Sentenza breve 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 23/02/2026, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00255/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00051/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 51 del 2026, proposto da
AN LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Bossio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fossombrone, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comitato dei Sindaci Dell’Ats n.7 in persona del Sindaco del Comune Capofila di Fossombrone, Regione Marche, non costituiti in giudizio;
LA DE, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Brugiapaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AB AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Leoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione del Segretario Generale del comune di Fossombrone n. 12 del 25.11.2025, avente a oggetto l’approvazione dei verbali della Commissione esaminatrice e del Comitato dei Sindaci relativi alla selezione per il conferimento dell’incarico di Coordinatore di ambito ai sensi dell’art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000, nonché la nomina della Dott.ssa LA DE quale vincitrice;
-del verbale del Comitato dei Sindaci AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.7 del 19.11.2025; -- Della deliberazione della Giunta Regionale n. 1559 del 03.11.2025 avente ad oggetto: “DGR n.1670/2001, DGR n.2564/2001. Parere della Giunta regionale sulla proposta del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale n. 7 – Fossombrone per l’attribuzione dell’incarico di Coordinatore di Ambito; (DOC.3)
- del verbale n. 2 del 24.09.2025 della commissione esaminatrice, del verbale n. 1 del 16.09.2025 della commissione esaminatrice;
e in ogni caso tutti i verbali della Commissione esaminatrice e del Comitato dei Sindaci richiamati e approvati dalla suddetta determinazione, ad oggi anche non conosciuti, nella parte in cui ammettono, valutano e inseriscono la dott.ssa LA DE nella rosa dei candidati idonei nonostante l’assenza alla prima convocazione per la prova e lo svolgimento della stessa in sessione differita;
-dell’avviso di convocazione del 24.09.2025 del Comune di Fossombrone a firma del Segretario Comunale e dell’avviso di convocazione del 19.11.2025 del Comune di Fossombrone a firma del Segretario Comunale
- dell’Avviso di selezione pubblica per l’individuazione Coordinatore di Ambito. costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale (30 ore settimanali) a firma del Segretario Generale del Comune di Fossombrone;
- del provvedimento di riapertura dei termini del citato avviso di selezione in data 15.07.2025 e ogni altro atto presupposto o connesso,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fossombrone, di LA DE e di AB AL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il dott. IO IU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Parte ricorrente impugna la determinazione del Segretario Generale del Comune di Fossombrone n. 12 del 25 novembre 2025, avente a oggetto l’approvazione dei verbali della Commissione esaminatrice e del Comitato dei Sindaci relativi alla selezione per il conferimento dell’incarico di Coordinatore di ambito ai sensi dell’art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000, nonché la nomina della controinteressata LA DE quale vincitrice, unitamente agli atti presupposti della procedura, tra cui l’Avviso di selezione pubblica “per l’individuazione Coordinatore di Ambito. costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale”.
La procedura è contestata con sei motivi di ricorso ove si deducono articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si sono costituiti il Comune di Fossombrone e la controinteressata LA DE, i quali hanno preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia e, comunque, controdedotto nel merito al ricorso. La concorrente AB AL è intervenuta ad adiuvandum.
Alla camera di Consiglio del 12 febbraio 2026 si dava avviso della eventuale possibilità di definire immediatamente il giudizio con sentenza in forma semplificata, considerato che il Tar Marche si è già espresso in punto di giurisdizione con Sentenza n. 452/2024. Dopo la discussione orale, il ricorso veniva trattenuto in decisione, sussistendone i presupposti, a sensi dell’art. 60 c.p.a.
1 Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, conformemente a quanto deciso da questo Tar, in una controversia analoga, con sentenza 14 maggio 2024 n. 452, peraltro citata a verbale dell’odierna camera di consiglio. Devono quindi essere accolte le eccezioni presentate dal Comune e dalla controinteressata.
1.1 La giurisprudenza è ormai consolidata, nell'affermare che la controversia in materia di selezione per il conferimento di incarichi di natura direttiva a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del Tuel (specificamente menzionato nell’impugnato avviso pubblico) è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, difettando tale procedura dei requisiti del concorso e connotandosi, per contro, per il carattere fiduciario della scelta nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei sulla base dei requisiti di professionalità indicati nell'avviso.
1.2 Tale modalità selettiva si distingue dal concorso pubblico per le assunzioni ai pubblici impieghi, le cui controversie sono invece riservate, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, alla cognizione del giudice amministrativo (Cass. civ., Sez. un., ord. n. 21600 del 4 settembre 2018; Cons. Stato, V, 24 maggio 2021, n. 3993; 4 aprile 2017, n. 1549; 3 maggio 2019, n. 2867; CGA, 16 marzo 2020, n. 171; 20 dicembre 2021, n. 218).
1.3 In particolare, è stato osservato che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie per il conferimento di incarichi di natura direttiva "avendo l'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2011, espressamente attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario anche le controversie in tema di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni", dovendosi considerare tali atti "come mere determinazioni negoziali e non più atti di alta amministrazione, venendo in tal caso in considerazione come atti di gestione del rapporto di lavoro rispetto ai quali l'amministrazione stessa opera con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro" (cfr. C.G.A.R.S. n. 171 del 16 marzo 2020; Cass. civ., Sez. un., 20 ottobre 2017, n. 24877).
1.4 La distinzione tra concorso pubblico e selezione pubblica è stata chiarita dal Consiglio di Stato, proprio con riferimento alla procedura selettiva prevista dall'art. 110 Tuel: è stato ribadito che la procedura selettiva prevista dal citato art. 110 del d.lgs. n. 165 del 2001 "non consiste in una selezione comparativa di candidati svolta sulla base dei titoli o prove finalizzate a saggiarne il grado di preparazione e capacità, da valutare (gli uni e le altre) attraverso criteri predeterminati, attraverso una valutazione poi espressa in una graduatoria finale recante i giudizi attribuiti a tutti i concorrenti ammessi, essendo piuttosto finalizzata ad accertare tra coloro che hanno presentato domanda quale sia il profilo professionale maggiormente rispondente alle esigenze di copertura dall'esterno dell'incarico dirigenziale" (Cons. V Stato, 3 maggio 2019, n. 2867; 4 aprile 2017, n. 1549; 29 maggio 2017, n. 2526, Tar Sicilia Palermo 13 marzo 2024 n. 981).
1.5 Le predette conclusioni sono adattabili al caso in esame, che riguarda, appunto, un incarico assegnato ai sensi dell’art. 110 Tuel. L’unica eccezione è il caso in cui è contestato in radice l’esercizio del potere discrezionale estrinsecantesi nella scelta di ricercare all’esterno professionalità idonee a ricoprire incarichi dirigenziali ove siano coinvolti profili discrezionali tali da radicare la giurisdizione di questo giudica (da ultimo Cons. Stato V 14 giugno 2024 n. 5356). Al contrario, nel caso oggetto di giudizio le contestazioni riguardano le modalità di svolgimento della procedura, la cui natura paraconcorsuale non muta le posizioni soggettive coinvolte e, di conseguenza, la giurisdizione.
2 Il l ricorso va quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, avanti al quale, ai sensi dell'art. 11 cpa, potrà essere riassunto il giudizio entro i termini di legge.
2.1 Le spese di giudizio possono essere compensate, in relazione alle complessità interpretative degli orientamenti giurisprudenziali sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata MA IA, Presidente
IO IU, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO IU | Renata MA IA |
IL SEGRETARIO