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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Nicoletta Giammarino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del
15/01/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2664 dell'anno 2024
TRA in persona Parte_1 dell'Amministratore Unico, legale rappresentante pro tempore Parte_2
rappresentato e difeso, in virtù di mandato depositato nel fascicolo telematico, dall'avv.
ALESSANDRO VERRE presso lo studio del quale, in NAPOLI alla VIA CARLO
POERIO n. 90, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] - CP_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce del fascicolo telematico, dagli avv.
Nerino Allocati ed Enrico Cellupica presso lo studio dei quali, in NAPOLI alla Via R.
GOMEZ D'AYALA n.6, elettivamente domiciliato
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 11 ottobre 2024 l' ha proposto appello Pt_1
avverso la sentenza n. 2751 del 15.4.2024 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto la domanda proposta da e CP_1
dichiarato il diritto di questi a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva dell'indennità di mansione, dell'indennità giornaliera turnisti e dell'indennità di condotta condannando essa appellante al pagamento della somma di €
13.262,00 oltre accessori.
Ha lamentato una lettura distonica della giurisprudenza eurounitaria e la affermazione di un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale non suffragata da alcuna norma dell'ordinamento positivo.
Ha evidenziato, altresì, che il primo Giudice aveva omesso qualsivoglia indagine finalizzata a individuare la sussistenza del nesso di funzionalità richiesto dalla Direttiva eurounitaria e che non aveva tenuto conto delle circostanziate eccezioni svolte in merito alle evidenti carenze di allegazione dei ricorsi introduttivi.
Con la gravata sentenza, inoltre, era stata affermata la nullità delle clausole contrattuali e, in particolare, degli artt. 3 e 5 del CCNL 27.11.2000 e 10 del CCNL
12.3.1980, nella parte in cui escludevano alcune indennità dalla retribuzione feriale senza specificare quale fosse la norma imperativa con cui si poneva in contrasto la convenzione pattizia.
Da ultimo ha censurato l'operato del Tribunale nella parte in cui non aveva valutato i conteggi alternativi elaborati da essa appellante elaborati considerando soltanto i 24 giorni di congedo minimo ed ha ribadito la fondatezza dell'eccezione di prescrizione ritualmente sollevata in primo grado.
1.1 Ha concluso, pertanto, chiedendo preliminarmente la rimessione della questione alla Corte di Giustizia dell'Unione in ordine alla interpretazione dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE ovvero la rimessione alla Corte Costituzionale della medesima questione.
Nel merito, ha chiesto che, in riforma della gravata sentenza fosse rigettata integralmente la domanda del ovvero che la stessa fosse accolta nei limiti della CP_1
prescrizione e delle sole giornate di ferie garantite, con condanna al pagamento della minore somma € 1.543,91, vinte le spese del doppio grado.
2. Ricostituito il contraddittorio, il chiedeva la conferma della sentenza CP_1
impugnata, con vittoria di spese.
3. All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
4. Preliminarmente deve precisarsi che il Giudice di legittimità (cfr. Cass.
18160/2023) ha espressamente escluso che ricorrano i presupposti per procedere alla sospensione della causa e rinviare alla Corte di Giustizia perché con interpretazione autentica si pronunci sull'interpretazione da dare alla nozione europea di retribuzione durante il periodo di ferie fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003. Il rinvio pregiudiziale interpretativo richiesto, infatti, pone una questione sulla quale la Corte di Giustizia si è più volte pronunciata, anche recentemente con la sentenza del
13 gennaio 2022 nella causa DS c. Koch che si è più sopra richiamata (cfr. CGUE 6 ottobre 1982 srl Cilfit e Lanificio di Gavardo spa contro e 6 Controparte_2
ottobre 2021 C-561/19 . Inoltre, il problema esegetico Controparte_3
posto non rientra nell'ambito della interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88 (o
3 della Direttiva 2000/79).
5. Nel merito, l'appello proposto non è fondato e deve essere rigettato.
5.1 Ai fini della soluzione della controversia, appare opportuno premettere che la
Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019 (confermata dalla successiva Cass. 15/10/2020 n. 22401 e, da ultimo, dalla sentenza n. 25840 del
27.9.2024 con la quale è stato confermato l'orientamento espresso da questa Corte), ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili. Il particolare la Suprema Corte ha osservato:
4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma 2, cod.civ.: "Ha ... diritto (id est: il prestatore di lavoro)
... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane") che in quello dell'Unione (art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva
2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue:
"1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali ...".Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012,
Per_ e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C- Per_1 Per_2
Per_ 214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016,
C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare Per_5
e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del
12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C- 520/06, CP_4
punto 60, del 15 settembre 2011, W. e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1
("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali") dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He,
C-385/17, punto 30 e punto 31).
10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-
131/04 e C-257/04, R.S. e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che
l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del
2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in
C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). 11. L'obbligo di monetizzare le CP_4
ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché Schultz-Hoff e altri, punto 60). 12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come
"sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore
...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza W. e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 25).
Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza W. e altri cit., punto 28). 14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di
Giustizia (sentenza 22maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto
30).
15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base
(sentenza W. e a. cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To. He. C-385/17).
16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di
"retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art.
7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v.
Cont sentenza CGUE 15 settembre 2011, a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra
i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
6. Fatta tale premessa, ritiene il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata che, nell'esaminare la natura e la portata delle indennità escluse dalla retribuzione corrisposta ai lavoratori nelle giornate feriali, ha affermato la illegittimità della decurtazione operata, sia condivisibile.
6.1 Osserva, infatti, il Collegio che la Corte di Giustizia, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della società datrice, esclude espressamente che la retribuzione feriale possa essere inferiore a quella ordinaria.
Nella sentenza "W. e altri", relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, la Corte di Giustizia ha espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Per quanto, si precisa, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli Stati membri, quest'ultima non può condizionare il lavoratore a godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.
Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali).
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Non può pertanto ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, perché, come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza
W., "malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali".
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie.
È proprio questa "ripercussione finanziaria negativa" che, come evidenziato dalla
Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie.
Va in ogni caso sottolineato che qualora non si assicurasse la coincidenza della retribuzione delle ferie annuali con la retribuzione ordinaria per l'intero arco temporale in cui singolo lavoratore sia legittimato a fruirne, a prescindere dalla irrinunciabilità del Parte relativo diritto, oggetto di specifica eccezione da parte dell' , si ingenererebbe comunque una diminuzione del trattamento retributivo, potenzialmente idonea a pregiudicare economicamente il lavoratore nell'esercizio del suo diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
6.2 In tale ottica, venendo nello specifico ad esaminare le voci retributive, va evidenziato che la “indennità giornaliera di mansione” è, per effetto delle previsioni dell'accordo sindacale del 29.12.2004, legato alla mansione effettivamente svolta dal lavoratore;
in particolare, per la figura professionale del macchinista, indipendentemente dal parametro stipendiale, è stata prevista la misura giornaliera fissa di € 8,00; tale importo è la misura minima giornaliera da riconoscersi a ciascun macchinista per ciascuna giornata di effettivo servizio, atteso che la stessa contrattazione prevede la possibilità di incrementi percentuali della stessa legata all'osservanza di turni programmati di cinque o di 4 giorni settimanali, o di attività svolte nelle giornate di sabato, domenica o festivi.
La “indennità giornaliera turnisti”, disciplinata dall'art. 5 A.N. 21.5.1981 prevista nella misura di € 0,52 giornaliere, compete al personale che presta servizio in turni avvicendati. Essa è corrisposta per ogni giorno di effettivo servizio.
La “indennità di condotta diurna” è calcolata per ogni ora in cui il macchinista è addetto alla guida effettiva del treno in una tratta con passeggeri (cd. Condotta commerciale); è stata incrementata sino ad €. 7,50 ad ora per effetto dell'accordo sindacale aziendale dell'11.7.2019; è erogata tenuto conto della misura oraria di detta indennità e dei servizi commerciali espletati in osservanza dei turni assegnati al ricorrente. La contrattazione aziendale è addivenuta ad una definizione di una condotta media giornaliera assegnata a ciascun macchinista pari a 4 ore e 20 minuti, a seguito di Parte accordo 16.12.2013 con cui l' ha definito i nuovi turni che il personale di macchina, addetto alla conduzione dei treni metropolitani, è tenuto ad effettuare. La Corte osserva come il primo giudice abbia, conformemente ai criteri evidenziati, correttamente ritenuto che tali emolumenti dovessero essere ricompresi nella base di calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo di godimento delle ferie annuali.
Il riferimento nella disciplina delle indennità in questione alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica delle disposizioni contrattuali in esame, non serve a condizionarne l'erogazione, ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo.
In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art, 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che le indennità in esame- quantificate in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR- sono senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro sicché rientrano a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
7. Quanto, poi, alla dedotta erroneità della quantificazione recepita dalla gravata sentenza ed al diverso criterio di computo proposto dalla società appellante, con il quale si fa riferimento alla retribuzione annua e non a quella mensile, deve precisarsi che la
Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 13932 del 20/05/2024 in motivazione) ha evidenziato come per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
8. Da ultimo, ma non per importanza, deve ribadirsi la correttezza della interpretazione sostenuta dal primo Giudice quanto alla infondatezza della eccezione di prescrizione.
Il Giudice di legittimità, infatti, ha più volte ribadito che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 e poi dal D.Lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246 del 2022 e, da ultimo, in fattispecie identica a quella per cui è causa, Cass. sez. lav., n. 2963 del 1/02/2024).
Per le suindicate ragioni la sentenza di primo grado deve essere confermata.
9. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, in applicazione dei criteri di cui ai DD.MM. 55/2014 e 147/2022, come in dispositivo, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
9.1 Sussistono, per quanto di competenza di questo Collegio, i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
- condanna la appellante società alla rifusione delle spese del grado che liquida in €
1.983,00 oltre spese generali come per legge, IVA e CPA con attribuzione agli avv. E.
Cellupica e N. Allocati, anticipatari;
- dà atto – ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio – della sussistenza per parte appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115/2002.
In Napoli, il 15/01/2025
Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Nicoletta Giammarino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del
15/01/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2664 dell'anno 2024
TRA in persona Parte_1 dell'Amministratore Unico, legale rappresentante pro tempore Parte_2
rappresentato e difeso, in virtù di mandato depositato nel fascicolo telematico, dall'avv.
ALESSANDRO VERRE presso lo studio del quale, in NAPOLI alla VIA CARLO
POERIO n. 90, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] - CP_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce del fascicolo telematico, dagli avv.
Nerino Allocati ed Enrico Cellupica presso lo studio dei quali, in NAPOLI alla Via R.
GOMEZ D'AYALA n.6, elettivamente domiciliato
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 11 ottobre 2024 l' ha proposto appello Pt_1
avverso la sentenza n. 2751 del 15.4.2024 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto la domanda proposta da e CP_1
dichiarato il diritto di questi a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva dell'indennità di mansione, dell'indennità giornaliera turnisti e dell'indennità di condotta condannando essa appellante al pagamento della somma di €
13.262,00 oltre accessori.
Ha lamentato una lettura distonica della giurisprudenza eurounitaria e la affermazione di un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale non suffragata da alcuna norma dell'ordinamento positivo.
Ha evidenziato, altresì, che il primo Giudice aveva omesso qualsivoglia indagine finalizzata a individuare la sussistenza del nesso di funzionalità richiesto dalla Direttiva eurounitaria e che non aveva tenuto conto delle circostanziate eccezioni svolte in merito alle evidenti carenze di allegazione dei ricorsi introduttivi.
Con la gravata sentenza, inoltre, era stata affermata la nullità delle clausole contrattuali e, in particolare, degli artt. 3 e 5 del CCNL 27.11.2000 e 10 del CCNL
12.3.1980, nella parte in cui escludevano alcune indennità dalla retribuzione feriale senza specificare quale fosse la norma imperativa con cui si poneva in contrasto la convenzione pattizia.
Da ultimo ha censurato l'operato del Tribunale nella parte in cui non aveva valutato i conteggi alternativi elaborati da essa appellante elaborati considerando soltanto i 24 giorni di congedo minimo ed ha ribadito la fondatezza dell'eccezione di prescrizione ritualmente sollevata in primo grado.
1.1 Ha concluso, pertanto, chiedendo preliminarmente la rimessione della questione alla Corte di Giustizia dell'Unione in ordine alla interpretazione dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE ovvero la rimessione alla Corte Costituzionale della medesima questione.
Nel merito, ha chiesto che, in riforma della gravata sentenza fosse rigettata integralmente la domanda del ovvero che la stessa fosse accolta nei limiti della CP_1
prescrizione e delle sole giornate di ferie garantite, con condanna al pagamento della minore somma € 1.543,91, vinte le spese del doppio grado.
2. Ricostituito il contraddittorio, il chiedeva la conferma della sentenza CP_1
impugnata, con vittoria di spese.
3. All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
4. Preliminarmente deve precisarsi che il Giudice di legittimità (cfr. Cass.
18160/2023) ha espressamente escluso che ricorrano i presupposti per procedere alla sospensione della causa e rinviare alla Corte di Giustizia perché con interpretazione autentica si pronunci sull'interpretazione da dare alla nozione europea di retribuzione durante il periodo di ferie fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003. Il rinvio pregiudiziale interpretativo richiesto, infatti, pone una questione sulla quale la Corte di Giustizia si è più volte pronunciata, anche recentemente con la sentenza del
13 gennaio 2022 nella causa DS c. Koch che si è più sopra richiamata (cfr. CGUE 6 ottobre 1982 srl Cilfit e Lanificio di Gavardo spa contro e 6 Controparte_2
ottobre 2021 C-561/19 . Inoltre, il problema esegetico Controparte_3
posto non rientra nell'ambito della interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88 (o
3 della Direttiva 2000/79).
5. Nel merito, l'appello proposto non è fondato e deve essere rigettato.
5.1 Ai fini della soluzione della controversia, appare opportuno premettere che la
Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019 (confermata dalla successiva Cass. 15/10/2020 n. 22401 e, da ultimo, dalla sentenza n. 25840 del
27.9.2024 con la quale è stato confermato l'orientamento espresso da questa Corte), ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili. Il particolare la Suprema Corte ha osservato:
4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma 2, cod.civ.: "Ha ... diritto (id est: il prestatore di lavoro)
... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane") che in quello dell'Unione (art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva
2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue:
"1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali ...".Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012,
Per_ e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C- Per_1 Per_2
Per_ 214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016,
C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare Per_5
e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del
12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C- 520/06, CP_4
punto 60, del 15 settembre 2011, W. e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1
("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali") dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He,
C-385/17, punto 30 e punto 31).
10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-
131/04 e C-257/04, R.S. e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che
l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del
2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in
C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). 11. L'obbligo di monetizzare le CP_4
ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché Schultz-Hoff e altri, punto 60). 12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come
"sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore
...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza W. e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 25).
Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza W. e altri cit., punto 28). 14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di
Giustizia (sentenza 22maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto
30).
15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base
(sentenza W. e a. cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To. He. C-385/17).
16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di
"retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art.
7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v.
Cont sentenza CGUE 15 settembre 2011, a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra
i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
6. Fatta tale premessa, ritiene il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata che, nell'esaminare la natura e la portata delle indennità escluse dalla retribuzione corrisposta ai lavoratori nelle giornate feriali, ha affermato la illegittimità della decurtazione operata, sia condivisibile.
6.1 Osserva, infatti, il Collegio che la Corte di Giustizia, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della società datrice, esclude espressamente che la retribuzione feriale possa essere inferiore a quella ordinaria.
Nella sentenza "W. e altri", relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, la Corte di Giustizia ha espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Per quanto, si precisa, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli Stati membri, quest'ultima non può condizionare il lavoratore a godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.
Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali).
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Non può pertanto ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, perché, come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza
W., "malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali".
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie.
È proprio questa "ripercussione finanziaria negativa" che, come evidenziato dalla
Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie.
Va in ogni caso sottolineato che qualora non si assicurasse la coincidenza della retribuzione delle ferie annuali con la retribuzione ordinaria per l'intero arco temporale in cui singolo lavoratore sia legittimato a fruirne, a prescindere dalla irrinunciabilità del Parte relativo diritto, oggetto di specifica eccezione da parte dell' , si ingenererebbe comunque una diminuzione del trattamento retributivo, potenzialmente idonea a pregiudicare economicamente il lavoratore nell'esercizio del suo diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
6.2 In tale ottica, venendo nello specifico ad esaminare le voci retributive, va evidenziato che la “indennità giornaliera di mansione” è, per effetto delle previsioni dell'accordo sindacale del 29.12.2004, legato alla mansione effettivamente svolta dal lavoratore;
in particolare, per la figura professionale del macchinista, indipendentemente dal parametro stipendiale, è stata prevista la misura giornaliera fissa di € 8,00; tale importo è la misura minima giornaliera da riconoscersi a ciascun macchinista per ciascuna giornata di effettivo servizio, atteso che la stessa contrattazione prevede la possibilità di incrementi percentuali della stessa legata all'osservanza di turni programmati di cinque o di 4 giorni settimanali, o di attività svolte nelle giornate di sabato, domenica o festivi.
La “indennità giornaliera turnisti”, disciplinata dall'art. 5 A.N. 21.5.1981 prevista nella misura di € 0,52 giornaliere, compete al personale che presta servizio in turni avvicendati. Essa è corrisposta per ogni giorno di effettivo servizio.
La “indennità di condotta diurna” è calcolata per ogni ora in cui il macchinista è addetto alla guida effettiva del treno in una tratta con passeggeri (cd. Condotta commerciale); è stata incrementata sino ad €. 7,50 ad ora per effetto dell'accordo sindacale aziendale dell'11.7.2019; è erogata tenuto conto della misura oraria di detta indennità e dei servizi commerciali espletati in osservanza dei turni assegnati al ricorrente. La contrattazione aziendale è addivenuta ad una definizione di una condotta media giornaliera assegnata a ciascun macchinista pari a 4 ore e 20 minuti, a seguito di Parte accordo 16.12.2013 con cui l' ha definito i nuovi turni che il personale di macchina, addetto alla conduzione dei treni metropolitani, è tenuto ad effettuare. La Corte osserva come il primo giudice abbia, conformemente ai criteri evidenziati, correttamente ritenuto che tali emolumenti dovessero essere ricompresi nella base di calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo di godimento delle ferie annuali.
Il riferimento nella disciplina delle indennità in questione alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica delle disposizioni contrattuali in esame, non serve a condizionarne l'erogazione, ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo.
In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art, 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che le indennità in esame- quantificate in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR- sono senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro sicché rientrano a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
7. Quanto, poi, alla dedotta erroneità della quantificazione recepita dalla gravata sentenza ed al diverso criterio di computo proposto dalla società appellante, con il quale si fa riferimento alla retribuzione annua e non a quella mensile, deve precisarsi che la
Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 13932 del 20/05/2024 in motivazione) ha evidenziato come per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
8. Da ultimo, ma non per importanza, deve ribadirsi la correttezza della interpretazione sostenuta dal primo Giudice quanto alla infondatezza della eccezione di prescrizione.
Il Giudice di legittimità, infatti, ha più volte ribadito che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 e poi dal D.Lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246 del 2022 e, da ultimo, in fattispecie identica a quella per cui è causa, Cass. sez. lav., n. 2963 del 1/02/2024).
Per le suindicate ragioni la sentenza di primo grado deve essere confermata.
9. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, in applicazione dei criteri di cui ai DD.MM. 55/2014 e 147/2022, come in dispositivo, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
9.1 Sussistono, per quanto di competenza di questo Collegio, i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
- condanna la appellante società alla rifusione delle spese del grado che liquida in €
1.983,00 oltre spese generali come per legge, IVA e CPA con attribuzione agli avv. E.
Cellupica e N. Allocati, anticipatari;
- dà atto – ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio – della sussistenza per parte appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115/2002.
In Napoli, il 15/01/2025
Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa