TRIB
Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 01/06/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 107/2022 R.G., (C.F.: Parte_1
), nata a [...] il [...], residente in [...]2, rappresentata e assistita dall'Avv. Anna
Alibrandi (C.F.: ; PEC: C.F._2
Fax: 0422-764491 ) Email_1
ATTRICE contro
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Maserada sul Piave (TV), Vicolo dello Stadio n. 60, in persona del legale rappresentante pro tempore SI. (C.F.: CP_2
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Rebecca (C.F. C.F._3
; PEC: ) e Marco C.F._4 Email_2
Padovan (C.F. ; PEC: C.F._5
Fax: 0422.1725025 ) Email_3
CONVENUTA
Oggetto: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice, SI.ra come da foglio di precisazione delle Parte_1 conclusioni depositato in data 11 dicembre 2024 e comparsa conclusionale del 10 febbraio 2025:
"In via principale di merito: Accertata e dichiarata la responsabilità dell'associazione , a titolo Controparte_1 extracontrattuale e/o contrattuale, nella determinazione del danno patrimoniale emergente sofferto dalla SInora in conseguenza della caduta Parte_1 avvenuta presso la palestra di Maserada in data 09 gennaio 2020, CP_1 condannare la convenuta al Controparte_1 risarcimento del danno patrimoniale emergente nella misura di complessivi €
913.85, ovvero in quella diversa, anche maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Tribunale, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria. In ogni caso, accertare e dichiarare la nullità della scrittura denominata "liberatoria lezione prova" (doc. 5 della convenuta ) per indeterminatezza dell'oggetto CP_1 ex art. 1346 c.c., per mancanza di causa ex art. 1345 c.c., ed infine ai sensi dell'art. 1418 comma 1 c.c. ai sensi degli artt. 1229 c.c. e 33 commi 1 e 2 lett. a)
d.lgs. 206/2005 e, in ogni caso, ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c.; dichiararsi l'inammissibilità della domanda proposta in via subordinata di merito, diretta a conseguire una limitazione del risarcimento "con esclusione delle conseguenze negative che l'attrice avrebbe potuto evitare utilizzando l'ordinaria diligenza", in quanto proposta ai sensi dell'art. 1227 c.c. ma oltre alla scadenza del termine previsto dall'art. 166 c.p.c.. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze legali.
In via istruttoria: dichiararsi l'incapacità a testimoniare della teste di parte convenuta ai sensi dell'art. 246 c.p.c. (eccepita dalla convenuta in Testimone_1 memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. e ribadita prima dell'escussione della teste all'udienza del 07 febbraio 2023) e conseguentemente dichiararsi la nullità della prova."
Per la convenuta, , come da foglio Controparte_1 di precisazione delle conclusioni depositato in data 11 dicembre 2024 e comparsa conclusionale del 10 febbraio 2025:
"NEL MERITO 1) Respingersi le domande di controparte, in quanto infondate, per i motivi dedotti in narrativa. IN VIA SUBORDINATA 2) In denegata ipotesi sia accertata responsabilità colpevole della convenuta per la caduta occorsa all'attrice in data 9.01.2020, siccome descritta in atto di citazione, contenersi la pretesa risarcitoria entro i limiti dei danni che sono conseguenza immediata e diretta della condotta colpevole ascrivibile a , per i motivi di cui in narrativa. - CP_3
Spese ed onorari di lite integralmente rifusi."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra conveniva in Parte_1 giudizio l' e l' Controparte_4 [...]
, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei Controparte_1 danni patiti a seguito di una caduta occorsale il 9 gennaio 2020 durante una lezione di prova di fit-boxe presso i locali della predetta associazione, nonché a causa dell'asserita malpractice sanitaria nelle cure successive.
L'attrice quantificava inizialmente la propria pretesa risarcitoria in €
169.671,60.
Si costituiva contestando integralmente la domanda attorea e Controparte_5 chiedendone il rigetto, eccependo l'assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità
a proprio carico, sia contrattuale che extracontrattuale, e deducendo che l'evento
2 lesivo fosse ascrivibile a caso fortuito o a fatto esclusivo della stessa danneggiata.
Produceva, inter alia, una "liberatoria lezione di prova" sottoscritta dall'attrice.
Si costituiva altresì l' , parimenti Controparte_4 resistendo alla domanda.
Esperita l'istruttoria orale, con l'escussione di testimoni, e disposta CTU medico-legale, nelle more del giudizio l'attrice e l' Controparte_4
addivenivano ad una transazione in data 14 agosto 2024, a seguito
[...] della quale il procedimento nei confronti dell'ente sanitario veniva dichiarato estinto. Per effetto di tale transazione, l'attrice dichiarava di aver ricevuto una somma a tacitazione del danno non patrimoniale e di parte del danno patrimoniale, e riduceva la propria domanda nei confronti della residua convenuta alla somma di € 913,85 a titolo di danno Controparte_5 patrimoniale emergente per spese mediche.
All'udienza del 10 dicembre 2024 la causa, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea,2 così come da ultimo formulata nei confronti di CP_5
deve essere respinta in quanto infondata.
[...]
Giova preliminarmente osservare come, per effetto dell'intervenuta transazione con l' , l'attrice abbia già Controparte_4 ottenuto ristoro per una parte significativa del pregiudizio originariamente lamentato. La controversia residua, che verte sulla somma di € 913,85, appare di entità pressoché irrilevante rispetto al petitum iniziale di oltre €
169.000,00, il che induce a ritenere che il nucleo sostanziale del contendere si sia ormai spostato sulla regolamentazione delle spese di lite.
Ciò posto, l'esame del materiale probatorio acquisito, ed in particolare delle testimonianze rese, non consente di ravvisare profili di responsabilità in capo alla convenuta associazione sportiva.
L'attrice ha lamentato una carenza informativa da parte della palestra circa i rischi connessi alla pratica della fit-boxe, nonché l'omessa adozione di cautele idonee a prevenire l'infortunio. Tuttavia, le allegazioni attoree non trovano sufficiente conforto nelle risultanze istruttorie.
La convenuta ha sostenuto, e le testimonianze assunte non hanno smentito, che all'attrice, presentatasi per una lezione di prova unitamente ad altre due persone, furono fornite indicazioni preliminari sull'attività che si accingeva a svolgere. In particolare, il teste , segretario dell'associazione, ha riferito Tes_2
3 di aver accolto le aspiranti allieve, spiegando loro in cosa consistesse la disciplina e facendo sottoscrivere un modulo informativo. Anche le amiche dell'attrice, sentite come testi, pur con qualche comprensibile incertezza mnemonica data dal tempo trascorso, hanno confermato che vennero date istruzioni di carattere generale, inclusa la raccomandazione di "non fare nulla che non ci sentivamo di fare" e di "andarci cauti". L'istruttrice, SI.ra , ha dichiarato di aver Tes_1 spiegato la posizione da tenere e i movimenti da eseguire, ponendo particolare attenzione alle nuove arrivate, posizionate in prima fila per una migliore supervisione.
La stessa attrice, in sede di interrogatorio formale, ha confermato che l'istruttrice "ci ha spiegato come porci e di fare quello che stava facendo lei.
Durante tutta la lezione lei faceva i movimenti che dovevamo copiare".
Quanto alla dinamica dell'incidente, l'attrice nell'atto introduttivo ha riferito di essere "incespicata sul medesimo piede" sinistro su cui era in appoggio, cadendo e procurandosi le lesioni. Solo in comparsa conclusionale è emersa una versione differente, secondo cui la caduta sarebbe avvenuta "nel corso di un esercizio che prevedeva un doppio salto". Tale tardiva allegazione, oltre a non essere supportata dalle testimonianze (che riferiscono di un calcio al sacco ), appare in contrasto con la descrizione iniziale e ne inficia la credibilità.
Dirimente, ai fini del decidere, è la valutazione in ordine al nesso eziologico tra la condotta (asseritamente omissiva) della palestra e l'evento lesivo. La descrizione della caduta come un "incespicare" autonomo, durante l'esecuzione di un movimento che, sulla base delle testimonianze, non presentava profili di particolare complessità o rischio intrinseco per un soggetto adulto e normodotato, orienta verso una riconduzione dell'evento ad una sequenza causale endogena, ossia originatasi da un momentaneo difetto di coordinazione motoria dell'attrice stessa.
L'obbligo di protezione gravante sul gestore di un centro sportivo non può dilatarsi sino a ricomprendere la prevenzione di qualsiasi possibile infortunio derivante da un'alea connaturata all'esercizio fisico, quale una perdita di equilibrio non indotta da fattori esterni (ostacoli, attrezzature difettose, istruzioni palesemente erronee o pericolose). L'attrice, del resto, non ha saputo indicare specificamente quale ulteriore o diversa informazione o cautela, oltre a quelle genericamente impartite (prudenza, autovalutazione delle proprie capacità), avrebbe potuto realisticamente scongiurare l'occorso. L'attività di fit-boxe, per come descritta e praticata (colpi a vuoto o contro un sacco fisso, a ritmo di musica, senza contatto fisico o tecniche marziali complesse ), non appare
4 qualificabile come intrinsecamente pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., né emergono specifici inadempimenti contrattuali causalmente efficienti nella produzione del danno.
La sottoscrizione della "liberatoria lezione prova", pur con le contestazioni di nullità sollevate dall'attrice, costituisce quantomeno un elemento indiziario circa l'avvenuta ricezione di un'informativa generale e l'accettazione di un certo grado di rischio insito nella prova di una nuova disciplina sportiva.
In definitiva, sulla scorta delle prove raccolte, deve escludersi che l'infortunio occorso alla SI.ra sia eziologicamente riconducibile ad una condotta Pt_1 colposa, omissiva o commissiva, imputabile a La domanda Controparte_5 risarcitoria deve, pertanto, essere rigettata.
Le questioni relative alla validità della "liberatoria" e all'ammissibilità della testimonianza della SI.ra , pur analiticamente affrontate dalle parti, Tes_1 risultano assorbite dalla dirimente carenza probatoria sul nesso causale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della controversia residua e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di VI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 107/2022, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. RESPINGE la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
. Controparte_1
2. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, che liquida in € 2.500,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
VI , 01/06/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 107/2022 R.G., (C.F.: Parte_1
), nata a [...] il [...], residente in [...]2, rappresentata e assistita dall'Avv. Anna
Alibrandi (C.F.: ; PEC: C.F._2
Fax: 0422-764491 ) Email_1
ATTRICE contro
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Maserada sul Piave (TV), Vicolo dello Stadio n. 60, in persona del legale rappresentante pro tempore SI. (C.F.: CP_2
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Rebecca (C.F. C.F._3
; PEC: ) e Marco C.F._4 Email_2
Padovan (C.F. ; PEC: C.F._5
Fax: 0422.1725025 ) Email_3
CONVENUTA
Oggetto: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice, SI.ra come da foglio di precisazione delle Parte_1 conclusioni depositato in data 11 dicembre 2024 e comparsa conclusionale del 10 febbraio 2025:
"In via principale di merito: Accertata e dichiarata la responsabilità dell'associazione , a titolo Controparte_1 extracontrattuale e/o contrattuale, nella determinazione del danno patrimoniale emergente sofferto dalla SInora in conseguenza della caduta Parte_1 avvenuta presso la palestra di Maserada in data 09 gennaio 2020, CP_1 condannare la convenuta al Controparte_1 risarcimento del danno patrimoniale emergente nella misura di complessivi €
913.85, ovvero in quella diversa, anche maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Tribunale, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria. In ogni caso, accertare e dichiarare la nullità della scrittura denominata "liberatoria lezione prova" (doc. 5 della convenuta ) per indeterminatezza dell'oggetto CP_1 ex art. 1346 c.c., per mancanza di causa ex art. 1345 c.c., ed infine ai sensi dell'art. 1418 comma 1 c.c. ai sensi degli artt. 1229 c.c. e 33 commi 1 e 2 lett. a)
d.lgs. 206/2005 e, in ogni caso, ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c.; dichiararsi l'inammissibilità della domanda proposta in via subordinata di merito, diretta a conseguire una limitazione del risarcimento "con esclusione delle conseguenze negative che l'attrice avrebbe potuto evitare utilizzando l'ordinaria diligenza", in quanto proposta ai sensi dell'art. 1227 c.c. ma oltre alla scadenza del termine previsto dall'art. 166 c.p.c.. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze legali.
In via istruttoria: dichiararsi l'incapacità a testimoniare della teste di parte convenuta ai sensi dell'art. 246 c.p.c. (eccepita dalla convenuta in Testimone_1 memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. e ribadita prima dell'escussione della teste all'udienza del 07 febbraio 2023) e conseguentemente dichiararsi la nullità della prova."
Per la convenuta, , come da foglio Controparte_1 di precisazione delle conclusioni depositato in data 11 dicembre 2024 e comparsa conclusionale del 10 febbraio 2025:
"NEL MERITO 1) Respingersi le domande di controparte, in quanto infondate, per i motivi dedotti in narrativa. IN VIA SUBORDINATA 2) In denegata ipotesi sia accertata responsabilità colpevole della convenuta per la caduta occorsa all'attrice in data 9.01.2020, siccome descritta in atto di citazione, contenersi la pretesa risarcitoria entro i limiti dei danni che sono conseguenza immediata e diretta della condotta colpevole ascrivibile a , per i motivi di cui in narrativa. - CP_3
Spese ed onorari di lite integralmente rifusi."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra conveniva in Parte_1 giudizio l' e l' Controparte_4 [...]
, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei Controparte_1 danni patiti a seguito di una caduta occorsale il 9 gennaio 2020 durante una lezione di prova di fit-boxe presso i locali della predetta associazione, nonché a causa dell'asserita malpractice sanitaria nelle cure successive.
L'attrice quantificava inizialmente la propria pretesa risarcitoria in €
169.671,60.
Si costituiva contestando integralmente la domanda attorea e Controparte_5 chiedendone il rigetto, eccependo l'assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità
a proprio carico, sia contrattuale che extracontrattuale, e deducendo che l'evento
2 lesivo fosse ascrivibile a caso fortuito o a fatto esclusivo della stessa danneggiata.
Produceva, inter alia, una "liberatoria lezione di prova" sottoscritta dall'attrice.
Si costituiva altresì l' , parimenti Controparte_4 resistendo alla domanda.
Esperita l'istruttoria orale, con l'escussione di testimoni, e disposta CTU medico-legale, nelle more del giudizio l'attrice e l' Controparte_4
addivenivano ad una transazione in data 14 agosto 2024, a seguito
[...] della quale il procedimento nei confronti dell'ente sanitario veniva dichiarato estinto. Per effetto di tale transazione, l'attrice dichiarava di aver ricevuto una somma a tacitazione del danno non patrimoniale e di parte del danno patrimoniale, e riduceva la propria domanda nei confronti della residua convenuta alla somma di € 913,85 a titolo di danno Controparte_5 patrimoniale emergente per spese mediche.
All'udienza del 10 dicembre 2024 la causa, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea,2 così come da ultimo formulata nei confronti di CP_5
deve essere respinta in quanto infondata.
[...]
Giova preliminarmente osservare come, per effetto dell'intervenuta transazione con l' , l'attrice abbia già Controparte_4 ottenuto ristoro per una parte significativa del pregiudizio originariamente lamentato. La controversia residua, che verte sulla somma di € 913,85, appare di entità pressoché irrilevante rispetto al petitum iniziale di oltre €
169.000,00, il che induce a ritenere che il nucleo sostanziale del contendere si sia ormai spostato sulla regolamentazione delle spese di lite.
Ciò posto, l'esame del materiale probatorio acquisito, ed in particolare delle testimonianze rese, non consente di ravvisare profili di responsabilità in capo alla convenuta associazione sportiva.
L'attrice ha lamentato una carenza informativa da parte della palestra circa i rischi connessi alla pratica della fit-boxe, nonché l'omessa adozione di cautele idonee a prevenire l'infortunio. Tuttavia, le allegazioni attoree non trovano sufficiente conforto nelle risultanze istruttorie.
La convenuta ha sostenuto, e le testimonianze assunte non hanno smentito, che all'attrice, presentatasi per una lezione di prova unitamente ad altre due persone, furono fornite indicazioni preliminari sull'attività che si accingeva a svolgere. In particolare, il teste , segretario dell'associazione, ha riferito Tes_2
3 di aver accolto le aspiranti allieve, spiegando loro in cosa consistesse la disciplina e facendo sottoscrivere un modulo informativo. Anche le amiche dell'attrice, sentite come testi, pur con qualche comprensibile incertezza mnemonica data dal tempo trascorso, hanno confermato che vennero date istruzioni di carattere generale, inclusa la raccomandazione di "non fare nulla che non ci sentivamo di fare" e di "andarci cauti". L'istruttrice, SI.ra , ha dichiarato di aver Tes_1 spiegato la posizione da tenere e i movimenti da eseguire, ponendo particolare attenzione alle nuove arrivate, posizionate in prima fila per una migliore supervisione.
La stessa attrice, in sede di interrogatorio formale, ha confermato che l'istruttrice "ci ha spiegato come porci e di fare quello che stava facendo lei.
Durante tutta la lezione lei faceva i movimenti che dovevamo copiare".
Quanto alla dinamica dell'incidente, l'attrice nell'atto introduttivo ha riferito di essere "incespicata sul medesimo piede" sinistro su cui era in appoggio, cadendo e procurandosi le lesioni. Solo in comparsa conclusionale è emersa una versione differente, secondo cui la caduta sarebbe avvenuta "nel corso di un esercizio che prevedeva un doppio salto". Tale tardiva allegazione, oltre a non essere supportata dalle testimonianze (che riferiscono di un calcio al sacco ), appare in contrasto con la descrizione iniziale e ne inficia la credibilità.
Dirimente, ai fini del decidere, è la valutazione in ordine al nesso eziologico tra la condotta (asseritamente omissiva) della palestra e l'evento lesivo. La descrizione della caduta come un "incespicare" autonomo, durante l'esecuzione di un movimento che, sulla base delle testimonianze, non presentava profili di particolare complessità o rischio intrinseco per un soggetto adulto e normodotato, orienta verso una riconduzione dell'evento ad una sequenza causale endogena, ossia originatasi da un momentaneo difetto di coordinazione motoria dell'attrice stessa.
L'obbligo di protezione gravante sul gestore di un centro sportivo non può dilatarsi sino a ricomprendere la prevenzione di qualsiasi possibile infortunio derivante da un'alea connaturata all'esercizio fisico, quale una perdita di equilibrio non indotta da fattori esterni (ostacoli, attrezzature difettose, istruzioni palesemente erronee o pericolose). L'attrice, del resto, non ha saputo indicare specificamente quale ulteriore o diversa informazione o cautela, oltre a quelle genericamente impartite (prudenza, autovalutazione delle proprie capacità), avrebbe potuto realisticamente scongiurare l'occorso. L'attività di fit-boxe, per come descritta e praticata (colpi a vuoto o contro un sacco fisso, a ritmo di musica, senza contatto fisico o tecniche marziali complesse ), non appare
4 qualificabile come intrinsecamente pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., né emergono specifici inadempimenti contrattuali causalmente efficienti nella produzione del danno.
La sottoscrizione della "liberatoria lezione prova", pur con le contestazioni di nullità sollevate dall'attrice, costituisce quantomeno un elemento indiziario circa l'avvenuta ricezione di un'informativa generale e l'accettazione di un certo grado di rischio insito nella prova di una nuova disciplina sportiva.
In definitiva, sulla scorta delle prove raccolte, deve escludersi che l'infortunio occorso alla SI.ra sia eziologicamente riconducibile ad una condotta Pt_1 colposa, omissiva o commissiva, imputabile a La domanda Controparte_5 risarcitoria deve, pertanto, essere rigettata.
Le questioni relative alla validità della "liberatoria" e all'ammissibilità della testimonianza della SI.ra , pur analiticamente affrontate dalle parti, Tes_1 risultano assorbite dalla dirimente carenza probatoria sul nesso causale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della controversia residua e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di VI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 107/2022, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. RESPINGE la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
. Controparte_1
2. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, che liquida in € 2.500,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
VI , 01/06/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
5