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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/07/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 403/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Ivana Acacia Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MANDAGLIO VINCENZINA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
MANDAGLIO VINCENZINA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
MANDAGLIO VINCENZINA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._4
MANDAGLIO VINCENZINA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_3 C.F._5
MANDAGLIO VINCENZINA
(C.F. ), con il patrocinio e dell'avv. CP_4 C.F._6
MANDAGLIO VINCENZINA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_5 C.F._7
MANDAGLIO VINCENZINA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_6 C.F._8
MANDAGLIO VINCENZINA
appellanti e (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_7 P.IVA_1
POLICHENI FRANCESCA appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli appellanti impugnavano la sentenza n.
1087/2019 del Tribunale di Locri, che aveva accolto parzialmente l'impugnazione delle delibera condominiali del 10.8.2016, contestando l'omesso esame delle specifiche contestazioni delle voci dei bilanci annullati nonché l'errata decisione in merito alla ripartizione delle spese oggetto delle delibere, concludendo nei seguenti termini:
“1) accertare e dichiarare che le spese per “manutenzioni varie” di cui al bilancio consuntivo agosto 2014 – agosto 2015 rettificato sono prive di adeguata documentazione giustificativa, e che le spese per “sanzione ritenuta d'acconto ing.
” di cui al bilancio consuntivo agosto 2015 – agosto 2016, indicate nella CP_8 misura di € 150,01 non corrispondono al vero, essendo l'importo della predetta sanzione pari a € 13,00; per l'effetto annullare le delibere di approvazione dei predetti bilanci anche con riferimento a tali specifiche spese;
2) accertare e dichiarare l'illegittimità del riparto della spesa per sanzione ritenuta d'acconto Ing. solo tra alcuni dei condomini e per l'effetto annullare la CP_8 delibera di approvazione del piano di riparto del bilancio agosto 2015 – agosto 2016 anche sotto tale profilo;
3) accertare e dichiarare l'illegittimità della delibera di approvazione del bilancio preventivo agosto 2016 - agosto 2017 in relazione alla voce di spesa “fondo cassa spese pregresse” e per l'effetto disporne l'annullamento;
4) accertare e dichiarare l'illegittimità delle delibere di approvazione dei piani di riparto delle spese legali dell'avv. Policheni, per il giudizio di risarcimento danni intentato dai fratelli e di riparto del compenso dell'ing. , e per l'effetto disporne CP_7 CP_8
l'annullamento;
5) accertare e dichiarare l'illegittimità della delibera di approvazione del rendiconto relativo alla spesa dei pluviali e per l'effetto disporne l'annullamento;
pag. 2/4 6) accertare e dichiarare la tempestività della comunicazione di dissenso al giudizio intentato dal condomino avverso la delibera di approvazione del 7 Parte_1 agosto 2015, da parte del defunto e per l'effetto escludere gli eredi di Persona_1 quest'ultimo dal riparto della quota spese del compenso dell'avv. Commisso;
7) accertare e dichiarare dovuti in favore di parte attrice nella misura media i compensi relativi al primo grado di giudizio, aumentati ai sensi del D.M. 55/2014, e per l'effetto disporre l'integrazione degli stessi fino alla concorrenza dell'importo indicato dal difensore di parte attrice nella nota spese allegata alla comparsa conclusionale e pari a €
4.835,00 oltre l'aumento percentuale di cui sopra e oltre IVA, CPA rimborso spese generali come per legge.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Si costituiva il giudizio il che chiedeva il rigetto dell'appello Controparte_7 ritenuto infondato.
L'appellante chiedeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni, dando atto della pendenza di trattative per la bonaria composizione della lite.
Alle successive udienze, sostituite da termine per note scritte ex art. 127 ter c.p.c., alcune delle parti depositava note scritte, per cui la causa veniva rimessa in decisione al collegio.
2. Osserva il collegio che il procedimento si è estinto per inattività delle parti.
Il mancato deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., per due udienze successive, debitamente comunicate alle parti, ha determinato la conseguente estinzione del giudizio ai sensi del quarto comma del predetto articolo, applicabile anche ai procedimenti pendenti alla entrata in vigore del D.Lgs. 149 del 2022.
3. Le spese del presente procedimento sono irripetibili ai sensi dell'art. 310 comma quarto c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Locri n. 1087/2019, così provvede: pag. 3/4 1. dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2. spese irripetibili.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 4 luglio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 403/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Ivana Acacia Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MANDAGLIO VINCENZINA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
MANDAGLIO VINCENZINA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
MANDAGLIO VINCENZINA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._4
MANDAGLIO VINCENZINA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_3 C.F._5
MANDAGLIO VINCENZINA
(C.F. ), con il patrocinio e dell'avv. CP_4 C.F._6
MANDAGLIO VINCENZINA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_5 C.F._7
MANDAGLIO VINCENZINA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_6 C.F._8
MANDAGLIO VINCENZINA
appellanti e (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_7 P.IVA_1
POLICHENI FRANCESCA appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli appellanti impugnavano la sentenza n.
1087/2019 del Tribunale di Locri, che aveva accolto parzialmente l'impugnazione delle delibera condominiali del 10.8.2016, contestando l'omesso esame delle specifiche contestazioni delle voci dei bilanci annullati nonché l'errata decisione in merito alla ripartizione delle spese oggetto delle delibere, concludendo nei seguenti termini:
“1) accertare e dichiarare che le spese per “manutenzioni varie” di cui al bilancio consuntivo agosto 2014 – agosto 2015 rettificato sono prive di adeguata documentazione giustificativa, e che le spese per “sanzione ritenuta d'acconto ing.
” di cui al bilancio consuntivo agosto 2015 – agosto 2016, indicate nella CP_8 misura di € 150,01 non corrispondono al vero, essendo l'importo della predetta sanzione pari a € 13,00; per l'effetto annullare le delibere di approvazione dei predetti bilanci anche con riferimento a tali specifiche spese;
2) accertare e dichiarare l'illegittimità del riparto della spesa per sanzione ritenuta d'acconto Ing. solo tra alcuni dei condomini e per l'effetto annullare la CP_8 delibera di approvazione del piano di riparto del bilancio agosto 2015 – agosto 2016 anche sotto tale profilo;
3) accertare e dichiarare l'illegittimità della delibera di approvazione del bilancio preventivo agosto 2016 - agosto 2017 in relazione alla voce di spesa “fondo cassa spese pregresse” e per l'effetto disporne l'annullamento;
4) accertare e dichiarare l'illegittimità delle delibere di approvazione dei piani di riparto delle spese legali dell'avv. Policheni, per il giudizio di risarcimento danni intentato dai fratelli e di riparto del compenso dell'ing. , e per l'effetto disporne CP_7 CP_8
l'annullamento;
5) accertare e dichiarare l'illegittimità della delibera di approvazione del rendiconto relativo alla spesa dei pluviali e per l'effetto disporne l'annullamento;
pag. 2/4 6) accertare e dichiarare la tempestività della comunicazione di dissenso al giudizio intentato dal condomino avverso la delibera di approvazione del 7 Parte_1 agosto 2015, da parte del defunto e per l'effetto escludere gli eredi di Persona_1 quest'ultimo dal riparto della quota spese del compenso dell'avv. Commisso;
7) accertare e dichiarare dovuti in favore di parte attrice nella misura media i compensi relativi al primo grado di giudizio, aumentati ai sensi del D.M. 55/2014, e per l'effetto disporre l'integrazione degli stessi fino alla concorrenza dell'importo indicato dal difensore di parte attrice nella nota spese allegata alla comparsa conclusionale e pari a €
4.835,00 oltre l'aumento percentuale di cui sopra e oltre IVA, CPA rimborso spese generali come per legge.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Si costituiva il giudizio il che chiedeva il rigetto dell'appello Controparte_7 ritenuto infondato.
L'appellante chiedeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni, dando atto della pendenza di trattative per la bonaria composizione della lite.
Alle successive udienze, sostituite da termine per note scritte ex art. 127 ter c.p.c., alcune delle parti depositava note scritte, per cui la causa veniva rimessa in decisione al collegio.
2. Osserva il collegio che il procedimento si è estinto per inattività delle parti.
Il mancato deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., per due udienze successive, debitamente comunicate alle parti, ha determinato la conseguente estinzione del giudizio ai sensi del quarto comma del predetto articolo, applicabile anche ai procedimenti pendenti alla entrata in vigore del D.Lgs. 149 del 2022.
3. Le spese del presente procedimento sono irripetibili ai sensi dell'art. 310 comma quarto c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Locri n. 1087/2019, così provvede: pag. 3/4 1. dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2. spese irripetibili.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 4 luglio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 4/4