Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 20/04/2026, n. 7011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7011 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07011/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05983/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5983 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-, -OMISSIS-;-OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Parenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie 114;
nonché
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Vittorio Amedeo Marinelli e Anna Maria Faraci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante p.t., Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
dei seguenti atti:
1. circolare del Ministero della difesa – Stato maggiore difesa, datata 25 marzo 2022 avente oggetto – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza – Art.8 – Obblighi vaccinali (doc.1);
2. circolare del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare, datata 30 marzo 2022 avente oggetto – Ulteriori disposizioni sull'applicazione al personale militare delle misure straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica. (doc.2);
3. circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - datata 25 marzo 2022, avente ad oggetto Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.Disposizioni applicative (doc.3);
4. circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile – datata 25 marzo 2022, avente oggetto Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. Prime indicazioni urgenti (doc.4);
5. circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, datata 25 marzo 2022 avente ad oggetto Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (doc.5);
6. provvedimenti (decreti, determine, ecc.) emessi dalle Amministrazioni resistenti e notificati agli odierni ricorrenti per la revoca, a seguito dell'entrata in vigore del DL 24/2022, dei provvedimenti con i quali era stata ordinata l'immediata sospensione del diritto di svolgere l'attività lavorativa, a trattamento economico “zero”, a norma dell'art.4-ter, comma 3 - DL 44/2021, convertito in legge 76/2021 (con riserva di depositarne di ulteriori appena disponibili) (doc.6);
7. provvedimenti (decreti, determine, ecc.) emessi dalle Amministrazioni resistenti e notificati agli odierni ricorrenti di rideterminazione dell'anzianità di servizio dei ricorrenti (con riserva di depositarne di ulteriori appena disponibili) (doc.7);
8. provvedimenti (decreti, determine, ecc.) emessi dalle Amministrazioni resistenti e notificati agli odierni ricorrenti di collocazione dei ricorrenti nella posizione di assenti ingiustificati (con riserva di depositarne di ulteriori appena disponibili) (doc. 8);
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto.
PER LA DISAPPLICAZIONE E/O RINVIO PREGIUDIZIALE
ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE E/O ALLA CORTE COSTITUZIONALE
DELLE SEGUENTI NORME:
• DL n. 44/2021 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici e relativa legge di conversione n.76/2021;
• DL n. 127/2021 - Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening e relativa legge di conversione n.165/2021;
• DL n. 172/2021 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali e relativa legge di conversione n. 3/2022;
• DL n. 1/2022 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” e relativa legge di conversione 18/2022;
• DL n. 24/2022 - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID- 19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, in corso di conversione.
NONCHÉ PER LA ON
al risarcimento del danno non patrimoniale, sub specie di danno esistenziale da relazione sociale, subito dai ricorrenti per effetto di provvedimenti e procedure attuativi delle normative di cui sopra.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza - Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. UD NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I n. 47 ricorrenti in epigrafe nominati appartengono, rispettivamente, ai ruoli del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco e sono pertanto da inquadrare all’interno di distinte Amministrazioni dello Stato (Difesa, Economia e Finanze, Interno) ed impugnano una nutrita serie di atti e provvedimenti, sia a carattere generale che a carattere individuale, adottati dalle Amministrazioni di rispettiva appartenenza, in attuazione delle norme primarie scaturenti dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 recanti disposizioni urgenti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19.
I principali atti oggetto di impugnazione sono i seguenti:
A) Atti generali:
1) circolare del Ministero della difesa – Stato maggiore difesa, datata 25 marzo 2022 avente oggetto – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza – Art.8 – Obblighi vaccinali ;
2) circolare del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare, datata 30 marzo 2022 avente oggetto – Ulteriori disposizioni sull’applicazione al personale militare delle misure straordinarie connesse all’emergenza epidemiologica;
3) circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - datata 25 marzo 2022, avente ad oggetto Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.Disposizioni applicative;
4) circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile – datata 25 marzo 2022, avente oggetto Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. Prime indicazioni urgenti;
5) circolare del Ministero dell’economia e delle finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, datata 25 marzo 2022 avente ad oggetto Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;
B) provvedimenti individuali destinati ai singoli dipendenti:
6) provvedimenti (decreti, determine, ecc.) emessi dalle Amministrazioni resistenti e notificati agli odierni ricorrenti per la revoca, a seguito dell’entrata in vigore del DL 24/2022, dei provvedimenti con i quali era stata ordinata l’immediata sospensione del diritto di svolgere l’attività lavorativa, a trattamento economico “zero”, a norma dell’art.4-ter, comma 3 - DL 44/2021, convertito in legge 76/2021;
7) provvedimenti (decreti, determine, ecc.) emessi dalle Amministrazioni resistenti e notificati agli odierni ricorrenti di rideterminazione dell’anzianità di servizio dei ricorrenti;
8) vari provvedimenti (decreti, determine, ecc.) emessi dalle Amministrazioni resistenti e notificati agli odierni ricorrenti ai fini della loro collocazione nella posizione di “assenti ingiustificati”.
I medesimi ricorrenti domandano, con il ricorso collettivo in esame, l’annullamento degli atti suddetti e, inoltre, chiedono la disapplicazione della normativa di riferimento (D.L. n. 44/2021, D.L. n. 127/2021, D.L. n. 172/2021, D.L. n. 1/2022, D.L. n. 24/2022 e relative leggi di conversione n. 76/2021, n. 165/2021, n. 3/2022, n. 18/2022) e il “risarcimento del danno non patrimoniale (…) esistenziale da relazione sociale, subito dai ricorrenti per effetto dei provvedimenti (…) di cui sopra”.
2. I ricorrenti pongono a fondamento delle proprie domande i seguenti motivi di diritto:
a. lamentano la violazione dell’art. 15, comma 2, D.lgs. n. 81/2008, secondo cui le “misure generali relative alla sicurezza (…) durante il lavoro non devono (…) comportare oneri finanziari per il lavoratore”, nonché il contrasto del D.L. n. 24/2022 con l’anzidetto art. 15 del D.lgs. n. 81/2008 (avente carattere “generale e prevalente”) per essere stati obbligati “a munirsi dei tamponi a proprie spese per poter fare ingresso nei luoghi di lavoro” e di essere stati discriminati quali “soggetti non vaccinati”;
b. contestano la disparità di trattamento rispetto ai “soggetti vaccinati [che] possono diffondere il virus al pari dei non vaccinati”, come rilevato dalle ordinanze del C.G.A.R.S. n. 351/2022 (“di rimessione alla Corte Costituzionale”) e del Tribunale di Padova in data 28 aprile 2022;
c. evidenziano l’illogicità dei provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del D.L. n. 44/2021 i cui pregiudizi (di natura economica, di carriera e di anzianità di servizio) risultano ancora attuali, tenuto conto che i soggetti non vaccinati, in virtù del D.L. n. 24/2022, “risultano idone[i] al rientro in servizio effettuando i tamponi in luogo della vaccinazione”;
d. chiedono la rimessione della questione alla Corte di Giustizia dell’UE per l’“evidente contrasto della normativa nazionale con [quella] europea”.
A fondamento della domanda risarcitoria, infine, i ricorrenti hanno dedotto la violazione dei loro diritti costituzionali (artt. 2, 3 e 16 “diritti inviolabili dell’uomo”) “con riferimento alla scuola, al lavoro e a alle relazioni sociali”, scaturita dalla “discriminazione/disparità di trattamento operata dal Legislatore” nei confronti dei soggetti non vaccinati. In merito, i ricorrenti hanno sostenuto di aver subito un “danno ingiusto da lesione dei diritti costituzionali”, nonché la violazione dell’art. 14 CEDU, (divieto di discriminazione per motivi personali e sociali).
3. Si sono costituiti in giudizio in data 1.6.2022 il Ministero della Difesa, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Guardia di Finanza - Comando Generale, enti congiuntamente difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato che ha depositato ampia memoria difensiva corredata da documenti nella quale si oppongono ai ricorrenti, preliminarmente, le seguenti eccezioni in rito:
a) quelle proposte sarebbero le medesime azioni giudiziali che sono state già risolte nell’ambito di alcuni giudizi precedentemente attivati (da alcuni degli stessi odierni ricorrenti), determinando, quindi, la violazione del principio del ne bis in idem processuale;
b) il ricorso sarebbe inammissibile in parte qua con riferimento all’impugnazione di alcuni provvedimenti di “rideterminazione dell’anzianità di servizio” e di “collocazione (…) nella posizione di assenti ingiustificati” in realtà non ancora adottati (e quindi inesistenti) alla data di presentazione del gravame in trattazione;
c) si eccepisce la genericità dei motivi che sarebbero stati proposti “senza articolare alcuna doglianza o denunciare vizi di legittimità diretti a censurare le cause giustificative dei predetti provvedimenti”;
d) vi sarebbe inammissibilità del ricorso collettivo per carenza di omogeneità delle posizioni facenti capo ai ricorrenti che rivestono gradi diversi e sono rimasti incisi da distinti provvedimenti individuali, recanti detrazioni di anzianità di durata variabile. La richiesta unitaria di tutela giurisdizionale non è dunque conciliabile con l’eterogeneità delle situazioni soggettive poste all’attenzione del giudice amministrativo e con la correlata necessità di differenziare lo scrutinio di legittimità.
Nel merito la difesa erariale ritiene che le doglianze dei ricorrenti siano comunque destituite di ogni fondamento per le articolate considerazioni svolte in memoria.
4. Si sono costituti in data 16.6.2024 i nuovi procuratori in epigrafe indicati in sostituzione del difensore originario, con riguardo ai seguenti nominativi (mentre l’originario procuratore ha conservato la rappresentanza e la difesa dei restanti ricorrenti): -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-.
5. Sono stati prodotti ulteriori documenti e memorie da entrambe le parti.
6. Alla pubblica udienza del 10.12.2025 il Collegio ha prospettato possibili profili di inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo per difetto di omogeneità delle posizioni delle singole parti.
I difensori di parte ricorrente hanno chiesto termine per dedurre sul punto.
L’Avvocato dello Stato presente non si è opposta.
Il Collegio, preso atto della richiesta di rinvio di parte ricorrente al fine di meglio dedurre sul rilievo sollevato (sul quale parte ricorrente aveva già dedotto con memoria depositata soltanto in data 1 dicembre 2025), ha disposto rinvio della discussione all'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026.
7. In vista della nuova udienza ha prodotto ulteriore memoria la difesa erariale nella quale, in particolare, si eccepisce che, nel merito, “…non vi è alcun dubbio in ordine all’integrale infondatezza delle censure avversarie, tenuto conto di quanto recentemente espresso dalla Corte costituzionale, con le sentenze n. 14, n. 15, n. 16 del 9 febbraio 2023 e n. 188 del 28 novembre 2024”.
Con memoria di replica depositata in data 11.2.2026 l’avv. Anna Maria Faraci, nell’interesse dei ricorrenti dalla stessa difesi, ha evidenziato che nella specie sono state rispettate le specifiche condizioni richieste dalla giurisprudenza, per l’ammissibilità dei ricorsi cumulativi e collettivi e cioè: 1) identità delle situazioni sostanziali e processuali poiché per gli odierni ricorrenti gli atti impugnati presentano identico contenuto e vengono contestati per le medesime ragioni;
2) assenza di conflitto d’interessi tra le posizioni degli stessi;
mentre dal punto di vista oggettivo, tutti gli atti impugnati sarebbero riconducibili ad un’unica sequenza procedimentale.
Nel merito parte ricorrente ribadisce l’illegittimità della detrazione di anzianità di servizio e dei negativi effetti economici ulteriori cagionati dall’applicazione estensiva della normativa de qua ad opera delle Amministrazioni interessate, con conseguente obbligo delle Amministrazioni di ricostruzione dell’anzianità di servizio e di ricalcolo dei giorni di licenza ordinaria spettanti ai ricorrenti.
8. Alla pubblica udienza del 4 marzo 2026, nel corso della discussione, l’Avv. Faraci ha dichiarato, per i ricorrenti, di rinunciare alla domanda risarcitoria ex art. 30 c.p.a.
Conclusa la discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il Collegio, vista anche la rinuncia alla domanda risarcitoria dichiarata da parte ricorrente in pubblica udienza, ritiene di poter prescindere dalla disamina delle eccezioni preliminari di rito sollevate dalla difesa erariale nonché di quanto rilevato d’ufficio da questo Giudice in merito ad un possibile profilo di inammissibilità, derivante dal carattere collettivo e cumulativo del ricorso proposto dai numerosi ricorrenti in epigrafe, facenti capo a diverse Amministrazioni statali con riferimento ad atti sia generali (circolari provenienti da diverse Amministrazioni) che individuali di varia natura.
La possibilità di questo Giudice di astenersi dall’esame dei profili preliminari di rito (che, ove si rivelassero fondati, precluderebbero, per diverse ragioni, l’esame del merito) può desumersi dall’art. 74 c.p.a. laddove prevede ch e “nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata”, la quale può contenere un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
Nella specie, visto l’elevato numero di precedenti affrontati dalla Sezione in materia di circolari e provvedimenti adottati dall’Amministrazione della Difesa in applicazione della normativa emergenziale antiCOVID-19 - precedenti nei quali sono state affrontate questioni sovrapponibili (se non identiche) a quelle oggi in disamina - il Collegio ritiene di poter direttamente affrontare il merito delle censure proposte, ravvisandone la manifesta infondatezza alla luce di orientamenti ormai consolidati di questa Sezione (vedi, tra le più recenti, le seguenti sentenze: TAR Lazio, I-bis, nn. 18/2026; 22/2026; 392/2026; 592/2026; 718/2026; 1084/2026; 1500/2026; 1743/2026; 1744/2026; 4446/2026).
10. Giova procedere ad una sintetica esposizione delle disposizioni che hanno disciplinato l’obbligo vaccinale anti COVID-19, con specifico riferimento alla categoria del personale del comparto Difesa e Sicurezza, a cui appartengono i numerosi ricorrenti.
L’obbligo vaccinale, già introdotto nell’ordinamento per i soli operatori sanitari dall’art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, è stato esteso ad ulteriori, specifiche categorie di lavoratori pubblici, tra cui gli appartenenti al comparto della Difesa (solo militari) e della Sicurezza, con il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172.
La nuova normativa ha ridefinito l’obbligo vaccinale, includendo anche la somministrazione della dose di richiamo nel ciclo obbligatorio (art. 1) e introducendo l’art. 4-ter nel citato D.L. n. 44/2021 (art. 2) che, nel prevedere che anche i militari dell’Amministrazione della Difesa debbono adempiere all’obbligo in parola, ha individuato nei “responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale” coloro che “assicurano il rispetto dell’obbligo”.
La stessa norma dettaglia la procedura che i suddetti responsabili delle strutture devono seguire nell’effettuare i controlli (co. 3) a decorrere dal 15 dicembre 2021, prevedendo fasi successive con termini temporali perentori, esattamente indicati dal legislatore:
- accertamento dello stato vaccinale;
- nei casi di omessa vaccinazione, invito al dipendente a presentare la documentazione (certificato di esenzione/differimento o ricevuta di prenotazione -entro 20 gg dall’invito- della vaccinazione) da presentarsi entro i 5 gg. successivi a quello di invito; presentazione del documento che attesti l’avvenuta vaccinazione immediatamente e comunque non oltre 3 gg. dalla data di avvenuta vaccinazione;
- l’omessa presentazione della documentazione menzionata alla scadenza dei 5 ovvero dei 3 giorni predetti viene immediatamente comunicata all’interessato e “L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa...”.
Anche in questo caso, in analogia con quanto era già previsto dalla procedura per la contestazione del mancato possesso del green pass (decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52), la sospensione ha conseguenze economiche determinate dalla legge: “per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati...” fino alla data di presentazione della documentazione che attesta l’avvenuto adempimento e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
L’Amministrazione della Difesa ha quindi emanato le istruzioni destinate agli Uffici dipendenti ai fini della corretta applicazione delle norme primarie:
- lo Stato Maggiore della Difesa con direttiva del 10 dicembre 2021 e successivi aggiornamenti ha disciplinato le modalità operative di applicazione delle disposizioni contenute nella norma. Sono stati specificati, oltre agli effetti economici, espressamente previsti dalla norma, le correlate conseguenze di stato che, in analogia a quanto già disposto dalla Funzione pubblica in riferimento all’obbligo di possesso del green pass, contemplano che “i giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio” (para. 7, lett. b.);
- la Direzione generale del personale militare: con circolare in data 13 dicembre 2021 ha diramato le direttive sulle procedure che i datori di lavoro devono seguire per formalizzare l’assenza ingiustificata dettagliando anche per il personale sospeso conseguenze economiche analoghe a quelle già precedentemente indicate per gli assenti ingiustificati.
8. Con riguardo alle doglianze contenute nel primo motivo di ricorso, ove è denunciata la disparità di trattamento e la violazione dei diritti fondamentali della persona, in relazione alla sottoposizione a vaccinazione obbligatoria delle categorie di personale pubblico a cui appartengono i ricorrenti, si deve osservare che il provvedimento di sospensione, per i dipendenti che non avevano osservato la disposizione di legge, costituiva atto vincolato per l’Amministrazione, la quale, una volta accertato il fatto che l’interessato non aveva ottemperato all’obbligo vaccinale, era tenuta ad adottarlo; alcun vizio può pertanto essere rintracciato nell’operato dell’Amministrazione che si è limitata, dapprima, con l’adozione delle circolari e, quindi, con i provvedimenti di sospensione, ad applicare le norme di legge vincolanti, introdotte dal decreto-legge n. 172/2021.
Nessuno dei motivi proposti, pertanto, è fondato mentre, per quanto concerne la sospensione totale dalla retribuzione nei mesi di sospensione dal lavoro, valgono le considerazioni di seguito svolte.
9. Con riguardo alle censure formulate nella parte del ricorso ove vengono avanzati dubbi di legittimità costituzionale delle disposizioni emergenziali che hanno introdotto l’obbligo vaccinale, può innanzitutto essere richiamata la sentenza n. 15/2023 della Corte Costituzionale con cui quest’ultima ha escluso - fissando un principio valido per ogni settore del pubblico impiego, anche non contrattualizzato - la illegittimità costituzionale di una serie di disposizioni per le quali ai lavoratori che non abbiano adempiuto all'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, e siano stati conseguentemente sospesi dal lavoro e dallo stipendio, non è dovuta neppure l'erogazione dell'assegno alimentare previsto dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva di categoria in caso di sospensione cautelare o disciplinare (conf. Corte cost., n. 188/2024). Invero “nel meccanismo degli artt. 4,4-bis e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, e sue successive modifiche, la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. L'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, "la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati", giustifica, pertanto, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile”.
Né rileva - ha aggiunto la Corte - il diverso trattamento normativo riservato alle situazioni del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, essendo in tali casi la temporanea impossibilità della prestazione determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersi del dipendente ed essendo perciò giustificato il riconoscimento dell'assegno alimentare alla luce della necessità di assicurare allo stesso lavoratore un sostegno per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità (in termini, TAR Sardegna, sentenza n. 720/2024).
In altri termini, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale introdotto per le professioni sanitarie dall'art. 4 d.l. n. 44 del 2021 e poi esteso ad altre categorie di lavoratori, la misura della sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione appare legittima anche sul piano dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento, rispetto al pur fondamentale principio lavoristico, attesa la temporaneità della misura sospensiva, “senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”, come chiarisce l'art. 4-ter, comma 3, del citato decreto e, dunque, motivata non già da una contestazione disciplinare del datore di lavoro, ma da una precisa scelta individuale del lavoratore che, per fatto proprio, rende impossibile lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative e si pone in contrasto con un fondamentale principio dell'ordinamento, ossia con il dovere di tutelare la salute individuale e pubblica, sottesa all'introduzione dell'obbligo vaccinale, e dunque contro l'ordine pubblico.
10. Non richiede specifica pronuncia il secondo motivo, il quale si limita in realtà a confermare l’interesse della compagine dei ricorrenti alla definizione della causa nonostante la normativa sopravvenuta, stanti i pregiudizi derivati dai provvedimenti di sospensione assunti in applicazione del D.L. n. 44/2021 che sarebbero ancora attuali.
Deducono i ricorrenti che il nuovo intervento del legislatore, oltre a risultare più coerente e logico sotto il profilo della diffusione del virus, evidenzia altresì e a maggior ragione, l’illogicità dei provvedimenti emanati dall’Amministrazione. Il tampone – a dire della difesa dei ricorrenti - era il mezzo più utile per tenere sempre sotto controllo la diffusione del virus.
È dimostrabile infatti che i ricorrenti, in virtù di tali provvedimenti, hanno subito notevoli e svariati pregiudizi, riguardanti sia aspetti di natura economica, che aspetti legati alla mancata maturazione delle ferie e dell’anzianità di servizio nonché incidenti sulla progressione economica orizzontale.
Il Collegio, sotto tale aspetto, non dubita della permanenza dell’interesse dei ricorrenti all’accoglimento del gravame, sicché “nulla quaestio”.
11. Quanto alla compatibilità della normativa emergenziale con i diritti sanciti dal diritto dell’Unione Europea (in particolare parte ricorrente richiama il Regolamento (UE) 2014/536), in adesione a un consolidato indirizzo giurisprudenziale, il Collegio ritiene che esso non “sia applicabile in una materia come questa, inerente all’intervento sanitario delle autorità nazionali e, nello specifico, alle vaccinazioni obbligatorie, che non rientra propriamente ed “esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione”, come prevede l’art. 51 della Carta di Nizza nel fissare i limiti della propria applicazione, ma è riservata alla discrezionalità dei singoli Stati seppure nel coordinamento, quanto alla profilassi internazionale (art. 117, comma secondo, lett. q), Cost.), con il diritto e le istituzioni dell’Unione per l’uniforme attuazione, in ambito nazionale, di programmi elaborati in sede internazionale e sovranazionale (Cons. Stato, Sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045).
Il Collegio osserva anche che secondo la giurisprudenza della Corte EDU la disposizione in esame non è affatto incompatibile con l’imposizione di un obbligo vaccinale allorquando questa sia giustificata da impellenti esigenze di tutela della salute pubblica e individuale (si veda la sentenza 8 aprile 2021, VA e altri c. Repubblica Ceca). La Corte ha di recente ribadito tali principi nella sentenza 29 agosto 2024, IN e altri c. San Marino, nella quale si trattava proprio della sospensione di lavoratori che non si sono sottoposti alla vaccinazione per il Covid-19; tale misura è stata ritenuta proporzionata rispetto ai costi umani, sociali ed economici che la diffusione del contagio reca con sé.
12. Con riferimento alla perdita di anzianità nel periodo corrispondente alla sospensione dal lavoro, questa Sezione, in effetti, ha già avuto modo (ex plurimis v. sent. n. 592/2026) di esprimere la sua condivisione dell’indirizzo per cui la norma di cui all’art. 4-ter del DL n. 44 del 2021 - proprio per il suo affermarsi nella giurisprudenza della Consulta come punto di sottile equilibrio tra più valori fondamentali costituzionalmente garantiti - è una disposizione di carattere speciale di stretta interpretazione che, laddove contempla quale unica conseguenza dell’accertamento della mancata vaccinazione la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa, non si presta a giustificare ulteriori conseguenze penalizzanti, come, ad esempio, la detrazione dell’anzianità (in termini, TAR-Veneto, Sez. I, 18 luglio 2024, n. 1917; TAR-Sicilia, Catania, Sez. III, 9 maggio 2024, n. 1700; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 6 giugno 2023, n. 1877); come affermato, tra le altre, da T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 2 gennaio 2023, n. 16, “la norma è chiara – tenuto conto della sua portata letterale – nel limitare le conseguenze della sospensione dell’attività lavorativa alla mancata percezione della retribuzione o di altro compenso. La norma contempla una disposizione di carattere speciale – all’interno di una disciplina emergenziale, connotata dalla natura straordinaria e dunque, appunto, speciale per antonomasia – che deroga ad ogni altra di ordine generale prevista dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva. Nell’ottica del punto di equilibrio costruito dal legislatore tra la libertà di autodeterminazione del singolo e la tutela della collettività nell’esposizione al contagio, deve ritenersi che l’interpretazione della disposizione debba essere stretta, al fine di limitare il sacrificio richiesto al privato a quanto espressamente indicato dalla norma. Deve quindi ritenersi illegittima qualunque ulteriore conseguenza diversa dalla privazione della retribuzione, quali la decurtazione, in quota parte, dell’anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria”.
Si deve, tuttavia, nel contempo osservare che le deduzioni afferenti a questo specifico aspetto (detrazione dell’anzianità) non sono state svolte mediante tempestiva deduzione nel ricorso introduttivo (ove non si rilevano censure sul punto) né attraverso motivi aggiuntivi tempestivamente proposti, bensì, a più riprese, attraverso successivi scritti difensivi prodotti da parte ricorrente: si vedano in particolare la memoria per -OMISSIS-più altri, depositata il 5.11.2025 e la “memoria di replica” per -OMISSIS-più altri, depositata in data 1.12.2025 mentre un cospicuo numero di atti di “detrazione anzianità” veniva depositato, per conto dei vari ricorrenti, il 20.6.2024 (così dimostrandosi con certezza la sussistenza e la conoscenza, integrata in epoca di molto precedente, degli atti lesivi sotto il profilo dell’anzianità).
Per tale ragione le censure al riguardo appaiono tardive e comunque irrituali (in quanto proposte con meri scritti difensivi depositati e non con motivi aggiunti notificati).
13. Per tutte le ragioni che precedono nessuna delle censure proposte da parte ricorrente si rivela fondata e, pertanto, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti in epigrafe in solido al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero della Difesa che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre agli oneri di legge e al rimborso delle spese generali nella misura del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN NI, Presidente
UD NI, Consigliere, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UD NI | NN NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.