sentenza proponeva appello parziale la che instava per l'accoglimento delle Pt_1 domande proposte in primo grado.
Si costituiva ritualmente l'ente pubblico premenzionato che instava per la reiezione della impugnazione di cui eccepiva in via preliminare l'inammissibilità.
3. La Corte di Appello di Trieste, ritenuto necessario ai fini della decisione, disponeva consulenza tecnica;
all'esito del deposito dell'elaborato, disponeva ulteriore approfondimento su richiesta della parte appellante;
indi ottenuto l'elaborato finale, modificata l'assegnazione della causa in ragione dell'arrivo di nuovo Consigliere Lavoro, all'udienza del 12 giugno 2025 la causa era discussa oralmente e decisa dalla Corte di Appello di Trieste come da separato dispositivo di cui era data lettura alle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 4. L'appellante ha impugnato parzialmente la sentenza del tribunale di Trieste con riferimento a quattro capi decisionali per violazione del diritto alla prova avendo il giudice rigettato tutte le istanze di prova orale nonostante fossero ammissibili o comunque il giudice potesse disporre l'integrazione delle istanze nel rispetto del giusto processo. In via ulteriore per non aver tenuto conto dell'art. 115
c.p.c. con riferimento alle circostanze allegate dalla e non specificamente contestate dalla Pt_1 parte convenuta e per aver valutato in modo formalistico gli elementi allegati e provati dalla ricorrente, ignorando che era onere del giudice conoscere il contenuto del Ccnl applicato trattandosi di lavoro pubblico.
In particolare con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nel punto in cui il primo giudice ha rigettato la domanda di riconoscimento della anzianità maturata durante i rapporti a termine, considerato che la ricorrente aveva allegato di aver operato a tempo determinato dal 17.04.04 al 16.04.09 senza che l'ente ospedaliero avesse contestato la circostanza. Osservava la di aver Pt_1 allegato di aver operato ininterrottamente e con le stesse modalità precedenti anche nel periodo in cui era stata medico frequentatore ( dal 17.04.09 al 31.07.09); circostanza non contrastata da controparte.
Rilevava quindi che essendo stata assunta a tempo indeterminato dall'1.8.09 , tenuto conto della normativa europea ed in particolare l'accordo quadro sui contratti a termine, aveva diritto che l'intera anzianità fosse presa in considerazione sia ai fini giuridici che economici ed in particolare rispetto alla retribuzione di posizione e indennità di esclusività del rapporto, rientrando nei poteri del giudice la cognizione delle fonti contrattuali collettive di pubblico impiego . A sostegno della domanda invocava pronuncia della Corte di Cassazione n. 7440/18.
Con il secondo motivo la censurava la sentenza in punto pronta disponibilità eccependo che Pt_1 il dirigente non può essere utilizzato per più di 10 turni mensili e che mediamente nel periodo dal
2004 era stata utilizzata per 15 turni mensili considerato che mediamente le reperibilità erano 76 al mese e l'organico era composto da quattro dirigenti medici o cinque;
pertanto avendo operato per almeno 15 turni mensili dal 2004 al 2008 , tenuto conto anche della reperibilità pomeridiana, chiedeva in pagamento almeno 100 euro per ogni ulteriore turno di reperibilità ( da 11 in poi); 100 euro perché trattavasi della somma riconosciuta dal in casi analoghi. CP_1
Evidenziava che in alcune occasioni non aveva fruito neppure del riposo compensativo e che di questa carenza si era lamentata insieme agli altri medici.
Lamentava altresì lo stress provocato dall'eccesso di ore di servizio, riservandosi di invocare il giusto risarcimento in termini di danno alla salute unitariamente al danno per demansionamento.
Con il terzo motivo l'appellante censurava la sentenza nel punto in cui il giudice aveva rigettato la domanda di accertamento del demansionamento senza dare corso all'istruttoria richiesta, osservando
5 di avere allegato di essere stata impiegata quantitativamente meno degli altri chirurghi e soprattutto in ruoli meno qualificanti dal punto di vista professionale.
Eccepiva che dal 2014, ossia da quando aveva denunciato il primario per aggressioni verbali, il le avrebbe sottratto l'attività di chirurgia consentendole lo svolgimento soltanto di attività CP_4 ambulatoriale, operatoria marginale con interventi di ruotine ed esclusione da quelli di alta chirurgia e di urgenza. Anche nella attribuzione dei privileges sarebbe stata interdetta allo svolgimento di compiti di urologia e malformazioni complesse.
Lamentava quindi con l'ultimo motivo la violazione dell'art. 2087 cc e il diritto al risarcimento del danno alla professionalità, alla immagine e il danno alla salute che quantificava in una riduzione permanente all'integrità psicofisica del 10% e del 25% per inabilità temporanea. Danno che quantificava complessivamente in euro 99491,15 oltre al rimborso delle spese mediche.
5. Si costituiva ritualmente l' che contrastava integralmente l'appello di cui Controparte_1 eccepiva l'inammissibilità per violazione delle norme di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c..
Nel merito con riferimento all'anzianità di servizio riteneva corretta la decisione del tribunale ritenuto che l'attrice non aveva prodotto i contratti a tempo determinato e instava per la valutazione di unitarietà del rapporto nonostante la conferma che prima della assunzione a tempo indeterminato c'era stato uno iato temporale quanto meno dal mese di aprile al mese di luglio 2009 quando- per ammissione della stessa aveva continuato a presentarsi in ospedale in qualità di medico Pt_1 frequentatore e quindi come lavoratore autonomo;
pertanto era impossibile ricalcolare l'indennità di esclusività e posizione partendo dalla data della prima assunzione a termine nel 2004.
Osservava che viste le conclusioni dell'atto di appello , non avendo la parte individuato alcun diritto specificatamente leso dalla mancata considerazione dell'anzianità, il motivo di appello era privo di interesse ad agire.
Contestava anche la domanda di pagamento dei turni di disponibilità e reperibilità rilevando che le allegazioni erano del tutto generiche e che la norma contrattuale invocata poneva un limite non inderogabile in caso di necessità. In via prudenziale riproponeva le eccezioni di prescrizione decennale e quinquennale già sollevate in primo grado.
L'appellato contestava l'appello anche in punto demansionamento rilevando che la aveva Pt_1 sempre svolto le mansioni di assunzione ed eccepiva che il primario era del tutto libero di affidare gli interventi operatori ai chirurghi che riteneva più competenti in relazione alle patologie e stato di salute dei pazienti.
Pertanto non esisteva un diritto del medico a svolgere interventi per quantità e qualità equivalenti a quelli svolti da altri medici della struttura, atteso che l'unico limite era rappresentato dalle conoscenze
6 specialistiche del medico, ritenuto che al dirigente pubblico non era applicabile la norma di cui all'art. 2103 cc..
Da ultimo contestava il danno patrimoniale e non patrimoniale azionato per assenza di prova.
6. Il proposto appello va rigettato per le dirimenti motivazioni che seguono.
In via preliminare e di rito va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata.
L'impugnazione riporta infatti in modo esemplificativo le domande coltivate in appello rispetto al ricorso originario, rilevando l'appellante di aver rinunciato alla riproposizione delle domande aventi ad oggetto il pagamento delle giornate di ferie maturate che non le erano state concesse e la domanda di accertamento del mobbing.
L'atto di appello, pur non rispettando formalmente i canoni della specificità e indicazione delle parti impugnate, considerato che la aveva riproposto le difese e le circostanze azionate in primo Pt_1 grado anche con riferimento alle domande non coltivate in appello, tuttavia consente al Collegio e alla controparte di conoscere le ragioni delle doglianze e le situazioni giuridiche azionate in questo grado di giudizio, nel pieno rispetto di quanto stabilito nel 2017 dalle sezioni unite civili in tema ( cfr.
Cass.sez.U. civ. 27199/2017).
Pertanto l'eccezione pregiudiziale va rigettata siccome infondata.
7. Nel merito corre l'obbligo esaminare il primo motivo di appello relativo alla anzianità quale presupposto per l'esercizio di diritti contrattuali;
l'appellante a fronte della allegazione del ricorso di primo grado di unicità del rapporto, ha rivendicato il diritto alla considerazione dell'anzianità maturata dal 2004 ( quando aveva operato con contratto a tempo determinato), ai fini della indennità di posizione e indennità di esclusiva.
7.1.In particolare in primo grado la aveva evidenziato quanto segue:”. 1. La ricorrente lavora Pt_1 in modo ininterrotto (ha lavorato anche nei giorni non coperti da alcun contratto tra un incarico e
l'altro) a favore dell'ente convenuto dal 17.4.2004 con contratto a tempo determinato fino al
16.4.2009, come medico frequentatore dal 17.4.2009 al 31.7.2009, e dal 1.8.2009 con contratto a tempo indeterminato esclusivo in qualità di dirigente medico di 1°livello presso la SC di Chirurgia ed Urologia Pediatrica, e ha sempre svolto anche attività professionale intra moenia.
2. I contratti a termine erano stati stipulati ai sensi del D.lgs 368/01 e dell'art. 36 D.lgs. 165/01 nonchè delle previsioni della contrattazione in materia. 3. È sempre stata inquadrata, quando ha lavorato con contratti a termine, in qualità di dirigente medico di 1° livello con applicazione del CCNL di comparto (dirigenza medica e veterinaria). 4. È sempre stata adibita fin dall'inizio del primo rapporto (16.4.2004) alle normali attività della struttura di assegnazione (Chirurgia ed Urologia
Pediatrica) senza alcuna differenza negli anni né relativamente all'oggetto delle prestazioni né alle
7 modalità di svolgimento delle medesime.
5. La sua attività, anche nel periodo di contratto a tempo determinato e di medico frequentatore, è sempre stata identica a quella prevista per i dipendenti dell'ente con contratto a tempo indeterminato.
6. Nei contratti e negli atti presupposti, non vi è traccia di motivazioni eccezionali per provvedere all'assunzione della ricorrente.
7. In effetti la stessa
è stata assunta per ragioni di carenza di organico e per la necessità di far fronte alle esigenze usuali dell'area di assegnazione. omissis”.( ricorso di primo grado).
7.2. Circostanze che erano state contestate dall'ente convenuto che aveva negato che la avesse Pt_1 operato in assenza di contratto, aveva eccepito che la mancata produzione dei contratti a termine impediva di apprezzarne la durata e se gli intervalli temporali tra un contratto e l'altro fossero soltanto fisiologici ovvero di una certa rilevanza, e che la natura del contratto come medico “ frequentatore” fosse diversa, trattandosi di soggetto autonomo che era del tutto libero di recarsi o meno nella struttura a seconda del proprio interesse. Pertanto lo iato temporale tra la cessazione del rapporto a termine e l'assunzione a tempo indeterminato era importante impedendo l'applicabilità dell'orientamento giurisprudenziale invocato dalla che presupponeva che la continuità di servizio richiesta dalle Pt_1 norme contrattuali di cui agli artt. 5 e 12 del Ccnl fosse interrotta soltanto dalle pause fisiologiche tra un contratto a termine e l'altro ( cfr. Cass. 7440/2018).
8.Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda con la seguente motivazione: La circostanza che la ha intrattenuto dei rapporti a tempo determinato con il convenuto, nell'arco temporale Pt_1 compreso tra il 17.04.2004 ed il 16.04.2009, non è contestato. Emerge chiaramente dalle allegazioni di entrambe le parti, però, che vi sono state delle interruzioni tra i rapporti instaurati, sebbene non individuate né definite e, quindi, in assenza dell'indicazione specifica della durata dei contratti stipulati non è possibile effettuare un accertamento preciso. Peraltro il convenuto ha contestato specificatamente che la ricorrente abbia lavorato in assenza di un rapporto formalizzato e poiché non vi è alcuna indicazione temporale, il capitolo formulato è certamente troppo generico per essere ammessa la relativa prova testimoniale. Ulteriormente, la ha chiesto il computo dell'intera Pt_1 anzianità al fine della determinazione della retribuzione di posizione unificata e dell'incremento dell'indennità di esclusività del rapporto ma sul punto non ha indicato le fonti contrattuali di riferimento, né i presupposti per tale riconoscimento limitandosi a richiamare la sentenza della Corte di Cassazione n. 7440/18 secondo la quale “In tema di compensi spettanti al personale del Servizio
Sanitario Nazionale, il comma 3 dell'art. 12 del c.c.n.l. 1998-2001 per la Dirigenza medico- veterinaria, nella parte in cui stabilisce che ai fini dell'indennità di esclusività di cui al precedente art. 5 la maturazione dell'anzianità complessiva di servizio può avvenire anche per effetto di "un rapporto di lavoro a tempo determinato", svolto "senza soluzione di continuità" anche in aziende ed enti diversi del Comparto, deve essere inteso – in conformità con l'art. 3 Cost. e con la Direttiva
8 1999/70/CE del 28 giugno 1999 e allegato Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – nel senso che, laddove il servizio del dirigente sia stato prestato, in base a contratti a termine, sempre e soltanto alle dipendenze del SSN, non costituisce "soluzione di continuità" la presenza di intervalli temporali tra i diversi contratti a termine che siano conformi a quelli richiesti dalla disciplina tempo per tempo vigente, né tale "soluzione di continuità" è ravvisabile laddove gli intervalli siano insussistenti o minimi e la parte interessata rinunci a far valere la prevista nullità”.
E' evidente che in assenza di qualsivoglia specificazione relativa ai contratti stipulati non può ritenersi dimostrato che vi siano i presupposti per ottenere le suddette indennità. Né appare dirimente il richiamo al periodo svolto come medico frequentatore che non implica un rapporto di lavoro subordinato, a meno che non sussistano i relativi presupposti (cfr. Cass. 10064/2000) dei quali non vi è neppure l'allegazione, non bastando in questo senso, esclusivamente il vago richiamo all'identità delle mansioni svolte. Nessuna concreta specificazione è stata effettuata in relazione all'incidenza dell'anzianità sulla possibilità di essere nominato facente funzioni. E' il caso di rilevare, ulteriormente, che l'acquisizione del CCNL, richiesta dall'attrice in sede di discussione, non sarebbe risolutivo posto che l'allegazione circa la sussistenza dei presupposti doveva essere ritualmente effettuata con l'atto introduttivo ex art. 414 c.p.c., come già detto. Infine, non è determinante il richiamo all'art. 4 dell'accordo quadro 1999/70 posto che il punto controverso non è la riconoscibilità del rapporto svolto con contratto a termine, ma piuttosto la durata effettiva di tale rapporto, con conseguente impossibilità di effettuare un accertamento preciso e di ritenere sussistenti
i presupposti per le indennità indicate.” ( sentenza di primo grado).
8.1. Trattasi di conclusione condivisa da questo Collegio. Certo trattandosi di rapporto di pubblico impiego coglie nel segno la critica dell'appellante laddove valorizza il potere – dovere del giudice di conoscere autonomamente le fonti anche collettive per il principio del iuria novit curia; tuttavia trattandosi di giudizio civile fondato sul principio della domanda incombeva sull'attrice la prova del diritto azionato.
Nel caso di specie, a fronte dell'allegazione non contestata dello svolgimento di attività lavorativa come dirigente medico a tempo determinato dal 17.04.04 al 16.04.09, come medico frequentatore ( ossia lavoratore autonomo) dal 17.04.09 al 31.07.09 e poi a tempo indeterminato dall'1.08.09, parte appellante assumerebbe di avere diritto in astratto alla ricostruzione della anzianità di servizio a fini contrattuali e giuridici tenuto conto del periodo di tempo lavorato a tempo determinato e ciò in ragione del principio comunitario del diritto alla parità di trattamento di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
9 8.2. La ricorrente non ha introdotto alcuna prova documentale sulla durata effettiva dei contratti a termine e in particolare sugli intervalli temporali tra un contratto e l'altro a fronte della contestazione specifica da parte del convenuto dell'esistenza di periodi lavorati in assenza di contratto.
I contratti a termine non sono stati prodotti in giudizio;
invero se si può convenire che la mancata contestazione dell'esistenza dei periodi temporali a termine ne rendeva irrilevante la prova orale richiesta, tuttavia non consente di superare la carenza di allegazioni in punto disparità di trattamento.
L'attrice non ha mai indicato quale anzianità complessiva avrebbe maturato o quali conseguenze contrattuali sarebbero derivate in suo favore dalla considerazione della anzianità giuridica maturata dal 2004 rispetto all'assunzione a tempo indeterminato avvenuta in data 1.08.09; né tanto meno come avrebbe inciso la considerazione del periodo pregresso sulla retribuzione di posizione ordinaria in godimento e indennità di esclusività; carenza di allegazioni rispetto alle quali non può supplire l'esercizio del potere istruttorio d'ufficio da parte del giudice adito.
Inoltre la norma contrattuale opposta dalla parte appellata ( art. 5 Ccnl 8.06.00 dirigente medico) fa riferimento a periodi di servizio lavorati senza soluzione di continuità; va poi evidenziato che la disapplicazione della disciplina interna per contrasto con le superiori norme UE , presuppone la prova della disparità di trattamento tra situazioni comparabili ( cfr. tra le altre Corte di Giustizia UE C-
322/23), o, quanto meno la sua allegazione. Circostanze assenti nella narrativa della attrice- odierna appellante.
8.3. Nel caso di specie, per quanto allegato dalla stessa l'assunzione a tempo indeterminato Pt_1 era stata preceduta da un periodo prolungato di lavoro autonomo come medico frequentatore (dal mese di aprile a luglio 2009); né la ha eccepito che il rapporto formalmente autonomo Pt_1 dissimulasse un rapporto di lavoro subordinato.
Pertanto in assenza di domanda non può il giudice sostituirsi alla parte anche nella valutazione della rilevanza di una situazione di fatto- quale è la anzianità maturata durante il rapporto a termine- rispetto ad eventuali diritti fondati sul mero decorso del tempo.
Né la cognizione del giudice può superare il limite di cui all'art. 112 c.p.c..
Il primo motivo di appello va quindi rigettato;
né l'eventuale ammissione delle prove orali ( vertenti sulla conferma della presenza in servizio della nel periodo temporale azionato) avrebbe Pt_1 consentito di superare le carenze di allegazione sopra indicate.
9. Con il secondo motivo l'appellante ha riproposto la richiesta di pagamento dei turni di pronta disponibilità lamentando la violazione sistematica della norma di cui all'art. 17 CCnl applicabile e l'errore del primo giudice che a fronte della deduzione della ricorrente dell'utilizzo dal 2004, in modo sistematico, in media per almeno 15 turni mensili di reperibilità, trattandosi di reparto prevedente mediamente 76 turni mensili per un numero di dirigenti mediamente di 4/5 unità e di utilizzo frequente
10 della anche in turni di reperibilità pomeridiana, ha negato la sussistenza del diritto al Pt_1 pagamento del lavoro straordinario prestato e l'accertamento della inadempienza contrattuale.
In particolare a fronte di conclusioni attoree del seguente tenore” 3) Accertare e dichiarare
l'illegittimità e l'inadempienza contrattuale dell'ente in relazione all'utilizzo sistematico della ricorrente in servizi di pronta disponibilità in misura significativamente eccedente le previsioni contrattuali, e nella mancata concessione di una giornata di riposo compensativo in caso di coincidenza della disponibilità con il giorno di riposo ed in caso di effettiva prestazione, ordinando di provvedere alla gestione del rapporto secondo le previsioni contrattuali.4) Condannarsi l'ente convenuto a seguito della pronuncia sub 3) a corrispondere alla ricorrente adeguata indennità, anche eventualmente a titolo risarcitorio, nella misura di € 100,00 per ogni turno di reperibilità cui
è stata assegnata dall'inizio del rapporto eccedente il numero di 10 previsto contrattualmente o in altra misura ritenuta congrua oltre al risarcimento del danno da mancata concessione del riposo compensativo nei casi di effettiva chiamata, da determinarsi in via equitativa nella misura di una giornata di lavoro festivo, con accessori di legge.”, il primo giudice si pronunciava come segue: “Per quanto concerne i turni di reperibilità, l'attrice effettua per lo più un discorso generale di tutto il reparto, riferendo che di media c'erano 76 turni mensili, divisi per cinque soggetti, con la conseguenza che mai sarebbero stati meno di 15 ciascuno, affermando conseguentemente che dal
2004 in poi, era stata impiegata in media per almeno 15 turni mensili. Orbene, seppure vengono riportati dei numeri di riferimento, non si può dire che l'allegazione sia specifica posto che si fa un conteggio “in media” mentre con la domanda finale si chiede la condanna ad un'indennità nella misura di € 100 per ogni turno di reperibilità eccedente i 10 turni previsti contrattualmente. Tale richiesta presuppone l'accertamento del numero preciso dei turni effettuati. Entrambe le parti precisano che il numero previsto era di 10 turni mensili, e in effetti risulta dal CCNL depositato per estratto che l'art. 17 stabilisce “…Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità al mese”, implicitamente prospettando possibili deroghe. Ne discende che per comprendere se è vero che vi era stato un superamento “sistematico”, bisogna effettivamente individuare con una certa precisione i turni eseguiti. In questo contesto la convenuta ammette che vi siano stati dei superamenti ma nega che ciò sia stato sistematico ed evidenzia, da un lato, che nell'ultimo anno la aveva fatto 105 turni di reperibilità, meno di tutti gli altri, e che Pt_1 di media nel reparto vi erano 6 o 7 medici in servizio, depositando in questo ultimo senso un riepilogo dei chirurghi in servizio nei vari anni (doc. 5). In questo contesto, la contestazione effettuata dalla ricorrente soltanto in sede di note conclusive con l'elencazione precisa dei medici invece presenti nel tempo, appare tardiva. Il quadro delineato, quindi, non è sufficientemente preciso posto che non sembra possibile, anche tenendo conto delle numerose assenze della e della circostanza che Pt_1
11 non è stato dimostrato che tutti i medici facevano lo stesso numero di turni, individuare con un sufficiente grado di precisione, quanti turni di reperibilità mensili abbia fatto negli anni e quindi accertare, come richiesto, l'inadempimento per sistematicità della violazione contrattuale. Poiché, peraltro, si chiede il riconoscimento di un'indennità, che dovrebbe essere sostanzialmente risarcitoria, si sarebbe dovuto dimostrare una concreta lesione alla sfera soggettiva del lavoratore, con la necessità, quindi, di identificare con precisione lo sforzo richiesto allo stesso e valutarne
l'esigibilità o la riconducibilità ad una pretesa straordinaria autonomamente indennizzabile, posto che, come ritenuto condivisibilmente dalla Suprema Corte “In tema di dirigenza sanitaria, il carattere derogabile del limite ai turni di pronta reperibilità, fissato in numero di dieci dall'art. 17 del c.c.n.l. 2002-2005, esclude che per i turni prestati in eccedenza debba essere corrisposta una retribuzione aggiuntiva” (Cass. 28938/2019). Del tutto generica, poi, è la deduzione concernente il superamento dell'orario massimo di prestazioni e del mancato godimento del riposo compensativo, priva di qualsivoglia indicazione temporale che consenta un riscontro ed una corrispondente quantificazione. Ne deriva che le domande sul punto vanno rigettate.” ( sentenza impugnata).
10. Il Collegio ritiene infondato il motivo;
invero l'attrice non agisce in giudizio per ottenere il pagamento dell'indennità prevista per i turni di disponibilità ordinari dal Ccnl all'art. 17 comma 5 e
7 Ccnl 8.6.00 dirigenza medica ( diritto in alcune ipotesi riconosciuto dalla giurisprudenza più recente cfr. tra le altre Cass. 264/2024), ma insta per il risarcimento del danno derivante da un abuso che non
è stato dimostrato.
Infatti le allegazioni attoree del tutto generali ( media di 15 turni mensili e quindi almeno 4 rispetto al limite “ derogabile” di 10 mensili), e impossibilità di fruizione di riposo compensativo, cozzano con la mancata indicazione dei turni orari osservati dalla nel periodo di interesse, Pt_1 limitatamente agli anni dal 2014 al 2018, atteso che nel 2019 è provato dalla resistente che il turno della era stato inferiore a quello prestato dagli altri medici ( cfr. 105 corrispondenti a circa 8,5 Pt_1 turni mensili).
La non ha neppure indicato quale fosse l'orario osservato dagli altri dirigenti medici in modo Pt_1 da comprendere se l'indicazione media offerta fosse plausibile o meno, limitandosi ad effettuare una indicazione complessiva mensile delle reperibilità della struttura che rimane priva di rilevanza se non confrontata, quanto meno, con l'orario osservato dal dirigente medico in servizio.
Carenza non comprensibile a fronte della richiesta di pagamento di lavoro straordinario considerato che il dirigente medico dovrebbe avere copia della turnistica osservata e ritenuto che era suo onere produrla al fine di provare l'eccedenza dell'orario ordinario lamentata in giudizio, tenuto conto che la sistematicità del superamento orario era stata contestata dalla parte convenuta ( cfr. pag. 7 memoria di costituzione di primo grado).
12 10.1. L'ente appellato rispetto al lamentato inadempimento e abuso, ha opposto difese che non sono state contrastate in modo sufficiente dalla parte ricorrente in primo grado;
in particolare l' ha CP_1 prodotto sub. Doc. 3, il prospetto riassuntivo delle presenze della dott.ssa dal 2004- al 2019 Pt_1 attestante i servizi di pronta disponibilità liquidati, quelli recuperati, i riposi compensativi goduti, nonché le assenze prolungate per congedo di maternità e in alcuni casi malattia.
Dall'esame del prospetto risulta provata l'assenza prolungata per malattia o infortunio - durante la quale evidentemente l'appellante non poteva aver svolto turni di reperibilità- dal 15.06.15 al 14.02.16, dal 30.04.16 al 15.01.17, dal 4.08.17 al 4.09.17.
Documento da leggere insieme al prospetto generale dei medici in servizio nella struttura di cui al doc. 5 di parte appellata.
10.2.Si condivide sul punto l'osservazione del primo giudice in merito alla tardività delle specificazioni operate dalla con le note difensive nelle quali la dottoressa aveva allegato in Pt_1 modo specifico il numero e i nomi dei dirigenti medici che per ogni mese avevano prestato il servizio di reperibilità( cfr. pagg. 10 e 11 note difensive); la ricorrente, peraltro, aveva contestato anche il prospetto presenze di cui al doc. 5 avversario, osservando che comprendeva tutto l'anno ma non consentiva di apprezzare le presenze effettive mensili del personale medico della struttura.
Dati che all'evidenza non costituiscono mere difese ammissibili anche in sede di discussione, ma elementi di fatto utili all'accoglimento della richiesta di pagamento che la parte- del tutto tardivamente- ha introdotto in giudizio senza possibilità per la datrice di lavoro di contestarne la veridicità o opporre ulteriori difese.
Peraltro, come eccepito dalla datrice di lavoro, la norma contrattuale invocata non impedisce all'ente di utilizzare il dirigente medico oltre il limite orario di 10 turni di disponibilità, considerato anche il principio di onnicomprensività del trattamento economico del dirigente medico. L'abuso lamentato impone al dipendente che agisce in giudizio oneri di allegazione e prova specifici che sono mancati nel caso di specie: allegazioni che avrebbero consentito al giudice -anche sul piano presuntivo- di comprendere se vi era stato un eccesso di utilizzo della dipendente da parte della struttura dirigenziale.
Eccesso di utilizzo “ colpevole” poiché l'ente avrebbe potuto organizzare la turnistica in modo diverso, mentre in modo del tutto irragionevole e sistematico le ha imposto ritmi di lavoro oltre la previsione oraria ordinaria del contratto, provocando un pregiudizio alla lavoratrice che sarebbe stata lesa nel proprio diritto al riposo, con sottoposizione ad uno stress lavorativo idoneo a pregiudicarne la salute.
10.3. In assenza di questi elementi di prova, non superati dalla richiesta di prova orale del tutto generica e in assenza di un prospetto orario e di un conteggio idoneo a contestare quanto allegato
13 dalla parte convenuta in primo grado in punto presenze e riposi goduti, le domande della come Pt_1 riproposte in questa sede vanno rigettate.
11. Con il terzo motivo l'appellante ha contestato il demansionamento subito e il rigetto della domanda di risarcimento, nonostante la provata diminuzione quantitativa degli incarichi professionali subita nel periodo intercorrente dal mese di novembre 2014 al 2019.
In particolare l'appellante rilevava che dalla documentazione avversaria ( cfr. docc 6,e 6 bis) dal cui esame emergevano i tipi di intervento e il ruolo assunto dalla negli interventi operatori, oltre Pt_1 che dal grafico allegato ( ???) dalla ricorrente, risultava provato che nella quantità e nella tipologia di attività assegnata la aveva subito un pregiudizio sistematico della propria professionalità, Pt_1 tanto da pervenire da ultimo alla sottrazione completa della idoneità alla sala operatoria di cui aveva fruito in precedenza.
11.1. Allegazioni rimaste indimostrate anche all'esito dell'approfondimento istruttorio disposto dal
Collegio che aveva incaricato un professionista di esaminare il ruolo, il numero, la rilevanza e la difficoltà degli interventi cui aveva partecipato la nel corso del rapporto di lavoro, Pt_1 confrontando in particolare se rispetto al periodo dal 2009 al 2014 ( in cui l'interessata assumeva di aver svolto interventi rispettosi della professionalità acquisita nel tempo), nel periodo successivo vi fossero stati mutamenti significativi.
11.2. In particolare nel ricorso di primo grado la lamentava quanto segue :” 24.Dall'inizio Pt_1 del rapporto la ricorrente aveva progressivamente affinato la propria professionalità per cui nel
2014 ormai da tempo era presente in sala operatoria quotidianamente per eseguire tutti gli interventi di maggiore rilievo ( nel grafico allegato si evidenzia l'andamento dell'attività operatoria nei 12 mesi precedenti e fino al novembre 2014); 25) alla fine di ottobre 2014 essa ha denunciato per aggressioni e molestie verbali il dott. allora direttore della SC di Chirurgia ed Urologia CP_4
Pediatrica; 26) da quel momento non ha più potuto svolgere attività di sala operatoria come eseguita normalmente e intensamente fino al giorno prima;
27) infatti immediatamente dopo la denuncia nei confronti di il suo ruolo nell'attività di sala operatoria è divenuto improvvisamente CP_4 marginale se non completamente assente ( come ben evidenziato nel grafico riportante l'attività operatoria della dott.ssa che qui si intende riprodotto).28) dalla fine di ottobre 2014 tale Pt_1 pratica continua a tutt'oggi nonostante sia cambiato il direttore della struttura: la ricorrente viene impiegata esclusivamente per svolgere interventi di routine non più di 1 o 2 volte la settimana, essendo peraltro continuato in modo identico la richiesta del suo impegno nei servizi di pronta disponibilità; 29) quindi di fatto da oltre cinque anni l'attività lavorativa della ricorrente si limita allo svolgimento di attività di reparto e ambulatoriale, mentre è stata completamente estromessa dalla attività di alta chirurgia programmata e da quella di urgenza che sarebbero parte integrante
14 dei suoi compiti;
30) subito dopo la denuncia fatta dalla ricorrente al dott. quest'ultimo CP_4 ha infatti provveduto in modo del tutto immotivato a modificare i privileges della dott. Pt_1 rendendola interdetta dello svolgimento degli interventi di urologia e delle malformazioni complesse
, fino a quel momento effettuati regolarmente anche in completa autonomia”.
12. Il Collegio osserva che il grafico di cui ai capitoli 24 e 27 sopra indicati, non è mai stato allegato né prodotto in giudizio dalla ricorrente. Inoltre rispetto ai cd. privileges e idoneità alla sala operatoria, fermo restando che è mancata nel ricorso una indicazione specifica sulla frequenza dei casi di interventi di urologia ovvero malformazioni complesse che erano affrontati dalla struttura nel periodo precedente al 2014 e successivo, sì da consentire al Collegio di valutare la portata della eventuale sottrazione di queste attività rispetto alla professionalità della dottoressa, anche in comparazione con gli altri professionisti presenti, questa Corte evidenzia che dalla documentazione versata sub. 1 della ricorrente in primo grado, non emerge l'interdizione totale alla attività chirurgica operatoria.
Parte attrice in primo grado- come stigmatizzato anche dal primo giudice- non ha mai precisato quali fossero gli interventi di maggiore rilievo da cui la a partire dal mese di novembre 2014- Pt_1 sarebbe stata esclusa e soprattutto con quale frequenza aveva realizzato questi interventi in precedenza e quali fossero i margini di probabilità di verificazione nel tempo sì da comprendere anche la portata quantitativa della esclusione. Né la ha precisato quali fossero gli interventi routinari Pt_1 cui sarebbe stata adibita costantemente post- 2014, ritenuto che a causa delle assenze per malattia prolungate vi erano stati periodi in cui, per quanto eccepito dalla parte convenuta, il medico non aveva l'idoneità alla sala operatoria ovvero alla reperibilità o turni notturni;
assenze neppure prese in considerazione dalla nella propria narrazione, fermo restando che nessuna inattività totale o Pt_1 vuotamento completo delle mansioni è stato concretamente provato o anche solo allegato dalla ricorrente in primo grado.
13. Questo Collegio concorda pertanto con la carenza di allegazioni evidenziata dal primo giudice che nel rigettare la domanda e nel ribadire l'inammissibilità della prova orale avente ad oggetto circostanze generiche e valutative aveva evidenziato che:”… Rapportando tali parametri valutativi alla specifica fattispecie del dirigente medico chirurgo, sembra evidente che la ricorrente avrebbe dovuto esplicitare chiaramente quale era stata la variazione nei suoi incarichi, mentre si è limitata
a fare riferimento a “interventi di maggior rilievo” e ad un ruolo “improvvisamente marginale” con interventi di “routine”. Orbene, trattasi dell'esposizione di valutazioni e non di fatti che quindi non possono, da un lato, essere sottoposte come domande a testimoni e dall'altro consentire
l'accertamento richiesto. Sono stati poi prodotti dei grafici e la convenuta ha depositato dei programmi operatori settimanali e l'elenco degli interventi della ricorrente deducendo che la stessa, quando era in servizio, veniva regolarmente inserita nei calendari. In sede di note autorizzate, parte
15 attrice ha sostenuto che tale documento rifletteva pienamente il grafico prodotto, senza però fare alcun riferimento concreto, ed allegando per la prima volta, e quindi in modo non tempestivo, che da un ruolo di primo chirurgo era poi impiegata quasi sempre come secondo operatore. Peraltro, non può non sottolinearsi che, in assenza di un'indicazione precisa degli interventi che sarebbero ritenuti intesi come routinari e quelli di “maggior rilievo”, non sembra possibile effettuare una verifica della veridicità delle affermazioni attoree. Infine, sul punto, per quanto concerne la modifica dei privileges che, in ogni caso non sembrerebbero costituire un demansionamento, alla luce delle considerazioni giuridiche già effettuate, vi è da dire, anche per quanto può valere in ordine alla prospettazione del mobbing che verrà di seguito trattata, che il documento 1) depositato non fornisce una conferma di quanto dedotto. Infatti, dalla lettura dello stesso emerge che la era interdetta agli interventi Pt_1 di malformazioni complesse sia nel primo che nel secondo schema, mentre per quanto riguarda la chirurgia urologica, sembra di comprendere che mentre nel primo schema vi era un'unica voce, nel secondo vi era stata una distinzione di casi (chirurgia delle vie urinarie sup., chirurgia della vescica, chirurgia dell'utetra ed altri) e che in effetti vi siano due interdizioni per la ricorrente e due segni
“autonomo con tutoraggio per situazioni complesse” che nel primo schema non c'erano. La mancanza di precise allegazioni, quindi, non consente di ritenere ammissibili i relativi capitoli di prova, che conterrebbero soltanto l'espressione di un giudizio del dichiarante e neppure, di individuare il danno derivante dalla potenziale perdita della capacità professionale.” ( cfr. sentenza impugnata).
D'altra parte anche gli esiti della consulenza tecnica- come si dirà in prosieguo – hanno escluso che dal punto di vista della tipologia e quantità l'attività della lavoratrice abbia subito una deminutio rilevante ai fini di causa.
14. In linea generale, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata anche dal primo giudice, non esiste un diritto del dirigente medico ad effettuare interventi che siano quantitativamente e qualitativamente costanti nel tempo: la norma di cui all'art. 2103 cc non è infatti applicabile al dirigente medico ed esiste una discrezionalità del primario nella assegnazione degli incarichi che di regola dovrebbe essere rispettosa del bene primario della salute del paziente.
In tema da ultimo ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. va richiamata pronuncia della Corte di
Cassazione sezione Lavoro n. 5506/2025 nella quale il Collegio di legittimità, nel confermare la pronuncia di merito, con riferimento al lamentato demansionamento subito da un chirurgo osservava quanto segue:”.. In ordine al demansionamento nell'ambito della dirigenza sanitaria alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, va osservato che l'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 esclude l'applicabilità agli incarichi dirigenziali dell'art. 2103 cod. civ. e detta esclusione è stata ribadita per i dirigenti medici dalle parti collettive (art. 27 CCNL 8.6.2000 per la dirigenza medica del servizio sanitario
16 nazionale), perché, come evidenziato dall'art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, “la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali”. Inoltre l'art. 15 del d.lgs 30.12.1992
n. 502, pur prevedendo che «l'attività dei dirigenti sanitari è caratterizzata nello svolgimento delle proprie mansioni e funzioni dall'autonomia tecnico-professionale i cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e verifica, sono progressivamente ampliati», assegna al dirigente della struttura complessa il potere di direzione della struttura, da esercitare mediante «direttive a tutto il personale operante nella stessa e l'adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata». Per le medesime ragioni è stata esclusa l'applicabilità al rapporto dirigenziale dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, riferibile al solo personale che non rivesta la qualifica di dirigente, al quale è, invece, riservata la disciplina dettata dalle disposizioni del capo II (cfr. Cass. n. 21565/2018; Cass. n. 22047/2022; Cass.
n. 27861/2024). Si è inoltre chiarito che i poteri che derivano dalla preposizione alla struttura, già sostanzialmente individuati in passato dal d.P.R. n. 761 del 20.12.1979, sono funzionali alla posizione di garanzia che si assume nei confronti del paziente, perché la necessaria tutela del fondamentale diritto dei cittadini alla salute impone al dirigente della struttura e, nel caso di attività chirurgica, al capo equipe di organizzare e sorvegliare anche il lavoro altrui in modo da prevenire errori dai quali possa derivare una lesione al paziente (cfr. Cass.pen. 28.7.2015 n. 33329 sulla posizione di garanzia del capo equipe e Cass.pen. 28.6.2007 n. 39609 sulla delega in ambito sanitario). In relazione a detta posizione di garanzia, considerato anche che il dirigente della struttura deve perseguire obiettivi finalizzati «all'efficace utilizzo delle risorse e all'erogazione di prestazioni appropriate e di qualità», si deve ribadire il principio già affermato da questa Corte secondo cui «ai fini della distribuzione degli incarichi (nella specie degli interventi chirurgici ai medici del reparto) assumono valore prioritario la competenza e la capacità degli operatori sanitari, dovendosi ritenere una diversa soluzione, che assegni preminenza ad un criterio di equa ripartizione del lavoro, in contrasto con il fondamentale diritto alla salute dei cittadini» (Cass.
7.10.2013 n.
22789). Si è dunque affermato che nel pubblico impiego contrattualizzato i dirigenti medici non hanno un diritto soggettivo a svolgere interventi qualitativamente e quantitativamente costanti nel tempo, sicché lo stesso non può opporsi né a scelte aziendali che siano finalizzate a tutelare gli interessi collettivi richiamati dall'art. 1 del d.lgs. n. 502/1992, né alle direttive impartite dal responsabile della struttura che perseguano l'obiettivo di garantire efficienza e qualità del servizio da assicurare al paziente;
ciò non significa che la professionalità del dirigente medico non riceva alcuna tutela, perché innanzitutto deve essere garantito al dirigente di svolgere un'attività che sia
17 correlata alla professionalità posseduta, sicché il dirigente stesso non può essere posto in una condizione di sostanziale inattività né assegnato a funzioni che richiedano un bagaglio di conoscenze specialistiche diverso da quello posseduto e allo stesso non assimilabile, sulla base delle corrispondenze stabilite a livello regolamentare (Cass. n. 4986/2018). Considerato che il datore di lavoro è tenuto al rispetto dei principi di correttezza e buona fede, si è inoltre chiarito che l'esercizio del diritto non può essere ispirato da finalità vessatorie né avvenire causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte, al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto
a quelli per i quali il diritto medesimo è attribuito.”( il sottolineato è della scrivente).
15. L'approfondimento istruttorio disposto dal Collegio con apposita consulenza tecnica consente di confermare le difese formulate dall'ente convenuto in giudizio;
il numero degli interventi e il ruolo Per_ di operatore( I°, II° o III° operatore ed ancora tutor), secondo il dott. – pur a fronte delle osservazioni della consulente di parte periodo successivo all'assunzione a Parte_2 tempo indeterminato , non ha subito flessioni significative ad eccezione degli anni 2015 e 2016 in cui, per quanto emerge dalla documentazione versata in atti dal , la è stata assente dal CP_1 Pt_1 lavoro in modo prolungato. Il consulente ha evidenziato che alla dal 2013 è stato attribuito Pt_1
l'incarico di tutor: ruolo mantenuto nel tempo e che depone per il mantenimento della professionalità acquisita nel tempo dalla dottoressa.
Sul punto si condivide con il consulente che la carenza di presenza e di disponibilità nell'anno 2019 ha indubbiamente influito sul numero degli interventi affidati alla e indirettamente anche sul Pt_1 suo grado di affidabilità come percepito anche dal primario che – alla luce del passaggio in giudicato del rigetto della domanda di accertamento del mobbing- deve presumersi abbia sempre scelto e affidato gli incarichi in ragione della tutela della salute del paziente.
D'altra parte la mancata allegazione da parte della ricorrente della frequenza della tipologia di interventi, ha impedito al Collegio e al consulente di comprendere se vi sia stata o meno una modifica peggiorativa nella tipologia degli incarichi professionali, ritenuto che per quanto emerge dall'analisi del professionista, non contestata sul punto dalla il ruolo di primo chirurgo ed anche di tutor Pt_1 ha avuto nel tempo un incremento.
15.1.In particolare si legge nell'elaborato peritale quanto segue:“Nel 2017 si assiste ad un pieno ripristino dell'operatività con la partecipazione a 198 interventi con un incremento a 54,8 % da primo chirurgo e 83 casi come II chirurgo (42,1 %) oltre a 6 casi come tutor-chirurgo. Il 2018 vede la perizianda partecipare a 213 interventi con una percentuale di 52,6 % da primo operatore, 92 interventi da secondo (43,2%) e 7 da tutor-chirurgo (3,3 %). Nel 2019 si assiste ad una nuova riduzione degli interventi che passano a 126, di cui 41 da I operatore (32,5%), 73 da secondo (57,9)
e 8 da tutor (6,4 %), trascurabili quelli da III operatore, solo 4 (3,2%).”).”.
18 In merito va ricordato che nel 2019 la aveva ridotto volontariamente l'adesione ai turni di Pt_1 disponibilità in misura inferiore ai 10 previsti contrattualmente osservandone mediamente 8,5 al mese per un totale di 105 ( cfr. allegazione di parte convenuta non contestata dalla . Pt_1
Quanto poi agli anni 2015 e 2016 in cui il numero degli interventi era stato significativamente ridotto rispetto al periodo precedente, il Collegio rileva che trattasi di periodi in cui la era stata assente Pt_1 per mesi dal servizio ( nel 2015 dal mese di giugno fino a febbraio 2016 e nel 2016 a partire dal mese di aprile fino al 2017), sicchè la diminuzione quantitativa è giustificata e non è riconducibile alla lamentata condotta demansionante.
16. In merito poi ai cd. privileges di cui la aveva lamentato la mancata attribuzione o meglio Pt_1 la limitazione nella gestione del neonato in urgenza, il consulente ha replicato che dall'esame della documentazione dimessa- come esposto nel precedente punto motivazionale- non risulta provato che il comportamento del primario abbia influito sulla percentuale di attività chirurgica svolta ( elemento principale da valutare in punto prova del demansionamento lamentato). Né appare provato che un'eventuale sottrazione di privileges, la cui attribuzione pare rispondere a criteri di certificazione di qualità della struttura più che di effettivo giudizio di valore del singolo dirigente medico - come si evince dal protocollo dimesso dal in data 8.05.2025 in risposta all'ordine di esibizione disposto CP_1 dal Collegio- determini necessariamente un demansionamento del medico, ritenuto che trattasi a quanto pare di attribuzione modificabile nel tempo nel contradditorio con l'interessato ( cfr. doc. prodotto da parte appellante in fase di discussione).
Pertanto alla luce di quanto emerso anche a seguito dell'approfondimento consulenziale, va escluso il lamentato demansionamento.
17. In assenza di prova di violazione di diritti suscettibili di risarcimento l'ulteriore motivo inerente la violazione dell'art. 2087 cc con riferimento sia all'abuso dei turni di disponibilità che all'asserito demansionamento, va rigettato per assenza di prova di comportamenti idonei a provocare il danno lamentato.
A ciò si aggiunga che- come si evince dalla consulenza di parte in atti- la patologia lamentata è fondata principalmente sulla anamnesi e sul riferito dalla la quale aveva reagito a condotte che questo Pt_1
Collegio ha ritenuto legittime, ma che l'interessata ha percepito come mortificanti e poste in essere al solo scopo di danneggiare la sua professionalità di medico e persona.
In assenza di ulteriori elementi di prova, pertanto, il Collegio non ha ritenuto utile dare corso alla richiesta consulenza tecnica medico legale che- in ragione delle motivazioni sopra riportate- avrebbe avuto una funzione meramente esplorativa non consentita dall'ordinamento.
18. All'esito dell'esame del ricorso in appello l'impugnazione va dunque rigettata siccome infondata.
19 Le spese del grado sono poste a carico della parte appellante soccombente e liquidate in ragione del valore dichiarato della domanda ( indeterminabile fascia I), e secondo i criteri di cui al DM 55/14 e ss modificazioni.
Le spese di ctu sono poste a carico dell'appellante e liquidate in favore del dott. come da Persona_2 separato decreto.
L'infondatezza dell'appello impone al Collegio di dare atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti processuali per l'ulteriore onere di versamento del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
PER QUESTI MOTIVI
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado che liquida in complessivi euro 6946,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- Pone a carico della appellante le spese di ctu che liquida in favore del dott. come Persona_2 da separato decreto;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
Trieste, 12 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
Il Presidente
Lucio Benvegnù
20
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dr. Lucio Benvegnù Presidente
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel.
Dr. Giuliano Berardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 4 marzo 2021
Da
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Ventura, C.F. fax di studio 040 635558, pec: C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trieste, Email_1 via Coroneo 17, come da delega a margine del ricorso di primo grado confermata in calce al presente atto, appellante
Contro
Controparte_1
( ), - convenuto appellato - in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 CP_2
, con sede in via dell'Istria 65/1 a Trieste, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Controparte_3
Antonio Bianca ( CodiceFiscale_3 Email_2
0481 790495) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Trieste, via Valdirivo 42,
1 giusta la delega rilasciata su foglio separato ed allegata telematicamente del presente atto di costituzione e determina n. 131/2021, appellato
appello avverso la sentenza la sentenza del Tribunale di Trieste n.107/2020 pubblicata il 30 ottobre 2020 e notificata il 3.02.2021
In punto: risarcimento danni
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
In via principale, in parziale riforma della sentenza impugnata:
1) Accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente al computo ai fini giuridici ed economici, sotto tutti i profili rilevanti per legge e per contratto, dell'anzianità maturata nei rapporti a termine con l'ente convenuto a decorrere dal 14.4.2004 o dalla diversa data che risulterà di giustizia.
2) Condannarsi l'ente stesso a provvedere alla conseguente rideterminazione della posizione giuridica della ricorrente e alla regolarizzazione retributiva, anche per retribuzione di posizione e indennità di esclusività, e a corrispondere le differenze retributive maturate relativamente alla quota di retribuzione su cui incide l'anzianità, con accessori di legge.
3) Accertare e dichiarare l'illegittimità e l'inadempienza contrattuale dell'ente in relazione all'utilizzo sistematico della ricorrente in servizi di pronta disponibilità in misura significativamente eccedente le previsioni contrattuali, e nella mancata concessione di una giornata di riposo compensativo in caso di coincidenza della disponibilità con il giorno di riposo ed in caso di effettiva prestazione, ordinando di provvedere alla gestione del rapporto secondo le previsioni contrattuali.
4) Condannarsi l'ente convenuto a seguito della pronuncia sub 3) a corrispondere alla ricorrente adeguata indennità, anche eventualmente a titolo risarcitorio, nella misura di € 100,00 per ogni turno di reperibilità cui è stata assegnata dall'inizio del rapporto eccedente il numero di 10 previsto contrattualmente o in altra misura ritenuta congrua oltre al risarcimento del danno da mancata concessione del riposo compensativo nei casi di effettiva chiamata, da determinarsi in via equitativa nella misura di una giornata di lavoro festivo, con accessori di legge.
5) Accertare e dichiarare l'illegittimità del demansionamento anche quantitativo della ricorrente nelle diverse forme indicate dal mese di novembre 2014 o da altra ritenuta di giustizia in violazione dell'art. 2103 c.c., dell'art. 52 del D.lgs. n. 165/2001, dell'art. 15 segg. D.lgs 502/1992 nonché delle previsioni contrattuali.
2 6) Conseguentemente ordinare all'ente di reintegrare la medesima nelle sue funzioni in rapporto all'esperienza maturata con attribuzione di tutti i privilegi spettanti.
7) Condannarsi pertanto l'ente convenuto al ristoro del danno c.d. professionale, anche d'immagine e da perdita di chance, da determinarsi in via equitativa nella misura corrispondente ad una mensilità di retribuzione o altra minore o maggiore ritenuta di giustizia con accessori di legge, e ad ogni ulteriore danno patrimoniale subito in ragione delle condotte descritte in narrativa (perdita possibilità incarichi più rilevanti previsti dal CCNL).
8) Accertare e dichiarare la lesione della integrità psicofisica della ricorrente in relazione a tutti i fatti dedotti in causa per fatto e colpa dell'ente convenuto e dunque la violazione dell'art. 2087 c.c. 2043 segg. in relazione alle patologie riscontrate nella perizia medico legale allegata, se del caso ravvisando altresì fattispecie di mobbing e/o di straining, e conseguentemente condannare il convenuto al risarcimento del c.d. danno biologico dinamico che si quantifica, secondo quanto indicato dalle
Tabelle 2018 del Tribunale di Milano in complessivi €. 99.491,15 o in altra maggiore o minore misura che si ritenga equa anche all'esito della richiesta CTU medico legale, nonché condannare la convenuta al rimborso delle spese mediche sostenute dalla ricorrente pari ad € 1.942,00, con accessori di legge.
9. Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
Per parte appellata:
In via preliminare di rito: dichiararsi l'inammissibilità del ricorso introduttivo del presente grado giudizio per violazione dell'art. 342 cpc.
Subordinatamente, nel merito: respingersi l'appello e confermarsi in toto la sentenza di primo grado, ovvero, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'impugnazione dichiarare comunque prescritti tutti i crediti retributivi maturati da oltre un quinquennio e liquidare i danni nei limiti di quanto provato.
In via accessoria: condannarsi la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In via istruttoria: non ammettere le prove testimoniali richieste dalla parte ricorrente per tutte le ragioni esposte in giudizio e perché irritualmente proposte, non essendo state osservate le forme stabilite dall'art. 230 cpc e dall'art. 244 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Trieste, rigettata l'eccezione di nullità del ricorso di primo grado, rigettava nel merito tutte le domande proposte dalla dirigente medico Parte_1 nei confronti dell' , condannando Controparte_1 la ricorrente anche al pagamento delle spese di lite.
3 Secondo il giudice le allegazioni generiche contenute nel ricorso di primo grado non consentivano di accogliere la domanda di riconoscimento dell'anzianità giuridica della in relazione a tutti i Pt_1 rapporti contrattuali intercorsi con la struttura ospedaliera prima dell'assunzione a tempo indeterminato di data 1.08.09; in particolare il giudice stigmatizzava la mancata produzione dei contratti a tempo determinato e la carenza di specificazione delle norme contrattuali collettive dalle quali inferire la fondatezza della domanda e l'interesse ad agire della ricorrente.
Analogamente con riferimento ai turni di reperibilità riteneva il giudice generica l'indicazione dei turni svolti mediamente dalla in assenza di prova specifica dei turni orari osservati, ovvero di Pt_1 contestazione di quanto allegato dalla parte convenuta.
Osservava il giudicante che per poter ritenere provata la violazione sistematica dei turni ordinari, sarebbe stato necessario da parte della effettuare una stima dei turni realizzati, fermo restando Pt_1 che le allegazioni contenute nelle note di discussione attoree erano tardive.
Analogamente il dedotto demansionamento non era ritenuto provato dal tribunale in assenza di allegazioni specifiche in merito al ruolo assunto prima del demansionamento dalla considerata Pt_1
l'inapplicabilità ai dirigenti pubblici della disposizione normativa di cui all'art. 2103 cc..
Il tribunale rigettava anche la domanda di risarcimento del danno patrimoniale con riferimento alle consulenze esterne svolte per l'ospedale di NO , tenuto conto delle assenze prolungate della registrate negli anni 2016 e 2017. Pt_1
Rispetto all'illegittimità della collocazione in ferie e delle sanzioni applicate (condotte che la Pt_1 riteneva di poter ricondurre a fattispecie di mobbing), il giudice riteneva non provati il mobbing e lo straining e pertanto rigettava integralmente la domanda.
2, Avverso la sentenza proponeva appello parziale la che instava per l'accoglimento delle Pt_1 domande proposte in primo grado.
Si costituiva ritualmente l'ente pubblico premenzionato che instava per la reiezione della impugnazione di cui eccepiva in via preliminare l'inammissibilità.
3. La Corte di Appello di Trieste, ritenuto necessario ai fini della decisione, disponeva consulenza tecnica;
all'esito del deposito dell'elaborato, disponeva ulteriore approfondimento su richiesta della parte appellante;
indi ottenuto l'elaborato finale, modificata l'assegnazione della causa in ragione dell'arrivo di nuovo Consigliere Lavoro, all'udienza del 12 giugno 2025 la causa era discussa oralmente e decisa dalla Corte di Appello di Trieste come da separato dispositivo di cui era data lettura alle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 4. L'appellante ha impugnato parzialmente la sentenza del tribunale di Trieste con riferimento a quattro capi decisionali per violazione del diritto alla prova avendo il giudice rigettato tutte le istanze di prova orale nonostante fossero ammissibili o comunque il giudice potesse disporre l'integrazione delle istanze nel rispetto del giusto processo. In via ulteriore per non aver tenuto conto dell'art. 115
c.p.c. con riferimento alle circostanze allegate dalla e non specificamente contestate dalla Pt_1 parte convenuta e per aver valutato in modo formalistico gli elementi allegati e provati dalla ricorrente, ignorando che era onere del giudice conoscere il contenuto del Ccnl applicato trattandosi di lavoro pubblico.
In particolare con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nel punto in cui il primo giudice ha rigettato la domanda di riconoscimento della anzianità maturata durante i rapporti a termine, considerato che la ricorrente aveva allegato di aver operato a tempo determinato dal 17.04.04 al 16.04.09 senza che l'ente ospedaliero avesse contestato la circostanza. Osservava la di aver Pt_1 allegato di aver operato ininterrottamente e con le stesse modalità precedenti anche nel periodo in cui era stata medico frequentatore ( dal 17.04.09 al 31.07.09); circostanza non contrastata da controparte.
Rilevava quindi che essendo stata assunta a tempo indeterminato dall'1.8.09 , tenuto conto della normativa europea ed in particolare l'accordo quadro sui contratti a termine, aveva diritto che l'intera anzianità fosse presa in considerazione sia ai fini giuridici che economici ed in particolare rispetto alla retribuzione di posizione e indennità di esclusività del rapporto, rientrando nei poteri del giudice la cognizione delle fonti contrattuali collettive di pubblico impiego . A sostegno della domanda invocava pronuncia della Corte di Cassazione n. 7440/18.
Con il secondo motivo la censurava la sentenza in punto pronta disponibilità eccependo che Pt_1 il dirigente non può essere utilizzato per più di 10 turni mensili e che mediamente nel periodo dal
2004 era stata utilizzata per 15 turni mensili considerato che mediamente le reperibilità erano 76 al mese e l'organico era composto da quattro dirigenti medici o cinque;
pertanto avendo operato per almeno 15 turni mensili dal 2004 al 2008 , tenuto conto anche della reperibilità pomeridiana, chiedeva in pagamento almeno 100 euro per ogni ulteriore turno di reperibilità ( da 11 in poi); 100 euro perché trattavasi della somma riconosciuta dal in casi analoghi. CP_1
Evidenziava che in alcune occasioni non aveva fruito neppure del riposo compensativo e che di questa carenza si era lamentata insieme agli altri medici.
Lamentava altresì lo stress provocato dall'eccesso di ore di servizio, riservandosi di invocare il giusto risarcimento in termini di danno alla salute unitariamente al danno per demansionamento.
Con il terzo motivo l'appellante censurava la sentenza nel punto in cui il giudice aveva rigettato la domanda di accertamento del demansionamento senza dare corso all'istruttoria richiesta, osservando
5 di avere allegato di essere stata impiegata quantitativamente meno degli altri chirurghi e soprattutto in ruoli meno qualificanti dal punto di vista professionale.
Eccepiva che dal 2014, ossia da quando aveva denunciato il primario per aggressioni verbali, il le avrebbe sottratto l'attività di chirurgia consentendole lo svolgimento soltanto di attività CP_4 ambulatoriale, operatoria marginale con interventi di ruotine ed esclusione da quelli di alta chirurgia e di urgenza. Anche nella attribuzione dei privileges sarebbe stata interdetta allo svolgimento di compiti di urologia e malformazioni complesse.
Lamentava quindi con l'ultimo motivo la violazione dell'art. 2087 cc e il diritto al risarcimento del danno alla professionalità, alla immagine e il danno alla salute che quantificava in una riduzione permanente all'integrità psicofisica del 10% e del 25% per inabilità temporanea. Danno che quantificava complessivamente in euro 99491,15 oltre al rimborso delle spese mediche.
5. Si costituiva ritualmente l' che contrastava integralmente l'appello di cui Controparte_1 eccepiva l'inammissibilità per violazione delle norme di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c..
Nel merito con riferimento all'anzianità di servizio riteneva corretta la decisione del tribunale ritenuto che l'attrice non aveva prodotto i contratti a tempo determinato e instava per la valutazione di unitarietà del rapporto nonostante la conferma che prima della assunzione a tempo indeterminato c'era stato uno iato temporale quanto meno dal mese di aprile al mese di luglio 2009 quando- per ammissione della stessa aveva continuato a presentarsi in ospedale in qualità di medico Pt_1 frequentatore e quindi come lavoratore autonomo;
pertanto era impossibile ricalcolare l'indennità di esclusività e posizione partendo dalla data della prima assunzione a termine nel 2004.
Osservava che viste le conclusioni dell'atto di appello , non avendo la parte individuato alcun diritto specificatamente leso dalla mancata considerazione dell'anzianità, il motivo di appello era privo di interesse ad agire.
Contestava anche la domanda di pagamento dei turni di disponibilità e reperibilità rilevando che le allegazioni erano del tutto generiche e che la norma contrattuale invocata poneva un limite non inderogabile in caso di necessità. In via prudenziale riproponeva le eccezioni di prescrizione decennale e quinquennale già sollevate in primo grado.
L'appellato contestava l'appello anche in punto demansionamento rilevando che la aveva Pt_1 sempre svolto le mansioni di assunzione ed eccepiva che il primario era del tutto libero di affidare gli interventi operatori ai chirurghi che riteneva più competenti in relazione alle patologie e stato di salute dei pazienti.
Pertanto non esisteva un diritto del medico a svolgere interventi per quantità e qualità equivalenti a quelli svolti da altri medici della struttura, atteso che l'unico limite era rappresentato dalle conoscenze
6 specialistiche del medico, ritenuto che al dirigente pubblico non era applicabile la norma di cui all'art. 2103 cc..
Da ultimo contestava il danno patrimoniale e non patrimoniale azionato per assenza di prova.
6. Il proposto appello va rigettato per le dirimenti motivazioni che seguono.
In via preliminare e di rito va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata.
L'impugnazione riporta infatti in modo esemplificativo le domande coltivate in appello rispetto al ricorso originario, rilevando l'appellante di aver rinunciato alla riproposizione delle domande aventi ad oggetto il pagamento delle giornate di ferie maturate che non le erano state concesse e la domanda di accertamento del mobbing.
L'atto di appello, pur non rispettando formalmente i canoni della specificità e indicazione delle parti impugnate, considerato che la aveva riproposto le difese e le circostanze azionate in primo Pt_1 grado anche con riferimento alle domande non coltivate in appello, tuttavia consente al Collegio e alla controparte di conoscere le ragioni delle doglianze e le situazioni giuridiche azionate in questo grado di giudizio, nel pieno rispetto di quanto stabilito nel 2017 dalle sezioni unite civili in tema ( cfr.
Cass.sez.U. civ. 27199/2017).
Pertanto l'eccezione pregiudiziale va rigettata siccome infondata.
7. Nel merito corre l'obbligo esaminare il primo motivo di appello relativo alla anzianità quale presupposto per l'esercizio di diritti contrattuali;
l'appellante a fronte della allegazione del ricorso di primo grado di unicità del rapporto, ha rivendicato il diritto alla considerazione dell'anzianità maturata dal 2004 ( quando aveva operato con contratto a tempo determinato), ai fini della indennità di posizione e indennità di esclusiva.
7.1.In particolare in primo grado la aveva evidenziato quanto segue:”. 1. La ricorrente lavora Pt_1 in modo ininterrotto (ha lavorato anche nei giorni non coperti da alcun contratto tra un incarico e
l'altro) a favore dell'ente convenuto dal 17.4.2004 con contratto a tempo determinato fino al
16.4.2009, come medico frequentatore dal 17.4.2009 al 31.7.2009, e dal 1.8.2009 con contratto a tempo indeterminato esclusivo in qualità di dirigente medico di 1°livello presso la SC di Chirurgia ed Urologia Pediatrica, e ha sempre svolto anche attività professionale intra moenia.
2. I contratti a termine erano stati stipulati ai sensi del D.lgs 368/01 e dell'art. 36 D.lgs. 165/01 nonchè delle previsioni della contrattazione in materia. 3. È sempre stata inquadrata, quando ha lavorato con contratti a termine, in qualità di dirigente medico di 1° livello con applicazione del CCNL di comparto (dirigenza medica e veterinaria). 4. È sempre stata adibita fin dall'inizio del primo rapporto (16.4.2004) alle normali attività della struttura di assegnazione (Chirurgia ed Urologia
Pediatrica) senza alcuna differenza negli anni né relativamente all'oggetto delle prestazioni né alle
7 modalità di svolgimento delle medesime.
5. La sua attività, anche nel periodo di contratto a tempo determinato e di medico frequentatore, è sempre stata identica a quella prevista per i dipendenti dell'ente con contratto a tempo indeterminato.
6. Nei contratti e negli atti presupposti, non vi è traccia di motivazioni eccezionali per provvedere all'assunzione della ricorrente.
7. In effetti la stessa
è stata assunta per ragioni di carenza di organico e per la necessità di far fronte alle esigenze usuali dell'area di assegnazione. omissis”.( ricorso di primo grado).
7.2. Circostanze che erano state contestate dall'ente convenuto che aveva negato che la avesse Pt_1 operato in assenza di contratto, aveva eccepito che la mancata produzione dei contratti a termine impediva di apprezzarne la durata e se gli intervalli temporali tra un contratto e l'altro fossero soltanto fisiologici ovvero di una certa rilevanza, e che la natura del contratto come medico “ frequentatore” fosse diversa, trattandosi di soggetto autonomo che era del tutto libero di recarsi o meno nella struttura a seconda del proprio interesse. Pertanto lo iato temporale tra la cessazione del rapporto a termine e l'assunzione a tempo indeterminato era importante impedendo l'applicabilità dell'orientamento giurisprudenziale invocato dalla che presupponeva che la continuità di servizio richiesta dalle Pt_1 norme contrattuali di cui agli artt. 5 e 12 del Ccnl fosse interrotta soltanto dalle pause fisiologiche tra un contratto a termine e l'altro ( cfr. Cass. 7440/2018).
8.Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda con la seguente motivazione: La circostanza che la ha intrattenuto dei rapporti a tempo determinato con il convenuto, nell'arco temporale Pt_1 compreso tra il 17.04.2004 ed il 16.04.2009, non è contestato. Emerge chiaramente dalle allegazioni di entrambe le parti, però, che vi sono state delle interruzioni tra i rapporti instaurati, sebbene non individuate né definite e, quindi, in assenza dell'indicazione specifica della durata dei contratti stipulati non è possibile effettuare un accertamento preciso. Peraltro il convenuto ha contestato specificatamente che la ricorrente abbia lavorato in assenza di un rapporto formalizzato e poiché non vi è alcuna indicazione temporale, il capitolo formulato è certamente troppo generico per essere ammessa la relativa prova testimoniale. Ulteriormente, la ha chiesto il computo dell'intera Pt_1 anzianità al fine della determinazione della retribuzione di posizione unificata e dell'incremento dell'indennità di esclusività del rapporto ma sul punto non ha indicato le fonti contrattuali di riferimento, né i presupposti per tale riconoscimento limitandosi a richiamare la sentenza della Corte di Cassazione n. 7440/18 secondo la quale “In tema di compensi spettanti al personale del Servizio
Sanitario Nazionale, il comma 3 dell'art. 12 del c.c.n.l. 1998-2001 per la Dirigenza medico- veterinaria, nella parte in cui stabilisce che ai fini dell'indennità di esclusività di cui al precedente art. 5 la maturazione dell'anzianità complessiva di servizio può avvenire anche per effetto di "un rapporto di lavoro a tempo determinato", svolto "senza soluzione di continuità" anche in aziende ed enti diversi del Comparto, deve essere inteso – in conformità con l'art. 3 Cost. e con la Direttiva
8 1999/70/CE del 28 giugno 1999 e allegato Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – nel senso che, laddove il servizio del dirigente sia stato prestato, in base a contratti a termine, sempre e soltanto alle dipendenze del SSN, non costituisce "soluzione di continuità" la presenza di intervalli temporali tra i diversi contratti a termine che siano conformi a quelli richiesti dalla disciplina tempo per tempo vigente, né tale "soluzione di continuità" è ravvisabile laddove gli intervalli siano insussistenti o minimi e la parte interessata rinunci a far valere la prevista nullità”.
E' evidente che in assenza di qualsivoglia specificazione relativa ai contratti stipulati non può ritenersi dimostrato che vi siano i presupposti per ottenere le suddette indennità. Né appare dirimente il richiamo al periodo svolto come medico frequentatore che non implica un rapporto di lavoro subordinato, a meno che non sussistano i relativi presupposti (cfr. Cass. 10064/2000) dei quali non vi è neppure l'allegazione, non bastando in questo senso, esclusivamente il vago richiamo all'identità delle mansioni svolte. Nessuna concreta specificazione è stata effettuata in relazione all'incidenza dell'anzianità sulla possibilità di essere nominato facente funzioni. E' il caso di rilevare, ulteriormente, che l'acquisizione del CCNL, richiesta dall'attrice in sede di discussione, non sarebbe risolutivo posto che l'allegazione circa la sussistenza dei presupposti doveva essere ritualmente effettuata con l'atto introduttivo ex art. 414 c.p.c., come già detto. Infine, non è determinante il richiamo all'art. 4 dell'accordo quadro 1999/70 posto che il punto controverso non è la riconoscibilità del rapporto svolto con contratto a termine, ma piuttosto la durata effettiva di tale rapporto, con conseguente impossibilità di effettuare un accertamento preciso e di ritenere sussistenti
i presupposti per le indennità indicate.” ( sentenza di primo grado).
8.1. Trattasi di conclusione condivisa da questo Collegio. Certo trattandosi di rapporto di pubblico impiego coglie nel segno la critica dell'appellante laddove valorizza il potere – dovere del giudice di conoscere autonomamente le fonti anche collettive per il principio del iuria novit curia; tuttavia trattandosi di giudizio civile fondato sul principio della domanda incombeva sull'attrice la prova del diritto azionato.
Nel caso di specie, a fronte dell'allegazione non contestata dello svolgimento di attività lavorativa come dirigente medico a tempo determinato dal 17.04.04 al 16.04.09, come medico frequentatore ( ossia lavoratore autonomo) dal 17.04.09 al 31.07.09 e poi a tempo indeterminato dall'1.08.09, parte appellante assumerebbe di avere diritto in astratto alla ricostruzione della anzianità di servizio a fini contrattuali e giuridici tenuto conto del periodo di tempo lavorato a tempo determinato e ciò in ragione del principio comunitario del diritto alla parità di trattamento di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
9 8.2. La ricorrente non ha introdotto alcuna prova documentale sulla durata effettiva dei contratti a termine e in particolare sugli intervalli temporali tra un contratto e l'altro a fronte della contestazione specifica da parte del convenuto dell'esistenza di periodi lavorati in assenza di contratto.
I contratti a termine non sono stati prodotti in giudizio;
invero se si può convenire che la mancata contestazione dell'esistenza dei periodi temporali a termine ne rendeva irrilevante la prova orale richiesta, tuttavia non consente di superare la carenza di allegazioni in punto disparità di trattamento.
L'attrice non ha mai indicato quale anzianità complessiva avrebbe maturato o quali conseguenze contrattuali sarebbero derivate in suo favore dalla considerazione della anzianità giuridica maturata dal 2004 rispetto all'assunzione a tempo indeterminato avvenuta in data 1.08.09; né tanto meno come avrebbe inciso la considerazione del periodo pregresso sulla retribuzione di posizione ordinaria in godimento e indennità di esclusività; carenza di allegazioni rispetto alle quali non può supplire l'esercizio del potere istruttorio d'ufficio da parte del giudice adito.
Inoltre la norma contrattuale opposta dalla parte appellata ( art. 5 Ccnl 8.06.00 dirigente medico) fa riferimento a periodi di servizio lavorati senza soluzione di continuità; va poi evidenziato che la disapplicazione della disciplina interna per contrasto con le superiori norme UE , presuppone la prova della disparità di trattamento tra situazioni comparabili ( cfr. tra le altre Corte di Giustizia UE C-
322/23), o, quanto meno la sua allegazione. Circostanze assenti nella narrativa della attrice- odierna appellante.
8.3. Nel caso di specie, per quanto allegato dalla stessa l'assunzione a tempo indeterminato Pt_1 era stata preceduta da un periodo prolungato di lavoro autonomo come medico frequentatore (dal mese di aprile a luglio 2009); né la ha eccepito che il rapporto formalmente autonomo Pt_1 dissimulasse un rapporto di lavoro subordinato.
Pertanto in assenza di domanda non può il giudice sostituirsi alla parte anche nella valutazione della rilevanza di una situazione di fatto- quale è la anzianità maturata durante il rapporto a termine- rispetto ad eventuali diritti fondati sul mero decorso del tempo.
Né la cognizione del giudice può superare il limite di cui all'art. 112 c.p.c..
Il primo motivo di appello va quindi rigettato;
né l'eventuale ammissione delle prove orali ( vertenti sulla conferma della presenza in servizio della nel periodo temporale azionato) avrebbe Pt_1 consentito di superare le carenze di allegazione sopra indicate.
9. Con il secondo motivo l'appellante ha riproposto la richiesta di pagamento dei turni di pronta disponibilità lamentando la violazione sistematica della norma di cui all'art. 17 CCnl applicabile e l'errore del primo giudice che a fronte della deduzione della ricorrente dell'utilizzo dal 2004, in modo sistematico, in media per almeno 15 turni mensili di reperibilità, trattandosi di reparto prevedente mediamente 76 turni mensili per un numero di dirigenti mediamente di 4/5 unità e di utilizzo frequente
10 della anche in turni di reperibilità pomeridiana, ha negato la sussistenza del diritto al Pt_1 pagamento del lavoro straordinario prestato e l'accertamento della inadempienza contrattuale.
In particolare a fronte di conclusioni attoree del seguente tenore” 3) Accertare e dichiarare
l'illegittimità e l'inadempienza contrattuale dell'ente in relazione all'utilizzo sistematico della ricorrente in servizi di pronta disponibilità in misura significativamente eccedente le previsioni contrattuali, e nella mancata concessione di una giornata di riposo compensativo in caso di coincidenza della disponibilità con il giorno di riposo ed in caso di effettiva prestazione, ordinando di provvedere alla gestione del rapporto secondo le previsioni contrattuali.4) Condannarsi l'ente convenuto a seguito della pronuncia sub 3) a corrispondere alla ricorrente adeguata indennità, anche eventualmente a titolo risarcitorio, nella misura di € 100,00 per ogni turno di reperibilità cui
è stata assegnata dall'inizio del rapporto eccedente il numero di 10 previsto contrattualmente o in altra misura ritenuta congrua oltre al risarcimento del danno da mancata concessione del riposo compensativo nei casi di effettiva chiamata, da determinarsi in via equitativa nella misura di una giornata di lavoro festivo, con accessori di legge.”, il primo giudice si pronunciava come segue: “Per quanto concerne i turni di reperibilità, l'attrice effettua per lo più un discorso generale di tutto il reparto, riferendo che di media c'erano 76 turni mensili, divisi per cinque soggetti, con la conseguenza che mai sarebbero stati meno di 15 ciascuno, affermando conseguentemente che dal
2004 in poi, era stata impiegata in media per almeno 15 turni mensili. Orbene, seppure vengono riportati dei numeri di riferimento, non si può dire che l'allegazione sia specifica posto che si fa un conteggio “in media” mentre con la domanda finale si chiede la condanna ad un'indennità nella misura di € 100 per ogni turno di reperibilità eccedente i 10 turni previsti contrattualmente. Tale richiesta presuppone l'accertamento del numero preciso dei turni effettuati. Entrambe le parti precisano che il numero previsto era di 10 turni mensili, e in effetti risulta dal CCNL depositato per estratto che l'art. 17 stabilisce “…Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità al mese”, implicitamente prospettando possibili deroghe. Ne discende che per comprendere se è vero che vi era stato un superamento “sistematico”, bisogna effettivamente individuare con una certa precisione i turni eseguiti. In questo contesto la convenuta ammette che vi siano stati dei superamenti ma nega che ciò sia stato sistematico ed evidenzia, da un lato, che nell'ultimo anno la aveva fatto 105 turni di reperibilità, meno di tutti gli altri, e che Pt_1 di media nel reparto vi erano 6 o 7 medici in servizio, depositando in questo ultimo senso un riepilogo dei chirurghi in servizio nei vari anni (doc. 5). In questo contesto, la contestazione effettuata dalla ricorrente soltanto in sede di note conclusive con l'elencazione precisa dei medici invece presenti nel tempo, appare tardiva. Il quadro delineato, quindi, non è sufficientemente preciso posto che non sembra possibile, anche tenendo conto delle numerose assenze della e della circostanza che Pt_1
11 non è stato dimostrato che tutti i medici facevano lo stesso numero di turni, individuare con un sufficiente grado di precisione, quanti turni di reperibilità mensili abbia fatto negli anni e quindi accertare, come richiesto, l'inadempimento per sistematicità della violazione contrattuale. Poiché, peraltro, si chiede il riconoscimento di un'indennità, che dovrebbe essere sostanzialmente risarcitoria, si sarebbe dovuto dimostrare una concreta lesione alla sfera soggettiva del lavoratore, con la necessità, quindi, di identificare con precisione lo sforzo richiesto allo stesso e valutarne
l'esigibilità o la riconducibilità ad una pretesa straordinaria autonomamente indennizzabile, posto che, come ritenuto condivisibilmente dalla Suprema Corte “In tema di dirigenza sanitaria, il carattere derogabile del limite ai turni di pronta reperibilità, fissato in numero di dieci dall'art. 17 del c.c.n.l. 2002-2005, esclude che per i turni prestati in eccedenza debba essere corrisposta una retribuzione aggiuntiva” (Cass. 28938/2019). Del tutto generica, poi, è la deduzione concernente il superamento dell'orario massimo di prestazioni e del mancato godimento del riposo compensativo, priva di qualsivoglia indicazione temporale che consenta un riscontro ed una corrispondente quantificazione. Ne deriva che le domande sul punto vanno rigettate.” ( sentenza impugnata).
10. Il Collegio ritiene infondato il motivo;
invero l'attrice non agisce in giudizio per ottenere il pagamento dell'indennità prevista per i turni di disponibilità ordinari dal Ccnl all'art. 17 comma 5 e
7 Ccnl 8.6.00 dirigenza medica ( diritto in alcune ipotesi riconosciuto dalla giurisprudenza più recente cfr. tra le altre Cass. 264/2024), ma insta per il risarcimento del danno derivante da un abuso che non
è stato dimostrato.
Infatti le allegazioni attoree del tutto generali ( media di 15 turni mensili e quindi almeno 4 rispetto al limite “ derogabile” di 10 mensili), e impossibilità di fruizione di riposo compensativo, cozzano con la mancata indicazione dei turni orari osservati dalla nel periodo di interesse, Pt_1 limitatamente agli anni dal 2014 al 2018, atteso che nel 2019 è provato dalla resistente che il turno della era stato inferiore a quello prestato dagli altri medici ( cfr. 105 corrispondenti a circa 8,5 Pt_1 turni mensili).
La non ha neppure indicato quale fosse l'orario osservato dagli altri dirigenti medici in modo Pt_1 da comprendere se l'indicazione media offerta fosse plausibile o meno, limitandosi ad effettuare una indicazione complessiva mensile delle reperibilità della struttura che rimane priva di rilevanza se non confrontata, quanto meno, con l'orario osservato dal dirigente medico in servizio.
Carenza non comprensibile a fronte della richiesta di pagamento di lavoro straordinario considerato che il dirigente medico dovrebbe avere copia della turnistica osservata e ritenuto che era suo onere produrla al fine di provare l'eccedenza dell'orario ordinario lamentata in giudizio, tenuto conto che la sistematicità del superamento orario era stata contestata dalla parte convenuta ( cfr. pag. 7 memoria di costituzione di primo grado).
12 10.1. L'ente appellato rispetto al lamentato inadempimento e abuso, ha opposto difese che non sono state contrastate in modo sufficiente dalla parte ricorrente in primo grado;
in particolare l' ha CP_1 prodotto sub. Doc. 3, il prospetto riassuntivo delle presenze della dott.ssa dal 2004- al 2019 Pt_1 attestante i servizi di pronta disponibilità liquidati, quelli recuperati, i riposi compensativi goduti, nonché le assenze prolungate per congedo di maternità e in alcuni casi malattia.
Dall'esame del prospetto risulta provata l'assenza prolungata per malattia o infortunio - durante la quale evidentemente l'appellante non poteva aver svolto turni di reperibilità- dal 15.06.15 al 14.02.16, dal 30.04.16 al 15.01.17, dal 4.08.17 al 4.09.17.
Documento da leggere insieme al prospetto generale dei medici in servizio nella struttura di cui al doc. 5 di parte appellata.
10.2.Si condivide sul punto l'osservazione del primo giudice in merito alla tardività delle specificazioni operate dalla con le note difensive nelle quali la dottoressa aveva allegato in Pt_1 modo specifico il numero e i nomi dei dirigenti medici che per ogni mese avevano prestato il servizio di reperibilità( cfr. pagg. 10 e 11 note difensive); la ricorrente, peraltro, aveva contestato anche il prospetto presenze di cui al doc. 5 avversario, osservando che comprendeva tutto l'anno ma non consentiva di apprezzare le presenze effettive mensili del personale medico della struttura.
Dati che all'evidenza non costituiscono mere difese ammissibili anche in sede di discussione, ma elementi di fatto utili all'accoglimento della richiesta di pagamento che la parte- del tutto tardivamente- ha introdotto in giudizio senza possibilità per la datrice di lavoro di contestarne la veridicità o opporre ulteriori difese.
Peraltro, come eccepito dalla datrice di lavoro, la norma contrattuale invocata non impedisce all'ente di utilizzare il dirigente medico oltre il limite orario di 10 turni di disponibilità, considerato anche il principio di onnicomprensività del trattamento economico del dirigente medico. L'abuso lamentato impone al dipendente che agisce in giudizio oneri di allegazione e prova specifici che sono mancati nel caso di specie: allegazioni che avrebbero consentito al giudice -anche sul piano presuntivo- di comprendere se vi era stato un eccesso di utilizzo della dipendente da parte della struttura dirigenziale.
Eccesso di utilizzo “ colpevole” poiché l'ente avrebbe potuto organizzare la turnistica in modo diverso, mentre in modo del tutto irragionevole e sistematico le ha imposto ritmi di lavoro oltre la previsione oraria ordinaria del contratto, provocando un pregiudizio alla lavoratrice che sarebbe stata lesa nel proprio diritto al riposo, con sottoposizione ad uno stress lavorativo idoneo a pregiudicarne la salute.
10.3. In assenza di questi elementi di prova, non superati dalla richiesta di prova orale del tutto generica e in assenza di un prospetto orario e di un conteggio idoneo a contestare quanto allegato
13 dalla parte convenuta in primo grado in punto presenze e riposi goduti, le domande della come Pt_1 riproposte in questa sede vanno rigettate.
11. Con il terzo motivo l'appellante ha contestato il demansionamento subito e il rigetto della domanda di risarcimento, nonostante la provata diminuzione quantitativa degli incarichi professionali subita nel periodo intercorrente dal mese di novembre 2014 al 2019.
In particolare l'appellante rilevava che dalla documentazione avversaria ( cfr. docc 6,e 6 bis) dal cui esame emergevano i tipi di intervento e il ruolo assunto dalla negli interventi operatori, oltre Pt_1 che dal grafico allegato ( ???) dalla ricorrente, risultava provato che nella quantità e nella tipologia di attività assegnata la aveva subito un pregiudizio sistematico della propria professionalità, Pt_1 tanto da pervenire da ultimo alla sottrazione completa della idoneità alla sala operatoria di cui aveva fruito in precedenza.
11.1. Allegazioni rimaste indimostrate anche all'esito dell'approfondimento istruttorio disposto dal
Collegio che aveva incaricato un professionista di esaminare il ruolo, il numero, la rilevanza e la difficoltà degli interventi cui aveva partecipato la nel corso del rapporto di lavoro, Pt_1 confrontando in particolare se rispetto al periodo dal 2009 al 2014 ( in cui l'interessata assumeva di aver svolto interventi rispettosi della professionalità acquisita nel tempo), nel periodo successivo vi fossero stati mutamenti significativi.
11.2. In particolare nel ricorso di primo grado la lamentava quanto segue :” 24.Dall'inizio Pt_1 del rapporto la ricorrente aveva progressivamente affinato la propria professionalità per cui nel
2014 ormai da tempo era presente in sala operatoria quotidianamente per eseguire tutti gli interventi di maggiore rilievo ( nel grafico allegato si evidenzia l'andamento dell'attività operatoria nei 12 mesi precedenti e fino al novembre 2014); 25) alla fine di ottobre 2014 essa ha denunciato per aggressioni e molestie verbali il dott. allora direttore della SC di Chirurgia ed Urologia CP_4
Pediatrica; 26) da quel momento non ha più potuto svolgere attività di sala operatoria come eseguita normalmente e intensamente fino al giorno prima;
27) infatti immediatamente dopo la denuncia nei confronti di il suo ruolo nell'attività di sala operatoria è divenuto improvvisamente CP_4 marginale se non completamente assente ( come ben evidenziato nel grafico riportante l'attività operatoria della dott.ssa che qui si intende riprodotto).28) dalla fine di ottobre 2014 tale Pt_1 pratica continua a tutt'oggi nonostante sia cambiato il direttore della struttura: la ricorrente viene impiegata esclusivamente per svolgere interventi di routine non più di 1 o 2 volte la settimana, essendo peraltro continuato in modo identico la richiesta del suo impegno nei servizi di pronta disponibilità; 29) quindi di fatto da oltre cinque anni l'attività lavorativa della ricorrente si limita allo svolgimento di attività di reparto e ambulatoriale, mentre è stata completamente estromessa dalla attività di alta chirurgia programmata e da quella di urgenza che sarebbero parte integrante
14 dei suoi compiti;
30) subito dopo la denuncia fatta dalla ricorrente al dott. quest'ultimo CP_4 ha infatti provveduto in modo del tutto immotivato a modificare i privileges della dott. Pt_1 rendendola interdetta dello svolgimento degli interventi di urologia e delle malformazioni complesse
, fino a quel momento effettuati regolarmente anche in completa autonomia”.
12. Il Collegio osserva che il grafico di cui ai capitoli 24 e 27 sopra indicati, non è mai stato allegato né prodotto in giudizio dalla ricorrente. Inoltre rispetto ai cd. privileges e idoneità alla sala operatoria, fermo restando che è mancata nel ricorso una indicazione specifica sulla frequenza dei casi di interventi di urologia ovvero malformazioni complesse che erano affrontati dalla struttura nel periodo precedente al 2014 e successivo, sì da consentire al Collegio di valutare la portata della eventuale sottrazione di queste attività rispetto alla professionalità della dottoressa, anche in comparazione con gli altri professionisti presenti, questa Corte evidenzia che dalla documentazione versata sub. 1 della ricorrente in primo grado, non emerge l'interdizione totale alla attività chirurgica operatoria.
Parte attrice in primo grado- come stigmatizzato anche dal primo giudice- non ha mai precisato quali fossero gli interventi di maggiore rilievo da cui la a partire dal mese di novembre 2014- Pt_1 sarebbe stata esclusa e soprattutto con quale frequenza aveva realizzato questi interventi in precedenza e quali fossero i margini di probabilità di verificazione nel tempo sì da comprendere anche la portata quantitativa della esclusione. Né la ha precisato quali fossero gli interventi routinari Pt_1 cui sarebbe stata adibita costantemente post- 2014, ritenuto che a causa delle assenze per malattia prolungate vi erano stati periodi in cui, per quanto eccepito dalla parte convenuta, il medico non aveva l'idoneità alla sala operatoria ovvero alla reperibilità o turni notturni;
assenze neppure prese in considerazione dalla nella propria narrazione, fermo restando che nessuna inattività totale o Pt_1 vuotamento completo delle mansioni è stato concretamente provato o anche solo allegato dalla ricorrente in primo grado.
13. Questo Collegio concorda pertanto con la carenza di allegazioni evidenziata dal primo giudice che nel rigettare la domanda e nel ribadire l'inammissibilità della prova orale avente ad oggetto circostanze generiche e valutative aveva evidenziato che:”… Rapportando tali parametri valutativi alla specifica fattispecie del dirigente medico chirurgo, sembra evidente che la ricorrente avrebbe dovuto esplicitare chiaramente quale era stata la variazione nei suoi incarichi, mentre si è limitata
a fare riferimento a “interventi di maggior rilievo” e ad un ruolo “improvvisamente marginale” con interventi di “routine”. Orbene, trattasi dell'esposizione di valutazioni e non di fatti che quindi non possono, da un lato, essere sottoposte come domande a testimoni e dall'altro consentire
l'accertamento richiesto. Sono stati poi prodotti dei grafici e la convenuta ha depositato dei programmi operatori settimanali e l'elenco degli interventi della ricorrente deducendo che la stessa, quando era in servizio, veniva regolarmente inserita nei calendari. In sede di note autorizzate, parte
15 attrice ha sostenuto che tale documento rifletteva pienamente il grafico prodotto, senza però fare alcun riferimento concreto, ed allegando per la prima volta, e quindi in modo non tempestivo, che da un ruolo di primo chirurgo era poi impiegata quasi sempre come secondo operatore. Peraltro, non può non sottolinearsi che, in assenza di un'indicazione precisa degli interventi che sarebbero ritenuti intesi come routinari e quelli di “maggior rilievo”, non sembra possibile effettuare una verifica della veridicità delle affermazioni attoree. Infine, sul punto, per quanto concerne la modifica dei privileges che, in ogni caso non sembrerebbero costituire un demansionamento, alla luce delle considerazioni giuridiche già effettuate, vi è da dire, anche per quanto può valere in ordine alla prospettazione del mobbing che verrà di seguito trattata, che il documento 1) depositato non fornisce una conferma di quanto dedotto. Infatti, dalla lettura dello stesso emerge che la era interdetta agli interventi Pt_1 di malformazioni complesse sia nel primo che nel secondo schema, mentre per quanto riguarda la chirurgia urologica, sembra di comprendere che mentre nel primo schema vi era un'unica voce, nel secondo vi era stata una distinzione di casi (chirurgia delle vie urinarie sup., chirurgia della vescica, chirurgia dell'utetra ed altri) e che in effetti vi siano due interdizioni per la ricorrente e due segni
“autonomo con tutoraggio per situazioni complesse” che nel primo schema non c'erano. La mancanza di precise allegazioni, quindi, non consente di ritenere ammissibili i relativi capitoli di prova, che conterrebbero soltanto l'espressione di un giudizio del dichiarante e neppure, di individuare il danno derivante dalla potenziale perdita della capacità professionale.” ( cfr. sentenza impugnata).
D'altra parte anche gli esiti della consulenza tecnica- come si dirà in prosieguo – hanno escluso che dal punto di vista della tipologia e quantità l'attività della lavoratrice abbia subito una deminutio rilevante ai fini di causa.
14. In linea generale, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata anche dal primo giudice, non esiste un diritto del dirigente medico ad effettuare interventi che siano quantitativamente e qualitativamente costanti nel tempo: la norma di cui all'art. 2103 cc non è infatti applicabile al dirigente medico ed esiste una discrezionalità del primario nella assegnazione degli incarichi che di regola dovrebbe essere rispettosa del bene primario della salute del paziente.
In tema da ultimo ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. va richiamata pronuncia della Corte di
Cassazione sezione Lavoro n. 5506/2025 nella quale il Collegio di legittimità, nel confermare la pronuncia di merito, con riferimento al lamentato demansionamento subito da un chirurgo osservava quanto segue:”.. In ordine al demansionamento nell'ambito della dirigenza sanitaria alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, va osservato che l'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 esclude l'applicabilità agli incarichi dirigenziali dell'art. 2103 cod. civ. e detta esclusione è stata ribadita per i dirigenti medici dalle parti collettive (art. 27 CCNL 8.6.2000 per la dirigenza medica del servizio sanitario
16 nazionale), perché, come evidenziato dall'art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, “la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali”. Inoltre l'art. 15 del d.lgs 30.12.1992
n. 502, pur prevedendo che «l'attività dei dirigenti sanitari è caratterizzata nello svolgimento delle proprie mansioni e funzioni dall'autonomia tecnico-professionale i cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e verifica, sono progressivamente ampliati», assegna al dirigente della struttura complessa il potere di direzione della struttura, da esercitare mediante «direttive a tutto il personale operante nella stessa e l'adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata». Per le medesime ragioni è stata esclusa l'applicabilità al rapporto dirigenziale dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, riferibile al solo personale che non rivesta la qualifica di dirigente, al quale è, invece, riservata la disciplina dettata dalle disposizioni del capo II (cfr. Cass. n. 21565/2018; Cass. n. 22047/2022; Cass.
n. 27861/2024). Si è inoltre chiarito che i poteri che derivano dalla preposizione alla struttura, già sostanzialmente individuati in passato dal d.P.R. n. 761 del 20.12.1979, sono funzionali alla posizione di garanzia che si assume nei confronti del paziente, perché la necessaria tutela del fondamentale diritto dei cittadini alla salute impone al dirigente della struttura e, nel caso di attività chirurgica, al capo equipe di organizzare e sorvegliare anche il lavoro altrui in modo da prevenire errori dai quali possa derivare una lesione al paziente (cfr. Cass.pen. 28.7.2015 n. 33329 sulla posizione di garanzia del capo equipe e Cass.pen. 28.6.2007 n. 39609 sulla delega in ambito sanitario). In relazione a detta posizione di garanzia, considerato anche che il dirigente della struttura deve perseguire obiettivi finalizzati «all'efficace utilizzo delle risorse e all'erogazione di prestazioni appropriate e di qualità», si deve ribadire il principio già affermato da questa Corte secondo cui «ai fini della distribuzione degli incarichi (nella specie degli interventi chirurgici ai medici del reparto) assumono valore prioritario la competenza e la capacità degli operatori sanitari, dovendosi ritenere una diversa soluzione, che assegni preminenza ad un criterio di equa ripartizione del lavoro, in contrasto con il fondamentale diritto alla salute dei cittadini» (Cass.
7.10.2013 n.
22789). Si è dunque affermato che nel pubblico impiego contrattualizzato i dirigenti medici non hanno un diritto soggettivo a svolgere interventi qualitativamente e quantitativamente costanti nel tempo, sicché lo stesso non può opporsi né a scelte aziendali che siano finalizzate a tutelare gli interessi collettivi richiamati dall'art. 1 del d.lgs. n. 502/1992, né alle direttive impartite dal responsabile della struttura che perseguano l'obiettivo di garantire efficienza e qualità del servizio da assicurare al paziente;
ciò non significa che la professionalità del dirigente medico non riceva alcuna tutela, perché innanzitutto deve essere garantito al dirigente di svolgere un'attività che sia
17 correlata alla professionalità posseduta, sicché il dirigente stesso non può essere posto in una condizione di sostanziale inattività né assegnato a funzioni che richiedano un bagaglio di conoscenze specialistiche diverso da quello posseduto e allo stesso non assimilabile, sulla base delle corrispondenze stabilite a livello regolamentare (Cass. n. 4986/2018). Considerato che il datore di lavoro è tenuto al rispetto dei principi di correttezza e buona fede, si è inoltre chiarito che l'esercizio del diritto non può essere ispirato da finalità vessatorie né avvenire causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte, al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto
a quelli per i quali il diritto medesimo è attribuito.”( il sottolineato è della scrivente).
15. L'approfondimento istruttorio disposto dal Collegio con apposita consulenza tecnica consente di confermare le difese formulate dall'ente convenuto in giudizio;
il numero degli interventi e il ruolo Per_ di operatore( I°, II° o III° operatore ed ancora tutor), secondo il dott. – pur a fronte delle osservazioni della consulente di parte periodo successivo all'assunzione a Parte_2 tempo indeterminato , non ha subito flessioni significative ad eccezione degli anni 2015 e 2016 in cui, per quanto emerge dalla documentazione versata in atti dal , la è stata assente dal CP_1 Pt_1 lavoro in modo prolungato. Il consulente ha evidenziato che alla dal 2013 è stato attribuito Pt_1
l'incarico di tutor: ruolo mantenuto nel tempo e che depone per il mantenimento della professionalità acquisita nel tempo dalla dottoressa.
Sul punto si condivide con il consulente che la carenza di presenza e di disponibilità nell'anno 2019 ha indubbiamente influito sul numero degli interventi affidati alla e indirettamente anche sul Pt_1 suo grado di affidabilità come percepito anche dal primario che – alla luce del passaggio in giudicato del rigetto della domanda di accertamento del mobbing- deve presumersi abbia sempre scelto e affidato gli incarichi in ragione della tutela della salute del paziente.
D'altra parte la mancata allegazione da parte della ricorrente della frequenza della tipologia di interventi, ha impedito al Collegio e al consulente di comprendere se vi sia stata o meno una modifica peggiorativa nella tipologia degli incarichi professionali, ritenuto che per quanto emerge dall'analisi del professionista, non contestata sul punto dalla il ruolo di primo chirurgo ed anche di tutor Pt_1 ha avuto nel tempo un incremento.
15.1.In particolare si legge nell'elaborato peritale quanto segue:“Nel 2017 si assiste ad un pieno ripristino dell'operatività con la partecipazione a 198 interventi con un incremento a 54,8 % da primo chirurgo e 83 casi come II chirurgo (42,1 %) oltre a 6 casi come tutor-chirurgo. Il 2018 vede la perizianda partecipare a 213 interventi con una percentuale di 52,6 % da primo operatore, 92 interventi da secondo (43,2%) e 7 da tutor-chirurgo (3,3 %). Nel 2019 si assiste ad una nuova riduzione degli interventi che passano a 126, di cui 41 da I operatore (32,5%), 73 da secondo (57,9)
e 8 da tutor (6,4 %), trascurabili quelli da III operatore, solo 4 (3,2%).”).”.
18 In merito va ricordato che nel 2019 la aveva ridotto volontariamente l'adesione ai turni di Pt_1 disponibilità in misura inferiore ai 10 previsti contrattualmente osservandone mediamente 8,5 al mese per un totale di 105 ( cfr. allegazione di parte convenuta non contestata dalla . Pt_1
Quanto poi agli anni 2015 e 2016 in cui il numero degli interventi era stato significativamente ridotto rispetto al periodo precedente, il Collegio rileva che trattasi di periodi in cui la era stata assente Pt_1 per mesi dal servizio ( nel 2015 dal mese di giugno fino a febbraio 2016 e nel 2016 a partire dal mese di aprile fino al 2017), sicchè la diminuzione quantitativa è giustificata e non è riconducibile alla lamentata condotta demansionante.
16. In merito poi ai cd. privileges di cui la aveva lamentato la mancata attribuzione o meglio Pt_1 la limitazione nella gestione del neonato in urgenza, il consulente ha replicato che dall'esame della documentazione dimessa- come esposto nel precedente punto motivazionale- non risulta provato che il comportamento del primario abbia influito sulla percentuale di attività chirurgica svolta ( elemento principale da valutare in punto prova del demansionamento lamentato). Né appare provato che un'eventuale sottrazione di privileges, la cui attribuzione pare rispondere a criteri di certificazione di qualità della struttura più che di effettivo giudizio di valore del singolo dirigente medico - come si evince dal protocollo dimesso dal in data 8.05.2025 in risposta all'ordine di esibizione disposto CP_1 dal Collegio- determini necessariamente un demansionamento del medico, ritenuto che trattasi a quanto pare di attribuzione modificabile nel tempo nel contradditorio con l'interessato ( cfr. doc. prodotto da parte appellante in fase di discussione).
Pertanto alla luce di quanto emerso anche a seguito dell'approfondimento consulenziale, va escluso il lamentato demansionamento.
17. In assenza di prova di violazione di diritti suscettibili di risarcimento l'ulteriore motivo inerente la violazione dell'art. 2087 cc con riferimento sia all'abuso dei turni di disponibilità che all'asserito demansionamento, va rigettato per assenza di prova di comportamenti idonei a provocare il danno lamentato.
A ciò si aggiunga che- come si evince dalla consulenza di parte in atti- la patologia lamentata è fondata principalmente sulla anamnesi e sul riferito dalla la quale aveva reagito a condotte che questo Pt_1
Collegio ha ritenuto legittime, ma che l'interessata ha percepito come mortificanti e poste in essere al solo scopo di danneggiare la sua professionalità di medico e persona.
In assenza di ulteriori elementi di prova, pertanto, il Collegio non ha ritenuto utile dare corso alla richiesta consulenza tecnica medico legale che- in ragione delle motivazioni sopra riportate- avrebbe avuto una funzione meramente esplorativa non consentita dall'ordinamento.
18. All'esito dell'esame del ricorso in appello l'impugnazione va dunque rigettata siccome infondata.
19 Le spese del grado sono poste a carico della parte appellante soccombente e liquidate in ragione del valore dichiarato della domanda ( indeterminabile fascia I), e secondo i criteri di cui al DM 55/14 e ss modificazioni.
Le spese di ctu sono poste a carico dell'appellante e liquidate in favore del dott. come da Persona_2 separato decreto.
L'infondatezza dell'appello impone al Collegio di dare atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti processuali per l'ulteriore onere di versamento del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
PER QUESTI MOTIVI
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado che liquida in complessivi euro 6946,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- Pone a carico della appellante le spese di ctu che liquida in favore del dott. come Persona_2 da separato decreto;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
Trieste, 12 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
Il Presidente
Lucio Benvegnù
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