Decreto cautelare 2 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 4 novembre 2021
Ordinanza cautelare 4 maggio 2022
Sentenza 5 luglio 2022
Decreto collegiale 21 settembre 2022
Improcedibile
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 12/02/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01187/2025REG.PROV.COLL.
N. 02882/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2882 del 2022, proposto dai sigg. GA CO e SC RI RA, rappresentati e difesi dall’avv. Alessandro Pace, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma, viale Parioli n. 44;
contro
Comune di Solaro, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Elena Giardina e Gabriele Pafundi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, Via Tagliamento n. 14;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione seconda, del 18 febbraio 2022, n. 406, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Solaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la richiesta di passaggio in decisione senza discussione orale, formulata da entrambe le parti;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2025 il cons. Francesco Guarracino, nessuno comparso per le parti;
Rilevato che con memoria del 27 dicembre 2024 parte appellante, rappresentando di avere ottemperato all’ordinanza impugnata in primo grado, ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio;
Considerato che, per pacifica giurisprudenza, nel processo amministrativo, in quanto processo di parti, vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione ( ex multis C.G.A. in s.g., 22 gennaio 2025, n. 63; Cons. Stato, sez. II, 27 maggio 2024, n. 4670);
Ritenuto, pertanto, che, in forza del principio dispositivo che regola il processo amministrativo, dev’essere dichiarata l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, dandosi atto dell’insussistenza dei presupposti della cessazione della materia del contendere, cui ha fatto riferimento, in alternativa, parte appellante, la quale presuppone, invece, l’accertamento che nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente (nel caso di specie, al mantenimento del manufatto: nelle more, viceversa, rimosso) sia stata pienamente soddisfatta (cfr. art. 34, co. 5, c.p.a.), così da rendere inutile la prosecuzione del processo ( ex multis , Cons. Stato, sez. VI, 19 aprile 2023, n. 3964; sez. V, 7 aprile 2023, n. 3616),
Ritenuto che l’esito della controversia e la peculiarità della vicenda sostanziale giustifichino l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado del giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese del grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Guarracino | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO