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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 20/03/2025, alle ore 10:14, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.
L. 1904/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Giuseppina Maria Ilaria MARAZZOTTA, per parte ricorrente e l'Avv.
Luca Benedetto INZERILLO, in sostituzione dell'Avv. Delia CERNIGLIARO, per l CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 10.45 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Cron.
___________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
F.A. _________________ 1904 R.G.L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Addì ______________ Giuseppina Maria Ilaria MARAZZOTTA, giusta procura in atti, Rilasciata spedizione in ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo telematico;
forma esecutiva all'Avv.
- Ricorrente - ______________________
CONTRO ______________________
per ___________________
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...] ______________________
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, Il Cancelliere ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale
dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 20/03/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O 2 Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che ha i Parte_1 requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, a decorrere da Giugno
2023.
Rigetta la domanda per il periodo anteriore.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambe le fasi.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 4/05/2023, , in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la CP_1
verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80), a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa
(6/07/2021).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo CP_1
confermarsi quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
9/02/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_1
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 20/03/2025, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
3 Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
“è affetta da esiti frattura malleolo peroneale sinistro (2023), poliartrosi cronica a severa incidenza
funzionale, Grande Obesità, disturbo schizoaffettivo, iniziale declino cognitivo, ipertensione arteriosa
e incontinenza urinaria” e ha osservato che “il complesso delle patologie di cui risultava affetta la
ricorrente, al momento della visita collegiale (22/12/2022), non pregiudicava l'autonomia dell'attrice
che, pertanto, era indubbiamente in grado di soddisfare autonomamente i bisogni della propria vita
quotidiana e quindi, non meritevole di indennità di accompagnamento.
Al contrario, al momento della visita peritale (23/12/2024) e dalla disamina degli atti presenti
nel fascicolo si evince chiaramente che, la patologia, si può definire ormai cronica considerato l'esordio
avvenuto diversi anni fa e, pertanto, l'attrice è costretta ad assumere terapia farmacologia con
continuità per evitare frequenti episodi di riacutizzazione sintomatologica.
La stessa si è presentata alla visita su sedia a rotelle che, questa volta, a differenza della prima
visita effettuata il 22-12-2022, è risultata regolarmente concessa dall'Ufficio Assistenza Protesica ed
Cont Integrativa dell' di Palermo con autorizzazione n. rilasciata il 01-06-2023”. Numero_1
Le suddette conclusioni, parzialmente difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u.
nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va parzialmente
accolta, dichiarando che ha i requisiti sanitari per l'indennità di Parte_1
accompagnamento, a decorrere da Giugno 2023.
Considerata l'epoca di decorrenza dello stato di non autosufficienza successiva all'epoca di presentazione del ricorso per a.t.p., ricorrono gravi ed eccezionali ragioni,
analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare integralmente le spese di lite, mentre vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze CP_1
tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 20/03/2025.
4
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
5
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 20/03/2025, alle ore 10:14, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.
L. 1904/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Giuseppina Maria Ilaria MARAZZOTTA, per parte ricorrente e l'Avv.
Luca Benedetto INZERILLO, in sostituzione dell'Avv. Delia CERNIGLIARO, per l CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 10.45 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Cron.
___________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
F.A. _________________ 1904 R.G.L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Addì ______________ Giuseppina Maria Ilaria MARAZZOTTA, giusta procura in atti, Rilasciata spedizione in ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo telematico;
forma esecutiva all'Avv.
- Ricorrente - ______________________
CONTRO ______________________
per ___________________
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...] ______________________
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, Il Cancelliere ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale
dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 20/03/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O 2 Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che ha i Parte_1 requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, a decorrere da Giugno
2023.
Rigetta la domanda per il periodo anteriore.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambe le fasi.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 4/05/2023, , in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la CP_1
verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80), a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa
(6/07/2021).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo CP_1
confermarsi quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
9/02/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_1
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 20/03/2025, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
3 Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
“è affetta da esiti frattura malleolo peroneale sinistro (2023), poliartrosi cronica a severa incidenza
funzionale, Grande Obesità, disturbo schizoaffettivo, iniziale declino cognitivo, ipertensione arteriosa
e incontinenza urinaria” e ha osservato che “il complesso delle patologie di cui risultava affetta la
ricorrente, al momento della visita collegiale (22/12/2022), non pregiudicava l'autonomia dell'attrice
che, pertanto, era indubbiamente in grado di soddisfare autonomamente i bisogni della propria vita
quotidiana e quindi, non meritevole di indennità di accompagnamento.
Al contrario, al momento della visita peritale (23/12/2024) e dalla disamina degli atti presenti
nel fascicolo si evince chiaramente che, la patologia, si può definire ormai cronica considerato l'esordio
avvenuto diversi anni fa e, pertanto, l'attrice è costretta ad assumere terapia farmacologia con
continuità per evitare frequenti episodi di riacutizzazione sintomatologica.
La stessa si è presentata alla visita su sedia a rotelle che, questa volta, a differenza della prima
visita effettuata il 22-12-2022, è risultata regolarmente concessa dall'Ufficio Assistenza Protesica ed
Cont Integrativa dell' di Palermo con autorizzazione n. rilasciata il 01-06-2023”. Numero_1
Le suddette conclusioni, parzialmente difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u.
nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va parzialmente
accolta, dichiarando che ha i requisiti sanitari per l'indennità di Parte_1
accompagnamento, a decorrere da Giugno 2023.
Considerata l'epoca di decorrenza dello stato di non autosufficienza successiva all'epoca di presentazione del ricorso per a.t.p., ricorrono gravi ed eccezionali ragioni,
analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare integralmente le spese di lite, mentre vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze CP_1
tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 20/03/2025.
4
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
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