Sentenza 10 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 10/10/2022, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/10/2022
N. 01565/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00697/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 697 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Tedeschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l'ottemperanza
alla sentenza emessa dal Tribunale di Lecce-sez. lavoro n. 3585/2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- visto il ricorso in esame, avente ad oggetto l’ottemperanza dell’Amministrazione resistente al dictum scaturente dalla pronuncia del Tribunale di Lecce, Sez. Lavoro, n. 3585/19, passata in giudicato, di condanna della predetta Amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, dell'assegno ex art. 2 legge 407/98, nella misura di euro 500,00 mensili a far data dall’1.1.2006, oltre perequazioni ex lege ;
- rilevato che, ai sensi dell’art. 14 co. 2 d.l. n. 669/96, convertito dalla l. n. 30/97: “ Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ”;
- ritenuto pertanto, ai fini del decorso del suddetto termine, la necessità di notifica del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione soccombente;
- preso atto dell’assenza di prova dell’avvenuta notifica del titolo nei termini testé evidenziati;
- ritenuto che tale situazione concreti ipotesi di inammissibilità della domanda, per difetto di legittimazione ad agire da parte del ricorrente;
- visto l’avviso formulato in tal senso all’odierna udienza, ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a;
- ritenuto pertanto di dichiarare l’inammissibilità del giudizio;
- ritenuto che la natura dell’odierno giudizio giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO