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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 30/04/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Pietro Caré, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3387 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente: TR
, nata il [...] in [...], residente in Argentina, provincia di Buenos Parte_1 NumeroD_ Aires, La Plata, Via Diag 98 (titolare della Carta nazionale d'Identità numero C.F.
); NumeroDi_2
, nata il [...] in [...], residente in [...] NumeroD_ 98 (titolare della Carta nazionale d'Identità numero C.F. ; NumeroDi_4
nato il [...] in [...], residente in Argentina, provincia di Parte_3 Tucuman, Santa Lucia, Via 24 de septiembre sn (titolare della Carta nazionale d'Identità numero NumeroD_
C.F. ) in proprio e, unitamente a , nata il NumeroDi_6 Parte_4 NumeroD_ 21.12.1983 in Argentina (titolare della Carta nazionale d'Identità numero ), nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori , nato il [...] in Persona_1
Argentina, residente in [...] de septiembre sn
(C.F. ), e OR del Monte Hirsch, nata il [...] in [...], residente in P.IVA_1
Argentina, provincia di Tucuman, Santa Lucia, Via 24 de septiembre sn (C.F. ; P.IVA_2
, nato il [...] in [...], residente in Argentina, provincia di Buenos Parte_5 NumeroD_ Aires, La Plata, via 14 n. 1406 (titolare della Carta nazionale d'Identità numero C.F.
) in proprio e, unitamente a nata il [...] in [...] NumeroDi_9 Parte_6 (titolare della Carta nazionale d'Identità numero ), nella qualità di genitore esercente la Numero_10 responsabilità genitoriale sul minore nato il [...] in Persona_2
Argentina, residente in [...] n. 1406 (C.F.
); P.IVA_3
nata il [...] in [...], residente in Argentina, provincia di Buenos Parte_7 Aires, La Plata, Via Diag 98 (titolare della Carta nazionale d'Identità numero C.F. Numero_11
); NumeroD_12
, nato il [...] in [...], residente in Argentina, provincia di Parte_8 Buenos Aires, La Plata, Via Diag 98 (titolare della Carta nazionale d'Identità numero Numero_13
C.F. ); NumeroD_14 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonella Sassone del Foro di Roma, elettivamente domiciliati presso il suo studio, come da procura in atti;
- RICORRENTI -
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro presso i cui uffici di
Catanzaro, siti alla Via G. Da Fiore n. 34, domicilia;
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
1 Conclusioni: all'udienza del 30 aprile 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato Controparte_1 lo status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dalla cittadina italiana
[...]
, nata il [...] a [...], provincia di Catanzaro, successivamente emigrata Persona_3 in Argentina dove è deceduta in data 01.04.1994 (all.to n. 1), senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadina argentina (all.to n. 1), trasmettendola validamente ai discendenti fino agli odierni ricorrenti.
In particolare, , o è nata dai genitori e Persona_3 Per_3 Persona_4 [...]
, entrambi italiani, è emigrata in Argentina con i propri genitori ed ha contratto matrimonio Per_5 in data 14.03.1936 con L'ufficiale di Stato civile argentino, nell'identificare CP_2 Per_3 scrive “di 23 anni, nubile, italiana, nata a [...]” (all.to n. 1).
[...] Dall'unione di e nasceva il 16.02.1936 nel cui certificato Persona_3 CP_2 Persona_6 di nascita viene scritto che la madre è italiana (all.to n. 2). Persona_3 contraeva matrimonio in data 24.02.1956, con il consenso dei propri genitori, con Persona_6
e dalla loro unione nasceva la figlia . Controparte_3 Parte_1 decedeva in data 17.12.2022. Persona_6
contraeva matrimonio in data 16.12.1987 con e dalla Parte_1 Controparte_4 loro unione nascevano i figli , (la cui data di nascita risulta Parte_2 Persona_7 erroneamente indicata in ricorso come 22.12.1998), , (la cui Persona_8 Persona_9 data di nascita risulta erroneamente indicata in ricorso come 10.09.1992), . Parte_8
Infine, si osserva che:
- contraeva matrimonio con e dalla loro unione Persona_7 Controparte_5 nascevano i figli e OR del Monte Hirsch;
Persona_1
- contraeva matrimonio con e dalla loro unione Persona_8 Parte_6 nasceva il figlio Persona_2
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1 Il PM in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
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2. Preliminarmente, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Sempre in via preliminare va chiarito che l'azione, pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni, atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”). Nel caso di specie, l'antenata degli odierni ricorrenti era originaria di Badolato, provincia di Catanzaro, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la
2 competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadina italiana emigrata in Argentina.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata da parte ricorrente, la quale ha depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione argentina di , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti sino Persona_3 all' odierna ricorrente. Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadina italiana né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24.8.2022 n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano)
e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva. Dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (precisamente trasmetteva la cittadinanza alla figlia Persona_3
nata il [...] dal matrimonio con la quale a sua volta il 24.2.1956 Persona_6 CP_2 sposava e dalla loro unione nasceva ). Controparte_3 Parte_1
La trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima dell'1.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1° gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
3 Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati”. Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide: A) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadino italiano dei ricorrenti. B) ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 29.5.2025
Il
Giudice dott. Pietro Caré
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