Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/03/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele
Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 17/3/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3127/2024 del
Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nata a [...] [...], rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Francesco Parte_1
Picaro e Raffaele Acanfora, presso il cui studio elett.te domicilia in Scafati (SA) alla
Via Passanti n. 110 ricorrente
E
in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Stefano Azzano, dell'Avvocatura interna, elett.te domiciliato come in atti resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda della ricorrente, volta a ottenere, sulla base di varie argomentazioni, l'accertamento e la declaratoria dell'insussistenza di qualsiasi obbligo di restituzione della somma di euro 678,23, erogata a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2002 e della somma di euro 678,23 erogata , sempre a titolo di indennità di disoccupazione agricola, per il periodo dal
1/1/2003 al 31/12/2003, importi che, a dire dell , erano stati corrisposti CP_2 indebitamente e la cui restituzione è stata richiesta con i provvedimenti di indebito notificati nel mese di aprile del 2024.
L si è costituito e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. CP_1
Ciò detto, va dichiarata cessata la materia del contendere, come concordemente richiesto dai procuratori delle parti, atteso che, come risulta dalla documentazione depositata dall' e come riconosciuto anche dalla difesa della ricorrente, CP_1 successivamente all'instaurazione del giudizio l' ha provveduto ad annullare i CP_2
La parte ricorrente, pertanto, ha già ottenuto l'integrale soddisfazione della propria pretesa.
Poiché l'annullamento dei provvedimenti di indebito è avvenuto solo dopo il deposito della domanda giudiziale (cfr. documentazione in atti), per il principio della soccombenza virtuale l' deve essere condannato al pagamento di metà delle CP_1 spese processuali, che si liquidano, in tale ridotta misura, come da dispositivo, con attribuzione ai procuratori anticipatari, mentre va disposta la compensazione della restante metà delle spese del giudizio atteso che il ricorso giudiziale è stato depositato prima della scadenza del termine per la decisione sul ricorso amministrativo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 25/5/2024 nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
a)dichiara cessata la materia del contendere;
b)condanna l al pagamento di metà CP_1 delle spese processuali, che liquida, in tale ridotta misura, in complessivi euro 639,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione;
c)compensa la restante metà delle spese.
Così deciso in Torre Annunziata il 26/3/2025
Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco