Articolo 517 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 516Articolo 518
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9 ottobre 2010
Art. 517. Inosservanza dell'ordine di trasporto obbligatorio o di precedenza 1. Chiunque non ottempera agli ordini dati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a norma dell'articolo 473, commi 4 e 5, e' punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a euro 207,00. 2. Nei casi piu' gravi possono applicarsi, congiuntamente, le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti suindicati.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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