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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/03/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 917/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
12.2.2025, assunto in decisione in data 10.3.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Emanuela Dossi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Agrate Brianza (MB),
Via S. D'Acquisto, n. 5;
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'avvocato Maria Gabriella Tamborini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cologno
Monzese (MI), Viale Lombardia n. 34;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
1. Gli ex coniugi continueranno a vivere separati portandosi mutuo rispetto ed impegnandosi a non proferire frasi ingiuriose l'uno nei confronti dell'altra, soprattutto dinnanzi ai figli AB, e Per_1
; Per_2
2. Per quanto concerne la ex casa coniugale sita in Cavenago Brianza (MB), Via Don Sturzo n. 8, si dà atto che la stessa è stata in accordo fra le parti venduta a terzi con estinzione del mutuo e con conseguente trasferimento della signora presso l'abitazione sita in Bellusco (MB, Corte del Mulino Parte_2
n. 13 – interno 1 -;
3. Il sig. continua a vivere presso l'abitazione di sua esclusiva proprietà sita in Parte_1
Cavenago di Brianza (MB), Via Dante Alighieri n. 10 – Corte B- dove con i tre figli ha trasferito anche la propria residenza anagrafica;
4. I figli minori e rimarranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 residenza e collocazione paritaria presso gli stessi, secondo le seguenti modalità e nel rispetto della volontà
e degli impegni dei figli stessi:
a) e trascorreranno, a settimane alterne, una settimana intera (comprensiva di pernotto) Per_1 Per_2 con la madre, dalle 8.00 del lunedì alle ore 8.00 del lunedì della settima successiva, ed una settimana intera
(comprensiva di pernotto) con il padre, dalle 8.00 del lunedì alle ore 8.00 del lunedì della settimana successiva;
nel periodo scolastico, sarà onere del genitore presso il quale pernottano i figli, accompagnare e andare a riprendere gli stessi a scuola e alle attività extrascolastiche, limitandosi invece ad accompagnarli a scuola il giorno in cui iniziano il pernottamento per la nuova settimana presso l'altro genitore;
nel periodo non scolastico, ogni genitore andrà a prendere i figli presso l'abitazione dell'altro genitore alle ore 20.00 circa del giorno di inizio del pernottamento presso di sé;
b) e trascorreranno con un genitore, durante le vacanze estive, 15 giorni consecutivi nel Per_1 Per_2 periodo da stabilirsi di volta in volta previo accordo con l'altro genitore;
le festività del Natale e della
Pasqua, saranno trascorse di anno in anno, alternativamente, con l'uno o con l'altro genitore, rispettivamente per sette giorni consecutivi quelle natalizie e per 3 giorni consecutivi quelle pasquali;
ugualmente, alternandosi annualmente, i giorni del compleanno dei figli;
5. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli e relativamente all'istruzione, all'educazione, allasalute ed alla residenza Persona_3 Per_2 tenendo conto dei bisogni, delle capacità e delle inclinazioni naturali ed aspirazioni degli stessi, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando li avrà con sé; entrambi i genitori si impegnano a garantire agli stessi equilibrio, regolarità, maggior stabilità ed un sano regime di vita adeguato alle loro specifiche esigenze di crescita;
6. Nulla disporre per il figlio AB perché maggiorenne;
7. In ragione della paritaria collocazione dei figli presso i genitori e della loro parità reddituale ciascun genitore provvederà autonomamente al mantenimento ordinario dei figli nel periodo di collocazione presso di sé, onde non è previsto a carico di alcuno dei genitori il versamento di assegno in favore dell'altro genitore a titolo di concorso al mantenimento dei tre figli;
8. I signori e concordano, tuttavia, che, nell'ipotesi in cui uno dei Parte_1 Parte_2 genitori, per impedimento, non potesse tenere i figli con sé nelle ore e nei giorni rientranti nella settimana di propria spettanza, i minori saranno accuditi per l'intera settimana presso la casa dell'altro genitore, al quale andrà rimborsata entro la fine del relativo mese, da parte dell'altro coniuge, la spesa per il mantenimento e l'accudimento degli stessi, mediante il riconoscimento di un importo forfettario che gli stessi dichiarano di aver già determinato in euro 87,00;
9. Le spese straordinarie riguardanti i figli sono suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità ed i criteri previsti dal Protocollo 1377/18 siglato fra il Tribunale di Monza e l'Ordine degli Avvocati di Monza in data 07.05.2018, quivi pedissequamente riportati:
SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO:
Spese mediche:
• Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco, nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
• Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es: occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.) se prescritti dal medico curante, nei limiti di un costo medio di mercato;
• Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal SSN se prescritti dal medico curante (es: fisioterapia);
• Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione:
• Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
• Libri di testo, materiale di cancelleria e attrezzature didattiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
• Per le sole materie tecniche ed artistiche materiali ed attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
• Corsi di recupero o lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
• Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
• Frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es: Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es: oratori).
SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore.
In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche:
• Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
• Cure dentistiche ed ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
• Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
• Farmaci omeopatici, di medicina alternativa, sperimentali;
Altre spese:
• Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
• Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
• Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corso extrascolastici (es: lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
• Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
• Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
• Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
• Acquisto e utilizzo mezzi di trasporto a motore (conseguimento patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione)
DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA: Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO:
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni 15 -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.;
Entro giorni 7 dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITA' DI ADEMPIMENTO I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico, con i relativi giustificativi almeno 15 giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo.
Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori ad € 500,00 ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di sua spettanza.
PERCENTUALE DELLE SPESE STRAORDINARIE A CARICO DI CIASCUNO DEI
GENITORI: le spese straordinarie saranno corrisposte da ciascuno dei genitori nella misura della metà”;
In particolare i ricorrenti, riformandosi al suesteso protocollo ed a quanto precedentemente stabilito in sede di divorzio precisano che il rimborso delle c.d. spese straordinarie dovrà avvenire mensilmente, tramite un unico pagamento che accorpi tutte le spese sostenute in via straordinaria dal genitore;
pertanto, ove le stesse venissero sostenute dalla SI.ra , la stessa fornirà al SI. entro il giorno 2 del Pt_2 Pt_1 mese successivo i giustificativi di spesa in modo che lo stesso versi con bonifico il rimborso di dette spese;
viceversa nel caso in cui le spese venissero sostenute dal SI. lo stesso metterà a disposizione Pt_1 della SI.ra giustificativi di spesa sempre entro il giorno 2 del mese successivo, in modo che la Parte_2 stessa provveda al pagamento con bonifico entro 5 giorni dalla richiesta;
in caso entrambi i genitori avessero sostenuto spese extra, il SI. potrà compensare – previa comunicazione - le proprie spese Pt_1 con quelle da versare alla SI.ra . Pt_2
10. Dichiarare che l'assegno unico spetterà in misura pari al 50% in favore di ciascun genitore come per legge.
11. Confermare l'indipendenza economica fra i coniugi, i quali dichiarano, altresì, di non pretendere reciprocamene nulla l'uno dall'altro per mantenimento e/o alimenti e di aver già definito ogni e qualsiasi pendenza economica patrimoniale derivante dal loro matrimonio.
13) Confermare che i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per sé e per i minori e acconsentono a porre in essere ogni attività amministrativa che si dovesse rendere necessaria al fine di consentire all'altro coniuge in caso di necessità di ottenere il rilascio del documento di espatrio per sé e per i minori.
14) I ricorrenti danno atto di aver già reso operative le modifiche di cui al presente ricorso a partire dal mese di marzo 2024.
15) Spese di giudizio compensate tra le parti. Motivi della decisione
Premesso che:
-le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 18/10/2003 in Cavenago di Brianza (MB); dall'unione sono nati AB (28/07/2005), (08/09/2009), (30/03/2012); la coppia si Per_1 Per_2 separava consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di Monza in data 14/03/2019; il
Tribunale di Monza pronunciava cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n° 1722/2022 del 26/07/2022 resa su conclusioni congiunte;
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi per la modifica delle statuizioni di cui alla sentenza n° 1722/2022 possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( in Per_1 data 8.9.2009, in data 30.3.2012 e AB, 28.7.2005, maggiorenne ma non economicamente Per_2 autosufficiente) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 12.2.2025, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13.3.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
12.2.2025, assunto in decisione in data 10.3.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Emanuela Dossi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Agrate Brianza (MB),
Via S. D'Acquisto, n. 5;
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'avvocato Maria Gabriella Tamborini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cologno
Monzese (MI), Viale Lombardia n. 34;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
1. Gli ex coniugi continueranno a vivere separati portandosi mutuo rispetto ed impegnandosi a non proferire frasi ingiuriose l'uno nei confronti dell'altra, soprattutto dinnanzi ai figli AB, e Per_1
; Per_2
2. Per quanto concerne la ex casa coniugale sita in Cavenago Brianza (MB), Via Don Sturzo n. 8, si dà atto che la stessa è stata in accordo fra le parti venduta a terzi con estinzione del mutuo e con conseguente trasferimento della signora presso l'abitazione sita in Bellusco (MB, Corte del Mulino Parte_2
n. 13 – interno 1 -;
3. Il sig. continua a vivere presso l'abitazione di sua esclusiva proprietà sita in Parte_1
Cavenago di Brianza (MB), Via Dante Alighieri n. 10 – Corte B- dove con i tre figli ha trasferito anche la propria residenza anagrafica;
4. I figli minori e rimarranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 residenza e collocazione paritaria presso gli stessi, secondo le seguenti modalità e nel rispetto della volontà
e degli impegni dei figli stessi:
a) e trascorreranno, a settimane alterne, una settimana intera (comprensiva di pernotto) Per_1 Per_2 con la madre, dalle 8.00 del lunedì alle ore 8.00 del lunedì della settima successiva, ed una settimana intera
(comprensiva di pernotto) con il padre, dalle 8.00 del lunedì alle ore 8.00 del lunedì della settimana successiva;
nel periodo scolastico, sarà onere del genitore presso il quale pernottano i figli, accompagnare e andare a riprendere gli stessi a scuola e alle attività extrascolastiche, limitandosi invece ad accompagnarli a scuola il giorno in cui iniziano il pernottamento per la nuova settimana presso l'altro genitore;
nel periodo non scolastico, ogni genitore andrà a prendere i figli presso l'abitazione dell'altro genitore alle ore 20.00 circa del giorno di inizio del pernottamento presso di sé;
b) e trascorreranno con un genitore, durante le vacanze estive, 15 giorni consecutivi nel Per_1 Per_2 periodo da stabilirsi di volta in volta previo accordo con l'altro genitore;
le festività del Natale e della
Pasqua, saranno trascorse di anno in anno, alternativamente, con l'uno o con l'altro genitore, rispettivamente per sette giorni consecutivi quelle natalizie e per 3 giorni consecutivi quelle pasquali;
ugualmente, alternandosi annualmente, i giorni del compleanno dei figli;
5. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli e relativamente all'istruzione, all'educazione, allasalute ed alla residenza Persona_3 Per_2 tenendo conto dei bisogni, delle capacità e delle inclinazioni naturali ed aspirazioni degli stessi, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando li avrà con sé; entrambi i genitori si impegnano a garantire agli stessi equilibrio, regolarità, maggior stabilità ed un sano regime di vita adeguato alle loro specifiche esigenze di crescita;
6. Nulla disporre per il figlio AB perché maggiorenne;
7. In ragione della paritaria collocazione dei figli presso i genitori e della loro parità reddituale ciascun genitore provvederà autonomamente al mantenimento ordinario dei figli nel periodo di collocazione presso di sé, onde non è previsto a carico di alcuno dei genitori il versamento di assegno in favore dell'altro genitore a titolo di concorso al mantenimento dei tre figli;
8. I signori e concordano, tuttavia, che, nell'ipotesi in cui uno dei Parte_1 Parte_2 genitori, per impedimento, non potesse tenere i figli con sé nelle ore e nei giorni rientranti nella settimana di propria spettanza, i minori saranno accuditi per l'intera settimana presso la casa dell'altro genitore, al quale andrà rimborsata entro la fine del relativo mese, da parte dell'altro coniuge, la spesa per il mantenimento e l'accudimento degli stessi, mediante il riconoscimento di un importo forfettario che gli stessi dichiarano di aver già determinato in euro 87,00;
9. Le spese straordinarie riguardanti i figli sono suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità ed i criteri previsti dal Protocollo 1377/18 siglato fra il Tribunale di Monza e l'Ordine degli Avvocati di Monza in data 07.05.2018, quivi pedissequamente riportati:
SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO:
Spese mediche:
• Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco, nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
• Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es: occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.) se prescritti dal medico curante, nei limiti di un costo medio di mercato;
• Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal SSN se prescritti dal medico curante (es: fisioterapia);
• Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione:
• Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
• Libri di testo, materiale di cancelleria e attrezzature didattiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
• Per le sole materie tecniche ed artistiche materiali ed attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
• Corsi di recupero o lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
• Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
• Frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es: Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es: oratori).
SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore.
In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche:
• Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
• Cure dentistiche ed ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
• Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
• Farmaci omeopatici, di medicina alternativa, sperimentali;
Altre spese:
• Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
• Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
• Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corso extrascolastici (es: lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
• Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
• Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
• Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
• Acquisto e utilizzo mezzi di trasporto a motore (conseguimento patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione)
DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA: Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO:
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni 15 -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.;
Entro giorni 7 dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITA' DI ADEMPIMENTO I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico, con i relativi giustificativi almeno 15 giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo.
Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori ad € 500,00 ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di sua spettanza.
PERCENTUALE DELLE SPESE STRAORDINARIE A CARICO DI CIASCUNO DEI
GENITORI: le spese straordinarie saranno corrisposte da ciascuno dei genitori nella misura della metà”;
In particolare i ricorrenti, riformandosi al suesteso protocollo ed a quanto precedentemente stabilito in sede di divorzio precisano che il rimborso delle c.d. spese straordinarie dovrà avvenire mensilmente, tramite un unico pagamento che accorpi tutte le spese sostenute in via straordinaria dal genitore;
pertanto, ove le stesse venissero sostenute dalla SI.ra , la stessa fornirà al SI. entro il giorno 2 del Pt_2 Pt_1 mese successivo i giustificativi di spesa in modo che lo stesso versi con bonifico il rimborso di dette spese;
viceversa nel caso in cui le spese venissero sostenute dal SI. lo stesso metterà a disposizione Pt_1 della SI.ra giustificativi di spesa sempre entro il giorno 2 del mese successivo, in modo che la Parte_2 stessa provveda al pagamento con bonifico entro 5 giorni dalla richiesta;
in caso entrambi i genitori avessero sostenuto spese extra, il SI. potrà compensare – previa comunicazione - le proprie spese Pt_1 con quelle da versare alla SI.ra . Pt_2
10. Dichiarare che l'assegno unico spetterà in misura pari al 50% in favore di ciascun genitore come per legge.
11. Confermare l'indipendenza economica fra i coniugi, i quali dichiarano, altresì, di non pretendere reciprocamene nulla l'uno dall'altro per mantenimento e/o alimenti e di aver già definito ogni e qualsiasi pendenza economica patrimoniale derivante dal loro matrimonio.
13) Confermare che i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per sé e per i minori e acconsentono a porre in essere ogni attività amministrativa che si dovesse rendere necessaria al fine di consentire all'altro coniuge in caso di necessità di ottenere il rilascio del documento di espatrio per sé e per i minori.
14) I ricorrenti danno atto di aver già reso operative le modifiche di cui al presente ricorso a partire dal mese di marzo 2024.
15) Spese di giudizio compensate tra le parti. Motivi della decisione
Premesso che:
-le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 18/10/2003 in Cavenago di Brianza (MB); dall'unione sono nati AB (28/07/2005), (08/09/2009), (30/03/2012); la coppia si Per_1 Per_2 separava consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di Monza in data 14/03/2019; il
Tribunale di Monza pronunciava cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n° 1722/2022 del 26/07/2022 resa su conclusioni congiunte;
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi per la modifica delle statuizioni di cui alla sentenza n° 1722/2022 possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( in Per_1 data 8.9.2009, in data 30.3.2012 e AB, 28.7.2005, maggiorenne ma non economicamente Per_2 autosufficiente) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 12.2.2025, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13.3.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi