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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/06/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 535 2021
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), con l'avv. CORALLO SALVATRICE;
C.F._1
ricorrente contro
Controparte_1
(c.f. ) con l'avv.
[...] P.IVA_1
BONURA HARALD MASSIMO resistente avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 5 ha dedotto di essere un imprenditore edile, iscritto Parte_1
presso la Camera di Commercio di Ragusa ed alla relativa gestione previdenziale INPS nonché alla Parte_2
dei Geometri liberi professionisti, pur non avendo mai
[...]
esercitato l'attività professionale di geometra.
Tuttavia, la predetta gli ha comunicato, il 11.9.2019, che a seguito CP_1
di un controllo era emerso che lo stesso aveva esercitato attività professionale nel 2017 e l'ha invitato quindi a versare i contributi nella misura di € 16.353,86 per il periodo 2017-2019.
Il ricorrente sostiene l'illegittimità di tale pretesa, in quanto la normativa statutaria su cui la stessa si basa sarebbe in contrasto con l'art. 22 l.
773/1982, come riconosciuto dalla Corte di Cassazione: l'iscrizione alla
Cassa sarebbe infatti facoltativa per i geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione che abbiano svolto la professione solo occasionalmente.
Ha quindi chiesto dichiararsi il proprio diritto di essere cancellato dalla
CP_1
L'Ente si è costituito deducendo che il ricorrente è stato volontariamente iscritto all'albo professionale dal 11.4.1997 al 23.12.2019, il che comporterebbe, ai sensi dell'art. 1 l. 37/1967 e 5 dello Statuto della l'automatica iscrizione alla previdenza di categoria, salva la CP_1
certificazione, nelle modalità previste dall'Ente stesso, dell'astensione dall'esercizio in qualunque forma dell'attività professionale. Pertanto, avendo il ricorrente seguito, nel 2017, alcune pratiche edilizie come progettista e direttore lavori, egli è stato iscritto d'ufficio alla Cassa con conseguente obbligo di versare i contributi minimi, come confermato da alcune pronunce di legittimità successive a quella invocata dal ricorrente.
Ha inoltre svolto ampie deduzioni in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti della contribuzione richiesta.
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Il ricorso è infondato. Premesso che la pretesa dell'Ente all'iscrizione del ricorrente è contestata solo in virtù del fatto che quest'ultimo fosse imprenditore edile, iscritto Camera di Commercio ed alla relativa gestione INPS, nonché per la natura occasionale dell'attività professionale svolta nel 2017, non può che rilevarsi che “in tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla dei geometri liberi professionisti e del pagamento della CP_1
contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta l'iscrizione all'albo professionale - CP_1
essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla l. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti. (Sez. L - ,
Sentenza n. 4568 del 19/02/2021, Rv. 660620 - 01); e che “in tema di ai fini dell'obbligatorietà Parte_3
dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della predetta che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla CP_1
presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo. (Sez. L - , Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731 – 01, che richiama ulteriori numerose pronunce conformi e che espressamente
Pagina 3 di 5 afferma il superamento della pronuncia C. 5375/2019 invocata dal ricorrente).
Pacifici tutti gli altri fatti costitutivi dell'obbligo di iscrizione, le circostanze dedotte dal ricorrente non sono tali da escluderlo. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese vanno compensate perché la pronuncia che ha superato quella invocata dal ricorrente, pur essendo anteriore al deposito del ricorso, lo è di meno di un mese, con la conseguenza che difficilmente la stessa poteva essere conosciuta dal ricorrente, e pertanto può riconoscersi la sussistenza del “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” di cui all'art. 92 co. 2, c.p.c.; la compensazione va disposta nella misura della metà, perché la pronuncia invocata dal ricorrente non era espressione di un orientamento consolidato. Né nel caso di specie è applicabile l'art. 152 disp. att. c.p.c. non trattandosi di ricorso diretto ad ottenere l'erogazione di prestazioni previdenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta il ricorso e condanna a rifondere Parte_1
alla la metà Parte_4
delle spese di lite, liquidata in € 1.500 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, compensando la restante metà.
15/06/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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