Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/01/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 731/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da Nicola Saracino Presidente Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Giovanna Gianì Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 731 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione a seguito dell'udienza del 18.04.2024 trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Raffaello Alessandrini, Luca Alessandrini e Marco Alessandrini presso il cui Studio in Roma, alla Via Pasquale Stanislao Mancini n. 2, è elettivamente domiciliata. APPELLANTE E
Controparte_1 Controparte_2
( , per quest'atto rappresentata da P.IVA_1 CP_3
( , rappresentata e difesa dall'avv. Giordano Balossi ed P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Fabio Leppo sito in Roma, Via Flaminia Vecchia n. 691. APPELLATA Nonche'
Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE con l'INTERVENTO della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 22436/2019 pubblicata in data 20.11.2019, notificata il 31.12.2019
(querela di falso in via principale).
1
ha prodotto soltanto l'originale del documento indicato come
[...] documento n. 4 nell'atto di citazione, individuato come “condizioni generali uniformi relative alle fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie del 7 / 30.05.2001” dichiarando di non aver reperito, neppure in copia, uno dei documenti impugnati e di averne reperito altri solo in copia come da dichiarazione del Gestore Interno del 05.12.2017 prodotta all'udienza del 14.12.2017. b) Accertare e dichiarare la falsità delle sottoscrizioni apparentemente riferite alla risultanti dall'unico documento prodotto in Parte_1 originale dalla corrispondente al n. 4 dell'indice dell'atto di CP_4 citazione, denominato “condizioni generali uniformi relative alle fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie del 7/30.05.2001”. c) Per l'effetto dichiarare che , anche Controparte_4 nella sua qualità di successore di Banca Antoniana Popolare Veneta SpA, non può vantare alcun credito nei confronti della che trovi Parte_1 il suo titolo o la sua causa nei documenti impugnati di falso. d) Condannare , anche come Controparte_4 successore di Banca Antoniana Popolare Veneta SpA, alla refusione delle spese, competenze ed onorari del doppio grado del giudizio da liquidarsi ai sensi del DM 55/2014 oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti Difensori che si dichiarano antistatari.” per l'appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma adita, disattesa ogni contraria istanza, previa qualunque forma e/o statuizione: In via preliminare e/o pregiudiziale:
- dichiarare inammissibile l'appello prestato avverso la sentenza n. 22436/2019, emessa dal Tribunale di Roma in data 06 novembre 2019, pubblicata in data 20 novembre 2019, nell'ambito del procedimento n. R.G. 11198/2017, notificata in data 31 dicembre 2019, a norma dell'art. 342 c.p.c., in quanto manifestamente infondato e privo di specificità dei motivi, come meglio esposto in atto e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata sentenza;
Nel merito:
2 - nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte adita dovesse ritenere ammissibile l'appello prestato dalla Sig.ra rigettarlo Parte_1 integralmente in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa, con conseguente conferma della sentenza n. 22436/2019, emessa dal Tribunale di Roma in data 06 novembre 2019, pubblicata in data 20 novembre 2019, nell'ambito del procedimento n. R.G. 11198/2017, notificata in data 31 dicembre 2019. Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio. Con ogni riserva istruttoria e di legge.”
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dell'appello.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di appello tempestivamente notificato, ha Parte_1 impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha dichiarato inammissibili le domande di parte attrice, e così formulate per quanto qui rilevi: b) Accertare e dichiarare la falsità delle sottoscrizioni apparentemente riferite alla risultante dall'unico documento prodotto in Parte_1 originale dalla banca, al numero 4 dell'indice dell'atto recitazione, Per_1 denominato condizioni generali uniformi relative alle fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie del 7-30/05/2001; c) Per l'effetto dichiarare che , anche nella sua qualità di Controparte_4 successore di Banca Antoniana Popolare Veneta spa non può vantare alcun credito nei confronti della che trovi il suo titolo la sua causa Parte_1 nei documenti impugnati di falso “ In particolare, l'attrice esponeva di essere stata contattata nel dicembre 2004 dalla (già allo Controparte_4 CP_4 Controparte_5 scopo di ripianare le esposizioni di conto corrente relative ad un finanziamento concesso alla società Gevas s.r.l. garantito da fideiussione firmata da e Parte_1 Parte_2
Ottenuta la documentazione richiesta all'istituto bancario, con comunicazione del 21.02.2005, l'attrice aveva disconosciuto tutte le sottoscrizioni a lei riferite come risultanti dagli atti fideiussori, deducendone la falsità. Nonostante ciò, in data 27.11.2015, in occasione di una verifica sulla propria situazione patrimoniale, aveva rilevato su un immobile di sua proprietà l'iscrizione di un'ipoteca giudiziale in forza del decreto ingiuntivo n. 21160/2006 emesso dal Tribunale Civile di Roma con cui veniva ingiunto a lei, al e alla società asseritamente garantita, il pagamento di € Parte_2
148.405,62 in favore della Controparte_6
Aveva quindi convenuto dinanzi al Tribunale di Roma la Controparte_4 proponendo, in via principale, querela di falso avverso il documento
[...] denominato
3 “condizioni generali uniformi relative alle operazioni bancarie del 7/30.05.2001” e altresì chiedendo, per l'effetto, di dichiarare che la CP_4 non poteva vantare alcun credito nei suoi confronti che trovasse il suo titolo o la sua causa nei documenti impugnati di falso. All'esito dell'istruttoria, affidata allo svolgimento di perizia grafologica, il Tribunale di Roma, perveniva al rigetto della domanda, in accoglimento della eccezione di difetto di interesse ad agire opposta dalla CP_4 convenuta, dichiarava inammissibile la domanda attorea. In particolare, il Tribunale rilevava che, nel caso di specie, “nella prospettazione di parte attrice detto interesse sarebbe correlato all'accertamento della falsità delle sottoscrizioni in calce alle fideiussione ai fini della corretta definizione della pretesa creditoria già azionata nei suoi confronti dalla banca, in vista di una possibile revoca del decreto ingiuntivo o in vista di possibili domande risarcitorie, o di altra natura, non precisata fondate sul medesimo accertamento” ; da questa premessa, il Tribunale ha tratto la conclusione per cui, nel caso di specie, andava esclusa la ricorrenza di questa condizione domanda in quanto la dichiarazione fideiussoria era già stata posta a fondamento di una pretesa giudiziale, avendo la convenuta ottenuto nei confronti della il decreto ingiuntivo n. 21160/2006, passato in Pt_1 giudicato in quanto regolarmente notificato e non opposto. Peraltro la attrice non aveva preso posizione sulla correttezza dell'iter notificatorio. Sotto altro profilo, il primo giudice escludeva che potesse individuarsi l'interesse attoreo nella possibile revocazione del decreto ingiuntivo ex art. 392 n. 2 c.p.c., atteso che, al momento della notifica del decreto ingiuntivo, la aveva già disconosciuto le sottoscrizioni e aveva, quindi, Pt_1 conoscenza della falsità della prova.
ha impugnato la sentenza, formulando i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante, richiamando vari arresti di legittimità, contesta la conclusione del Tribunale circa la carenza del proprio interesse ad agire dato che, ai fini dell'esperibilità e procedibilità della querela di falso in via principale, non doveva necessariamente sussistere un collegamento con una pretesa sostanziale sottesa, mentre la condizione dell'azione era da ravvisare nel diritto di vedere il documento privato del suo valore probatorio con effetti erga omnes. Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto che la mancata opposizione del decreto ingiuntivo coprisse l'esistenza del credito azionato, laddove, invece, le sottoscrizioni disconosciute dalla non erano state oggetto del provvedimento Pt_1 giurisdizionale. Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha escluso l'interesse ad agire anche in relazione all'eventuale esperimento del
4 giudizio di revocazione ex art. 395, n. 2 c.p.c., per poter eventualmente contrastare eventuali iniziative risarcitorie o varie domande che postulassero l'accertamento della falsità dei documenti.
L'appello è infondato. E' da valorizzare, quale approdo pienamente condivisibile, il nucleo della decisione del primo giudice che, nell'escludere l'interesse ad agire della parte nel presente giudizio, ha correttamente interpretato il contenuto della domanda azionata in lite dalla attrice, evidenziando come “nella prospettazione di parte attrice detto interesse sarebbe correlato all'accertamento della falsità delle sottoscrizioni in calce alle fideiussione ai fini della corretta definizione della pretesa creditoria già azionata nei suoi confronti dalla banca, in vista di una possibile revoca del decreto ingiuntivo
o in vista di possibili domande risarcitorie, o di altra natura, non precisata fondate sul medesimo accertamento”. Tale conclusione è in linea con un orientamento di legittimità che ravvisa l'interesse ad agire di chi propone la querela di falso nel conseguimento di una giuridica certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chi abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso, escludendo tale interesse se sul punto dell'autenticità del documento sia intervenuto, tra le parti, un accertamento definitivo coperto da giudicato. Alla base di questo principio, si pone il rilievo per cui “il valore probatorio del documento è incontestabile una volta che esso sia stato positivamente riconosciuto dalla pronuncia divenuta irretrattabile, o una volta che lo scritto in questione sia stato comunque posto a fondamento delle statuizioni adottate con la nominata pronuncia: ed è escluso, in conseguenza, che possa configurarsi l'interesse al conseguimento di una certezza giuridica sulla falsità o genuinità del documento impugnato per falso.” (Cass. 11.04.2017 n. 19413). Tale impostazione della questione va condivisa, attagliandosi perfettamente alle peculiarità della fattispecie dedotta, in cui si assume che la dichiarazione fideiussoria è stata già posta a fondamento di una pretesa giudiziale, in quanto azionata in un decreto ingiuntivo, emesso nei confronti della Pt_1 ad iniziativa della stessa Banca convenuta, e non opposto, divenendo così irretrattabile. Quindi, posto che la querela di falso è stata proposta nei confronti della
, unicamente sulla premessa e in dipendenza Controparte_4 della emissione del decreto ingiuntivo fondata sulla dichiarazione fideiussoria qui impugnata, alla banca convenuta non è opponibile la falsificazione del titolo, posto che il giudicato che si è formato ha reso irretrattabile il diritto al pagamento della somma oggetto della fideiussione,
5 precludendo qualsiasi azione od eccezione tendente a far valere i fatti impeditivi su di esso incidenti. E' dunque condivisibile quanto osservato dal primo giudice circa la carenza, nella specie, dell'interesse ad agire come sopra definito;
come chiarito nell'arresto sopra richiamato, “chi propone la querela non può aspirare a una situazione di certezza, con riferimento al tema della autenticità del documento, se quella certezza è già esistente, in quanto consacrata in un giudicato”. Del resto, giovi evidenziare, la parte non ha nemmeno prospettato, se non in termini assai generici, in quale ipotetica azione futura, ad iniziativa della stessa banca - nei cui confronti, giovi evidenziare, la parte ha formulato, unitamente alla querela, espresse conclusioni di merito – o, tantomeno, di terzi, la dichiarazione fideiussoria impugnata potrebbe astrattamente essere fatta valere nuovamente, e tanto al fine di giustificare l'ipotetico interesse della parte a farne accertare la falsificazione. Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento all'interesse ad agire rispetto alla futura revocazione del decreto ingiuntivo siccome pronunciato sulla base di prova riconosciuta o dichiarata falsa ex art. 395, n. 2 c.p.c. (terzo motivo di appello); occorre infatti tener conto che la revocazione del decreto ingiuntivo in tanto può essere pronunciata, in quanto l'interessato riesca ad ottenere l'accertamento giudiziale della falsità del documento. Ma se tale accertamento, come chiarito, non può qui aver luogo, in quanto precluso dal giudicato, non potrà nemmeno ipotizzarsi una sentenza di revocazione che si fondi su tale accertamento: e dovrà in conseguenza negarsi che l'esperimento del detto rimedio impugnatorio possa rilevare sul piano dell'interesse ad agire dell'odierno controricorrente. Come efficacemente rilevato nel conferente arresto di legittimità sopra richiamato , che la Corte ritiene di condividere e fare proprio, “l'interesse ad agire di chi propone la querela di falso va individuato nel conseguimento di una giuridica certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chi abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso;
tale interesse non può però sussistere se sul punto dell'autenticità del documento sia intervenuto, tra le parti, un accertamento definitivo coperto da giudicato. Infatti, il valore probatorio del documento è incontestabile una volta che esso sia stato positivamente riconosciuto dalla pronuncia divenuta irretrattabile, o una volta che lo scritto in questione sia stato comunque posto a fondamento delle statuizioni adottate con la nominata pronuncia: ed è escluso, in conseguenza, che possa configurarsi l'interesse al conseguimento di una certezza giuridica sulla falsità o genuinità del documento impugnato per falso.” Ai rilievi svolti segue la reiezione del gravame, con conseguente imposizione, a carico dell'appellante, dell'onere di rifusione delle spese del
6 grado che si liquidano in dispositivo sulla base del valore indeterminato della causa. Va anche dichiarata la ricorrenza, a carico della stessa appellante, delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1quater DM 30.05.2002 n. 115 .
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
22436/2019, pubblicata il 20.11.2019, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, nella qualità, alle spese del grado che liquida in complessivi € 7.000 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali al 15%;
- dichiara la ricorrenza, a carico dell'appellante, delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.12.2024 Il consigliere estensore
Giovanna Gianì Il Presidente Nicola Saracino
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