Decreto presidenziale 11 febbraio 2026
Sentenza 9 aprile 2026
Ordinanza collegiale 26 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00413/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00159/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 159 del 2026, proposto dalla OG d'TA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Cocchi, Luigi Cocchi e Gerolamo Francesco Taccogna, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Cocchi in Genova, via Macaggi 21 Int. 5-8;
contro
il Comune di Imperia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Avolio, Paolo Gaggero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
delle società Rb DO s.r.l.s, in proprio e in qualità di mandataria delle società Hsg s.r.l. e G. Beach s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Di Ienno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della determinazione dirigenziale 14 gennaio 2026, n. 61, recante la nomina della nuova Commissione per la scelta del concessionario demaniale marittimo dello stabilimento indicato sul P.U.D. con la sigla ON48, corrispondente ai bagni OG d’TA;
- dei verbali della nuova Commissione in data 16 e 19 gennaio 2026;
- della determinazione dirigenziale 19 gennaio 2026, n. 105, recante approvazione dei verbali della nuova Commissione, in data 16 e 19 gennaio 2026, e la proposta di aggiudicazione;
- della determinazione dirigenziale, 26 gennaio 2026, n. 173, recante la approvazione/conferma dell’aggiudicazione della concessione per il predetto stabilimento balneare, in favore dell’a.t.i. RB DO;
- dell’aggiudicazione stessa, nonché della concessione, ove già rilasciata,
- nonché degli atti preparatori, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compreso, occorrendo, il disciplinare di gara;
nonché, cumulativamente, per l’esecuzione della sentenza del T.A.R. Liguria n. 13 del 2026
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della società Rb DO s.r.l.s. e del Comune di Imperia;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2026 il dott. LA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 10 febbraio 2026 la nominata in epigrafe ha esposto quanto segue.
2. La ricorrente è un operatore economico del settore balneare che gestisce da molti anni lo stabilimento denominato Bagni OG d’TA, corrispondente al n. ON48 sul P.U.D. di Imperia.
Con delibera di Giunta 25 luglio 2024, n. 224 il Comune ha messo a gara le concessioni demaniali esistenti, approvando il disciplinare di gara.
La ricorrente ha partecipato alla gara unitamente al r.t.i. LB DO, risultata vincitrice con il punteggio di 73,60, a fronte dei 69,48 punti conseguiti dalla ricorrente.
La ricorrente ha impugnato gli esiti della gara deducendo la mancata esclusione del raggruppamento controinteressato e l’erronea attribuzione dei punteggi per alcuni dei criteri.
Con sentenza del 5 gennaio 2026, n. 13 questo Tribunale ha in parte accolto il ricorso, annullando il provvedimento di aggiudicazione e disponendo la rivalutazione dell’offerta delle controinteressate limitatamente ai punteggi relativi ai criteri C.3) e A.2.1).
In particolare, con riferimento al criterio C.3), il Tribunale ha ritenuto sproporzionata l’attribuzione, in favore delle controinteressate, di un punteggio massimo per l’esperienza tecnica e professionale, sulla base di circostanze elencate nel corpo motivazionale della pronuncia. Ugualmente, il Tribunale ha ritenuto irragionevole l’attribuzione di un punteggio uguale, per i due concorrenti, con riferimento al criterio che valorizza la predisposizione di opera a difesa della costa (A.2.1), posto che nel piano economico finanziario del raggruppamento vincitore non è stato circostanziato l’imposto specificamente destinato a tal fine.
Il Comune ha nominato una nuova Commissione, che ha proceduto alla rivalutazione dell’offerta del raggruppamento del vincitore nel seguente modo: quanto al criterio C.3 il punteggio è passato da 14 a 12,60 (su un massimo di 14); quanto al criterio A.2.1, il punteggio è passato da 8,4 a 7,2 (su un massimo di 12); l’ordine di graduatoria non si è modificato ma la differenza fra il r.t.i. RB DO (punti 71) e OG d’TA (punti 69,48) si è ridotta a 1,52 punti.
3. La ricorrente ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione emesso all’esito della nuova valutazione, deducendo l’illegittimità della stessa per violazione della suddetta sentenza e per vizi propri: nello specifico, si duole del difetto di istruttoria e di valutazione (primo e secondo motivo) e della mancata verifica sulle autodichiarazioni del controinteressato (quinto motivo). Ha impugnato cautelativamente l’atto di nomina della Commissione e gli atti derivati (terzo e quarto motivo).
Si sono costituiti in giudizio il Comune e la controinteressata, instando per il rigetto del gravame.
Alla camera di consiglio del 6 marzo 2026 la causa è stata chiamata per la domanda cautelare e le parti hanno rinunciato ai termini in vista della trattazione dell’ottemperanza all’udienza del 20 marzo 2026, alla quale la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
4. Preliminarmente, deve essere disposta la conversione del rito, da quello ordinario a quello proprio dell’ottemperanza.
5. Nel merito, il ricorso è fondato.
5.1. Per evidenti ragioni di priorità logica, è necessario scrutinare prioritariamente i motivi con i quali si deduce la violazione della sentenza di questo Tribunale n. 13 del 2026, ossia il primo e il secondo (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 15 gennaio 2013, n. 2).
5.2. A tal proposito, deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità sollevata dal raggruppamento controinteressato in quanto, a fronte del cumulo tra censure veicolate secondo lo strumento dell’ottemperanza e censure autonome, il giudice dell’ottemperanza è chiamato ad effettuare una qualificazione delle domande (Ad. Plen., n. 2 del 2013, cit.). Ebbene, nel caso di specie la prospettazione contenuta nei primi due motivi è chiara, ancorché i due ordini di censure risultino in qualche misura unificati, in quanto i medesimi vizi vengono enucleati sia in quanto elusivi della precedente pronuncia sia in quanto propri della nuova determinazione.
5.3. Tanto premesso, le doglianze meritano accoglimento.
Tra le censure proposte il Collegio ritiene di annettere particolare rilievo al difetto di motivazione e di istruttoria.
5.3.1. Sotto tale aspetto, per entrambi i criteri l’operato della Commissione non risulta conforme al portato conformativo della pronuncia di annullamento, secondo la quale gli esiti del rinnovato apprezzamento dell’offerta relativa ai due criteri dovevano essere sorretti da « adeguata motivazione », da riferirsi alle ragioni poste a fondamento dell’annullamento stesso. Tale richiesta era evidentemente dettata dall’esigenza di supportare in maniera più robusta il nuovo esito dell’apprezzamento in modo da non replicare i vizi riscontrati in sede di scrutinio processuale.
5.3.1.1. Ebbene, con riguardo al criterio C.3, per quanto emerge dal verbale del 19 gennaio 2026 (doc. 6 ricorrente), la Commissione si è limitata a rimodulare il punteggio, come sopra detto, ritenendo « sufficienti i documenti di esperienza certificati dell’ATI » e ribadendo che il possesso del requisito di capacità tecnica è sussistente se ravvisabile in capo al raggruppamento collettivamente inteso. Tale ultimo riferimento è eccentrico rispetto alle ragioni dell’annullamento, in quanto il principio evocato dalla Commissione è richiamato in sentenza al § 4.3 al fine di rigettare la doglianza della ricorrente in merito all’assenza di capacità in capo al raggruppamento controinteressato. Per quanto concerne la ritenuta sufficienza dei documenti presentati dalle controinteressate, è evidente che si tratta di una motivazione apodittica, inidonea a soddisfare la portata conformativa contenuta nella sentenza da ottemperare, che richiedeva, in seguito all’annullamento, una esplicitazione delle ragioni poste a fondamento della rinnovata valutazione.
5.3.1.2. Ugualmente è a dirsi con riferimento al criterio A.2.1. La Commissione si è limitata a ribadire quanto ricostruito in sentenza da questo Tribunale, ossia che nel piano economico finanziario non è stata appostata una cifra per le opere a difesa della costa, ma si evince solo un valore calcolato per differenza rispetto agli investimenti indicati nel computo metrico estimativo. Reputa il Collegio che uno scostamento minimo (nella misura di 1,2 punti) tra il punteggio originariamente assegnato e quello rideterminato avrebbe dovuto essere suffragato da una motivazione più meditata, alla luce di quanto osservato nella sentenza e del peculiare contenuto del piano economico finanziario descritto dal disciplinare (doc. 2 Comune, pag. 6).
5.4. Va da sé che il deficit motivazionale che affligge la nuova determinazione tradisce una istruttoria non appropriata, le cui cadenze – del resto – non emergono dai verbali.
5.5. Alla luce dell’accoglimento del primo motivo e del secondo motivo, restano assorbite le ulteriori censure, ivi comprese quelle poste a fondamento della domanda di annullamento, che deve essere dichiarata improcedibile.
6. In definitiva il ricorso per ottemperanza deve essere accolto, con conseguente declaratoria di nullità degli atti gravati, ai sensi dell’art. 21- septies della l. 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 114, co. 4 lett. b) c.p.a.
6.1. Ai fini della corretta ottemperanza della sentenza di questo Tribunale n. 13 del 2026, deve essere nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Dirigente del Settore tutela del paesaggio e demanio costiero della Regione Liguria, il quale si sostituirà alla Commissione, adottando tutti gli atti necessari a dare esecuzione alla citata pronuncia, in particolare rivalutando l’offerta del raggruppamento controinteressato, limitatamente ai criteri C.3) e A.2.1), con adeguata motivazione, entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della presente sentenza a cura di parte ricorrente. Vanno posti a carico del Comune gli oneri per espletamento dell’incarico da parte del commissario; alla relativa liquidazione si provvederà con separato provvedimento sulla base di una relazione conclusiva.
6.2. La domanda impugnatoria è improcedibile.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo a carico del Comune; possono essere compensate rispetto al raggruppamento controinteressato, posto che l’inottemperanza della pronuncia non è allo stesso imputabile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto;
- dichiara la nullità dei provvedimenti gravati;
- dichiara l’improcedibilità della domanda di annullamento dei medesimi provvedimenti;
- ordina l’ottemperanza della sentenza di questo Tribunale n. 13 del 2026 e all’uopo nomina il commissario ad acta nella persona del Dirigente del Settore tutela del paesaggio e demanio costiero della Regione Liguria, il quale dovrà provvedere nei termini e nelle modalità descritte in motivazione.
Condanna il Comune di Imperia alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila,00), oltre accessori di legge; le compensa rispetto alle altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PP AR, Presidente
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
LA LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA LL | PP AR |
IL SEGRETARIO