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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 30/09/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio AR - Presidente - dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli - Giudice Relatore - dott.ssa Stefania Rignanese - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al n. Rg. 3738/2024 promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato in Foggia alla Via Parte_1 C.F._1
Fiume n. 47, presso lo studio dell'Avv. Celentano Anna Lucia, dal quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Foggia al Controparte_1 C.F._2
Viale Ofanto n. 171, presso lo studio dell'avv. Volpe Carmela, dalla quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del
17.09.2025;
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso cumulativo e congiunto di separazione e divorzio ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 24.12.2024 e hanno chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 Controparte_1 personale e, dopo il passaggio, in giudicato della sentenza di separazione, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi hanno esposto: di aver contratto matrimonio concordatario in Foggia in data 04.09.1997; che dall'unione coniugale sono nati due figli: (nt. il 25.07.2005) e (nt. il Per_1 Persona_2
10.04.1999), maggiorenni economicamente autosufficienti;
che entrambi i coniugi sono disoccupati e dal mese di ottobre 2024 percepiscono il reddito di inclusione pari a 700,00 euro mensili per una durata massima di 18 mesi;
che il non possiede alcun bene immobile, mentre la Pt_1 CP_1
è proprietaria della casa familiare sita in Via F. Crispi n. 25, su cui insiste un mutuo, che grazie all'aiuto del figlio riesce e pagare. Persona_2
Pertanto, hanno chiesto di pronunciare la separazione personale, alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 24.12.2024 e, dopo il passaggio in giudicato, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
Con proprio decreto il Presidente ha fissato l'udienza del 28.01.2025 per la comparizione personale dei coniugi, da tenersi in modalità scritta.
Emessa la sentenza di separazione del Tribunale di Foggia n. 65/2025 del 11.02.2025 la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta passata in giudicato la sentenza di separazione.
*****
L'istanza congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da e Parte_1
è fondata e, per l'effetto, va accolta. Controparte_1
L'art. 1 L.898/1970 consente, infatti, al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
L'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/1970 prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio possa essere domandata anche da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata omologata la separazione consensuale” fra gli stessi, che la sentenza sia passata in cosa giudicata e che la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili del matrimonio, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Foggia con sent. n. 65/2025 del
11.02.2025.
Inoltre, non è stata eccepita alcuna interruzione della separazione, avendo reiterato, le parti, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Pertanto, risulta che la comunione materiale e spirituale dei coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, trovare accoglimento.
Il Tribunale prende, altresì, atto delle ulteriori intese raggiunte tra i coniugi, così come da ricorso congiunto, che non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico.
Copia autentica della presente sentenza di divorzio, dopo il suo passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di pronuncia su domanda congiunta, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
• Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Foggia in data 04.09.1997 tra
, nato a [...] il [...] e , nata in [...] il Parte_1 Controparte_1
24.04.1969 (atto n. 552, Parte II – Serie A, anno 1997), alle condizioni contenute nel ricorso depositato in data 24.12.2024; • Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune anzidetto per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
03/11/2000 n.396;
• Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti secondo il ricorso introduttivo depositato il
24.12.2024, che qui devono intendersi per interamente trascritte;
• Nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 23.09.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio AR - Presidente - dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli - Giudice Relatore - dott.ssa Stefania Rignanese - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al n. Rg. 3738/2024 promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato in Foggia alla Via Parte_1 C.F._1
Fiume n. 47, presso lo studio dell'Avv. Celentano Anna Lucia, dal quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Foggia al Controparte_1 C.F._2
Viale Ofanto n. 171, presso lo studio dell'avv. Volpe Carmela, dalla quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del
17.09.2025;
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso cumulativo e congiunto di separazione e divorzio ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 24.12.2024 e hanno chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 Controparte_1 personale e, dopo il passaggio, in giudicato della sentenza di separazione, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi hanno esposto: di aver contratto matrimonio concordatario in Foggia in data 04.09.1997; che dall'unione coniugale sono nati due figli: (nt. il 25.07.2005) e (nt. il Per_1 Persona_2
10.04.1999), maggiorenni economicamente autosufficienti;
che entrambi i coniugi sono disoccupati e dal mese di ottobre 2024 percepiscono il reddito di inclusione pari a 700,00 euro mensili per una durata massima di 18 mesi;
che il non possiede alcun bene immobile, mentre la Pt_1 CP_1
è proprietaria della casa familiare sita in Via F. Crispi n. 25, su cui insiste un mutuo, che grazie all'aiuto del figlio riesce e pagare. Persona_2
Pertanto, hanno chiesto di pronunciare la separazione personale, alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 24.12.2024 e, dopo il passaggio in giudicato, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
Con proprio decreto il Presidente ha fissato l'udienza del 28.01.2025 per la comparizione personale dei coniugi, da tenersi in modalità scritta.
Emessa la sentenza di separazione del Tribunale di Foggia n. 65/2025 del 11.02.2025 la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta passata in giudicato la sentenza di separazione.
*****
L'istanza congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da e Parte_1
è fondata e, per l'effetto, va accolta. Controparte_1
L'art. 1 L.898/1970 consente, infatti, al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
L'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/1970 prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio possa essere domandata anche da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata omologata la separazione consensuale” fra gli stessi, che la sentenza sia passata in cosa giudicata e che la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili del matrimonio, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Foggia con sent. n. 65/2025 del
11.02.2025.
Inoltre, non è stata eccepita alcuna interruzione della separazione, avendo reiterato, le parti, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Pertanto, risulta che la comunione materiale e spirituale dei coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, trovare accoglimento.
Il Tribunale prende, altresì, atto delle ulteriori intese raggiunte tra i coniugi, così come da ricorso congiunto, che non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico.
Copia autentica della presente sentenza di divorzio, dopo il suo passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di pronuncia su domanda congiunta, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
• Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Foggia in data 04.09.1997 tra
, nato a [...] il [...] e , nata in [...] il Parte_1 Controparte_1
24.04.1969 (atto n. 552, Parte II – Serie A, anno 1997), alle condizioni contenute nel ricorso depositato in data 24.12.2024; • Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune anzidetto per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
03/11/2000 n.396;
• Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti secondo il ricorso introduttivo depositato il
24.12.2024, che qui devono intendersi per interamente trascritte;
• Nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 23.09.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio AR