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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/05/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 27 maggio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Franco de Laurentiis
- Opponente - contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore rappr. e dif. dall'avv. Eleonora Monteforte
-Opposto – nonché contro
“ Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
rappr. e dif. dall'avv. Andrea Marsili
- Opposto –
OGGETTO: “OPPOSIZIONE AD INTIMAZIONE DI PAGAMENTO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 25 luglio 2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo
Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“In via preliminare, dichiarare la propria competenza funzionale a decidere in ossequio all'orientamento espresso dalla S.C. in materia e concedere la invocata sospensione immediata
1
dell'intrapresa esecuzione esattoriale mobiliare, poiché ricorrono gravi motivi e sussiste un fondato pericolo di un danno grave ed irreparabile in considerazione del documentato fumus boni juris;
2- Nel merito della fissanda udienza dichiarare inefficace, inammissibile ed improcedibile
l'intimazione di pagamento opposta così come intrapresa dalla Controparte_1
per le causali di cui innanzi nei confronti della istante e, comunque, ridurlo all'esito della efficacia estintiva dei crediti previdenziali ivi azionati oltre ogni limite temporale di legge;
3- Condannare sempre e comunque parte opposta al pagamento delle spese e competenze della presente giudizio”.
A tal fine rilevava, quale vizio della intimazione opposta, l'omessa notifica delle cartelle prodromiche n.106 2019 0018086728000 e n.1062022 0000975780000 (limitando l'opposizione alla sola parte della intimazione di pagamento riferita a detti atti sottesi), nonché, come conseguenza di ciò, l'intervenuta prescrizione ante e post notifica dei crediti contributivi.
Sono costituiti tempestivamente i convenuti contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto del ricorso.
Rigettata con ordinanza l'istanza di inibitoria, all'odierna udienza la causa, istruita documentalmente, è stata, infine, discussa dai procuratori delle parti. Questo giudice ha poi deciso ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
In primo luogo, giova ricordare che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5° del d. lgs. 46/1999, ovverosia nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1° c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2° e art. 618-bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
2
c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di cinque giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” (il termine è di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l.
17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 1, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 271) per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma
1° c.p.c.).
Con riferimento alla eccezione di intervenuta prescrizione dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione (cd. ante notifica) - fondata sull'asserita omessa notifica delle cartelle esattoriali - deve ritenersi inammissibile l'opposizione (da qualificarsi “in funzione recuperatoria”).
Ed infatti, deve farsi applicazione dei principi consolidati della giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di rimarcare (Ordinanza 02 settembre 2020, n. 18256) che “Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni; questa Corte ha statuito che
"Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo
a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata.
(Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ''relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016)”
. 16. ha ulteriormente chiarito che "In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere
l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella,
3
che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. n.
29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che "laddove
l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019);
Facendo applicazione dei suddetti principi al caso di specie, deve rilevarsi che il termine dei 40 giorni per eccepire la prescrizione anteriore alla notifica deve farsi decorrere dalla notifica del primo atto successivo validamente notificato (per la cartella n. 106 2019 0018086728000 l'intimazione n.
10620229001100924000 notificata a mezzo PEC in data 09.03.2022; per la cartella n. 1062022
0000975780000 l' intimazione n. 10620239005008018000 notificata a mezzo PEC in data
06.07.2023), termine pertanto abbondantemente spirato alla data del deposito del ricorso giudiziale.
È infine infondata altresì la doglianza relativa alla prescrizione successiva alla notifica, sia pure contestata, delle cartelle. Invero, dalla documentazione versata nel fascicolo dall
[...]
emerge la prova che dopo la notifica delle cartelle sono stati notificati i seguenti Controparte_3
atti interruttivi del termine prescrizionale:
- Per la cartella n. n. 10620229001100924000:
- la intimazione n. 10620229001100924000 notificata a mezzo PEC in data 09.03.2022
- la intimazione n. 10620239005008018000 notificata a mezzo PEC in data 06.07.2023
- il pignoramento presso terzi n. 10684202300002847001 notificato a mezzo PEC in data
21.10.2023
- il pignoramento presso terzi n. 10684202400000550001 notificato a mezzo PEC in data
29.02.2024
- per la cartella n. 10620220000975780000 :
- la intimazione n. 10620239005008018000 notificata a mezzo PEC in data 06.07.2023
- il pignoramento presso terzi n. 10684202300002847001 notificato a mezzo PEC in data
21.10.2023
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- il pignoramento presso terzi n. 10684202400000550001 notificato a mezzo PEC in data
29.02.2024.
L'opposizione deve essere dunque integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna il ricorrente al pagamento di € 2.500,oo in favore di ciascuno dei convenuti a titolo di spese e competenze di lite, liquidate ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo.
Taranto, 27 maggio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
5
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 27 maggio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Franco de Laurentiis
- Opponente - contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore rappr. e dif. dall'avv. Eleonora Monteforte
-Opposto – nonché contro
“ Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
rappr. e dif. dall'avv. Andrea Marsili
- Opposto –
OGGETTO: “OPPOSIZIONE AD INTIMAZIONE DI PAGAMENTO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 25 luglio 2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo
Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“In via preliminare, dichiarare la propria competenza funzionale a decidere in ossequio all'orientamento espresso dalla S.C. in materia e concedere la invocata sospensione immediata
1
dell'intrapresa esecuzione esattoriale mobiliare, poiché ricorrono gravi motivi e sussiste un fondato pericolo di un danno grave ed irreparabile in considerazione del documentato fumus boni juris;
2- Nel merito della fissanda udienza dichiarare inefficace, inammissibile ed improcedibile
l'intimazione di pagamento opposta così come intrapresa dalla Controparte_1
per le causali di cui innanzi nei confronti della istante e, comunque, ridurlo all'esito della efficacia estintiva dei crediti previdenziali ivi azionati oltre ogni limite temporale di legge;
3- Condannare sempre e comunque parte opposta al pagamento delle spese e competenze della presente giudizio”.
A tal fine rilevava, quale vizio della intimazione opposta, l'omessa notifica delle cartelle prodromiche n.106 2019 0018086728000 e n.1062022 0000975780000 (limitando l'opposizione alla sola parte della intimazione di pagamento riferita a detti atti sottesi), nonché, come conseguenza di ciò, l'intervenuta prescrizione ante e post notifica dei crediti contributivi.
Sono costituiti tempestivamente i convenuti contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto del ricorso.
Rigettata con ordinanza l'istanza di inibitoria, all'odierna udienza la causa, istruita documentalmente, è stata, infine, discussa dai procuratori delle parti. Questo giudice ha poi deciso ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
In primo luogo, giova ricordare che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5° del d. lgs. 46/1999, ovverosia nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1° c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2° e art. 618-bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
2
c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di cinque giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” (il termine è di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l.
17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 1, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 271) per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma
1° c.p.c.).
Con riferimento alla eccezione di intervenuta prescrizione dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione (cd. ante notifica) - fondata sull'asserita omessa notifica delle cartelle esattoriali - deve ritenersi inammissibile l'opposizione (da qualificarsi “in funzione recuperatoria”).
Ed infatti, deve farsi applicazione dei principi consolidati della giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di rimarcare (Ordinanza 02 settembre 2020, n. 18256) che “Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni; questa Corte ha statuito che
"Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo
a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata.
(Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ''relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016)”
. 16. ha ulteriormente chiarito che "In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere
l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella,
3
che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. n.
29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che "laddove
l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019);
Facendo applicazione dei suddetti principi al caso di specie, deve rilevarsi che il termine dei 40 giorni per eccepire la prescrizione anteriore alla notifica deve farsi decorrere dalla notifica del primo atto successivo validamente notificato (per la cartella n. 106 2019 0018086728000 l'intimazione n.
10620229001100924000 notificata a mezzo PEC in data 09.03.2022; per la cartella n. 1062022
0000975780000 l' intimazione n. 10620239005008018000 notificata a mezzo PEC in data
06.07.2023), termine pertanto abbondantemente spirato alla data del deposito del ricorso giudiziale.
È infine infondata altresì la doglianza relativa alla prescrizione successiva alla notifica, sia pure contestata, delle cartelle. Invero, dalla documentazione versata nel fascicolo dall
[...]
emerge la prova che dopo la notifica delle cartelle sono stati notificati i seguenti Controparte_3
atti interruttivi del termine prescrizionale:
- Per la cartella n. n. 10620229001100924000:
- la intimazione n. 10620229001100924000 notificata a mezzo PEC in data 09.03.2022
- la intimazione n. 10620239005008018000 notificata a mezzo PEC in data 06.07.2023
- il pignoramento presso terzi n. 10684202300002847001 notificato a mezzo PEC in data
21.10.2023
- il pignoramento presso terzi n. 10684202400000550001 notificato a mezzo PEC in data
29.02.2024
- per la cartella n. 10620220000975780000 :
- la intimazione n. 10620239005008018000 notificata a mezzo PEC in data 06.07.2023
- il pignoramento presso terzi n. 10684202300002847001 notificato a mezzo PEC in data
21.10.2023
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- il pignoramento presso terzi n. 10684202400000550001 notificato a mezzo PEC in data
29.02.2024.
L'opposizione deve essere dunque integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna il ricorrente al pagamento di € 2.500,oo in favore di ciascuno dei convenuti a titolo di spese e competenze di lite, liquidate ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo.
Taranto, 27 maggio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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