Articolo 1 della Legge 12 ottobre 1957, n. 1034
Articolo 2
Versione
22 novembre 1957
Art. 1.
Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale ed internazionale di Bruxelles del 1958 e' autorizzata la spesa di 600 milioni da ripartirsi in ragione di lire 250 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56, di lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1956-57 e di lire 200 milioni per quello 1957-58.
Entrata in vigore il 22 novembre 1957